Regolarità contributiva. Carattere innovativo riveste altresì la disposizione del d. lgs. n. 276 che, riprendendo la normativa settoriale prevista nell’edilizia, stabilisce l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori, di chiedere alle imprese esecutrici un certificato di regolarità contributiva, che può essere rilasciato, oltre che dall’Inps e dall’Inail, anche dalle Casse edili e dagli enti bilaterali. Invero, fin dalla metà degli anni Novanta, gli stessi enti bilaterali sono stati coinvolti dalla legislazione nelle politiche di contrato al lavoro irregolare. Già l’articolo 3, comma 8, d. lgs. n. 494/1996 aveva introdotto, infatti, l’obbligo a carico dei committenti di appalti pubblici e del responsabile dei lavori in edilizia di richiedere alle imprese appaltatrici un certificato di regolarità contributiva rilasciato – oltre che dall’Inps e dall’Inail – dalle Casse edili, previa stipula di una convenzione fra Casse e i medesimi istituti pubblici. L’articolo 2, del D.L. n. 210/02 (convertito con modifiche nella legge n. 266/02) ha esteso l’obbligo del documento unico di regolarità contributiva anche agli appalti privati, sempre nel settore edile, pena la revoca della concessione. La disposizione è stata poi confermata nel Codice dei contratti pubblici, all’articolo 118, comma 6-bis, d. lgs. n. 163/2006, in base al quale, «ai fini di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare del settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con Inps e Inail, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva…». Inoltre, l’articolo 1, comma 1176, legge n. 296/06 ha disposto con con decreto del Ministro del Lavoro (d. m. 24 ottobre 2007) si definiscano le modalità di rilascio del Durc. L’aspetto di maggior interesse è che il predetto d. m. ha previsto, in via sperimentale, che gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il Durc previa stipula di una apposita convenzione con Inps e Inail, approvata dal Ministero del Lavoro. Il coinvolgimento degli enti bilaterali di tutti i settori produttivi (e non solo delle Casse edili) si spiega anche attraverso l’articolo 1, comma 553, legge n. 266/05 che ha disposto che il Durc è necessario per consentire alle imprese di accedere a benefici e sovvenzioni di origine comunitaria, si pensi, a titolo esemplificativo, ai Fondi strutturali comunitari. In definitiva, questo coinvolgimento di tutti gli enti bilaterali, e non solo delle Casse edili, rappresenta un importante sostegno legislativo al sistema della bilateralità in quanto affida agli enti la funzione di accertamento degli adempimenti di rilievo pubblicistico (come, per esempio, il corretto versamento dei contributi previdenziali). Ciò che rende diversa questa funzione da quelle viste in materia di previdenza, formazione continua o sicurezza sul lavoro, è che si tratta di attività di controllo e certificazione delle imprese associate all’ente bilaterale; controllo effettuato in alternativa a quello svolto da organi pubblici (Inps, Inail).
