Regolamento arbitrale. Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019. Con domanda di arbitrato del 4 luglio 2020, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, con il patrocinio dell’avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx, avanzava richiesta di pagamento della somma di € 100.000,00 (centomila/00) nei confronti del Genoa C.F.C. S.p.A., contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il prof. avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale ha ritualmente accettato la nomina. Il tutto in forza di contratto di mandato ritualmente prodotto, che tale somma prevedeva da corrispondere entro la data del 15 giugno 2020. La presente controversia è già stata sottoposta al giudizio dell’Organo Arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nella medesima composizione, per quanto riguardava il mancato pagamento della prima rata (con scadenza 14 marzo 2020) del corrispettivo pattuito in dipendenza del medesimo contratto tra le Parti odierne, giudizio versato nel Lodo n. 7/2020, pubblicato il 14 ottobre 2020. Con atto del 14 luglio 2020 la società Genoa C.F.C., odierna intimata, ha, con il patrocinio dell’avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, depositato memoria di costituzione con la quale ha dedotto ed eccepito l’infondatezza della avversa pretesa per l’inefficacia del contratto dovuta alla tardività del deposito del contratto stesso presso la Commissione Agenti federale, nonché, in riconvenzionale, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e l’infondatezza nel merito dell’istanza per mancata prova dello svolgimento dell’attività da parte dell’Agente Sportivo. Parte intimata ha successivamente indicato come proprio arbitro di parte il prof. avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, che ha ritualmente accettato la nomina. I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente, indicandolo nella persona dell’avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, il quale, con dichiarazione del 10 giugno 2020, ha accettato la nomina. L’iter arbitrale ha subito la sospensione derivata dalla normativa sopravvenuta per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19 e la prima data di celebrazione dell’udienza è stata fissata il 14 ottobre 2020 in parte in modalità telematica per il prescritto tentativo di conciliazione. Alla richiamata udienza arbitrale il Collegio Arbitrale esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 del Regolamento: le Parti chiedevano termine per definire possibile accordo transattivo anche sulla base di quanto deciso dall’Organo arbitrale nel Lodo n. 7/2020. Alla successiva udienza fissata il 29 ottobre 2020 le Parti dichiaravano che non era stato ancora raggiunto alcun accordo. L’Organo Arbitrale, preso atto dell’impossibilità, allo stato, di addivenire ad una conciliazione tra le Parti, dichiarava il tentativo esperito senza successo e fissava la successiva udienza di discussione per il 5 novembre 2020. All’udienza di discussione le Parti, collegate in videoconferenza, hanno chiesto congiuntamente di discutere la controversia e rassegnare le proprie conclusioni, che sinteticamente vengono così declinate: accoglimento della domanda, per la parte istante; rigetto della stessa per la parte intimata in xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx x riconvenzionale pronunciarsi risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, in via ulteriormente subordinata, determinarsi equitativamente l’importo dovuto dalla Società intimata. L’istanza è fondata e merita integrale accoglimento. L’Agente Sportivo Bilecan, odierno istante, ha ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva in data 27 gennaio 2020 in forza del quale la società Genoa C.F.C. gli conferiva incarico al fine di consentire la realizzazione del trasferimento del calciatore Xxxxx Xxxxxxxx, allora tesserato per il Lille Olympique Sporting Club, alla squadra del Genoa. Il contratto prevedeva quale corrispettivo in favore dell’agente sportivo, in caso di adempimento, il pagamento da parte dell’odierna intimata della complessiva somma di € 200.000,00 oltre accessori, da corrispondere in due parti, vale a dire la metà dell’importo entro il 15 marzo 2020 ed il restante entro il 15 giugno 2020. Il contratto risulta ritualmente sottoscritto dalle parti e depositato presso la Commissione Agenti Sportivi il 6 febbraio 2020. Risulta, altresì, provato che effettivamente il trasferimento del calciatore al Genoa si è realizzato a far data dal 31 gennaio 2020. Parte istante ha anche depositato fattura emessa nei confronti del Genoa per l’importo di € 100.000,00 (la parte del corrispettivo con scadenza pattuita al 15 giugno 2020), nonché copia di sollecito di pagamento alla Società odierna intimata, in data 24 giugno 2020, rimasta senza alcun riscontro. La esistenza e validità delle suddette circostanze e prove documentali non risultano contestate da parte intimata nel presente procedimento. Nella memoria di costituzione e risposta del 14 luglio 2020 la società Genoa Calcio intimata eccepisce in via preliminare “l’inefficacia del contratto di mandato e, dunque, l’insussistenza del diritto di credito rivendicato dal ricorrente, per mancato tempestivo deposito ai sensi del Regolamento.“. La difesa della Società odierna intimata sostiene che il prescritto deposito del contratto, sottoscritto il 27 gennaio, effettuato da parte del Bilecan il 6 febbraio, vale a dire in data successiva a quella del 31 gennaio, termine fissato per l’adempimento del trasferimento del giocatore Soumaoro, avrebbe vanificato “le esigenze di trasparenza e controllo sottese alle norme federali.”. L’eccezione, che peraltro, e inammissibilmente, non fa il dovuto necessario riferimento al disposto di alcuna norma specifica, ma si limita a citare un non meglio specificato “Regolamento", è comunque infondata e non può trovare accoglimento. In effetti il deposito del contratto di mandato ad Agente Sportivo è previsto e disciplinato in particolare dal vigente Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, approvato in data 10 giugno 2019, che, all’art. 5.7, prevede che l’Agente Sportivo debba trasmettere in via telematica il contratto di mandato ed ogni altro eventuale successivo accordo, alla Commissione federale C.F.A.S. "entro venti (20) giorni dalla sua sottoscrizione", pena l’inefficacia del mandato. Analoga disposizione era già contenuta nel previgente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, che, all’art. 5.5, prevedeva il deposito del contratto presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla sottoscrizione, disponendo che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato l’inefficacia del contratto. Si tratta, a parere di questo Organo Arbitrale, di una condizione legale risolutiva dell’efficacia del contratto di mandato (avente ad oggetto l’invio, entro il termine indicato, del contratto alla competente Commissione federale, prescritto, appunto, dalla norma regolamentare), che non può impedire, come non impedisce, alle Parti, anche in pendenza del termine dei venti giorni, di realizzare il programma contrattuale concordato, salvi gli effetti risolutori, restitutori e riparatori derivati dall’eventuale mancato verificarsi della condizione prevista. Nella fattispecie che interessa, risulta incontestata in atti la circostanza che, entro il termine previsto dalle norme sopra richiamate, l’odierno istante ha provveduto, in data 6 febbraio, al deposito del contratto di mandato, non risultando d’altra parte l’esistenza di alcun rilievo o censura al contratto medesimo così depositato da parte della competente Commissione federale. Ai fini della positiva valutazione dell’esistenza e validità del diritto alla controprestazione a favore del Bilecan da parte dell’odierna parte intimata, non ha pregio il rilievo della difesa del Genoa secondo cui il deposito, pur tempestivo in base a quanto prescritto dalle norme sopra citate, sarebbe intempestivo (e per ciò solo sanzionabile con la declaratoria di inefficacia del mandato), perché intervenuto successivamente all’evento del trasferimento del giocatore Soumaoro, quale oggetto della prestazione dedotta in contratto a carico dell’Agente Sportivo, “quando", a detta della difesa del Genoa,” il contratto era già scaduto”. La comminatoria di inefficacia del contratto invocata dall’intimata, in siffatta ipotesi, non è infatti prevista da alcuna norma: al contrario, evidentemente, alla data del deposito del mandato alla Commissione competente, il contratto non era affatto scaduto, tanto che il termine per l’adempimento della prestazione da parte della Società mandante risultava fissato al 15 marzo ed al 15 giugno 2020, né risultano in concreto, nella fattispecie, vanificate “le esigenze di La difesa della S.p.A. Genoa C.F.C. eccepisce poi, nel merito, con distinti motivi, la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c., e la mancata prova dell’attività svolta dall’Agente Sportivo con conseguente insussistenza del diritto dell’odierno istante “a percepire alcunchè”. Si tratta di motivi già proposti nella medesima articolazione dalla difesa del Genoa nel procedimento 15/2020, deciso da questo Organo Arbitrale con il Lodo n. 7/2020, dal quale, per identità di questioni, il decidente non ritiene di discostarsi. Ritiene il Collegio che le due censure siano infondate e non possano trovare accoglimento, dovendosi rilevare al contempo e preliminarmente incoerenza fra le due eccezioni: delle due l’una, o il Genoa ritiene che manchi la prova dell’avvenuta esecuzione della prestazione da parte del Bilecan, ragion per cui nulla gli sarebbe dovuto per quel titolo, oppure si afferma che il corrispettivo è dovuto in dipendenza dell’attività svolta, ma la misura della prestazione è divenuta eccessivamente onerosa talché, come risulta in atti, il Genoa si rende disponibile a valutare una offerta di riduzione equitativa dell’importo originariamente pattuito giungendo poi, in sede di udienze per il tentativo di conciliazione, come da verbali, ad offrire, seppure ratealmente, la quasi totalità della somma richiesta dalla parte istante, che tale offerta ha ritenuto di rifiutare. Ciò che rileva il Collegio dagli atti è la mancanza di qualsivoglia riscontro da parte dell’odierna intimata all’invio della fattura al Genoa da parte dell’odierno istante e del successivo sollecito, nemmeno in termini di richiesta di resoconto