Rendicontazione delle prestazioni. 1. In conformità all’Accordo regionale, le prestazioni di cui all’art. 3 sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto all’utilizzo del finanziamento specifico finalizzato ed entro i limiti delle risorse individuate al medesimo art. 3. 2. La Struttura s’impegna a fornire all’Azienda apposita rendiconta- zione analitica delle prestazioni effettuate di cui all’art. 3. 3. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l’Azienda prov- vede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Accordo aggiuntivo. 4. Al fine di monitorare l’andamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva della mobilità passiva extraregiona- le e dei tempi di attesa, di cui ai commi precedenti, l’Azienda, in rac- cordo con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e ARCS, definirà strumenti e metodi di verifica. 5. L’Azienda partecipa ai tavoli di confronto di cui all’Accordo regio- nale per ogni aspetto di competenza, al fine di contribuire alla valuta- zione dell’efficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo. Qualora sulla base dei dati oggettivi rilevati, come previsto nell’Accordo regionale, emerga una parziale o totale inefficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo, avendo partico- lare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva dei tempi di attesa e della connessa mobilità passiva ex- traregionale, la Regione, previo confronto con gli erogatori privati ac- creditati, potrà adottare le necessarie azioni e determinazioni volte a rimodulare, limitare e/o sospendere la medesima progettualità ed il re- lativo finanziamento.
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Samples: Accordo Aggiuntivo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Ricovero E Di Specialistica Ambulatoriale, Accordo Aggiuntivo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Accordo Aggiuntivo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale
Rendicontazione delle prestazioni. 1. In conformità all’Accordo regionale, le prestazioni di cui all’art. 3 sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto all’utilizzo del finanziamento specifico finalizzato ed entro i limiti delle risorse individuate al medesimo art. 3.
2. La Struttura s’impegna a fornire all’Azienda apposita rendiconta- zione rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate di cui all’art. 3.
3. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l’Azienda prov- vede provvede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Accordo aggiuntivo.
4. Al fine di monitorare l’andamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva della mobilità passiva extraregiona- le extraregionale e dei tempi di attesa, di cui ai commi precedenti, l’Azienda, in rac- cordo raccordo con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e ARCS, definirà strumenti e metodi di verifica.
5. L’Azienda partecipa ai tavoli di confronto di cui all’Accordo regio- nale regionale per ogni aspetto di competenza, al fine di contribuire alla valuta- zione valutazione dell’efficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo. Qualora sulla base dei dati oggettivi rilevati, come previsto nell’Accordo regionale, emerga una parziale o totale inefficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo, avendo partico- lare particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva dei tempi di attesa e della connessa mobilità passiva ex- traregionaleextraregionale, la Regione, previo confronto con gli erogatori privati ac- creditatiaccreditati, potrà adottare le necessarie azioni e determinazioni volte a rimodulare, limitare e/o sospendere la medesima progettualità ed il re- lativo relativo finanziamento.
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Samples: Accordo Aggiuntivo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Accordo Aggiuntivo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale
Rendicontazione delle prestazioni. 1. In conformità all’Accordo regionale, le prestazioni di cui all’art. 3 sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto all’utilizzo del finanziamento specifico finalizzato ed entro i limiti delle risorse individuate al medesimo art. 3.
2. La Struttura s’impegna a fornire all’Azienda apposita rendiconta- zione analitica delle prestazioni effettuate di cui all’art. 3.
3. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l’Azienda prov- vede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Accordo aggiuntivo.
4. Al fine di monitorare l’andamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva della mobilità passiva extraregiona- le e dei tempi di attesa, di cui ai commi precedenti, l’Azienda, in rac- cordo con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e ARCS, definirà strumenti e metodi di verifica.
5. L’Azienda partecipa ai tavoli di confronto di cui all’Accordo regio- nale per ogni aspetto di competenza, al fine di contribuire alla valuta- zione dell’efficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo. Qualora sulla base dei dati oggettivi rilevati, come previsto nell’Accordo regionale, emerga una parziale o totale inefficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo, avendo partico- lare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva dei tempi di attesa e della connessa mobilità passiva ex- traregionale, la Regione, previo confronto con gli erogatori privati ac- creditati, potrà adottare le necessarie azioni e determinazioni volte a rimodulare, limitare e/o sospendere la medesima progettualità ed il re- lativo finanziamento.
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Samples: Accordo Aggiuntivo Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale