Common use of RENDICONTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA Clause in Contracts

RENDICONTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA. 23.1. Il Cliente potrà in ogni momento visionare l’andamento dei propri investimenti nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, con possibilità di salvataggio su supporto durevole. 23.2. Moneyfarm fornirà al Cliente le informazioni in merito all’attività svolta in conformità alla normativa applicabile e secondo quanto indicato ai paragrafi che seguono. 23.3. Il Cliente è informato volta per volta sugli Ordini eseguiti che esulano dal servizio di Gestione in conformità alle previsioni di cui all’art. 59 del Regolamento. In particolare, Moneyfarm (a) fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’Ordine e (b) invia al Cliente, su supporto durevole, un avviso che conferma l’esecuzione dell’Ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se Moneyfarm riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma del terzo. La lettera (b) che precede non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. Moneyfarm fornisce al Cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo Ordine. In caso di Ordini relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che sono eseguiti periodicamente, Moneyfarm ne informa il Cliente in via cumulativa su base trimestrale. Le comunicazioni sopra indicate contengono le indicazioni previste dalla normativa applicabile. Qualora l’Ordine sia eseguito in tranche e sia fornito il prezzo medio, il Cliente può richiedere di conoscere il prezzo di ciascuna tranche. 23.4. Con riferimento all’attività di Gestione, Moneyfarm fornisce al Cliente il relativo rendiconto con cadenza trimestrale. Il rendiconto contiene le indicazioni di cui all’art. 60 del Regolamento. Il Cliente può scegliere di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite nel contesto della Gestione su base operazione per operazione. In tale ipotesi all’atto dell’esecuzione di un’operazione Moneyfarm fornirà prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali in merito a tale operazione. Moneyfarm invierà inoltre al Cliente una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le indicazioni previste dalla normativa applicabile, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, qualora Moneyfarm riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo. La comunicazione di conferma non troverà applicazione nei casi in cui conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto.

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Samples: Contratto Quadro, Contratto Quadro, Contratto Quadro Moneyfarm

RENDICONTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA. 23.115.1. Il Cliente potrà in ogni momento visionare l’andamento dei propri investimenti nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxxdei Canali Digitali, con possibilità di salvataggio su supporto durevole. 23.215.2. Moneyfarm fornirà al Cliente le informazioni in merito all’attività svolta in conformità alla normativa applicabile e secondo quanto indicato ai paragrafi che seguono. Resta fermo che Moneyfarm fornirà al Cliente le informazioni e la documentazione di cui al presente art. 15 avvalendosi di Poste, che trasmetterà tali documenti/informazioni al Cliente con le modalità di cui al precedente art. 14.2. 23.3. Il Cliente è informato volta per volta sugli Ordini eseguiti che esulano dal servizio di Gestione in conformità alle previsioni di cui all’art. 59 del Regolamento. In particolare, Moneyfarm (a) fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’Ordine e (b) invia al Cliente, su supporto durevole, un avviso che conferma l’esecuzione dell’Ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se Moneyfarm riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma del terzo. La lettera (b) che precede non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. Moneyfarm fornisce al Cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo Ordine. In caso di Ordini relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che sono eseguiti periodicamente, Moneyfarm ne informa il Cliente in via cumulativa su base trimestrale. Le comunicazioni sopra indicate contengono le indicazioni previste dalla normativa applicabile. Qualora l’Ordine sia eseguito in tranche e sia fornito il prezzo medio, il Cliente può richiedere di conoscere il prezzo di ciascuna tranche. 23.415.3. Con riferimento all’attività al servizio di Gestione, Moneyfarm fornisce al Cliente il relativo rendiconto con cadenza trimestrale. Il rendiconto contiene le indicazioni di cui all’art. 60 del Regolamento. Il Cliente può scegliere di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite nel contesto della Gestione su base operazione per operazione. In tale ipotesi all’atto dell’esecuzione di un’operazione Moneyfarm fornirà prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali in merito a tale operazione. Moneyfarm invierà inoltre al Cliente una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le indicazioni previste dalla normativa applicabile, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, qualora Moneyfarm riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo. La comunicazione di conferma non troverà applicazione nei casi in cui conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. 15.4. Moneyfarm comunica al Cliente eventuali perdite relative al valore complessivo del portafoglio in Gestione (valutato all’inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 62 del Regolamento e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo in cui la soglia di perdita del 10% (e successivi multipli del 10%) è superata o, qualora essa venga superata in un giorno non lavorativo, del giorno lavorativo successivo. 15.5. In considerazione del fatto che essa detiene gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Cliente, Moneyfarm mette a sua disposizione su supporto durevole, nell’apposita sezione riservata dei Canali Digitali, un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide su base trimestrale, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 63 del Regolamento. Tale rendiconto contiene le informazioni di cui al predetto art. 63 del Regolamento e può essere incluso nel rendiconto periodico fornito per il servizio di Gestione. Nel caso di operazioni non regolate le informazioni relative allo strumento finanziario o ai fondi detenuti alla fine del periodo oggetto del rendiconto possono essere basate sulla data di negoziazione o di regolamento, e la stessa base può essere applicata a tutte le informazioni di questo tipo presenti nel rendiconto. 15.6. I rendiconti sopra indicati si intenderanno tacitamente approvati dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso a Moneyfarm entro 60 (sessanta) giorni dalla data della relativa ricezione.

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Samples: Gestione Patrimoniale in Etf, Gestione Patrimoniale in Etf

RENDICONTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA. 23.115.1. Il Cliente potrà in ogni momento visionare l’andamento dei propri investimenti nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxxArea Riservata, con possibilità di salvataggio su supporto durevole. 23.215.2. Moneyfarm fornirà al Cliente le informazioni in merito all’attività svolta in conformità alla normativa applicabile e secondo quanto indicato ai paragrafi che seguono. Resta fermo che Moneyfarm fornirà al Cliente le informazioni e la documentazione di cui al presente art. 15 mediante Area Riservata. 23.3. Il Cliente è informato volta per volta sugli Ordini eseguiti che esulano dal servizio di Gestione in conformità alle previsioni di cui all’art. 59 del Regolamento. In particolare, Moneyfarm (a) fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’Ordine e (b) invia al Cliente, su supporto durevole, un avviso che conferma l’esecuzione dell’Ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se Moneyfarm riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma del terzo. La lettera (b) che precede non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. Moneyfarm fornisce al Cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo Ordine. In caso di Ordini relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che sono eseguiti periodicamente, Moneyfarm ne informa il Cliente in via cumulativa su base trimestrale. Le comunicazioni sopra indicate contengono le indicazioni previste dalla normativa applicabile. Qualora l’Ordine sia eseguito in tranche e sia fornito il prezzo medio, il Cliente può richiedere di conoscere il prezzo di ciascuna tranche. 23.415.3. Con riferimento all’attività al servizio di Gestione, Moneyfarm fornisce al Cliente il relativo rendiconto con cadenza trimestrale. Il rendiconto contiene le indicazioni di cui all’art. 60 del RegolamentoRegolamento UE. Il Cliente può scegliere di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite nel contesto della Gestione su base operazione per operazione. In tale ipotesi all’atto dell’esecuzione di un’operazione Moneyfarm fornirà prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali in merito a tale operazione. Moneyfarm invierà inoltre al Cliente una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le indicazioni previste dalla normativa applicabile, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, qualora Moneyfarm riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo. La comunicazione di conferma non troverà applicazione nei casi in cui conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. 15.4. Moneyfarm comunica al Cliente eventuali perdite relative al valore complessivo del portafoglio in Gestione (valutato all’inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 62 del Regolamento UE e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo in cui la soglia di perdita del 10% (e successivi multipli del 10%) è superata o, qualora essa venga superata in un giorno non lavorativo, del giorno lavorativo successivo. 15.5. In considerazione del fatto che essa detiene gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Cliente, Moneyfarm mette a sua disposizione su supporto durevole, nell’apposita sezione riservata dei Canali Digitali, un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide su base trimestrale, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 63 del Regolamento UE. Tale rendiconto contiene le informazioni di cui al predetto art. 63 del Regolamento UE e può essere incluso nel rendiconto periodico fornito per il servizio di Gestione. Nel caso di operazioni non regolate le informazioni relative allo strumento finanziario o ai fondi detenuti alla fine del periodo oggetto del rendiconto possono essere basate sulla data di negoziazione o di regolamento, e la stessa base può essere applicata a tutte le informazioni di questo tipo presenti nel rendiconto. 15.6. I rendiconti sopra indicati si intenderanno tacitamente approvati dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso a Moneyfarm entro 60 (sessanta) giorni dalla data della relativa ricezione.

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Samples: Contract for Portfolio Management

RENDICONTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA. 23.125.1. Il Cliente potrà in ogni momento visionare l’andamento dei propri investimenti relativi ai servizi scelti nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, con possibilità di salvataggio su supporto durevole. 23.225.2. Moneyfarm fornirà al Cliente le informazioni in merito all’attività svolta in conformità alla normativa applicabile e secondo quanto indicato ai paragrafi che seguono. 23.325.3. Il Cliente è informato volta per volta sugli Ordini eseguiti che esulano dal servizio di Gestione in conformità alle previsioni di cui all’art. 59 del Regolamento. In particolare, Moneyfarm (a) fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’Ordine e (b) invia al Cliente, su supporto durevole, Cliente un avviso che conferma l’esecuzione dell’Ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se Moneyfarm riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma del terzo. La lettera (b) che precede non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. Moneyfarm fornisce al Cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo Ordine. In caso di Ordini relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che sono eseguiti periodicamente, Moneyfarm ne informa il Cliente in via cumulativa su base trimestrale. Le comunicazioni sopra indicate contengono le indicazioni previste dalla normativa applicabile. Qualora l’Ordine sia eseguito in tranche e sia fornito il prezzo medio, il Cliente può richiedere di conoscere il prezzo di ciascuna tranche. 23.425.4. Con riferimento all’attività al servizio di Consulenza in abbinamento con il servizio RTO ed al servizio di Gestione, Moneyfarm fornisce al Cliente il relativo rendiconto con cadenza trimestrale. Il rendiconto contiene le indicazioni di cui all’art. 60 del Regolamento. Il Cliente può scegliere di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite nel contesto della Gestione su base operazione per operazione. In tale ipotesi all’atto dell’esecuzione di un’operazione Moneyfarm fornirà prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali in merito a tale operazione. Moneyfarm invierà inoltre al Cliente una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le indicazioni previste dalla normativa applicabile, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, qualora Moneyfarm riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo. La comunicazione di conferma non troverà applicazione nei casi in cui conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto.

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Samples: Contratto Quadro