sull’attività svolta dal Bilecan (del quale resoconto solo in atti il Genoa lamenta la mancanza) o di eventuale richiesta di riduzione del corrispettivo pattuito. Tanto rileva, ad avviso del Collegio, sotto il profilo della violazione da parte del Genoa dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e dell’infondatezza dell’eccezione proposta con la memoria di costituzione sotto forma di domanda riconvenzionale volta a far valere la sopravvenuta eccessiva onerosità in capo all’odierna intimata della prestazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito a favore dell’Agente sportivo odierno istante. La prova richiesta dall’art.1467 c.c. della significativa alterazione dell’equilibrio contrattuale per effetto dell’emergenza sanitaria ex Covid 19 e delle conseguenze che si sarebbero prodotte sul bilancio della S.p.A. Genoa C.F.C. a causa della contrazione delle entrate patrimoniali dovute alla disposta sospensione delle attività sportive da parte della FIGC, è da ritenere nella fattispecie non raggiunta, perché prova inidonea per assoluta genericità a ritenere divenuto eccessivamente oneroso corrispondere entro il 15 marzo u.s., quanto regolarmente pattuito a favore dell’odierno istante con contratto del 27 gennaio, vale a dire poco più di un mese prima. Dalla memoria di costituzione (pag.7) il Genoa pare, peraltro, dolersi del fatto che l’importo pattuito quale corrispettivo per l’attività svolta dal Bilecan al fine di consentire (con pattuizione di esclusiva) il trasferimento, poi regolarmente effettuato, del calciatore Xxxxx Xxxxxxxx dal Lille al Genoa fosse superiore ai parametri correnti, ma ciò non può rilevare in alcun modo a far valere ora la presunta eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. La domanda volta a far valere la eccesiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo all’odierna intimata è da ritenere pertanto infondata. Parimenti infondata è l’eccezione sollevata dal Genoa, volta a far valere la mancata prova dell’attività svolta dall’’Agente sportivo odierno istante e la conseguente insussistenza del diritto a percepire il compenso. Sulla scorta della documentazione versata in atti dall’istante, e non contestata da parte intimata, risulta in effetti l’esistenza di un contratto validamente sottoscritto dalle parti avente ad oggetto in esclusiva l’attività svolta dall’agente sportivo, volta al trasferimento di un calciatore da una società ad un’altra, trasferimento puntualmente realizzato. Tanto non può non valutarsi da parte del Collegio come idoneo e sufficiente a ritenere sussistente l’adempimento della prestazione pattuita da parte del Bilecan ed il diritto in capo al medesimo a ricevere la controprestazione vale a dire il corrispettivo pattuito. Nel senso suddetto, i riferimenti giurisprudenziali richiamati in memoria dalla parte intimata sono da ritenere inconferenti. Il pagamento dei diritti amministrativi, delle spese e degli onorari, determinati, in ossequio alla Tabella vigente, sulla base del valore della controversia e dell’attività dell’Organo Arbitrale conseguente al peculiare svolgimento del presente procedimento, segue la soccombenza. Il lodo è deciso e sottoscritto a maggioranza dei Componenti del Collegio, ai sensi dell’art. 9 comma terzo del Regolamento, per la mancata sottoscrizione di uno degli Arbitri, che ha chiesto di inserire in calce al presente lodo la sua opinione dissenziente. Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la soccombente società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante sig. Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data di conclusione del contratto sino al soddisfo. Condanna, altresì, la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. a rifondere all'istante sig. Mazlum Xxx Xxxxxxx i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge; a versare, in favore del CONI, la somma complessiva di € 3.000,00 (di cui ai punti 1.2.a e 1.2.b della Tabella). Dispone a carico della soccombente Genoa Cricket and Football Club S.p.A., fermo il vincolo di solidarietà con la Parte istante, il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 5.000,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti, così ripartiti: al Presidente € 2.000,00 e, a ciascun Arbitro, € 1.500,00. Dispone a carico del Genoa Cricket and Football Club S.p.A. il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 500,00.
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Regolamento arbitrale. Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, Sportivi approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
a) La TMP Soccer S.r.l. ha chiesto al Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI, la condanna della Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. al versamento in suo favore della somma di Euro 35.000,00 più Iva e interessi moratori o, in subordine, interessi legali dalla data di debenza al saldo, oltre al pagamento delle spese di assistenza, dei diritti amministrativi e spese del Collegio Arbitrale.
b) Con domanda memoria di arbitrato costituzione del 4 luglio 13 marzo 2020, proposta si è costituita l’Ascoli Calcio 1898 F.C.
c) Gli arbitri delle parti, ai sensi dell’art. 222, comma 26, del Regolamento Agenti CONIarbitrale, l’Agente Sportivo Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, hanno proposto come terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale il patrocinio dell’avvcomponente del Collegio di garanzia dello Sport. Xxxxx Xxxxxxxxxx, avanzava richiesta di pagamento della somma di € 100.000,00 (centomila/00) nei confronti del Genoa C.F.C. S.p.A., contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il prof. avvCons. Xxxxxxx Xxxxxxx XxxxxxxXxxxxx, il quale ha ritualmente accettato la nomina. Il tutto in forza l’incarico il 5 aprile 2020.
d) In data 18 maggio 2020, alle ore 10:00, giusta i decreti di contratto di mandato ritualmente prodottosospensione dei termini, che tale somma prevedeva da corrispondere entro la data anche arbitrali, del 15 giugno 2020. La presente controversia è già stata sottoposta al giudizio dell’Organo Arbitrale Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONISport, nella medesima composizione, per quanto riguardava il mancato pagamento della prima rata (con scadenza 14 marzo 2020) del corrispettivo pattuito in dipendenza del medesimo contratto tra le Parti odierne, giudizio versato nel Lodo n. 7/2020, pubblicato il 14 ottobre 2020. Con atto del 14 luglio 2020 la società Genoa C.F.C., odierna intimata, ha, con il patrocinio dell’avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, depositato memoria di costituzione adottati in data 9 marzo 2020 (prot. n. 00187/2020) e 11 marzo 2020 (prot. n. 00210/2020) e la
e) Le Parti procedevano a depositare i rispettivi atti difensivi nei termini indicati dal Collegio. In particolare, con la quale ha dedotto ed eccepito l’infondatezza della avversa pretesa per l’inefficacia del contratto dovuta alla tardività del deposito del contratto stesso presso la Commissione Agenti federale, nonché, in riconvenzionalele proprie note autorizzate, la risoluzione del TMP Soccer ha contestato il disconoscimento operato dalla società resistente della firma apposta dall’Agente sig. Tinti sul contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e l’infondatezza nel merito dell’istanza per mancata prova dello svolgimento dell’attività da parte dell’Agente Sportivo. Parte intimata ha successivamente indicato come proprio arbitro di parte il prof. avv. Xxxxxxx Xxxxxxxmandato allegato all’istanza arbitrale, che ha ritualmente accettato richiamando al riguardo la nomina. I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente, indicandolo nella persona dell’avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, il quale, con dichiarazione del 10 giugno sentenza n. 23669
f) In data 25 maggio 2020, ha accettato la nomina. L’iter arbitrale ha subito la sospensione derivata dalla normativa sopravvenuta per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19 e la prima data di celebrazione dell’udienza alle ore 10:00, si è stata fissata il 14 ottobre 2020 in parte in modalità telematica per il prescritto tentativo di conciliazione. Alla richiamata udienza arbitrale il Collegio Arbitrale esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 del Regolamento: le Parti chiedevano termine per definire possibile accordo transattivo anche sulla base di quanto deciso dall’Organo arbitrale nel Lodo n. 7/2020. Alla successiva udienza fissata il 29 ottobre 2020 le Parti dichiaravano che non era stato ancora raggiunto alcun accordo. L’Organo Arbitrale, preso atto dell’impossibilità, allo stato, di addivenire ad una conciliazione tra le Parti, dichiarava il tentativo esperito senza successo e fissava la successiva udienza di discussione per il 5 novembre 2020. All’udienza di discussione le Parti, collegate tenuta in videoconferenza, hanno chiesto congiuntamente di discutere sulla piattaforma Microsoft Teams, l'udienza per la controversia e rassegnare le proprie conclusionidiscussione orale del procedimento. L’udienza si è svolta alla presenza, che sinteticamente vengono così declinate: accoglimento in videoconferenza, dei componenti del Collegio Arbitrale, del difensore della domandaparte istante - TMP Soccer S.r.l. - avv. Xxxx Xxxxxxxx, nonché dell'avv. Xxxxxx Xxxxxxx, per la parte istante; rigetto della stessa per la parte intimata in xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx x riconvenzionale pronunciarsi risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, in via ulteriormente subordinata, determinarsi equitativamente l’importo dovuto dalla Società intimata. L’istanza è fondata e merita integrale accoglimento. L’Agente Sportivo Bilecan, odierno istante, ha ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva in data 27 gennaio 2020 in forza del quale la società Genoa C.F.C. gli conferiva incarico al fine di consentire la realizzazione del trasferimento del calciatore Xxxxx Xxxxxxxx, allora tesserato per il Lille Olympique Sporting Club, alla squadra del Genoa. Il contratto prevedeva quale corrispettivo in favore dell’agente sportivo, in caso di adempimento, il pagamento da parte dell’odierna intimata della complessiva somma di € 200.000,00 oltre accessori, da corrispondere in due parti, vale a dire la metà dell’importo entro il 15 marzo 2020 ed il restante entro il 15 giugno 2020. Il contratto risulta ritualmente sottoscritto dalle parti e depositato presso la Commissione Agenti Sportivi il 6 febbraio 2020. Risulta, altresì, provato che effettivamente il trasferimento del calciatore al Genoa si è realizzato a far data dal 31 gennaio 2020. Parte istante ha anche depositato fattura emessa nei confronti del Genoa per l’importo di € 100.000,00 (la parte del corrispettivo con scadenza pattuita al 15 giugno 2020), nonché copia di sollecito di pagamento alla Società odierna intimata, in data 24 giugno 2020, rimasta senza alcun riscontro. La esistenza e validità delle suddette circostanze e prove documentali non risultano contestate da parte intimata nel presente procedimento. Nella memoria di costituzione e risposta del 14 luglio 2020 la società Genoa Calcio intimata eccepisce in via preliminare “l’inefficacia del contratto di mandato e, dunque, l’insussistenza del diritto di credito rivendicato dal ricorrente, per mancato tempestivo deposito ai sensi del Regolamento.“. La difesa della Società odierna intimata sostiene che il prescritto deposito del contratto, sottoscritto il 27 gennaio, effettuato da parte del Bilecan il 6 febbraio, vale a dire in data successiva a quella del 31 gennaio, termine fissato per l’adempimento del trasferimento del giocatore Soumaoro, avrebbe vanificato “le esigenze di trasparenza e controllo sottese alle norme federali.”. L’eccezione, che peraltro, e inammissibilmente, non fa il dovuto necessario riferimento al disposto di alcuna norma specifica, ma si limita a citare un non meglio specificato “Regolamento", è comunque infondata e non può trovare accoglimento. In effetti il deposito del contratto di mandato ad Agente Sportivo è previsto e disciplinato in particolare dal vigente Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, approvato in data 10 giugno 2019, che, all’art. 5.7, prevede che l’Agente Sportivo debba trasmettere in via telematica il contratto di mandato ed ogni altro eventuale successivo accordo, alla Commissione federale C.F.A.S. "entro venti (20) giorni dalla sua sottoscrizione", pena l’inefficacia del mandato. Analoga disposizione era già contenuta nel previgente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, che, all’art. 5.5, prevedeva il deposito del contratto presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla sottoscrizione, disponendo che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato l’inefficacia del contratto. Si tratta, a parere di questo Organo Arbitrale, di una condizione legale risolutiva dell’efficacia del contratto di mandato (avente ad oggetto l’invio, entro il termine indicato, del contratto alla competente Commissione federale, prescritto, appunto, dalla norma regolamentare), che non può impedire, come non impedisce, alle Parti, anche in pendenza del termine dei venti giorni, di realizzare il programma contrattuale concordato, salvi gli effetti risolutori, restitutori e riparatori derivati dall’eventuale mancato verificarsi della condizione prevista. Nella fattispecie che interessa, risulta incontestata in atti la circostanza che, entro il termine previsto dalle norme sopra richiamate, l’odierno istante ha provveduto, in data 6 febbraio, al deposito del contratto di mandato, non risultando d’altra parte l’esistenza di alcun rilievo o censura al contratto medesimo così depositato da parte della competente Commissione federale. Ai fini della positiva valutazione dell’esistenza e validità del diritto alla controprestazione a favore del Bilecan da parte dell’odierna parte intimata, non ha pregio il rilievo della difesa del Genoa secondo cui il deposito, pur tempestivo in base a quanto prescritto dalle norme sopra citate, sarebbe intempestivo (e per ciò solo sanzionabile con la declaratoria di inefficacia del mandato), perché intervenuto successivamente all’evento del trasferimento del giocatore Soumaoro, quale oggetto della prestazione dedotta in contratto a carico dell’Agente Sportivo, “quando", a detta della difesa del Genoa,” il contratto era già scaduto”. La comminatoria di inefficacia del contratto invocata dall’intimata, in siffatta ipotesi, non è infatti prevista da alcuna norma: al contrario, evidentemente, alla data del deposito del mandato alla Commissione competente, il contratto non era affatto scaduto, tanto che il termine per l’adempimento della prestazione da parte della Società mandante risultava fissato al 15 marzo ed al 15 giugno 2020, né risultano in concreto, nella fattispecie, vanificate “le esigenze di La difesa della S.p.A. Genoa C.F.C. eccepisce poi, nel merito, con distinti motivi, la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c., e la mancata prova dell’attività svolta dall’Agente Sportivo con conseguente insussistenza del diritto dell’odierno istante “a percepire alcunchè”. Si tratta di motivi già proposti nella medesima articolazione dalla difesa del Genoa nel procedimento 15/2020, deciso da questo Organo Arbitrale con il Lodo n. 7/2020, dal quale, per identità di questioni, il decidente non ritiene di discostarsi. Ritiene il Collegio che le due censure siano infondate e non possano trovare accoglimento, dovendosi rilevare al contempo e preliminarmente incoerenza fra le due eccezioni: delle due l’una, o il Genoa ritiene che manchi la prova dell’avvenuta esecuzione della prestazione da parte del Bilecan, ragion per cui nulla gli sarebbe dovuto per quel titolo, oppure si afferma che il corrispettivo è dovuto in dipendenza dell’attività svolta, ma la misura della prestazione è divenuta eccessivamente onerosa talché, come risulta in atti, il Genoa si rende disponibile a valutare una offerta di riduzione equitativa dell’importo originariamente pattuito giungendo poi, in sede di udienze per il tentativo di conciliazione, come da verbali, ad offrire, seppure ratealmente, la quasi totalità della somma richiesta dalla parte istante, che tale offerta ha ritenuto di rifiutare. Ciò che rileva il Collegio dagli atti è la mancanza di qualsivoglia riscontro da parte dell’odierna intimata all’invio della fattura al Genoa da parte dell’odierno istante e del successivo sollecito, nemmeno in termini di richiesta di resoconto sull’attività svolta dal Bilecan (del quale resoconto solo in atti il Genoa lamenta la mancanza) o di eventuale richiesta di riduzione del corrispettivo pattuito. Tanto rileva, ad avviso del Collegio, sotto il profilo della violazione da parte del Genoa dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e dell’infondatezza dell’eccezione proposta con la memoria di costituzione sotto forma di domanda riconvenzionale volta a far valere la sopravvenuta eccessiva onerosità in capo all’odierna intimata della prestazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito a favore dell’Agente sportivo odierno istante. La prova richiesta dall’art.1467 c.c. della significativa alterazione dell’equilibrio contrattuale per effetto dell’emergenza sanitaria ex Covid 19 e delle conseguenze che si sarebbero prodotte sul bilancio della S.p.A. Genoa C.F.C. a causa della contrazione delle entrate patrimoniali dovute alla disposta sospensione delle attività sportive da parte della FIGC, è da ritenere nella fattispecie non raggiunta, perché prova inidonea per assoluta genericità a ritenere divenuto eccessivamente oneroso corrispondere entro il 15 marzo u.s., quanto regolarmente pattuito a favore dell’odierno istante con contratto del 27 gennaio, vale a dire poco più di un mese prima. Dalla memoria di costituzione (pag.7) il Genoa pare, peraltro, dolersi del fatto che l’importo pattuito quale corrispettivo per l’attività svolta dal Bilecan al fine di consentire (con pattuizione di esclusiva) il trasferimento, poi regolarmente effettuato, del calciatore Xxxxx Xxxxxxxx dal Lille al Genoa fosse superiore ai parametri correnti, ma ciò non può rilevare in alcun modo a far valere ora la presunta eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. La domanda volta a far valere la eccesiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo all’odierna intimata è da ritenere pertanto infondata. Parimenti infondata è l’eccezione sollevata dal Genoa, volta a far valere la mancata prova dell’attività svolta dall’’Agente sportivo odierno istante e la conseguente insussistenza del diritto a percepire il compenso. Sulla scorta della documentazione versata in atti dall’istante, e non contestata da parte intimata, risulta in effetti l’esistenza di un contratto validamente sottoscritto dalle parti avente ad oggetto in esclusiva l’attività svolta dall’agente sportivo, volta al trasferimento di un calciatore da una società ad un’altra, trasferimento puntualmente realizzato. Tanto non può non valutarsi da parte del Collegio come idoneo e sufficiente a ritenere sussistente l’adempimento della prestazione pattuita da parte del Bilecan ed il diritto in capo al medesimo a ricevere la controprestazione vale a dire il corrispettivo pattuito. Nel senso suddetto, i riferimenti giurisprudenziali richiamati in memoria dalla parte intimata sono da ritenere inconferenti. Il pagamento dei diritti amministrativi, delle spese e degli onorari, determinati, in ossequio alla Tabella vigente, sulla base del valore della controversia e dell’attività dell’Organo Arbitrale conseguente al peculiare svolgimento del presente procedimento, segue la soccombenza. Il lodo è deciso e sottoscritto a maggioranza dei Componenti del Collegio, ai sensi dell’art. 9 comma terzo del Regolamento, per la mancata sottoscrizione di uno degli Arbitri, che ha chiesto di inserire in calce al presente lodo la sua opinione dissenziente. Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la soccombente società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante sig. Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data di conclusione del contratto sino al soddisfo. Condanna, altresì, la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. a rifondere all'istante sig. Mazlum Xxx Xxxxxxx i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge; a versare, in favore del CONI, la somma complessiva di € 3.000,00 (di cui ai punti 1.2.a e 1.2.b della Tabella). Dispone a carico della soccombente Genoa Cricket and Football Club S.p.A., fermo il vincolo di solidarietà con la Parte istante, il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 5.000,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti, così ripartiti: al Presidente € 2.000,00 e, a ciascun Arbitro, € 1.500,00. Dispone a carico del Genoa Cricket and Football Club S.p.A. il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 500,00.l'intimata
