Common use of Rendiconti Clause in Contracts

Rendiconti. 12.1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta contenente, tra l’altro, l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati. 12.2. La Banca fornisce al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Intermediari e dell’art. 59 del Regolamento Delegato. 12.3. L’avviso contenente la conferma dell’esecuzione dell’ordine è inviato al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un soggetto terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. 12.4. In caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da OICR, le informazioni possono essere fornite al Cliente al dettaglio direttamente dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa; ove non provvedano direttamente i soggetti emittenti, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l’informativa prevista dall’art. 60 del Regolamento Intermediari e dell’art. 59 del Regolamento Delegato. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. 12.5. Qualora il Cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell’art. 1712 c. c., fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l’ordinario termine di prescrizione. Art. 13

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Rendiconti. 12.1I conti relativi allo sfruttamento dei diritti sono chiusi annualmente il 31 dicembre. Essi sono inviati all’Autore entro il mese successivo alla loro data di chiusura, accompagnati dal prodotto, qualora risulti, delle somme spettanti all’Autore conformemete all’art. 11.2. La Banca invia al Cliente Rai tiene una contabilità dettagliata degli sfruttamenti, che deve essere tenuta a disposizione dell’Autore, e riconosce sin d’ora ad un fiduciario designato dall’Autore, soggetto a segreto professionale, il diritto di controllare la rendicontazione dell’attività svolta contenentecontabilità presso la sua sede sociale in qualsiasi momento durante gli orari e i giorni di lavoro, tra l’altro, l’indicazione previo preavviso di 5 giorni lavorativi. L'Autore ha pieno potere di esigere la giustificazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati. 12.2conti a lui forniti. La Banca fornisce al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine ai sensi dell’artRai è, in particolare, tenuta a fornire all'Autore, dietro semplice domanda, la copia di qualsiasi contratto con il quale essa accordi a terzi tutti o parte dei diritti di cui dispone in merito all’opera. 60 Nel caso di mancata presentazione del Regolamento Intermediari e dell’art. 59 del Regolamento Delegato. 12.3. L’avviso contenente la conferma dell’esecuzione dell’ordine è inviato al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione rendiconto relativo agli sfruttamenti dell’opera da parte di un soggetto terzodella Rai nei confronti dell'Autore, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimoo del mancato pagamento delle somme che essa deve all'Autore alle scadenze previste, trova applicazione l’art. Ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. 12.4. In caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da OICR, le informazioni possono essere fornite al Cliente al dettaglio direttamente dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa; ove non provvedano direttamente i soggetti emittenti, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l’informativa prevista dall’art. 60 del Regolamento Intermediari e dell’art. 59 del Regolamento Delegato. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. 12.5. Qualora il Cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell’art. 1712 c. c., fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l’ordinario termine di prescrizione. Art. 1316.

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