Common use of Relazione Clause in Contracts

Relazione. Con istanza…, le sopra indicate parti hanno richiesto alla Commissione la certificazione del contratto di collaborazione a progetto. Elementi qualificanti la fattispecie, ai sensi della disciplina contenuta negli articoli 61-69 del D. Lgs. 276 del 2003, cui anche i contraenti fanno espresso riferimento nel contratto sono l’autonomia del collaboratore, la coordinazione con il committente, l’irrilevanza del tempo nell’esecuzione della prestazione e il requisito fondamentale del progetto (programma di lavoro o fase di esso). Nella fattispecie, trattandosi di un committente che ha come oggetto sociale “la promozione ed offerta all’utenza di servizi e prodotti di telefonia...”, attraverso un’attività tipica di call center, assume importanza il riferimento alla recente circolare Ministeriale (la n. 17 del 14 giungo 2006) sulle xx.xx.xxx. nei call center. Pertanto, a seguito dell’esame da parte della sottoscritta relatrice del contratto in questione e del progetto ivi descritto, alla luce delle predette disposizioni normative, oltre che delle linee guida alla certificazione della Circolare Ministeriale n. 1 del 2004, secondo il parere della scrivente è possibile certificare il contratto tra la Società X e il sig. (…) quale contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Infatti, emerge chiaramente dalla formulazione letterale delle pattuizioni che il collaboratore svolgerà “l’attività di promozione ed offerta di determinati e specifici servizi e prodotti di telefonia quali pc, adsl, linee telefoniche...” diretta in particolare a nuclei familiari e a professionisti in “piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e di rispetto di orario di lavoro...”. Lo stesso compenso, a cui si aggiunge un “bonus” premiale, è svincolato dall’elemento temporale ed è collegato al raggiungimento di alcuni indici di produttività. La coordinazione con il committente viene effettuata per il tramite di un supervisor della Società, presente, di regola, nei locali di lavoro, individuato nella persona della sig.ra (…) e anche attraverso riunioni periodiche per fare il punto della situazione. La professionalità del collaboratore è stata preventivamente accertata dalla Società attraverso un colloquio ed un esame del curriculum cui è seguita la frequentazione di uno specifico corso di formazione della durata di una settimana. Alla luce delle disposizioni ministeriali sui call center, lo stesso sistema informatico, chiamato predictive, di cui si avvale il collaboratore, consente a quest’ultimo di gestire in piena autonomia il proprio lavoro, in quanto non vincola assolutamente lo stesso a richiamate automatiche (cosiddette recall). La scheda tecnica sul funzionamento del sistema (allegata alla documentazione) mostra come l’operatore sia libero di scegliere fra varie opzioni, cioè se, quando, come rispondere alla chiamata generata automaticamente dal software. Tuttavia, si suggerisce di chiedere alle Parti in sede di audizione, le seguenti precisazioni, per una migliore chiarezza delle pattuizioni da loro sottoscritte: Bari, 12 gennaio 2006 BREVE COMMENTO Interessante per l’attività di certificazione in generale è conoscere gli orientamenti della più recente Giurisprudenza sulla tipologia contrattuale da qualificare. Sulla definizione di lavoro a progetto, per fare un’esempio, la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 29 gennaio 2008 n. 100 (Pres. est. Amato)3 ha ulteriormente ribadito l’orientamento giurisprudenziale costante della necessaria esistenza di un progetto che deve essere “dotato di una sua compiutezza ed autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione e reso all’impresa quale adempimento della propria obbligazione, ad adempimento istantaneo seppure ad esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente” (da nota a commento della sentenza di Xxxxx Xxxxxxxxx), insomma un’attività ben precisa, definita e individuata a priori. L’elemento, quindi, caratterizzante il nomen iuris di contratto di lavoro a progetto ai sensi dell’art. 61 D. Lgs. 276/2003 dovrà risiedere proprio nell’attività progettuale specifica proiettata al raggiungimento di un risultato finale, ritenuto così rilevante dalle parti tanto da indurle a sottoscrivere il relativo contratto. Un esame rigoroso in tal senso porterà ad escludere, almeno formalmente, che si possa trattare di un lavoro subordinato. Infatti, il legislatore delegato, nel ribadire il rilievo tipizzante della connessione con uno “specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso” ha sancito due ipotesi di trasformazione della collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato: nel caso in cui per le modalità concrete di esecuzione del rapporto esistano indici della subordinazione (art. 69, co. 2) e quando la collaborazione sia instaurata

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Relazione. Con istanza…A seguito di sopralluogo effettuato da personale di questo Ufficio ed alle segnalazioni avute da parte degli utenti del porto si è riscontrato che le banchine di ponente presentano sulle strutture a parete verticale del calcestruzzo ammalorato, le angolari in ferro di protezione corrosi ed arredi portuali da sostituire. Tale situazione ha reso necessario predisporre un intervento di manutenzione straordinaria con la predisposizione del progetto preliminare da parte dell’Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale in data 28.12.2007 prot. n° 16173 per l’importo complessivo di € 700.000,00. Il progetto preliminare sopra indicate parti hanno richiesto alla Commissione detto prevede il risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi portuali delle banchine di ponente del Porto di Gioia Tauro. Il progetto preliminare in parola è stato approvato giusto Decreto Presidenziale n° 94/07 del 31.12.2007 per l’importo complessivo di € 700.000,00 (settecentomila/00)di cui € 557.000,00 per lavori compresi gli oneri della sicurezza ed € 143.000,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione. Detta spesa trova copertura con i fondi a carico del cap. U 108050 p.p. esercizio finanziario 2007 giusto prenotazione impegno di spesa datato 31.12.2007 ed allegato al Decreto 94/07. In dipendenza a quanto sopra è stata redatta la certificazione progettazione esecutiva inerente i “Lavori di risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi portuali delle banchine di ponente del contratto porto di collaborazione a progettoGioia Tauro” . Elementi qualificanti la fattispecie, ai sensi della disciplina contenuta negli articoli 61-69 L’intervento consiste nella preventiva demolizione del D. Lgs. 276 del 2003, cui anche i contraenti fanno espresso riferimento nel contratto sono l’autonomia del collaboratorecalcestruzzo ammalorato presente sulle pareti verticali delle banchine, la coordinazione successiva pulitura dei ferri di armatura e la realizzazione del nuovo copriferro con prodotti specifici di risanamento. Unitamente al risanamento del calcestruzzo verrà eseguita la pulizia, ove possibile, di tutti gli arredi portuali ferrosi nonché la loro successiva verniciatura con la sostituzione integrale delle parti di strutture ammalorate. In particolare l’intervento consiste nei seguenti lavori: - demolizione del calcestruzzo ammalorato presente sulle pareti verticali delle banchine mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato di calcestruzzo che presenta caratteristiche di omogeneità; - pulitura dei ferri di armatura e trattamento degli stessi con prodotti a base di polimeri di resine sintetiche applicato a pennello; - ricostruzione della struttura di calcestruzzo per la realizzazione del copriferro della armatura trattata con prodotti cementizi a base di legante estensivo; - impermeabilizzazione delle facciate in calcestruzzo o in muratura mediante applicazione di resina con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità - sostituzione o risanamento degli arredi portuali deteriorati (angolari in ferro, ringhiere, scalette, golfari ecc..). Il computo metrico estimativo é stato redatto applicando alle quantità previste per ogni lavorazione i prezzi unitari che o sono stati desunti dal prezziario regionale vigente o sono stati ricavati da indagini di mercato per lavorazioni simili. L’ammontare complessivo dell’intervento è risultato pari ad € 700.000,00 di cui € 557.000,00 per lavori di cui € 24.525,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 143.000,00 quali somme a disposizioni dell’Amministrazione con il committente, l’irrilevanza del tempo nell’esecuzione della prestazione e il requisito fondamentale del progetto seguente quadro economico: - A1) Lavori a corpo € 532.475,00 - A2) Oneri per la sicurezza € 24.525,00 Sommano i lavori (programma di lavoro o fase di esso). Nella fattispecie, trattandosi di un committente che ha come oggetto sociale “la promozione ed offerta all’utenza di servizi e prodotti di telefonia...”, attraverso un’attività tipica di call center, assume importanza il riferimento alla recente circolare Ministeriale (la n. 17 del 14 giungo 2006A1+A2) sulle xx.xx.xxx. nei call center. Pertanto, a seguito dell’esame da parte della sottoscritta relatrice del contratto in questione e del progetto ivi descritto, alla luce delle predette disposizioni normative, oltre che delle linee guida alla certificazione della Circolare Ministeriale n. 1 del 2004, secondo il parere della scrivente è possibile certificare il contratto tra la Società X e il sig. (…) quale contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Infatti, emerge chiaramente dalla formulazione letterale delle pattuizioni che il collaboratore svolgerà “l’attività di promozione ed offerta di determinati e specifici servizi e prodotti di telefonia quali pc, adsl, linee telefoniche...” diretta in particolare a nuclei familiari e a professionisti in “piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e di rispetto di orario di lavoro...”