Xxxxxxx assicurato Clausole campione

Xxxxxxx assicurato. L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento della propria attività professionale dichia- rata in polizza e di ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di professionalità. Sono compresi in garanzia e sono considerati infortuni, gli eventi derivanti da: - imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che le persone assicurati non vi abbiano preso parte attiva; subiti per: - aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato; xxxxxxxx in: - stato di malore od incoscienza; dovuti a: - asfissia o soffocamento non di origine morbosa; - avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - lesioni provocate da improvviso contatto con corrosivi; - morsi di animali, punture di insetti o di aracnidi, escluse le affezioni di cui gli intessi siano portatori necessari; - annegamento, assideramento, congelamento, folgora- zione, colpi di sole o di calore od altre influenze termiche e/o atmosferiche. Si intendono altresì comprese le rotture sottocutanee di tendini. La garanzia è operante purché l’evento sia cagionato da infortunio.
Xxxxxxx assicurato. L’assicurazione vale per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività connesse al mandato. La garanzia comprende anche gli infortuni che avvengano durante il tempo normalmente necessario per recarsi al luogo della riunione o della diversa destinazione in caso di specifico incarico, e per far ritorno al luogo di partenza o al proprio domicilio. → Art. 60 - Invalidità permanente - Tabelle INAIL (sempre operante) La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall’art.23 si intende sostituita con quella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando quella contemplata per il caso di malattia professionale e con l’intesa che la liquidazione sarà fatta in un’unica soluzione anziché sotto forma di rendita. → Art. 61 - Anticipo indennizzo (sempre operante) In caso di infortunio che determini una invalidità permanente presumibilmente superiore al 30% è facoltà dell’assicurato richiedere un anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo dovuto dalla Società che non potrà essere supe- riore all’importo corrispondente al 50% della presunta invalidità. → Art. 62 – Danni estetici (sempre operante) In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia comportato un indennizzo per invalidità permanente, la Società rimborsa, entro il massimale di 2.500,00 euro per evento e annualità assicurativa, le spese soste- nute e documentate dall’assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre o eliminare eventuali danni estetici al viso.
Xxxxxxx assicurato. L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato svolga nello svolgimento della propria attività professionale dichia- rata e di ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di professionalità. Sono compresi in garanzia e sono considerati infortuni, gli eventi derivanti da: - imperizia, imprudenza o negligenza gravi; - tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che le persone assicurate non vi abbiano prese parte attiva; subiti per: - aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato; dovuti a: - asfissia o soffocamento non di origine morbosa; - avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze; - lesioni provocate da improvviso contatto con corrosivi; - morsi di animali, punture di insetti o di aracnidi, escluse le affezioni di cui gli insetti sia portatori necessari; - annegamento, assideramento, congelamento, folgora- zione, colpi di sole o di calore od altre influenze termine e/o atmosferiche.
Xxxxxxx assicurato. L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento - delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; - di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. È considerato infortunio l’evento a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente consta- tabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invali- dità permanente oppure una inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche: 1) l’asfissia non di origine morbosa; 2) gli avvelenamenti acuti da indigestione o da assorbi- mento di sostanze; 3) l’annegamento; 4) l’assideramento o il congelamento; 5) i colpi di sole o di calore.

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  • Cosa è assicurato Il rischio coperto dall’assicurazione è il decesso, qualunque possa esserne la causa, dell’assicurato avvenuto nel corso del periodo di durata del contratto di finanziamento. In caso di decesso dell’assicurato, la polizza vita estinguerà il debito nei confronti del Beneficiario, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi dell’assicurato. Per questo motivo, il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. La somma corrisposta è pari alle rate di prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. La garanzia è valida senza limiti territoriali.

  • Che cosa è assicurato? Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, in merito alle Garanzie si precisa quanto segue: Garanzie obbligatorie: ✓ FURTO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso. ✓ INCENDIO La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, a seguito di Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio, azione del fulmine, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo d’Incendio. Le Garanzie (obbligatorie e opzionali) sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. Con riguardo alle Garanzie “Furto”, “Incendio”, “Eventi Naturali”, “Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici”, e “Kasko” le coperture assicurative vengono prestate entro il Valore Assicurato (e non oltre il limite massimo di € 3.000,00 per la garanzia Mini Kasko”) con l’applicazione del degrado d’uso. Il degrado d’uso non si applica in questi casi: - in caso di Danno Parziale, per le sole parti della carrozzeria sinistrate, se il veicolo al momento del sinistro ha una vetustà inferiore ai 6 anni (per i veicoli ad uso promiscuo, il degrado viene invece sempre applicato); - in caso di Danno Totale per i Veicoli di nuova immatricolazione, se il danno si verifica entro i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione. Qualora il Contraente si assicuri per un valore inferiore rispetto all’effettivo Valore del Veicolo (ovvero inferiore al valore di fattura per i veicoli di nuova immatricolazione o al valore commerciale per i veicoli usati) la liquidazione verrà ridotta in proporzione.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Obblighi dell’Assicurato L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.

  • ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

  • Che cosa NON è assicurato? Rischi esclusi In aggiunta a quanto già illustrato nel DIP DANNI: Con riferimento alla Garanzia “Infortuni “ - Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni derivanti da: - terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; - operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche conseguenti ad infortunio indennizzabile ai sensi di polizza; - trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono comunque esclusi dall'assicurazione, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, i danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare; - direttamente o indirettamente da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito; - terrorismo o che siano conseguenza diretta o indiretta di terrorismo, inclusa qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da un atto terroristico effettivo o previsto; - guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso della forza militare ovvero rovesciamento di qualsiasi autorità statale o militare; - direttamente o indirettamente dalle seguenti condizioni in cui si possa trovare l’Assicurato al momento del sinistro: stato di alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, AIDS o sindromi correlate, diabete; - direttamente o indirettamente dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici. - Con riferimento alla Garanzia “Tutela Legale” La garanzia non opera per sinistri relativi a: - materia fiscale o amministrativa; - fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; - fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; - fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; - Vertenze con l’Assicuratore; - adesione ad azioni di classe (class action); Con riferimento alla Garanzia “Rimborso costi” La garanzia: - non è operante se l’Infortunio non è indennizzabile; - se la mancata fruizione dipende da cause, soggettive o oggettive, diverse da un Infortunio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Malattia, impedimento del fornitore); - non comprende le spese rimborsate dal fornitore (maestro di sci, noleggiatore dell’attrezzatura sportiva).

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.