Common use of Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni Clause in Contracts

Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi disciplinati dal presente Regolamento è necessario: a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano b) aver conseguito la patente di guida da minimo tre anni; c) essere in possesso del requisito di idoneità morale di cui all’art. 9; d) essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 10; e) di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; f) di non essere titolare di una licenza per l’esercizio di taxi rilasciata da qualsiasi comune italiano (divieto di cumulo della licenza e dell’autorizzazione e divieto di cumulo di più licenze); g) non aver trasferito la precedente licenza o autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti; h) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione; i) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge 2. Per il rilascio della licenza di Taxi, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è necessario anche non essere titolare di alcuna autorizzazione di NCC (divieto di cumulo di licenza o autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 4). 3. Per il rilascio dell’autorizzazione del servizio NCC è necessario inoltre, fatti salvi i requisiti di cui al comma 1: a) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale; per rimessa s’intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i di servizio, del quale il richiedente l’autorizzazione ha la disponibilità d’uso. L’idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico edilizie e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla normativa di riguardo, a meno che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l’abitazione del titolare dell’autorizzazione per un’unica autovettura. b) di non essere titolare di autorizzazione di NCC nel Comune di Valdagno fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all’art. 4 comma 2. 4. Nel caso degli organismi collettivi di cui all’art. 14 comma 1 lettera d) della L.R. 22/96, il requisito dell’iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa. 5. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 6. In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d’ufficio nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentabili, ai fini della verifica dei requisiti e della insussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di cui al successivo art. 9.

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Samples: Regolamento Comunale Per La Disciplina Degli Autoservizi Pubblici Non Di Linea

Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 1. Per ottenere partecipare al concorso per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi disciplinati dal presente Regolamento è necessario: a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato stato dell’Unione Europea ovvero o di Stati aventi uno stato in condizioni di reciprocità con lo Stato Italianoreciprocità; b) aver conseguito la patente il possesso del requisito dell’idoneità morale di guida da minimo tre annicui al successivo art. 7; c) essere in il possesso del requisito di idoneità morale dell’idoneità professionale di cui all’artal successivo art. 98; d) essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 10; e) di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; f) di non essere titolare di una altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi comune italiano Comune (divieto di cumulo della licenza e dell’autorizzazione e divieto di cumulo di più licenzenel caso del servizio taxi); ge) non aver avere trasferito la precedente licenza o l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti; h2. A seguito dell’espletamento del concorso, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo VI, viene costituita una specifica graduatoria. Il concorrente che risulterà vincitore dovrà produrre, entro il termine perentorio di gg. 90 (novanta) dalla comunicazione di assegnazione di cui all’art. 21, la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti: a) certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero, nell’ipotesi in cui l’attività venga svolta informa di ditta individuale, copia della richiesta di iscrizione; b) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione; ic) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 2. Per il rilascio della licenza di Taxi, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è necessario anche non essere titolare di alcuna autorizzazione di NCC (divieto di cumulo di licenza o autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 4). 3. Per il rilascio dell’autorizzazione del servizio NCC è necessario inoltre, fatti salvi i requisiti di cui al comma 1: ad) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale; , per rimessa s’intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i l’esercizio del servizio di servizio, del quale il richiedente l’autorizzazione ha la disponibilità d’uso. L’idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente noleggio con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico edilizie e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla normativa di riguardo, a meno che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l’abitazione del titolare dell’autorizzazione per un’unica conducente con autovettura. b) di non essere titolare di autorizzazione di NCC nel Comune di Valdagno fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni 3. L’autorizzazione all’esercizio verrà assegnata successivamente alla approvazione della graduatoria e nelle more della produzione da parte del vincitore della documentazione di cui all’art. 4 al comma 2) del presente articolo. 4. Nel caso degli organismi collettivi La mancata dimostrazione da parte del concorrente, nel termine di cui all’artgg. 14 comma 1 lettera d) della L.R. 22/96, il requisito dell’iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa. 5. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 6. In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d’ufficio nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentabili, ai fini della verifica dei requisiti e della insussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di 90 cui al precedente comma 2, in ordine ai requisiti ivi richiesti comporta la decadenza del provvedimento di assegnazione e il conseguente scorrimento della graduatoria al successivo art. 9candidato idoneo.

