Relazioni Sindacali Territoriali. 1. Al fine di rafforzare le relazioni sindacali nel territorio, si conviene di: - estendere ai livelli decentrati quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, per quanto di competenza, secondo modalità definite dalle Parti; - promuovere e rafforzare la contrattazione di secondo livello; - definire e sottoscrivere gli accordi istituzionali che prevedano l’utilizzo di risorse FORMA.TEMP; - consolidare le Commissioni Sindacali Territoriali (CST). 2. Alle Commissioni Sindacali Territoriali (CST) istituite in ogni regione sono attribuite tutte le funzioni previste dal presente contratto e in particolare: a) la titolarità degli accordi di cui all’articolo 25 di pertinenza territoriale nonché il moni- toraggio sugli esiti occupazionali derivanti dall’attività di riqualificazione professionale; b) il monitoraggio sull’apprendistato; c) la conciliazione, su richiesta delle parti, per vertenze individuali irrisolte a livello di Agenzia; d) il confronto sui diritti di informazione attualmente previsti dall’articolo 1 comma 2 del presente CCNL; e) l’individuazione di interventi di Politica Attiva del Lavoro attivabili in ambito regionale; f) il monitoraggio degli accordi istituzionali che prevedono l’utilizzo di risorse FORMA.TEMP; g) gli accordi ed il monitoraggio sulle azioni di sistema; h) il monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore Garantito dopo 18 mesi dall’avvio della sperimentazione; i) il monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità con l’Accordo Inter- confederale; j) la titolarità sulla individuazione degli ambiti di intervento della formazione continua. 3. Le commissioni si riuniscono presso le sedi delle parti stipulanti il presente CCNL di norma ogni trimestre o su richiesta di una delle parti. Si riuniscono altresì in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25 del presente CCNL. Al fine di analizzare l’andamento occupazionale e di mercato nel territorio sono previsti incontri semestrali con ogni singola Agenzia presente sul territorio provinciale. 4. Le CST possono riunirsi: a) in sede consultiva: prevede la partecipazione di tutti i componenti designati ed è fi- nalizzata ad attuare le funzioni previste ai punti d), e), f), g), j); b) in sede referente: prevede la partecipazione dei soli componenti di parte sindacale e dell’associazione datoriale, con esclusione dei rappresentanti di agenzia nominati, ed è finalizzata ad attuare le funzioni previste ai punti a), b), c), h), i).
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Relazioni Sindacali Territoriali. 1. Al fine di rafforzare le relazioni sindacali nel territorio, si conviene di: - estendere ai livelli decentrati quanto previsto dall’articolo dall'articolo 1, comma 1, per quanto di competenza, secondo modalità definite dalle Parti; - promuovere e rafforzare la contrattazione di secondo livello; - definire e sottoscrivere gli accordi istituzionali che prevedano l’utilizzo l'utilizzo di risorse FORMA.TEMPFormatemp; - consolidare le Commissioni Commistioni Sindacali Territoriali (CST)Territoriali.
2. Alle Commissioni Sindacali Territoriali (CST) istituite in ogni regione sono attribuite tutte le funzioni previste dal presente contratto e in particolare:
a) la titolarità degli accordi di cui all’articolo 25 di pertinenza territoriale nonché il moni- toraggio monitoraggio sugli esiti occupazionali derivanti dall’attività di riqualificazione professionale;
b) il monitoraggio sull’apprendistato;
c) la conciliazione, su richiesta delle parti, per vertenze individuali irrisolte a livello di Agenzia;
d) il confronto sui diritti di informazione attualmente previsti dall’articolo 1 dall’art.1 comma 2 del presente CCNLCcnl;
e) l’individuazione la titolarità sulla individuazione di interventi di Politica Attiva del Lavoro attivabili in ambito regionale;
f) il monitoraggio degli accordi istituzionali che prevedono l’utilizzo di risorse FORMA.TEMPForma.Temp;
g) il monitoraggio e gli accordi ed il monitoraggio sulle azioni di sistema;
h) il monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore Garantito dopo 18 mesi dall’avvio della sperimentazione;
i) il monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità con l’Accordo Inter- confederaleInterconfederale;
j) la titolarità sulla individuazione degli ambiti di intervento della formazione continua.;
3. Le commissioni si riuniscono presso le sedi delle parti stipulanti il presente CCNL di norma ogni trimestre trimestrale o su richiesta di una delle parti. Si riuniscono altresì in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25 del presente CCNL. Al fine di analizzare l’andamento occupazionale e di mercato nel territorio sono previsti incontri semestrali con ogni singola Agenzia presente sul territorio provinciale.
4. Le CST possono riunirsi:
a) in : - il sede consultiva: prevede la partecipazione di tutti i componenti designati ed è fi- nalizzata finalizzata a ad attuare le funzioni previste ai punti d), e), f), g), j);
b) ; - in sede referente: prevede la partecipazione dei soli componenti di parte sindacale e dell’associazione datoriale, con esclusione dei rappresentanti di agenzia nominati, ed è finalizzata ad attuare le funzioni previste ai punti a), b), c), h), i).
Appears in 1 contract
Relazioni Sindacali Territoriali. 1. Al fine di rafforzare le relazioni sindacali nel territorio, si conviene di: - estendere ai livelli decentrati quanto previsto dall’articolo dall'articolo 1, comma 1, per quanto di competenza, secondo modalità definite dalle Parti; - promuovere e rafforzare la contrattazione di secondo livello; - definire e sottoscrivere gli accordi istituzionali che prevedano l’utilizzo l'utilizzo di risorse FORMA.TEMPFormatemp; - consolidare le Commissioni Commistioni Sindacali Territoriali (CST)Territoriali.
2. Alle Commissioni Sindacali Territoriali (CST) istituite in ogni regione sono attribuite tutte le funzioni previste dal presente contratto e in particolare:
a) la titolarità degli accordi di cui all’articolo all'articolo 25 di pertinenza territoriale nonché il moni- toraggio monitoraggio sugli esiti occupazionali derivanti dall’attività dall'attività di riqualificazione professionale;
b) il monitoraggio sull’apprendistatosull'apprendistato;
c) la conciliazione, su richiesta delle parti, per vertenze individuali irrisolte a livello di Agenzia;
d) il confronto sui diritti di informazione attualmente previsti dall’articolo 1 dall'art.1 comma 2 del presente CCNLCcnl;
e) l’individuazione la titolarità sulla individuazione di interventi di Politica Attiva del Lavoro attivabili in ambito regionale;
f) il monitoraggio degli accordi istituzionali che prevedono l’utilizzo l'utilizzo di risorse FORMA.TEMPForma.Temp;
g) il monitoraggio e gli accordi ed il monitoraggio sulle azioni di sistema;
h) il monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore Garantito dopo 18 mesi dall’avvio dall'avvio della sperimentazione;
i) il monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità con l’Accordo Inter- confederalel'Accordo Interconfederale;
j) la titolarità sulla individuazione degli ambiti di intervento della formazione continua.;
3. Le commissioni si riuniscono presso le sedi delle parti stipulanti il presente CCNL di norma ogni trimestre trimestrale o su richiesta di una delle parti. Si riuniscono altresì in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25 del presente CCNL. Al fine di analizzare l’andamento l'andamento occupazionale e di mercato nel territorio sono previsti incontri semestrali con ogni singola Agenzia presente sul territorio provinciale.
4. Le CST possono riunirsi:
a) in : - il sede consultiva: prevede la partecipazione di tutti i componenti designati ed è fi- nalizzata finalizzata a ad attuare le funzioni previste ai punti d), e), f), g), j);
b) ; - in sede referente: prevede la partecipazione dei soli componenti di parte sindacale e dell’associazione dell'associazione datoriale, con esclusione dei rappresentanti di agenzia nominati, ed è finalizzata ad attuare le funzioni previste ai punti a), b), c), h), i).
Appears in 1 contract
Relazioni Sindacali Territoriali. 1. Al fine di rafforzare le relazioni sindacali nel territorio, si conviene di: - estendere ai livelli decentrati quanto previsto dall’articolo dall'art. 1, comma 1, per quanto di competenza, secondo modalità definite dalle Parti; - promuovere e rafforzare la contrattazione di secondo livello; - definire e sottoscrivere gli accordi istituzionali che prevedano l’utilizzo l'utilizzo di risorse FORMA.TEMPrisorse; - consolidare le Commissioni Commistioni Sindacali Territoriali (CST)Territoriali.
2. Alle Commissioni Sindacali Territoriali (CST) istituite in ogni regione sono attribuite tutte le funzioni previste dal presente contratto e in particolare:
a) la titolarità degli accordi di cui all’articolo all'art. 25 di pertinenza territoriale nonché il moni- toraggio monitoraggio sugli esiti occupazionali derivanti dall’attività dall'attività di riqualificazione professionale;
b) il monitoraggio sull’apprendistatosull'apprendistato;
c) la conciliazione, su richiesta delle parti, per vertenze individuali irrisolte a livello di Agenzia;
d) il confronto sui diritti di informazione attualmente previsti dall’articolo dall'art. 1 comma 2 del presente CCNL;
e) l’individuazione la titolarità sulla individuazione di interventi di Politica Attiva del Lavoro attivabili in ambito regionale;
f) il monitoraggio degli accordi istituzionali che prevedono l’utilizzo l'utilizzo di risorse FORMA.TEMPForma.Temp;
g) il monitoraggio e gli accordi ed il monitoraggio sulle azioni di sistema;
h) il monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore Garantito dopo 18 mesi dall’avvio dall'avvio della sperimentazione;
i) il monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità con l’Accordo Inter- confederalel'Accordo Interconfederale;
j) la titolarità sulla individuazione degli ambiti di intervento della formazione continua.;
3. Le commissioni si riuniscono presso le sedi delle parti stipulanti il presente CCNL di norma ogni trimestre trimestrale o su richiesta di una delle parti. Si riuniscono altresì in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25 del presente CCNL. Al fine di analizzare l’andamento l'andamento occupazionale e di mercato nel territorio sono previsti incontri semestrali con ogni singola Agenzia presente sul territorio provinciale.
4. Le CST possono riunirsi:
a) in : - il sede consultiva: prevede la partecipazione di tutti i componenti designati ed è fi- nalizzata finalizzata a ad attuare le funzioni previste ai punti d), e), f), g), j);
b) ; - in sede referente: prevede la partecipazione dei soli componenti di parte sindacale e dell’associazione dell'associazione datoriale, con esclusione dei rappresentanti di agenzia nominati, ed è finalizzata ad attuare le funzioni previste ai punti a), b), c), h), i).
Appears in 1 contract