Appears in 1 contract
Samples: Research Agreement
Regolarità contributiva. Carattere innovativo riveste altresì la disposizione Requisiti di cui all’art.8 del d. lgspredetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare. n. 276 cheLe società ed in consorzi dovranno inoltre essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, riprendendo la normativa settoriale prevista nell’ediliziaArtigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, stabilisce l’obbligo per comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Requisiti di idoneità professionale dei soggetti costituenti il committente o il responsabile dei lavorigruppo di lavoro. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di chiedere alle imprese esecutrici un certificato di regolarità contributivapartecipazione i professionisti, personalmente responsabili, che provvederanno all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione della rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. In particolare, dovranno essere individuati almeno i seguenti profili professionali: • Professionista Architetto/Ingegnere che espleta l’incarico oggetto dell’appalto Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0029642-30/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P GARA N. 15/2022 nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. • Professionista che espleta la parte di incarico oggetto dell’appalto inerente gli immobili di rilevante carattere artistico, nonché il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo storico riservata, ai sensi dell’art. 52 del R.D. ottobre 1925 n. 2537, alla categoria professionale degli Architetti Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. • Professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. • Geologo che redige la relazione geologica I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. Il concorrente indica, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: •componente di un raggruppamento temporaneo; •associato di una associazione tra professionisti; •socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria •dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. • Archeologo che redige la relazione archeologica Possesso dei requisiti indicati all’art. 25 c. 2 del Dlgs.50/2016; vista l’incidenza marginale delle prestazioni sul complesso del servizio da affidarsi tale figura può essere rilasciato, oltre che dall’Inps e dall’Inail, inquadrata anche dalle Casse edili e dagli enti bilaterali. Invero, fin dalla metà degli anni Novanta, gli stessi enti bilaterali come subaffidamento o collaborazione le cui spese sono stati coinvolti dalla legislazione nelle politiche ricomprese negli importi di contrato al lavoro irregolare. Già l’articolo 3, comma 8, d. lgs. n. 494/1996 aveva introdotto, infatti, l’obbligo affidamento ed a carico dei committenti di appalti pubblici e del responsabile dei lavori in edilizia di richiedere alle imprese appaltatrici un certificato di regolarità contributiva rilasciato – oltre che dall’Inps e dall’Inail – dalle Casse edili, previa stipula di una convenzione fra Casse e i medesimi istituti pubblici. L’articolo 2, del D.L. n. 210/02 (convertito con modifiche nella legge n. 266/02) ha esteso l’obbligo del documento unico di regolarità contributiva anche agli appalti privati, sempre nel settore edile, pena la revoca della concessione. La disposizione è stata poi confermata nel Codice dei contratti pubblici, all’articolo 118, comma 6-bis, d. lgs. n. 163/2006, in base al quale, «ai fini di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare del settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con Inps e Inail, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva…». Inoltre, l’articolo 1, comma 1176, legge n. 296/06 ha disposto con con decreto del Ministro del Lavoro (d. m. 24 ottobre 2007) si definiscano le modalità di rilascio del Durc. L’aspetto di maggior interesse è che il predetto d. m. ha previsto, in via sperimentale, che gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il Durc previa stipula di una apposita convenzione con Inps e Inail, approvata dal Ministero del Lavoro. Il coinvolgimento degli enti bilaterali di tutti i settori produttivi (e non solo delle Casse edili) si spiega anche attraverso l’articolo 1, comma 553, legge n. 266/05 che ha disposto che il Durc è necessario per consentire alle imprese di accedere a benefici e sovvenzioni di origine comunitaria, si pensi, a titolo esemplificativo, ai Fondi strutturali comunitari. In definitiva, questo coinvolgimento di tutti gli enti bilaterali, e non solo delle Casse edili, rappresenta un importante sostegno legislativo al sistema della bilateralità in quanto affida agli enti la funzione di accertamento degli adempimenti di rilievo pubblicistico (come, per esempio, il corretto versamento dei contributi previdenziali). Ciò che rende diversa questa funzione da quelle viste dell’operatore economico aggiudicatario; • Professionista in materia di previdenzaantincendio Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio. Il concorrente indica, formazione continua il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione all’elenco. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o sicurezza sul lavorodei dati richiesti. • Professionista in materia di acustica Iscrizione negli appositi elenchi abilitanti del Ministero dell’Ambiente di cui al D. Lgs. n. 42/2017 quale tecnico competente in acustica. L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali al momento della presentazione dell’offerta. Tra i professionisti di cui al punto precedente deve essere individuato il soggetto (professionista e persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni, ai sensi dell’art.24 comma 5 secondo periodo del Codice che dovrà interfacciarsi con il RUP. C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0029642-30/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P GARA N. 15/2022 È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP – Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è che si tratta amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo (art. 48 del Codice). La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dal DM 263/2016. Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del Codice gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di controllo supporto alla progettazione e certificazione delle imprese associate all’ente bilaterale; controllo effettuato in alternativa a quello svolto da organi pubblici (Inps, Inail)ai loro dipendenti.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinary Agreement for Engineering and Architecture Services
Regolarità contributiva. Carattere innovativo riveste altresì la disposizione Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione del d. lgsDocumento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo ad Appaltatore ed eventuali subappaltatori ed alle verifiche di cui al Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell'art. n. 276 che48-bis del X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, riprendendo la normativa settoriale prevista nell’ediliziax. 000, stabilisce l’obbligo xxxxxxx disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”. A tal fine l’Appaltatore fornisce aa ER.GO, con cadenza trimestrale, tutti i dati necessari alla richiesta telematica dei DURC, mediante compilazione dei “quadri B” reperibili sul sito “Sportello unico previdenziale”. Alla richiesta dei DURC provvederà ER.GO, ai sensi di legge. In caso di DURC che segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il committente o DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali/assicurativi. Ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento di un DURC negativo per due volte consecutive, il responsabile dei lavoriRUP, di chiedere alle imprese esecutrici un certificato di regolarità contributivaacquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione, che può essere rilasciatopropone, oltre che dall’Inps e dall’Inail, anche dalle Casse edili e dagli enti bilaterali. Invero, fin dalla metà degli anni Novanta, gli stessi enti bilaterali sono stati coinvolti dalla legislazione nelle politiche di contrato al lavoro irregolare. Già l’articolo 3ai sensi dell’articolo 135, comma 81 X.Xxx. 163/2006, d. lgs. n. 494/1996 aveva introdotto, infatti, l’obbligo a carico dei committenti di appalti pubblici e la risoluzione del responsabile dei lavori in edilizia di richiedere alle imprese appaltatrici un certificato di regolarità contributiva rilasciato – oltre che dall’Inps e dall’Inail – dalle Casse edilicontratto, previa stipula contestazione degli addebiti e assegnazione di una convenzione fra Casse un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, ER.GO pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e i medesimi istituti pubblici. L’articolo 2assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, del D.L. n. 210/02 (convertito con modifiche nella legge n. 266/02) ha esteso l’obbligo del documento unico la decadenza dell’autorizzazione di regolarità contributiva anche agli appalti privati, sempre nel settore edile, pena la revoca della concessione. La disposizione è stata poi confermata nel Codice dei contratti pubblici, cui all’articolo 118, comma 6-bis, d. lgs8 D.Lgs. n. 163/2006, in base al quale, «ai fini di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare del settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con Inps e Inail, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva…». Inoltre, l’articolo 1, comma 1176, legge n. 296/06 ha disposto con con decreto del Ministro del Lavoro (d. m. 24 ottobre 2007) si definiscano le modalità di rilascio del Durc. L’aspetto di maggior interesse è che il predetto d. m. ha previsto, in via sperimentale, che gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il Durc previa stipula di una apposita convenzione con Inps e Inail, approvata dal Ministero del Lavoro. Il coinvolgimento degli enti bilaterali di tutti i settori produttivi (e non solo delle Casse edili) si spiega anche attraverso l’articolo 1, comma 553, legge n. 266/05 che ha disposto che il Durc è necessario per consentire alle imprese di accedere a benefici e sovvenzioni di origine comunitaria, si pensi, a titolo esemplificativo, ai Fondi strutturali comunitari. In definitiva, questo coinvolgimento di tutti gli enti bilaterali, e non solo delle Casse edili, rappresenta un importante sostegno legislativo al sistema della bilateralità in quanto affida agli enti la funzione di accertamento degli adempimenti di rilievo pubblicistico (come, per esempio, il corretto versamento dei contributi previdenziali). Ciò che rende diversa questa funzione da quelle viste in materia di previdenza, formazione continua o sicurezza sul lavoro, è che si tratta di attività di controllo e certificazione delle imprese associate all’ente bilaterale; controllo effettuato in alternativa a quello svolto da organi pubblici (Inps, Inail)l’inserimento nel casellario informatico.