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Regolamento arbitrale. Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti SportiviSportivi (deliberato dalla Giunta nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, approvato con deliberazione n. 1630 Presidenza del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019dei Ministri ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992). Con domanda istanza di arbitrato del 4 luglio 202015 aprile 2022 (arbitrato n. 24/2022), proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo Xxxxxx Xxx XxxxxxxXxxxxxxx Xx Xxxxx, con il patrocinio dell’avvdell’Avv. Xxxxx XxxxxxxxxxGuido Del Re, avanzava richiesta di pagamento della somma di € 100.000,00 euro 500.000,00= (centomila/00) cinquecentomila/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti del della Società Genoa C.F.C. Cricket and Football Club S.p.A., in virtù del contratto sottoscritto in data 10 giugno 2021, con il quale la predetta Società ligure aveva conferito al suddetto istante il mandato in via esclusiva avente ad oggetto la conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx, contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il prof. avvProf. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale ha ritualmente accettato la nomina. Il tutto La Parte istante fonda la richiesta in forza di contratto di mandato ritualmente prodottovolto alla cura, che tale somma prevedeva da corrispondere entro parte dell'istante Agente Sportivo, degli interessi della Società Genoa, con particolare riguardo all’opera di intermediazione nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx, prestando consulenza nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto. Per la data parte intimata, ex art. 2, comma 5, del 15 giugno 2020. La presente controversia è già stata sottoposta al giudizio dell’Organo Arbitrale Regolamento, era nominata dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONISport, nella medesima composizione, per quanto riguardava il mancato pagamento della prima rata (con scadenza 14 marzo 2020) del corrispettivo pattuito in dipendenza del medesimo contratto tra le Parti odierne, giudizio versato nel Lodo n. 7/2020, pubblicato il 14 ottobre 2020. Con atto del 14 luglio 2020 la società Genoa C.F.C., odierna intimata, ha, con il patrocinio dell’avvl’Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, depositato memoria di costituzione con la quale ha dedotto ed eccepito l’infondatezza della avversa pretesa per l’inefficacia del contratto dovuta alla tardività del deposito del contratto stesso presso la Commissione Agenti federale, nonché, in riconvenzionale, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e l’infondatezza nel merito dell’istanza per mancata prova dello svolgimento dell’attività da parte dell’Agente Sportivo. Parte intimata ha successivamente indicato come proprio arbitro di parte il prof. avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, che ha ritualmente accettato la nomina. I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidentePresidente, indicandolo nella persona dell’avvdel Prof. Avv. Xxxxxxx XxxxxxxxxxxXxxxxxxx Xxxxxxxx, il qualeche, con dichiarazione del 10 giugno 202016 maggio 2022, ha accettato la nominaaccettato. L’iter arbitrale ha subito la sospensione derivata dalla normativa sopravvenuta per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19 e la prima La data di celebrazione dell’udienza è stata della prima udienza veniva fissata il 14 ottobre 2020 in parte al 20 maggio 2022, in modalità telematica (per effetto delle note disposizioni dovute all’emergenza epidemiologica ex Covid - 19), onde esperire il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione. Alla richiamata udienza arbitrale arbitrale, il Collegio Arbitrale esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 del Regolamento: le Parti chiedevano termine per definire possibile accordo transattivo anche sulla base di quanto deciso dall’Organo arbitrale nel Lodo n. 7/2020. Alla successiva udienza fissata il 29 ottobre 2020 le Parti dichiaravano che non era stato ancora raggiunto alcun accordo. L’Organo Arbitrale, preso prendeva atto dell’impossibilità, allo stato, della impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le Particonciliazione, e dichiarava il tentativo esperito senza successo e fissava il tentativo di conciliazione, fissando la successiva udienza di discussione per il 5 novembre 202021 giugno 2022, alle ore 09:30; veniva in tal senso emanata apposita Ordinanza (prot. 00639/2022) del 20 maggio 2022. All’udienza di discussione le Partidiscussione, collegate che si è svolta in teleconferenza, erano presenti i suddetti componenti del Collegio Arbitrale: il difensore della parte istante - sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxx - avv. Guido Del Re, nonché l’avv. Xxxxxxx Xxxxxx, per la resistente Genoa Cricket and Football Club S.p.A. Era, altresì, presente in videoconferenza, hanno chiesto congiuntamente di discutere la controversia e rassegnare le proprie conclusioni, che sinteticamente vengono così declinate: accoglimento della domanda, per la Segreteria del Collegio, il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx. In apertura di udienza, il Collegio ha chiesto ai difensori delle parti se, medio tempore, fossero maturate le condizioni per un accordo conciliativo. Gli avv.ti Del Re e Xxxxxx hanno rappresentato che nulla in tal senso era intervenuto, dando atto alla discussione della causa. L’Avv. Del Re ha quindi chiesto di depositare, a mezzo pec, una memoria difensiva. L’avv. Xxxxxx non si è opposto alla suddetta richiesta del difensore di parte istante; rigetto della stessa , ma ha chiesto al Collegio un termine per la il deposito di una replica alla memoria di controparte. Il Collegio, accogliendo le suddette istanze dei difensori delle parti, ha concesso all’avv. Del Re di depositare uno scritto difensivo, assegnando alla parte intimata il termine fino al 28 giugno 2022 per il deposito di repliche. Su tali premesse, il Collegio, preso atto di quanto rappresentato dai difensori delle parti, tratteneva la causa in xxx xxxxxxxxxxdecisione. L’istanza presentata dall’Agente Sportivo, xx xxx xxxxxxxxxxx x riconvenzionale pronunciarsi risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenutaSig. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, in via ulteriormente subordinata, determinarsi equitativamente l’importo dovuto dalla nei confronti della Società intimata. L’istanza , Genoa CFC S.p.A., è fondata ammissibile e merita integrale fondata, meritando, pertanto, accoglimento. L’Agente In vero, l’Agente Sportivo Bilecan, odierno istante, ha ritualmente depositato in atti la copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 27 gennaio 2020 in forza 10 giugno 2021, e avente ad oggetto, ex art. 1 dell’Accordo integrativo del quale contratto di mandato, “…la società Genoa C.F.C. gli conferiva incarico al fine conclusione, il rinnovo o la risoluzione di consentire la realizzazione un contratto di prestazione sportiva professionistica… del trasferimento del seguente calciatore Xxxxx Xxxxxxxx, allora tesserato per il Lille Olympique Sporting Club, alla squadra del GenoaXxxxxxxxxx Xxxxx”. Il contratto prevedeva quale corrispettivo in favore dell’agente sportivocontratto, in caso di adempimento, il pagamento da parte dell’odierna intimata della complessiva somma di € 200.000,00 oltre accessori, da corrispondere in due parti, vale a dire la metà dell’importo entro il 15 marzo 2020 ed il restante entro il 15 giugno 2020. Il contratto risulta ritualmente sottoscritto dalle parti e depositato presso la Commissione Agenti Sportivi il 6 febbraio 2020. Risulta, altresì, provato che effettivamente il trasferimento del calciatore al Genoa si è realizzato a far data dal 31 gennaio 2020. Parte istante ha anche depositato fattura emessa nei confronti del Genoa per l’importo di € 100.000,00 (la parte del corrispettivo con scadenza pattuita al 15 giugno 2020), nonché copia di sollecito di pagamento alla Società odierna intimataFIGC, in data 24 21 giugno 20202021, rimasta senza alcun riscontrocome da PEC di conferma del 27 giugno 2021. La esistenza e validità delle suddette circostanze e prove documentali non risultano contestate da Le doglianze di parte intimata nel presente procedimento. Nella memoria istante derivano dal mancato adempimento della previsione di costituzione e risposta del 14 luglio 2020 la società Genoa Calcio intimata eccepisce in via preliminare “l’inefficacia del contratto di mandato e, dunque, l’insussistenza del diritto di credito rivendicato dal ricorrente, per mancato tempestivo deposito ai sensi del Regolamento.“. La difesa della Società odierna intimata sostiene che il prescritto deposito del contratto, sottoscritto il 27 gennaio, effettuato da parte del Bilecan il 6 febbraio, vale a dire in data successiva a quella del 31 gennaio, termine fissato per l’adempimento del trasferimento del giocatore Soumaoro, avrebbe vanificato “le esigenze di trasparenza e controllo sottese alle norme federali.”