. Lo stesso compenso, a cui si aggiunge un “bonus” premiale, è svincolato dall’elemento temporale ed è collegato al raggiungimento di alcuni indici di produttività. La coordinazione con il committente viene effettuata per il tramite di un supervisor della Società, presente, di regola, nei locali di lavoro, individuato nella persona della sig.ra (…) e anche attraverso riunioni periodiche per fare il punto della situazione. La professionalità del collaboratore è stata preventivamente accertata dalla Società attraverso un colloquio ed un esame del curriculum cui è seguita la frequentazione di uno specifico corso di formazione della durata di una settimana. Alla luce delle disposizioni ministeriali sui call center, lo stesso sistema informatico, chiamato predictive, di cui si avvale il collaboratore, consente a quest’ultimo di gestire in piena autonomia il proprio lavoro, in quanto non vincola assolutamente lo stesso a richiamate automatiche (cosiddette recall). La scheda tecnica sul funzionamento del sistema (allegata alla documentazione) mostra come l’operatore sia libero di scegliere fra varie opzioni, cioè se, quando, come rispondere alla chiamata generata automaticamente dal software. Tuttavia, si suggerisce di chiedere alle Parti in sede di audizione, le seguenti precisazioni, per una migliore chiarezza delle pattuizioni da loro sottoscritte: Bari, 12 gennaio 2006 BREVE COMMENTO Interessante per l’attività di certificazione in generale è conoscere gli orientamenti della più recente Giurisprudenza sulla tipologia contrattuale da qualificare. Sulla definizione di lavoro a progetto, per fare un’esempio, la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 29 gennaio 2008 n. 100 (Pres. est. Amato)3 ha ulteriormente ribadito l’orientamento giurisprudenziale costante della necessaria esistenza di un progetto che deve essere “dotato di una sua compiutezza ed autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione e reso all’impresa quale adempimento della propria obbligazione, ad adempimento istantaneo seppure ad esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente” (da nota a commento della sentenza di Xxxxx Xxxxxxxxx), insomma un’attività ben precisa, definita e individuata a priori. L’elemento, quindi, caratterizzante il nomen iuris di contratto di lavoro a progetto ai sensi dell’art. 61 D. Lgs. 276/2003 dovrà risiedere proprio nell’attività progettuale specifica proiettata al raggiungimento di un risultato finale, ritenuto così rilevante dalle parti tanto da indurle a sottoscrivere il relativo contratto. Un esame rigoroso in tal senso porterà ad escludere, almeno formalmente, che si possa trattare di un lavoro subordinato. Infatti, il legislatore delegato, nel ribadire il rilievo tipizzante della connessione con uno “specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso” ha sancito due ipotesi di trasformazione della collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato: nel caso in cui per le modalità concrete di esecuzione del rapporto esistano indici della subordinazione (art. 69, co. 2) e quando la collaborazione sia instaurata€ 557.000,00

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Relazione. Con istanza…In forza del disposto dell’art. 14 della legge n. 161/14 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, norma derivante da procedura di infrazione comunitaria, a far data dal 25 novembre 2015 il personale del ruolo sanitario, dirigenziale e di comparto, è soggetto al limite dell’orario di lavoro di 48 ore alla settimana laddove ordinariamente la relativa prestazione supera la suindicata entità. Ai fini dell’attuazione del disposto, l’art. 14 prevede l’obbligo delle aziende di procedere a razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, statuendo –la norma- che il nuovo limite di orario deve essere applicato “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Nondimeno, nonostante processi di riorganizzazione, è possibile che si determinino incrementi delle liste d’attesa per effetto della limitazione d’orario della prestazione del personale del ruolo sanitario. L’emendamento prevede, in relazione a tale prospettiva, che, nel rispetto del suddetto vincolo finanziario (“senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”), nonché di quanto disposto dall’articolo 1, comma 541 della legge 208/2015 (che in, particolare, dispone l’obbligo per le