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Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 1. Per ottenere partecipare al concorso per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi disciplinati dal presente Regolamento è necessario: a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero o di Stati aventi uno stato in condizioni di reciprocità con lo Stato Italianoreciprocità; b) aver conseguito la patente il possesso del requisito dell’idoneità morale di guida da minimo tre annicui al successivo art. 7; c) essere in il possesso del requisito di idoneità morale dell’idoneità professionale di cui all’artal successivo art. 98; d) essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 10; e) di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; f) di non essere titolare di una altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi comune italiano Comune (divieto di cumulo della licenza e dell’autorizzazione e divieto di cumulo di più licenzenel caso del servizio taxi); ge) non aver avere trasferito la precedente licenza o l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti; hf) essere residente nel Comune di Corbola da almeno 2 anni; 2. A seguito dell’espletamento del concorso, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo VI, viene costituita una specifica graduatoria. Il concorrente che risulterà vincitore dovrà produrre, entro il termine perentorio fissato di 90 gg. dalla comunicazione di assegnazione di cui all’art. 21, la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti: a) l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Rovigo, ovvero, nell’ipotesi in cui l’attività venga svolta in forma di ditta individuale, copia della richiesta di iscrizione. b) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione; ic) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 2. Per il rilascio della licenza di Taxi, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è necessario anche non essere titolare di alcuna autorizzazione di NCC (divieto di cumulo di licenza o autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 4). 3. Per il rilascio dell’autorizzazione del servizio NCC è necessario inoltre, fatti salvi i requisiti di cui al comma 1: ad) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale; , per rimessa s’intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i l’esercizio del servizio di servizio, del quale il richiedente l’autorizzazione ha la disponibilità d’uso. L’idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente noleggio con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico edilizie e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla normativa di riguardo, a meno che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l’abitazione del titolare dell’autorizzazione per un’unica conducente con autovettura. b) 3. La mancata dimostrazione da parte del concorrente, nel termine di non essere titolare di autorizzazione di NCC nel Comune di Valdagno fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all’art90 gg. 4 comma 2. 4. Nel caso degli organismi collettivi di cui all’art. 14 comma 1 lettera d) della L.R. 22/96, il requisito dell’iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa. 5. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 6. In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d’ufficio nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentabili, ai fini della verifica dei requisiti e della insussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di cui al precedente comma, in ordine ai requisiti ivi richiesti comporta la decadenza del provvedimento di assegnazione ed il conseguente scorrimento della graduatoria al successivo art. 9candidato idoneo.

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Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. 1. Per ottenere il rilascio della licenza del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione all’esercizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei servizi disciplinati dal presente Regolamento è necessarioseguenti requisiti: a) essere cittadino italiano ovvero altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell’Unione Europea ovvero o di Stati aventi condizioni altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di reciprocità con lo Stato Italiano b) aver conseguito la patente di guida da minimo tre anniprestare attività per servizi analoghi; c) essere in possesso del requisito di idoneità morale esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’artal successivo art. 912; d) essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 10; e) di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; f) di non essere titolare di una licenza per l’esercizio di taxi rilasciata da qualsiasi comune italiano (divieto di cumulo della licenza e dell’autorizzazione e divieto di cumulo di più licenze); g) non aver trasferito la precedente licenza o autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti; h) essere proprietario, proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura piena disponibilità, anche in leasing del veicolo per la il quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazionel'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili; ie) per il solo servizio di noleggio con conducente, avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente; f) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti; g) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento; h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge. 2. Per il rilascio della licenza l'esercizio dei servizi taxi e di Taxi, oltre ai requisiti noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di cui al comma 1, è necessario anche non essere titolare di alcuna autorizzazione di NCC (divieto di cumulo di licenza o autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 4)Commercio. 3. Per il rilascio dell’autorizzazione del servizio NCC è necessario inoltre, fatti salvi i requisiti L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1: a) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale; per rimessa s’intende un luogo privato, anche a cielo apertolettera b), adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i di servizio, del quale il richiedente l’autorizzazione ha sostituisce la disponibilità d’uso. L’idoneità della rimessa destinata al solo stazionamento, se in area scoperta, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico edilizie e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla normativa di riguardo, a meno che si tratti di una sola autovettura rimessata presso l’abitazione del titolare dell’autorizzazione per un’unica autovettura. b) di non essere titolare di autorizzazione di NCC nel Comune di Valdagno fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all’art. 4 comma 2. 4. Nel caso degli organismi collettivi di cui all’art. 14 comma 1 lettera d) della L.R. 22/96, il requisito dell’iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa. 5. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui ai precedenti commiall'art. 6, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968comma 3, n.15 e dal D.P.R. 28/12/2000 della Legge 15.1.1992 n. 44521. 64. In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d’ufficio nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentabili, ai fini della verifica La sopravvenuta perdita dei requisiti e della insussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza o autorizzazione di cui al successivo art. 9presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

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Samples: Regolamento Comunale Per La Disciplina Dei Servizi Di Trasporto Pubblico Non Di Linea