. L’eccezione, che peraltro, e inammissibilmente, non fa il dovuto necessario riferimento al disposto di alcuna norma specifica, ma si limita a citare un non meglio specificato “Regolamento", è comunque infondata e non può trovare accoglimento. In effetti il deposito del contratto di mandato ad Agente Sportivo è previsto e disciplinato in particolare dal vigente Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, approvato in data 10 giugno 2019, che, cui all’art. 5.7, prevede che l’Agente Sportivo debba trasmettere in via telematica il contratto di mandato ed ogni altro eventuale successivo accordo, alla Commissione federale C.F.A.S. "entro venti (20) giorni dalla sua sottoscrizione", pena l’inefficacia del mandato. Analoga disposizione era già contenuta nel previgente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, che, all’art. 5.5, prevedeva il deposito del contratto presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla sottoscrizione, disponendo che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato l’inefficacia del contratto. Si tratta, a parere di questo Organo Arbitrale, di una condizione legale risolutiva dell’efficacia del contratto di mandato (avente ad oggetto l’invio, entro il termine indicato, del contratto alla competente Commissione federale, prescritto, appunto, dalla norma regolamentare), che non può impedire, come non impedisce, alle Parti, anche in pendenza del termine dei venti giorni, di realizzare il programma contrattuale concordato, salvi gli effetti risolutori, restitutori e riparatori derivati dall’eventuale mancato verificarsi della condizione prevista. Nella fattispecie che interessa, risulta incontestata in atti la circostanza che, entro il termine previsto dalle norme sopra richiamate, l’odierno istante ha provveduto, in data 6 febbraio, al deposito 4 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato, non risultando d’altra parte l’esistenza rubricato “Termini, condizioni e modalità di alcun rilievo o censura al pagamento”, dell’Accordo integrativo del contratto medesimo così depositato da parte di mandato. Ivi, alla lettera “a,” veniva pattuito il pagamento della competente Commissione federale. Ai fini della positiva valutazione dell’esistenza e validità del diritto alla controprestazione a favore del Bilecan da parte dell’odierna parte intimatasomma omnicomprensiva, non ha pregio il rilievo della difesa del Genoa secondo cui il deposito, pur tempestivo in base a quanto prescritto dalle norme sopra citate, sarebbe intempestivo pari ad euro 3.000.000,00= (e per ciò solo sanzionabile con la declaratoria di inefficacia del mandatotre milioni/00), perché intervenuto successivamente all’evento del trasferimento del giocatore Soumaorooltre fiscalità, quale oggetto della prestazione dedotta prevedendosi una rateazione secondo il seguente calendario: • euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 15 luglio 2021; • euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 3 gennaio 2022; • euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 30 marzo 2022; • euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 15 luglio 2022; • euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 30 marzo 2023; • euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) al 31 luglio 2023. E, in contratto a carico dell’Agente Sportivovero, “quando", a detta della difesa del Genoa,” nonostante si concludesse il contratto era già scaduto”con il calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx, la Società Genoa CFC S.p.A. non provvedeva ad onorare il pagamento del primo rateo con scadenza al 15 luglio 2021. La comminatoria di inefficacia del contratto invocata dall’intimataSu queste basi, in siffatta ipotesidata 1° settembre 2021, non è infatti prevista le parti sottoscrivevano un accordo transattivo, onde consentire alla Società Genoa CFC S.p.A. un più agevole adempimento, salvo la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, ex art. 1186 c.c. In luogo dell’originario ammontare di euro 500.000,00= (cinquecentomila/00), la Società Genoa CFC S.p.A. offriva a titolo transattivo l’importo di euro 450.000,00, di cui 200.000,00 da alcuna norma: pagarsi al contrario30 novembre 2021 e la rimanente somma (pari a euro 250.000,00) da pagarsi entro il 30 dicembre 2021. Termini da intendersi, evidentemente, alla data a beneficio del deposito del mandato alla Commissione competente, il contratto non era affatto scaduto, tanto che il termine per l’adempimento della prestazione da parte della Società mandante risultava fissato al 15 marzo ed al 15 giugno 2020, né risultano in concreto, nella fattispecie, vanificate “le esigenze di La difesa della S.p.A. Genoa C.F.C. eccepisce poi, nel merito, con distinti motivi, la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c., e la mancata prova dell’attività svolta dall’Agente Sportivo con conseguente insussistenza del diritto dell’odierno istante “a percepire alcunchè”. Si tratta di motivi già proposti nella medesima articolazione dalla difesa del Genoa nel procedimento 15/2020, deciso da questo Organo Arbitrale con il Lodo n. 7/2020, dal quale, per identità di questioni, il decidente non ritiene di discostarsi. Ritiene il Collegio che le due censure siano infondate e non possano trovare accoglimento, dovendosi rilevare al contempo e preliminarmente incoerenza fra le due eccezioni: delle due l’una, o il Genoa ritiene che manchi la prova dell’avvenuta esecuzione della prestazione da parte del Bilecan, ragion per cui nulla gli sarebbe dovuto per quel titolo, oppure si afferma che il corrispettivo è dovuto in dipendenza dell’attività svolta, ma la misura della prestazione è divenuta eccessivamente onerosa talché, come risulta in atti, il Genoa si rende disponibile a valutare una offerta di riduzione equitativa dell’importo originariamente pattuito giungendo poi, in sede di udienze per il tentativo di conciliazione, come da verbali, ad offrire, seppure ratealmente, la quasi totalità della somma richiesta dalla parte istante, che tale offerta ha ritenuto di rifiutare. Ciò che rileva il Collegio dagli atti è la mancanza di qualsivoglia riscontro da parte dell’odierna intimata all’invio della fattura al Genoa da parte dell’odierno istante e del successivo sollecito, nemmeno in termini di richiesta di resoconto sull’attività svolta dal Bilecan (del quale resoconto solo in atti il Genoa lamenta la mancanza) o di eventuale richiesta di riduzione del corrispettivo pattuito. Tanto rileva, ad avviso del Collegio, sotto il profilo della violazione da parte del Genoa dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e dell’infondatezza dell’eccezione proposta con la memoria di costituzione sotto forma di domanda riconvenzionale volta a far valere la sopravvenuta eccessiva onerosità in capo all’odierna intimata della prestazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito a favore dell’Agente sportivo odierno istantedebitore. La prova richiesta dall’art.1467 c.c. della significativa alterazione dell’equilibrio contrattuale per effetto dell’emergenza sanitaria ex Covid 19 e delle conseguenze che si sarebbero prodotte sul bilancio della S.p.A. Società Genoa C.F.C. a causa della contrazione delle entrate patrimoniali dovute alla disposta sospensione delle attività sportive da parte della FIGC, è da ritenere nella fattispecie non raggiunta, perché prova inidonea per assoluta genericità a ritenere divenuto eccessivamente oneroso corrispondere entro il 15 marzo u.s., quanto regolarmente pattuito a favore dell’odierno istante con contratto del 27 gennaio, vale a dire poco più di un mese prima. Dalla memoria di costituzione (pag.7) il Genoa pare, peraltro, dolersi del fatto che l’importo pattuito quale corrispettivo per l’attività svolta dal Bilecan al fine di consentire (con pattuizione di esclusiva) il trasferimento, poi regolarmente effettuato, del calciatore Xxxxx Xxxxxxxx dal Lille al Genoa fosse superiore ai parametri correnti, ma ciò non può rilevare in alcun modo a far valere ora la presunta eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. La domanda volta a far valere la eccesiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo all’odierna intimata è da ritenere pertanto infondata. Parimenti infondata è l’eccezione sollevata dal Genoa, volta a far valere la mancata prova dell’attività svolta dall’’Agente sportivo odierno istante e la conseguente insussistenza del diritto a percepire il compenso. Sulla scorta della documentazione versata in atti dall’istante, e non contestata da parte intimata, risulta in effetti l’esistenza di un contratto validamente sottoscritto dalle parti avente ad oggetto in esclusiva l’attività svolta dall’agente sportivo, volta al trasferimento di un calciatore da una società ad un’altra, trasferimento puntualmente realizzato. Tanto non può non valutarsi da parte del Collegio come idoneo e sufficiente a ritenere sussistente l’adempimento della prestazione pattuita da parte del Bilecan ed il diritto in capo al medesimo a ricevere la controprestazione vale a dire il corrispettivo pattuito. Nel senso suddetto, i riferimenti giurisprudenziali richiamati in memoria dalla parte intimata sono da ritenere inconferenti. Il pagamento dei diritti amministrativi, delle spese e degli onorari, determinati, in ossequio alla Tabella vigente, sulla base del valore della controversia e dell’attività dell’Organo Arbitrale conseguente al peculiare svolgimento del presente procedimento, segue la soccombenza. Il lodo è deciso e sottoscritto a maggioranza dei Componenti del Collegio, ai sensi dell’art. 9 comma terzo del Regolamento, per la mancata sottoscrizione di uno degli Arbitri, che ha chiesto di inserire in calce al presente lodo la sua opinione dissenziente. Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la soccombente società Genoa Cricket and Football Club CFC S.p.A., in persona un primo tempo risultava inadempiente rispetto ai contenuti dell’accordo transattivo, salvo, in data 1° aprile 2022, tardivamente corrispondere (nell’ammontare indicato) il quantum pattuito. In data 3 aprile 2022, veniva tuttavia a scadenza anche la terza rata del legale rappresentante p.t.pagamento e, al in data 4 aprile 2022, l’Avv. Del Re invitava e diffidava la società intimata a procedere con il pagamento, con l’avvertenza che, in favore dell'istante sigmancanza di riscontro, si sarebbe proceduto a presentare istanza di Arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI. Xxxxxx Xxx XxxxxxxNell’istanza presentata a questo Collegio, parte ricorrente chiedeva, nelle conclusioni, la condanna del Genoa CFC S.p.A. al pagamento della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data di conclusione del contratto sino al soddisfo. Condanna, altresì, la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. a rifondere all'istante sig. Mazlum Xxx Xxxxxxx i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge; a versare, in favore del CONI, la somma complessiva di € 3.000,00 (di cui ai punti 1.2.a e 1.2.b della Tabella). Dispone a carico della soccombente Genoa Cricket and Football Club S.p.A., fermo il vincolo di solidarietà con la Parte istante, il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 5.000,00euro 500.000,00, oltre IVA e CPA nella con gli interessi in misura di leggepari al tasso legale, se dovutinonché delle spese legali, così ripartiti: al Presidente € 2.000,00 edei diritti del CONI e degli onorari per il Collegio arbitrale. Da parte sua, a ciascun Arbitro, € 1.500,00. Dispone a carico del la Sportiva Genoa Cricket and Football Club CFC S.p.A. rilevava che, nonostante l’accordo integrativo al contratto di mandato concluso in data 10 giugno 2021 prevedesse che l’agente, Sig. Di