Appears in 1 contract
Samples: Outsourcing Agreement
Regolarità contributiva. Carattere innovativo riveste altresì la disposizione Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativi a gestore-appaltatore/affidatari/esecutori ed alle verifiche di cui al Decreto del d. lgsministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell'art. n. 276 che48-bis del X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, riprendendo la normativa settoriale prevista nell’ediliziax. 000, stabilisce l’obbligo xxxxxxx disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”. A tal fine il gestore fornisce all’Ente, con cadenza trimestrale, tutti i dati necessari alla richiesta telematica dei DURC, mediante compilazione dei “quadri B” reperibili sul sito “Sportello unico previdenziale”. Alla richiesta dei DURC provvederà l’Ente, ai sensi di legge. In caso di DURC che segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Ente tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il committente o DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali/assicurativi/cassa edile. Ai sensi dell’art. 6 D.p.r. 207/2010, in caso di ottenimento di un DURC negativo per due volte consecutive, il responsabile dei lavoriRUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dall’ufficio di chiedere alle imprese esecutrici un certificato di regolarità contributivaDirezione dell’esecuzione, che può essere rilasciatopropone, oltre che dall’Inps e dall’Inail, anche dalle Casse edili e dagli enti bilaterali. Invero, fin dalla metà degli anni Novanta, gli stessi enti bilaterali sono stati coinvolti dalla legislazione nelle politiche di contrato al lavoro irregolare. Già l’articolo 3ai sensi dell’articolo 135, comma 81 D.Lgs. 163/2006, d. lgs. n. 494/1996 aveva introdotto, infatti, l’obbligo a carico dei committenti di appalti pubblici e la risoluzione del responsabile dei lavori in edilizia di richiedere alle imprese appaltatrici un certificato di regolarità contributiva rilasciato – oltre che dall’Inps e dall’Inail – dalle Casse edilicontratto, previa stipula contestazione degli addebiti e assegnazione di una convenzione fra Casse un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e i medesimi istituti pubblici. L’articolo 2assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, del D.L. n. 210/02 (convertito con modifiche nella legge n. 266/02) ha esteso l’obbligo del documento unico la decadenza dell’autorizzazione di regolarità contributiva anche agli appalti privati, sempre nel settore edile, pena la revoca della concessione. La disposizione è stata poi confermata nel Codice dei contratti pubblici, cui all’articolo 118, comma 6-bis, d. lgs8 D.Lgs. n. 163/2006, in base al quale, «ai fini di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare del settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con Inps e Inail, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva…». Inoltre, l’articolo 1, comma 1176, legge n. 296/06 ha disposto con con decreto del Ministro del Lavoro (d. m. 24 ottobre 2007) si definiscano le modalità di rilascio del Durc. L’aspetto di maggior interesse è che il predetto d. m. ha previsto, in via sperimentale, che gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il Durc previa stipula di una apposita convenzione con Inps e Inail, approvata dal Ministero del Lavoro. Il coinvolgimento degli enti bilaterali di tutti i settori produttivi (e non solo delle Casse edili) si spiega anche attraverso l’articolo 1, comma 553, legge n. 266/05 che ha disposto che il Durc è necessario per consentire alle imprese di accedere a benefici e sovvenzioni di origine comunitaria, si pensi, a titolo esemplificativo, ai Fondi strutturali comunitari. In definitiva, questo coinvolgimento di tutti gli enti bilaterali, e non solo delle Casse edili, rappresenta un importante sostegno legislativo al sistema della bilateralità in quanto affida agli enti la funzione di accertamento degli adempimenti di rilievo pubblicistico (come, per esempio, il corretto versamento dei contributi previdenziali). Ciò che rende diversa questa funzione da quelle viste in materia di previdenza, formazione continua o sicurezza sul lavoro, è che si tratta di attività di controllo e certificazione delle imprese associate all’ente bilaterale; controllo effettuato in alternativa a quello svolto da organi pubblici (Inps, Inail)l’inserimento nel casellario informatico.