sopra indicate parti hanno richiesto alla Commissione la certificazione regioni e province autonome di adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del contratto di collaborazione a progetto. Elementi qualificanti la fattispecie, SSN ai sensi del decreto del Ministro della Salute 70/2015, e disciplina contenuta negli articoli 61-69 del D. Lgs. 276 del 2003, cui anche i contraenti fanno espresso riferimento nel contratto sono l’autonomia del collaboratore, la coordinazione con il committente, l’irrilevanza del tempo nell’esecuzione della prestazione e il requisito fondamentale del progetto (programma di lavoro o fase di esso). Nella fattispecie, trattandosi di un committente che ha come oggetto sociale “la promozione ed offerta all’utenza di servizi e prodotti di telefonia...”, attraverso un’attività tipica di call center, assume importanza il riferimento alla recente circolare Ministeriale (la n. 17 del 14 giungo 2006) sulle xx.xx.xxx. nei call center. Pertanto, a seguito dell’esame procedimento per l’adozione da parte della sottoscritta relatrice delle stesse regioni e province autonome del contratto piano concernente il fabbisogno di personale in questione e del progetto ivi descritto, alla luce funzione dell’effettuazione delle predette disposizioni normative, oltre che delle linee guida alla certificazione della Circolare Ministeriale n. 1 del 2004, secondo il parere della scrivente è possibile certificare il contratto tra la Società X e il sig. (…assunzioni straordinarie previste dal successivo comma 543) quale contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Infatti, emerge chiaramente dalla formulazione letterale delle pattuizioni che il collaboratore svolgerà “l’attività di promozione ed offerta di determinati e specifici servizi e prodotti di telefonia quali pc, adsl, linee telefoniche...” diretta in particolare a nuclei familiari e a professionisti in “piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e di rispetto di orario di lavoro...”. Lo stesso compenso, a cui si aggiunge un “bonus” premiale, è svincolato dall’elemento temporale ed è collegato al raggiungimento di alcuni indici di produttività. La coordinazione con il committente viene effettuata per il tramite di un supervisor della Società, presente, di regola, nei locali di lavoro, individuato nella persona della sig.ra (…) e anche attraverso riunioni periodiche per fare il punto della situazione. La professionalità del collaboratore è stata preventivamente accertata dalla Società attraverso un colloquio ed un esame del curriculum cui è seguita la frequentazione di uno specifico corso di formazione della durata di una settimana. Alla luce delle disposizioni ministeriali sui call center, lo stesso sistema informatico, chiamato predictive, di cui si avvale il collaboratore, consente a quest’ultimo di gestire in piena autonomia il proprio lavoro, in quanto non vincola assolutamente lo stesso a richiamate automatiche (cosiddette recall). La scheda tecnica sul funzionamento del sistema (allegata alla documentazione) mostra come l’operatore sia libero di scegliere fra varie opzioni, cioè se, quando, come rispondere alla chiamata generata automaticamente dal software. Tuttavia, si suggerisce di chiedere alle Parti in sede di audizione, le seguenti precisazioni, per una migliore chiarezza delle pattuizioni da loro sottoscritte: Bari, 12 gennaio 2006 BREVE COMMENTO Interessante per l’attività di certificazione in generale è conoscere gli orientamenti della più recente Giurisprudenza sulla tipologia contrattuale da qualificare. Sulla definizione di lavoro a progetto, per fare un’esempio, la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 29 gennaio 2008 n. 100 (Pres. est. Amato)3 ha ulteriormente ribadito l’orientamento giurisprudenziale costante della necessaria esistenza di un progetto che deve essere “dotato di una sua compiutezza ed autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione e reso all’impresa quale adempimento della propria obbligazione, ad adempimento istantaneo seppure ad esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente” (da nota a commento della sentenza di Xxxxx Xxxxxxxxx), insomma un’attività ben precisa, definita e individuata a priori. L’elemento, quindi, caratterizzante il nomen iuris di contratto di lavoro a progetto risorse attualmente utilizzate –ai sensi dell’art. 61 D. Lgs55 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA- ai fini della riduzione delle liste d’attesa derivanti anche da carenze di organico ai sensi dell’art. 276/2003 dovrà risiedere proprio nell’attività progettuale specifica proiettata 55 CCNL Dirigenza 2000, possano, fino al raggiungimento 50% del costo sostenuto nel 2016, sulla base di un risultato finalescelta discrezionale aziendale, ritenuto