Xxxxx, fornisse alla Società tutte le informazioni sulle condizioni del giocatore (“informazioni conosciute e conoscibili in ordine alla condizione fisica e disciplinare e alle prospettive di carriera”), nulla in tal senso fosse mai stato fatto dal Sig. Di Xxxxx al fine di mettere in condizione la Società di valutare le performance dell’atleta. Tanto meno, si duole la Società, vi sarebbe stata prova dell’adempimento al contratto di mandato, giacché è solo con la firma del contratto che si consolida il pagamentodiritto dell’agente. In subordine chiede, quindi, la società che si parametri il compenso al numero di giorni effettivamente impiegati dall’agente per giungere alla conclusione del contratto. Alla luce di quanto premesso, l’istanza in favore rito formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta. Xx in vero non si dubita che sia principio generale dell’ordinamento quello secondo cui chiunque agisce in giudizio debba dimostrare i fatti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.. Nel dibattito che in tema di prova dell’inadempimento ha interessato la giurisprudenza, appare indirizzo consolidato quello secondo cui è il creditore, agisca egli per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, a dover dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte. Sarà quindi il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto (tra le tante, Cassazione civile, Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533), costituito dall’avvenuto adempimento o dalla infondatezza della pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa delle disposizioni normative, nonché dei principi di giustizia sostanziale ed equità. Tale onere, nella specie, appare adempiuto in considerazione dell’allegazione documentale di una serie di fatti, da cui emerge in maniera inequivoca che: 1) esiste un contratto a prestazioni corrispettive; 2) che una parte ha adempiuto alla sua prestazione, rendendo possibile la conclusione del contratto fra il Genoa e il calciatore Xxxxxxxxxx Xxxxx; 3) che l’altra parte non ha adempiuto al pagamento del corrispettivo, pur essendo “maturato” il tempo (ovverossia, sia scaduto il termine). In assenza di contestazioni del rapporto contrattuale - cosa che, nella specie, pare pacifica, atteso che l’accordo transattivo del 1° luglio 2021 sottende una chiara ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., giacché, se fosse contestato il rapporto fondamentale, non si capirebbero le ragioni per cui si è pacificamente addivenuti allo stesso - è indubbio che il debitore di una somma di danaro risponde pur in assenza di una condotta colpevole (Cass., 2013/2577), a meno di sopravvenienze comunque estranee al rischio inerente all’organizzazione di una prestazione di danaro. Sempre che di tanto sia offerta prova, cosa che nella specie non è accaduto. Così come non provato da parte intimata è l’inadempimento del Sig. Di Xxxxx all’obbligo di fornire alla Società tutte le necessarie informazioni relative alla condizione fisica e disciplinare e alle prospettive di carriera del giocatore Xxxxxxxxxx Xxxxx. Tanto meno, a valersi sul piano probatorio, assume rilievo la produzione di un accordo contrattuale relativo alla cessione di diritti di immagine del giocatore Xxxxxxxxxx Xxxxx assolutamente priva di sottoscrizione. Laddove – come è evidente – è la firma ad attribuire la paternità delle dichiarazioni alla persona che l’ha resa. Questo Collegio, pertanto, ritiene, per le motivazioni esposte, che vi siano sufficienti elementi per ritenere che la Società Genoa CFC S.p.A. sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti. Sussistono, quindi, giusti motivi per condannare la società sportiva Genoa CFC S.p.A. al pagamento delle spese per assistenza difensiva, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché dei diritti del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 500,00.
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Regolamento arbitrale. Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti SportiviSportivi (deliberato dalla Giunta nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, approvato con deliberazione n. 1630 Presidenza del Consiglio Nazionale dei Ministri ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).
a) La società Football Trade S.r.L. ha chiesto al Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI, in funzione arbitrale, la condanna della U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.L. al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 140.880,00, di cui euro 120.000,00 per sorte capitale, euro 26.000,00 a titolo di IVA, detratta la ritenuta d’acconto del 26 febbraio 201923% sul 20% dell’imponibile, pari all’importo di euro 5.520,00, oltre interessi moratori e spese della presente procedura, nonché il rimborso dei diritti amministrativi. A sostegno della propria domanda parte istante ha prodotto il contratto di mandato, sottoscritto in data 12 agosto 2021 e valido sino al 31 agosto 2021, con il quale la società intimata le ha conferito l’incarico di assistenza nella conclusione del contratto di lavoro sportivo con il calciatore Xxxxxxx Xxxxxx, in virtù del trasferimento dello stesso dalla A.S. Roma, dietro il corrispettivo convenuto nella somma forfettaria di euro 240.000,00 da pagarsi in tre rate dell’importo di euro 10.000,00 la prima, euro 110.000,00 la seconda ed euro 120.000,00 la terza, scadenti rispettivamente al 30 novembre 2021, 30 aprile 2022 e 30 giugno 2022. L’attività oggetto del mandato è stata regolarmente compiuta e portata a termine con la stipula in data 17 agosto 2022 del contratto di lavoro sportivo tra la U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.L. e il Sig. Xxxxxxx Xxxxxx. Con domanda pec del 9 maggio 2022 l’avv. Xxxxxxx Xxxxx, in nome e per conto della Football Trade S.r.L., ha contestato l’inadempimento della intimata relativamente al mancato pagamento delle prime due rate sopra indicate. Perdurando l’inadempimento dell’intimata, la Football Trade S.r.L., in data 18 maggio 2022, ha formulato istanza di arbitrato del 4 luglio 2020, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti CONISportivi, l’Agente Sportivo Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, con avviando il patrocinio dell’avvpresente procedimento. Xxxxx Xxxxxxxxxx, avanzava richiesta di pagamento della somma di € 100.000,00 (centomila/00) nei confronti del Genoa C.F.C. S.pLa Football Trade S.r.A., contestualmente indicando, come proprio L. ha nominato quale arbitro di parte, parte il prof. avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale ha ritualmente accettato la nomina. Il tutto in forza di contratto di mandato ritualmente prodotto, che tale somma prevedeva da corrispondere entro la data del 15 giugno 2020. La presente controversia è già stata sottoposta al giudizio dell’Organo Arbitrale componente del Collegio di Garanzia dello Sport Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che ha accettato l’incarico il 19 maggio 2022.
b) La U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.L. si è costituita in giudizio con memoria del CONI26 maggio 2022, nella medesima composizioneeccependo “in via preliminare l’inammissibilità/decadenza dell’istanza con riferimento alla rata del 30 novembre 2022 per violazione dell’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale”, stante il decorso del termine di venti giorni prescritto dal citato art. 3, co. 2, per quanto riguardava l’introduzione della procedura arbitrale. A sostegno della superiore eccezione, l’intimata ha richiamato i lodi emessi nel corso di due procedure arbitrali instaurate innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (nn. 1/2021 e 6/2020). Nel merito, l’intimata ha eccepito la “nullità del contratto per palese squilibrio del sinallagma e conseguente violazione dell’art. 1325 c.c.”, evidenziando sul punto che dall’esame del contratto di mandato de quo ed il mancato pagamento della prima rata (con scadenza 14 marzo 2020) del contratto di lavoro sottoscritto tra l’intimata e il calciatore Xxxxxxx Xxxxxx risulta che il corrispettivo pattuito in dipendenza favore dell’agente sportivo è “pari ad 8 (otto) volte il compenso lordo previsto per il Calciatore nella stagione 2021/2022”; donde ne dovrebbe discendere la nullità del medesimo contratto sottoscritto tra le Parti odierneparti in causa “per mancanza di uno degli elementi essenziali di cui all’art. 1325 c.c.”. In subordine, giudizio versato l’intimata ha eccepito “l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1467 c.c. e conseguente risoluzione del contratto”. In proposito l’intimata ha evidenziato il mutamento della proprietà del Club nel Lodo n. 7/2020mese di febbraio 2022 con il subentro della società Big One Energy S.r.L. la quale “ha dovuto far fronte ad una serie di problematiche ereditate dalla vecchia gestione”, pubblicato tra le quali il 14 ottobre 2020. Con atto del 14 luglio 2020 contratto de quo, e la società Genoa C.F.C., odierna intimata, haretrocessione subita dalla stessa all’esito della stagione sportiva 2021/2022, con il patrocinio dell’avvpassaggio alla categoria dilettantistica. Xxxxxx XxxxxxxxL’intimata ha, depositato memoria quindi, lamentato “la sussistenza di costituzione con uno squilibrio sinallagmatico di tipo funzionale, essendo divenuta eccessivamente onerosa la prestazione a causa della retrocessione nella categoria dei dilettanti”; donde la richiesta di riduzione ad equità del compenso dell’agente “anche in applicazione dell’art. 21 punto 14 del Regolamento agenti sportivi (…) tenendo in considerazione unicamente la corrente stagione sportiva 2021/2022 e proporzionando i compensi dovuti alla retribuzione lorda prevista per la stessa stagione sportiva a favore del Calciatore Valeau”. L’intimata ha nominato quale ha dedotto ed eccepito l’infondatezza della avversa pretesa per l’inefficacia del contratto dovuta alla tardività del deposito del contratto stesso presso la Commissione Agenti federale, nonché, in riconvenzionale, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e l’infondatezza nel merito dell’istanza per mancata prova dello svolgimento dell’attività da parte dell’Agente Sportivo. Parte intimata ha successivamente indicato come proprio arbitro di parte il prof. avvcomponente del Collegio di Garanzia dello Sport Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, che ha ritualmente accettato la nominal’incarico in data 27 maggio 2022.
