Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il Responsabile del trattamento deve procedere, se del caso, alla designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR. Qualora il Responsabile del trattamento ritenga di non doversi dotare di tale figura deve fornire adeguata e documentata motivazione al Committente.
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