così rilevante essere impiegate per l’assunzione a tempo indeterminato di personale destinato a sopperire alla scopertura lavorativa derivante presumibilmente dalla limitazione d’orario in parola. A garanzia del rispetto del divieto di incremento della spesa, si prevede l’obbligo da parte del collegio sindacale di certificare che all’incremento della spesa del personale corrisponda, nella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa della spesa per l’istituto previsto dall’articolo 55, comma 2, del CCNL dell’8.06.2000. A fini di incentivazione dell’esercizio della facoltà assunzionale, la quale rappresenta la modalità istituzionale preferibile ai fini dell’adempimento degli obblighi di prestazione sanitaria, viene previsto il mancato computo nella spesa del personale dei costi derivanti dalle parti tanto assunzioni suddette. La disposizione si inserisce nell’ambito di applicazione delle previsioni di cui all’art.22, comma 5 del Patto per la Salute 2014-2016 di cui all’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014. La possibilità introdotta da indurle tale norma pare opportuna, pure in attesa della definizione di standard al fine di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a sottoscrivere il relativo contratto. Un esame rigoroso in tal senso porterà ad escluderelivello nazionale - da definire sia per l’ambito ospedaliero, almeno formalmente, che si possa trattare territoriale e per i dipartimenti di un lavoro subordinato. Infatti, il legislatore delegato, nel ribadire il rilievo tipizzante della connessione con uno “specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso” ha sancito due ipotesi di trasformazione della collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato: nel caso in cui prevenzione – per le modalità concrete economie immediate che è suscettibile di esecuzione produrre. L’assunzione di personale medico, tenuto conto del rapporto esistano indici della subordinazione (numero medio di ore lavorate annue, genera un risparmio rispetto al ricordo alle “prestazioni aggiuntive” ex art. 6955, co. 2) comma 2 del CCNL 8/6/2000. La norma appare infine coerente e quando la collaborazione sia instaurataorientata rispetto alle considerazioni espresse dalla sentenza della Corte dei Conti – Lazio n.33/2015. La disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.

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Relazione. Premesso che: Set Distribuzione SPA si trova nella necessità di costruire una nuova cabina elettrica in comune di Castelnuovo, località Pariolo, su parte della p.f. 358/1 nel cc di Castelnuovo identificabile quale cabina elettrica Pariolo- CC Castelnuovo. la p.f. 358/1 risulta di proprietà del signor Xxxxxx Xxxxxx il quale accetta di vendere a Set Distribuzione Spa l’appezzamento di terreno utile per il nuovo impianto la p.f. 358/1 risulta gravata da diritto reale intavolato sub GN 2232/70 di data 10/11/2005 a favore del Comune di Castelnuovo quale” diritto di servitù di tollerare la rete idrica con diritto di accedere ai fondi serventi per le eventuali opere di manutenzione e riparazione con qualsiasi mezzo anche meccanico. Il diritto reale sopraccitato interferisce con la nuova cabina elettrica che Set Distribuzione SPA intende installare. Con istanza…nota di data 17.05.2022 assunta al n° 2446 del protocollo comunale Set Distribuzione SPA trasmetteva copia dell’Accordo preliminare tra Set Distribuzione SPA, le sopra indicate parti hanno richiesto alla Commissione Comune di Castelnuovo e Perdrin Xxxxxx per lo spostamento servitù di acquedotto per la certificazione realizzazione di cabina elettrica di trasformazione MT/bt denominata Pariolo. Atteso che l’operazione di spostamento della servitù trova attuazione attraverso l’impegno da parte del contratto comune di collaborazione a progetto. Elementi qualificanti la fattispecie, ai sensi della disciplina contenuta negli articoli 61-69 del D. Lgs. 276 del 2003, cui anche i contraenti fanno espresso riferimento nel contratto sono l’autonomia del collaboratore, la coordinazione con il committente, l’irrilevanza del tempo nell’esecuzione della prestazione e il requisito fondamentale del progetto (programma di lavoro o fase di esso). Nella fattispecie, trattandosi di un committente che ha come oggetto sociale “la promozione ed offerta all’utenza di servizi e prodotti di telefonia...”, attraverso un’attività tipica di call center, assume importanza il riferimento alla recente circolare Ministeriale (la n. 17 del 14 giungo 2006) sulle xx.xx.xxx. nei call center. PertantoCastelnuovo, a seguito dell’esame da parte titolo di permuta, irrevocabile per se e propri aventi causa a rinunciare alla servitù sub GN 2232/70 di data 10/11/2055 limitatamente all’aggravio della sottoscritta relatrice p.f. 