c) Gli arbitri delle parti, ai sensi dell’art. I due arbitri nominati 2, comma 6, del Regolamento arbitrale, hanno convenuto per la nomina del proposto come terzo arbitro con funzioni di presidentePresidente del Collegio Arbitrale la componente del Collegio di Garanzia dello Sport. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, indicandolo nella persona dell’avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, il quale, con dichiarazione del 10 giugno 2020, che ha accettato la nomina. L’iter arbitrale ha subito la sospensione derivata dalla normativa sopravvenuta l’incarico il 24 giugno 2022.
d) In data 11 luglio 2022 si è svolta l’udienza per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19 e la prima data di celebrazione dell’udienza è stata fissata il 14 ottobre 2020 in parte in modalità telematica per il prescritto l’esperimento del tentativo di conciliazione, alla presenza, in videoconferenza sulla piattaforma Teams, dei componenti del Collegio Arbitrale, del difensore della parte istante avv. Alla richiamata udienza arbitrale Xxxxxxx Xxxxx, nonché dell’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per l'intimata; con l’assistenza della Segreteria del Collegio di Garanzia rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx. Stante l’esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Collegio Arbitrale esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 del Regolamento: le Parti chiedevano ha assegnato termine per definire possibile accordo transattivo anche sulla base di quanto deciso dall’Organo arbitrale nel Lodo n. 7/2020. Alla successiva udienza fissata il 29 ottobre 2020 le Parti dichiaravano che non era stato ancora raggiunto alcun accordo. L’Organo Arbitralememorie e repliche rinviando all’udienza del 25 luglio 2022 per la discussione.
e) Parte istante in data 15 luglio 2022 ha depositato memoria difensiva in cui, preso atto dell’impossibilitàreplicando alle eccezioni avversarie, allo statoha insistito per l’accoglimento delle domande formulate in seno all’atto introduttivo del giudizio, di addivenire ad una conciliazione depositando al contempo un estratto dell’accordo economico sottoscritto tra le Parti, dichiarava il tentativo esperito senza successo la A.S. Roma e fissava la successiva udienza di discussione l’intimata per il 5 novembre 2020. All’udienza di discussione le Parti, collegate in videoconferenza, hanno chiesto congiuntamente di discutere la controversia e rassegnare le proprie conclusioni, che sinteticamente vengono così declinate: accoglimento della domanda, per la parte istante; rigetto della stessa per la parte intimata in xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx x riconvenzionale pronunciarsi risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, in via ulteriormente subordinata, determinarsi equitativamente l’importo dovuto dalla Società intimata. L’istanza è fondata e merita integrale accoglimento. L’Agente Sportivo Bilecan, odierno istante, ha ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva in data 27 gennaio 2020 in forza del quale la società Genoa C.F.C. gli conferiva incarico al fine di consentire la realizzazione del trasferimento del calciatore Xxxxx XxxxxxxxXxxxxxx Xxxxxx, allora tesserato recante la pattuizione del premio di rendimento del 20% sugli importi ottenuti dalla stessa intimata in caso di eventuale futuro ritrasferimento dello stesso calciatore. In ordine all’interpretazione dell’art. 3, co. 2, del Regolamento arbitrale parte istante, per contrastare l’eccezione di decadenza sollevata dall’intimata, ha richiamato il Lille Olympique Sporting Clubcontenuto della Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia - anno 2021, nella parte in cui, dopo aver dato rilievo agli opposti orientamenti espressi sul punto dalla giurisprudenza arbitrale, si manifesta adesione alla squadra tesi secondo cui l’espressione “violazione contestata”, impiegata nel citato art. 3, co. 2, per identificare il dies a quo di decorrenza del Genoatermine di venti giorni per l’introduzione della procedura arbitrale “equivalga nella sostanza e nel contenuto a quella di “contestazione della violazione”, con l’effetto che il termine predetto decorra dalla diffida a seguito dell’inadempimento e non già dal fatto in sé dell’inadempimento. Il contratto prevedeva quale Parte istante rileva, inoltre, come al caso in specie debba applicarsi quanto “previsto in tema di contratti di finanziamento”, con l’effetto che, là dove sia prevista la rateizzazione di quanto dovuto, “eventuali prescrizioni o decadenze inizino a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata”. In ordine all’eccezioni di merito, parte istante rileva come il Regolamento agenti sportivi FIGC disponga espressamente che il corrispettivo in favore dell’agente sportivopossa essere pattuito in una somma forfettaria, senza prevedere, in ossequio al principio di autonomia negoziale, “alcun limite alla libertà delle parti di quantificare il compenso”, ma “stabilendo unicamente le voci sul quale calcolarlo”. Parte istante rileva sul punto, altresì, come il corrispettivo convenuto in favore dell’Agente, in sé di importo elevato, trovi comunque una giustificazione sul piano causale alla luce della pattuizione contenuta nell’accordo di trasferimento del calciatore intercorso tra la A.S. Roma e l’intimata relativa alla percentuale da versare in favore della prima in caso di adempimento, il pagamento futuro ritrasferimento dello stesso calciatore da parte dell’odierna intimata della complessiva somma seconda. In ordine all’eccezione di € 200.000,00 oltre accessorieccessiva onerosità sopravvenuta parte istante, da corrispondere rileva, infine, come la retrocessione rientri tra le “vicende sportive” che rappresentano “la normale alea che investe l’attività sportiva in due partigenerale”, vale a dire così come parimenti “la metà dell’importo entro il 15 marzo 2020 ed il restante entro il 15 giugno 2020. Il contratto risulta ritualmente sottoscritto dalle parti modifica degli assetti societari rappresenta una normale e depositato presso la Commissione Agenti Sportivi il 6 febbraio 2020. Risultanaturale ipotesi di successione negli assetti che, altresìnell’arco di vita di una società, provato che effettivamente il trasferimento del calciatore al Genoa si è realizzato a far data dal 31 gennaio 2020. può pacificamente realizzarsi, senza per questo mettere in discussione i rapporti giuridici della società, formati e definiti precedentemente”.