Appears in 1 contract
Samples: Global Service Agreement
Regolarità contributiva. Carattere innovativo riveste altresì la disposizione Requisiti di cui all’art.8 del d. lgspredetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare. n. 276 cheLe società ed in consorzi dovranno inoltre essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, riprendendo la normativa settoriale prevista nell’ediliziaArtigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, stabilisce l’obbligo per il committente comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o il responsabile dei lavoridichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di chiedere alle imprese esecutrici un certificato di regolarità contributivapartecipazione i professionisti, personalmente responsabili, che provvederanno all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione della rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. In particolare, dovranno essere individuati almeno i seguenti profili professionali: • Professionista Architetto/Ingegnere che espleta l’incarico oggetto dell’appalto Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. • Professionista che espleta la parte di incarico oggetto dell’appalto inerente gli immobili di rilevante carattere artistico, nonché il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo storico riservata, ai sensi dell’art. 52 del R.D. ottobre 1925 n. 2537, alla categoria professionale degli Architetti Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. • Professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. • Geologo che redige la relazione geologica C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0028214-22/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. Il concorrente indica, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: • componente di un raggruppamento temporaneo; • associato di una associazione tra professionisti; • socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria • dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. • Archeologo che redige la relazione archeologica Possesso dei requisiti indicati all’art. 25 c. 2 del Dlgs.50/2016; vista l’incidenza marginale delle prestazioni sul complesso del servizio da affidarsi tale figura può essere rilasciato, oltre che dall’Inps e dall’Inail, inquadrata anche dalle Casse edili e dagli enti bilaterali. Invero, fin dalla metà degli anni Novanta, gli stessi enti bilaterali come subaffidamento o collaborazione le cui spese sono stati coinvolti dalla legislazione nelle politiche ricomprese negli importi di contrato al lavoro irregolare. Già l’articolo 3, comma 8, d. lgs. n. 494/1996 aveva introdotto, infatti, l’obbligo affidamento ed a carico dei committenti di appalti pubblici e del responsabile dei lavori in edilizia di richiedere alle imprese appaltatrici un certificato di regolarità contributiva rilasciato – oltre che dall’Inps e dall’Inail – dalle Casse edili, previa stipula di una convenzione fra Casse e i medesimi istituti pubblici. L’articolo 2, del D.L. n. 210/02 (convertito con modifiche nella legge n. 266/02) ha esteso l’obbligo del documento unico di regolarità contributiva anche agli appalti privati, sempre nel settore edile, pena la revoca della concessione. La disposizione è stata poi confermata nel Codice dei contratti pubblici, all’articolo 118, comma 6-bis, d. lgs. n. 163/2006, in base al quale, «ai fini di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare del settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con Inps e Inail, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva…». Inoltre, l’articolo 1, comma 1176, legge n. 296/06 ha disposto con con decreto del Ministro del Lavoro (d. m. 24 ottobre 2007) si definiscano le modalità di rilascio del Durc. L’aspetto di maggior interesse è che il predetto d. m. ha previsto, in via sperimentale, che gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il Durc previa stipula di una apposita convenzione con Inps e Inail, approvata dal Ministero del Lavoro. Il coinvolgimento degli enti bilaterali di tutti i settori produttivi (e non solo delle Casse edili) si spiega anche attraverso l’articolo 1, comma 553, legge n. 266/05 che ha disposto che il Durc è necessario per consentire alle imprese di accedere a benefici e sovvenzioni di origine comunitaria, si pensi, a titolo esemplificativo, ai Fondi strutturali comunitari. In definitiva, questo coinvolgimento di tutti gli enti bilaterali, e non solo delle Casse edili, rappresenta un importante sostegno legislativo al sistema della bilateralità in quanto affida agli enti la funzione di accertamento degli adempimenti di rilievo pubblicistico (come, per esempio, il corretto versamento dei contributi previdenziali). Ciò che rende diversa questa funzione da quelle viste dell’operatore economico aggiudicatario; • Professionista in materia di previdenzaantincendio Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio. Il concorrente indica, formazione continua il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione all’elenco. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o sicurezza sul lavorodei dati richiesti. • Professionista in materia di acustica Iscrizione negli appositi elenchi abilitanti del Ministero dell’Ambiente di cui al D. Lgs. n. 42/2017 quale tecnico competente in acustica. L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali al momento della presentazione dell’offerta. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP – Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è che si tratta amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo (art. 48 del Codice). La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dal DM 263/2016. Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del Codice gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di controllo supporto alla progettazione e certificazione delle imprese associate all’ente bilaterale; controllo effettuato in alternativa a quello svolto da organi pubblici (Inps, Inail)ai loro dipendenti.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinary Agreement for the Assignment of Architectural and Engineering Services