358/1. Nel contempo e con medesimo atto il signori Xxxxxx Xxxxxx a titolo di permuta, si impegna irrevocabilmente per se e propri aventi causa a costituire a carico del contratto in questione comune, che allo stesso titolo si impegna ad accettare, una servitù a tollerare la rete idrica con diritto di accedere ai fondi serventi per le eventuali opere di manutenzione e del progetto ivi descritto, alla luce delle predette disposizioni normative, oltre riparazione con qualsiasi mezzo anche meccanico e precisamente nella estensione e posizione risultante dalla planimetria n° 133-2022 di data 07.04.2022 elaborata a cura e spese di SET Distribuzione SPA e allegata all’accordo preliminare. Evidenziato che delle linee guida alla certificazione della Circolare Ministeriale n. 1 del 2004, secondo il parere della scrivente è possibile certificare il contratto tra la Società X e il sig. (…) quale contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Infatti, emerge chiaramente dalla formulazione letterale delle pattuizioni che il collaboratore svolgerà “l’attività di promozione ed offerta di determinati e specifici servizi e prodotti di telefonia quali pc, adsl, linee telefoniche...” diretta in particolare a nuclei familiari e a professionisti in “piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e di rispetto di orario di lavoro...”. Lo stesso compenso, a cui si aggiunge un “bonus” premiale, è svincolato dall’elemento temporale ed è collegato al raggiungimento di alcuni indici di produttività. La coordinazione con il committente viene effettuata per il tramite di un supervisor della Società, presente, di regola, nei locali di lavoro, individuato nella persona della sig.ra (…) e anche attraverso riunioni periodiche per fare il punto della situazione. La professionalità del collaboratore è stata preventivamente accertata dalla Società attraverso un colloquio ed un esame del curriculum cui è seguita la frequentazione di uno specifico corso di formazione della durata di una settimana. Alla luce delle disposizioni ministeriali sui call center, lo stesso sistema informatico, chiamato predictive, di cui si avvale il collaboratore, consente a quest’ultimo di gestire in piena autonomia il proprio lavoro, in quanto non vincola assolutamente relazione a tale impegno, in questa sede si sottopone al Consiglio comunale: - la proposta di sottoscrivere un accordo preliminare tra Set Distribuzione SPA, Comune di Castelnuovo e Xxxxxx Xxxxxx per lo stesso a richiamate automatiche (cosiddette recall). La scheda tecnica sul funzionamento del sistema (allegata alla documentazione) mostra come l’operatore sia libero spostamento servitù di scegliere fra varie opzioni, cioè se, quando, come rispondere alla chiamata generata automaticamente dal software. Tuttavia, si suggerisce di chiedere alle Parti in sede di audizione, le seguenti precisazioni, acquedotto per una migliore chiarezza delle pattuizioni da loro sottoscritte: Bari, 12 gennaio 2006 BREVE COMMENTO Interessante per l’attività di certificazione in generale è conoscere gli orientamenti della più recente Giurisprudenza sulla tipologia contrattuale da qualificare. Sulla definizione di lavoro a progetto, per fare un’esempio, la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 29 gennaio 2008 n. 100 (Pres. est. Amato)3 ha ulteriormente ribadito l’orientamento giurisprudenziale costante della necessaria esistenza di un progetto che deve essere “dotato di una sua compiutezza ed autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione e reso all’impresa quale adempimento della propria obbligazione, ad adempimento istantaneo seppure ad esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente” (da nota a commento della sentenza di Xxxxx Xxxxxxxxx), insomma un’attività ben precisa, definita e individuata a priori. L’elemento, quindi, caratterizzante il nomen iuris di contratto di lavoro a progetto ai sensi dell’art. 61 D. Lgs. 276/2003 dovrà risiedere proprio nell’attività progettuale specifica proiettata al raggiungimento di un risultato finale, ritenuto così rilevante dalle parti tanto da indurle a sottoscrivere il relativo contratto. Un esame rigoroso in tal senso porterà ad escludere, almeno formalmente, che si possa trattare di un lavoro subordinato. Infatti, il legislatore delegato, nel ribadire il rilievo tipizzante della connessione con uno “specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso” ha sancito due ipotesi cabina elettrica di trasformazione della collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato: nel caso in cui per le modalità concrete di esecuzione del rapporto esistano indici della subordinazione (art. 69, co. 2) e quando la collaborazione sia instaurataMT/bt denominata Pariolo.

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