Common use of Responsabilità Civile del Contraente Clause in Contracts

Responsabilità Civile del Contraente. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto egli sia tenuto a pagare per danni corporali o di morte (capitali, interessi e spese) agli Assicurati o agli aventi diritto a sensi di polizza, quale responsabile civile a norma di legge per gli infortuni avvenuti in dipendenza dei rischi assicurati e indennizzabili a sensi della presente polizza. Tale garanzia è prestata per ciascun infortunato fino a concorrenza di un ulteriore importo, pari a quello che sarebbe dovuto secondo le condizioni di polizza a titolo di indennità per l’assicurazione infortuni, fino ad un limite massimo di Euro 250.000,00; nel caso di un evento che colpisca più persone, l’importo complessivo a carico della Società non potrà superare il limite massimo di Euro 1.500.000,00. L’assicurazione vale nel caso in cui l’infortunato od i beneficiari di polizza non si accontentino dell’indennità prevista dalla presente polizza e avanzino maggiori pretese di risarcimento per responsabilità civile del Contraente/Associato. In tal caso, l’importo dell’indennità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Ove l’infortunato od i beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile o in essa rimangano soccombenti, l’importo accantonato è pagato sotto deduzione delle spese sostenute per resistere all’azione di danno. Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l‘infortunio subito dall’assicurato avanzino pretese di danno verso il Contraente/Associato, l’assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari, xxxxx sempre i limiti di cui al comma secondo della presente condizione particolare. L’assicurazione non è prestata quando gli infortunati siano amministratori di una società a responsabilità limitata, soci di una società a responsabilità illimitata che siano contraenti della polizza, ovvero parenti od affini del Contraente/Associato, dell’amministratore o del socio anzidetto, stabilmente con loro conviventi. La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Associato, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Il Contraente/Associato deve al più presto informare la Società (trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza) delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, dell’inizio di ogni causa civile e penale e nominare gli avvocati o procuratori designati dalla Società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungerne altri a proprie spese.

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Responsabilità Civile del Contraente. La Società si obbliga Qualora l'Infortunato o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino, a tenere indenne completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi del presente contratto ed avanzino verso il Contraente di quanto egli sia tenuto a pagare per danni corporali o di morte (capitali, interessi e spese) agli Assicurati o agli aventi diritto a sensi di polizza, quale responsabile civile a norma di legge per gli infortuni avvenuti in dipendenza dei rischi assicurati e indennizzabili a sensi della presente polizza. Tale garanzia è prestata per ciascun infortunato fino a concorrenza di un ulteriore importo, pari a quello che sarebbe dovuto secondo le condizioni di polizza maggiori pretese a titolo di indennità per l’assicurazione infortuniresponsabilità civile, fino ad un limite massimo di Euro 250.000,00; nel caso di un evento che colpisca più personedetta indennità, l’importo complessivo a carico della Società non potrà superare il limite massimo di Euro 1.500.000,00. L’assicurazione vale nel caso in cui l’infortunato od i beneficiari di polizza non si accontentino dell’indennità prevista dalla presente polizza e avanzino maggiori pretese di risarcimento per responsabilità civile del Contraente/Associato. In tal casonella sua totalità, l’importo dell’indennità viene accantonato accantonata per essere computato computata nel risarcimento che il contraente Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Ove l’infortunato od i Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione dall'azione di responsabilità civile civile, o rimangano in essa rimangano soccombenti, l’importo accantonato è pagato l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione deduzione, a favore del Contraente, delle spese sostenute di causa da lui sostenute. CATEGORIA A) – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – NUCLEO DI VALUTAZIONE – COLLEGIO DEI REVISORI - Garanzia Somme assicurate pro-capite Morte Euro 150.000,00 Invalidità Permanente Euro 150.000,00 Rimborso Spese Mediche da Infortunio Euro 3.000,00 Franchigie Morte Nessuna Invalidità Permanente 3 % assoluta Rimborso Spese Mediche da Infortunio € 50,00 Parametro per resistere all’azione di danno. Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente il calcolo del premio N. Assicurati preventivati 167 CATEGORIA B) – DIPENDENTI TUTTI DELL’UNIVERISITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO” Garanzia Somme assicurate pro-capite Morte Euro 150.000,00 Invalidità Permanente Euro 150.000,00 Rimborso Spese Mediche da essi, altri aventi diritto al risarcimento Infortunio Euro 3.000,00 Franchigie Morte Nessuna Invalidità Permanente 3 % assoluta Rimborso Spese Mediche da Infortunio € 50,00 Parametro per l‘infortunio subito dall’assicurato avanzino pretese di danno verso il Contraente/Associato, l’assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari, xxxxx sempre i limiti di cui al comma secondo della presente condizione particolare. L’assicurazione non è prestata quando gli infortunati siano amministratori di una società a responsabilità limitata, soci di una società a responsabilità illimitata che siano contraenti della polizza, ovvero parenti od affini calcolo del Contraente/Associato, dell’amministratore o del socio anzidetto, stabilmente con loro conviventi. La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Associato, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Il Contraente/Associato deve al più presto informare la Società (trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenzapremio N. Assicurati preventivati 167 CATEGORIA C) delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, dell’inizio di ogni causa civile e penale e nominare gli avvocati o procuratori designati dalla Società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungerne altri a proprie spese.STUDENTI Garanzia Somme assicurate pro-capite Morte Euro 50.000,00 Invalidità Permanente Euro 150.000,00 Rimborso Spese Mediche da Infortunio Euro 1.500,00

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Responsabilità Civile del Contraente. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto egli sia tenuto a pagare per danni corporali o di morte (capitali, interessi e spese) agli Assicurati o agli aventi diritto a sensi di polizza, quale responsabile civile a norma di legge per gli infortuni avvenuti in dipendenza dei rischi assicurati e indennizzabili a sensi della presente polizza. Tale garanzia è prestata per ciascun infortunato fino a concorrenza di un ulteriore importo, pari a quello che sarebbe dovuto secondo le condizioni di polizza a titolo di indennità per l’assicurazione infortuni, fino ad un limite massimo di Euro 250.000,00; nel caso di un evento che colpisca più persone, l’importo complessivo a carico della Società non potrà superare il limite massimo di Euro 1.500.000,00. L’assicurazione vale nel caso in cui l’infortunato od i beneficiari di polizza non si accontentino dell’indennità prevista dalla presente polizza e avanzino maggiori pretese di risarcimento per responsabilità civile del Contraente/Associato. In tal caso, l’importo dell’indennità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Ove l’infortunato od i beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile o in essa rimangano soccombenti, l’importo accantonato è pagato sotto deduzione delle spese sostenute per resistere all’azione di danno. Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l‘infortunio subito dall’assicurato avanzino pretese di danno verso il Contraente/Associato, l’assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari, xxxxx fermi sempre i limiti di cui al comma secondo della presente condizione particolare. L’assicurazione non è prestata quando gli infortunati siano amministratori di una società a responsabilità limitata, soci di una società a responsabilità illimitata che siano contraenti della polizza, ovvero parenti od affini del Contraente/Associato, dell’amministratore o del socio anzidetto, stabilmente con loro conviventi. La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Associato, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Il Contraente/Associato deve al più presto informare la Società (trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza) delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, dell’inizio di ogni causa civile e penale e nominare gli avvocati o procuratori designati dalla Società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungerne altri a proprie spese.

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