f) Parte istante ha anche depositato fattura emessa nei confronti del Genoa per l’importo di € 100.000,00 (la parte del corrispettivo con scadenza pattuita al 15 giugno 2020), nonché copia di sollecito di pagamento alla Società odierna intimata, in data 24 giugno 202018 luglio 2022, rimasta senza alcun riscontroha depositato memoria di replica allegando, anch’essa, l’accordo economico sottoscritto con la A.S. Roma al fine di dare evidenza dell’importo pattuito tra le società, cedente e cessionaria, pari ad euro zero. Ha insistito sulle eccezioni già svolte nella memoria difensiva, rilevando come la Relazione citata da parte istante sia “per sua natura, priva di qualsiasi valenza nomofilattica”, trattandosi “di documento programmatico di analisi delle decisioni e dell’andamento degli arbitrati” e che, d’altra parte, nella stessa Relazione “si legge che l’arbitrato deve ispirarsi ad EQUITA’ più che ad uno stretto formalismo, con conseguente possibilità di ridurre ad equità i compensi pattuiti tra le Parti”. Parte intimata eccepisce, inoltre, l’assoluta inconferenza del richiamo analogico operato dalla controparte ai contratti di finanziamento stante la differente natura dell’obbligazione di cui si tratta: in quel caso “restitutoria (tipica dei contratti di finanziamento e/o di mutuo)”, in questo caso “pecuniaria”. La esistenza stessa rileva, altresì, come “aderendo all’interpretazione fornita dalla Relazione del Presidente e validità delle suddette circostanze e prove documentali non risultano contestate ripresa da controparte, si ricadrebbe in un evidente contrasto con il dettato normativo dell’art. 3, comma 2, in quanto verrebbe a mancare la perentorietà del termine”, giacché esso risulterebbe “totalmente ancorato all’eventuale azione di contestazione dell’Agente” così da assumere carattere “acceleratorio-dilatorio”. In ordine alle eccezioni di merito, infine, parte intimata nel presente procedimento. Nella insiste sulle considerazioni già svolte nella memoria di costituzione e risposta in giudizio rilevando come il compenso in favore dell’agente non possa “essere totalmente svincolato dalla valutazione complessiva del 14 luglio 2020 la società Genoa Calcio intimata eccepisce in via preliminare “l’inefficacia compenso del contratto di mandato eCalciatore, dunque, l’insussistenza del diritto di credito rivendicato dal ricorrente, per mancato tempestivo deposito ai sensi del Regolamento.“. La difesa della Società odierna intimata sostiene che il prescritto deposito del contratto, sottoscritto il 27 gennaio, effettuato da parte del Bilecan il 6 febbraio, vale a dire in data successiva a quella del 31 gennaio, termine fissato per l’adempimento del trasferimento del giocatore Soumaoro, avrebbe vanificato “le esigenze di trasparenza e controllo sottese alle norme federali.”. L’eccezione, che peraltro, e inammissibilmente, non fa il dovuto necessario riferimento al disposto di alcuna norma specifica, ma si limita a citare un non meglio specificato “Regolamento", è comunque infondata e non può trovare accoglimento. In effetti il deposito del contratto di mandato ad Agente Sportivo è previsto e disciplinato in particolare dal vigente Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, approvato in data 10 giugno 2019, che, all’art. 5.7, prevede che l’Agente Sportivo debba trasmettere in via telematica il contratto di mandato ed ogni altro eventuale successivo accordo, alla Commissione federale C.F.A.S. "entro venti (20) giorni dalla sua sottoscrizione", pena l’inefficacia del mandato. Analoga disposizione era già contenuta nel previgente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, che, all’art. 5.5, prevedeva il deposito del contratto presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla sottoscrizione, disponendo che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato l’inefficacia del contratto. Si tratta, a parere di questo Organo Arbitrale, di una condizione legale risolutiva dell’efficacia del contratto di mandato (avente ad oggetto l’invio, entro il termine indicato, del contratto alla competente Commissione federale, prescritto, appunto, dalla norma regolamentare), che non può impedire, come non impedisce, alle Parti, anche in pendenza del termine dei venti giorni, di realizzare il programma contrattuale concordato, salvi gli effetti risolutori, restitutori e riparatori derivati dall’eventuale mancato verificarsi della condizione prevista. Nella fattispecie che interessa, risulta incontestata in atti la circostanza che, entro il termine previsto dalle norme sopra richiamate, l’odierno istante ha provveduto, in data 6 febbraio, al deposito del contratto di mandato, non risultando d’altra parte l’esistenza di alcun rilievo o censura al contratto medesimo così depositato da parte della competente Commissione federale. Ai fini della positiva valutazione dell’esistenza e validità del diritto alla controprestazione a favore del Bilecan da parte dell’odierna parte intimata, non ha pregio il rilievo della difesa del Genoa secondo cui il deposito, pur tempestivo in base a quanto prescritto dalle norme sopra citate, sarebbe intempestivo (e per ciò solo sanzionabile con la declaratoria di inefficacia del mandato), perché intervenuto successivamente all’evento del trasferimento del giocatore Soumaoro, quale oggetto della prestazione dedotta in contratto a carico dell’Agente Sportivo, “quando", a detta della difesa del Genoa,” il contratto era già scaduto”. La comminatoria di inefficacia del contratto invocata dall’intimata, in siffatta ipotesi, non è infatti prevista da alcuna norma: al contrario, evidentemente, alla data del deposito del mandato alla Commissione competente, il contratto non era affatto scaduto, tanto che il termine per l’adempimento della prestazione da parte della Società mandante risultava fissato al 15 marzo ed al 15 giugno 2020, né risultano in concreto, nella fattispecie, vanificate “le esigenze di La difesa della S.p.A. Genoa C.F.C. eccepisce poi, nel merito, con distinti motivi, la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c., e la mancata prova dell’attività svolta dall’Agente Sportivo con conseguente insussistenza del diritto dell’odierno istante “a percepire alcunchè”. Si tratta di motivi già proposti nella medesima articolazione dalla difesa del Genoa nel procedimento 15/2020, deciso da questo Organo Arbitrale con il Lodo n. 7/2020, dal quale, per identità di questioni, il decidente non ritiene di discostarsi. Ritiene il Collegio che le due censure siano infondate e non possano trovare accoglimento, dovendosi rilevare al contempo e preliminarmente incoerenza fra le due eccezioni: delle due l’una, o il Genoa ritiene che manchi la prova dell’avvenuta esecuzione della prestazione da parte del Bilecan, ragion per cui nulla gli sarebbe dovuto per quel titolo, oppure si afferma che il corrispettivo è dovuto in dipendenza dell’attività svolta, ma la misura della prestazione è divenuta eccessivamente onerosa talché, come risulta in atti, il Genoa si rende disponibile a valutare una offerta di riduzione equitativa dell’importo originariamente pattuito giungendo poi, in sede di udienze per il tentativo di conciliazione, come da verbali, ad offrire, seppure ratealmente, la quasi totalità della somma richiesta dalla parte istante, che tale offerta ha ritenuto di rifiutare. Ciò che rileva il Collegio dagli atti è la mancanza di qualsivoglia riscontro da parte dell’odierna intimata all’invio della fattura al Genoa da parte dell’odierno istante Categoria e del successivo sollecito, nemmeno in termini di richiesta di resoconto sull’attività svolta dal Bilecan (del quale resoconto solo in atti il Genoa lamenta la mancanza) o di eventuale richiesta di riduzione del corrispettivo pattuito. Tanto rileva, ad avviso del Collegio, sotto il profilo Valore della violazione da parte del Genoa dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e dell’infondatezza dell’eccezione proposta con la memoria di costituzione sotto forma di domanda riconvenzionale volta a far valere la sopravvenuta eccessiva onerosità in capo all’odierna intimata della prestazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito a favore dell’Agente sportivo odierno istante. La prova richiesta dall’art.1467 c.c. della significativa alterazione dell’equilibrio contrattuale per effetto dell’emergenza sanitaria ex Covid 19 e delle conseguenze che si sarebbero prodotte sul bilancio della S.ptransazione”.A. Genoa C.F.C. a causa della contrazione delle entrate patrimoniali dovute alla disposta sospensione delle attività sportive da parte della FIGC, è da ritenere nella fattispecie non raggiunta, perché prova inidonea per assoluta genericità a ritenere divenuto eccessivamente oneroso corrispondere entro il 15 marzo u.s., quanto regolarmente pattuito a favore dell’odierno istante con contratto del 27 gennaio, vale a dire poco più di un mese prima. Dalla memoria di costituzione (pag.7) il Genoa pare, peraltro, dolersi del fatto che l’importo pattuito quale corrispettivo per l’attività svolta dal Bilecan al fine di consentire (con pattuizione di esclusiva) il trasferimento, poi regolarmente effettuato, del calciatore Xxxxx Xxxxxxxx dal Lille al Genoa fosse superiore ai parametri correnti, ma ciò non può rilevare in alcun modo a far valere ora la presunta eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. La domanda volta a far valere la eccesiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo all’odierna intimata è da ritenere pertanto infondata. Parimenti infondata è l’eccezione sollevata dal Genoa, volta a far valere la mancata prova dell’attività svolta dall’’Agente sportivo odierno istante e la conseguente insussistenza del diritto a percepire il compenso. Sulla scorta della documentazione versata in atti dall’istante, e non contestata da parte intimata, risulta in effetti l’esistenza di un contratto validamente sottoscritto dalle parti avente ad oggetto in esclusiva l’attività svolta dall’agente sportivo, volta al trasferimento di un calciatore da una società ad un’altra, trasferimento puntualmente realizzato. Tanto non può non valutarsi da parte del Collegio come idoneo e sufficiente a ritenere sussistente l’adempimento della prestazione pattuita da parte del Bilecan ed il diritto in capo al medesimo a ricevere la controprestazione vale a dire il corrispettivo pattuito. Nel senso suddetto, i riferimenti giurisprudenziali richiamati in memoria dalla parte intimata sono da ritenere inconferenti. Il pagamento dei diritti amministrativi, delle spese e degli onorari, determinati, in ossequio alla Tabella vigente, sulla base del valore della controversia e dell’attività dell’Organo Arbitrale conseguente al peculiare svolgimento del presente procedimento, segue la soccombenza. Il lodo è deciso e sottoscritto a maggioranza dei Componenti del Collegio, ai sensi dell’art. 9 comma terzo del Regolamento, per la mancata sottoscrizione di uno degli Arbitri, che ha chiesto di inserire in calce al presente lodo la sua opinione dissenziente. Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la soccombente società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante sig. Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data di conclusione del contratto sino al soddisfo. Condanna, altresì, la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. a rifondere all'istante sig. Mazlum Xxx Xxxxxxx i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge; a versare, in favore del CONI, la somma complessiva di € 3.000,00 (di cui ai punti 1.2.a e 1.2.b della Tabella). Dispone a carico della soccombente Genoa Cricket and Football Club S.p.A., fermo il vincolo di solidarietà con la Parte istante, il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 5.000,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti, così ripartiti: al Presidente € 2.000,00 e, a ciascun Arbitro, € 1.500,00. Dispone a carico del Genoa Cricket and Football Club S.p.A. il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 500,00.
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