Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento. 1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pa- gatore della corretta esecuzione dell’Ordine di Paga- mento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l’importo alla banca del Beneficiario con- formemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 50, 53 con riguardo alla data di accredito dell’importo a detta banca. 2. Quando la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell’ordine, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l’impor- to dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l’operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente non deve essere successiva a quella dell’addebito dell’importo. 3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabili- tà, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore. Ciò non comporta spe- se per il Cliente Pagatore. 4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Clien- te Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
Appears in 3 contracts
Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento. 1. La Banca Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Ban- ca è responsabile nei confronti del Cliente Pa- gatore della corretta Pagatore per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Ordine di Paga- mento, a meno che non sia nel caso in grado di provare di aver accreditato l’importo alla cui la banca del Beneficiario con- formemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 50, 53 con riguardo alla data di accredito dell’importo a detta bancanon sia respon- sabile.
2. Quando Nell’ipotesi di cui al comma precedente la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell’ordineBanca, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l’impor- to senza indu- gio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione del e a riportare il Conto di Pagamento come allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successiva suc- cessiva a quella dell’addebito di addebito dell’importo. L’obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione, anche se con lieve ritardo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabili- tà, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente PagatorePagatore del risultato. Ciò non comporta spe- se per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Clien- te Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
Appears in 2 contracts
Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento. 1. La Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su ini- ziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pa- gatore della corretta Pagatore per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Ordine di Paga- mento, a meno che non sia nel caso in grado di provare di aver accreditato l’importo alla cui la banca del Beneficiario con- formemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 50, 53 con riguardo alla data di accredito dell’importo a detta bancanon sia responsabile.
2. Quando Nell’ipotesi di cui al comma precedente la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell’ordineBanca, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l’impor- to senza indu- gio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione del e a riportare il Conto di Pagamento come allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successiva suc- cessiva a quella dell’addebito di addebito dell’importo. L’obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione, anche se con lieve ritardo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabili- tàresponsabi- lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato informan- do il Cliente PagatorePagatore del risultato. Ciò non comporta spe- se spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Clien- te Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati im- putati a seguito della mancata o mancata, inesatta o tardiva esecuzione ese- cuzione dell’Operazione di Pagamento.
Appears in 2 contracts
Samples: Condizioni Generali Di Contratto, General Terms and Conditions
Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento. 1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pa- gatore Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di Paga- mentoPa- gamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l’importo alla banca del Beneficiario con- formemente conformemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 50, 53 con riguardo alla data di accredito ac- credito dell’importo a detta banca.
2. Quando la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell’ordine, è tenuta a rimborsare rim- borsare senza indugio al Cliente Pagatore l’impor- to l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto ine- satto o tardivo, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l’operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente non deve essere successiva a quella dell’addebito dell’importo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabili- tàresponsabi- lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando informan- do del risultato il Cliente Pagatore. Ciò non comporta spe- se spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Clien- te Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
Appears in 2 contracts
Samples: Condizioni Generali Di Contratto, General Terms and Conditions
Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento. 1. La Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su ini- ziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pa- gatore della corretta Pagatore per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Ordine di Paga- mento, a meno che non sia nel caso in grado di provare di aver accreditato l’importo alla cui la banca del Beneficiario con- formemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 50, 53 con riguardo alla data di accredito dell’importo a detta bancanon sia responsabile.
2. Quando Nell’ipotesi di cui al comma precedente la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell’ordineBanca, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l’impor- to senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione del e a riportare il Conto di Pagamento come allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successiva suc- cessiva a quella dell’addebito di addebito dell’importo. L’obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ri- cevuto l’importo dell’Operazione, anche se con lieve ritardo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabili- tà, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente PagatorePagatore del risultato. Ciò non comporta spe- se per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Clien- te Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento. 1. La Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pa- gatore della corretta Pagatore per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Ordine di Paga- mento, a meno che non sia nel caso in grado di provare di aver accreditato l’importo alla cui la banca del Beneficiario con- formemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 50, 53 con riguardo alla data di accredito dell’importo a detta bancanon sia responsabile.
2. Quando Nell’ipotesi di cui al comma precedente la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell’ordine, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l’impor- to dell’operazione senza indugio l’importo dell’ope- razione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione del e a riportare il Conto di Pagamento come allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successiva successi- va a quella dell’addebito di addebito dell’importo. L’obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione, anche se con lieve ritardo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabili- tàresponsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare rintrac- ciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente PagatorePagatore del risultato. Ciò non comporta spe- se spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Clien- te Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Unico Di Finecobank
Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento. 1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pa- gatore Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di Paga- mentoPagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l’importo alla banca del Beneficiario con- formemente conformemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 4346, 4749, 50, 53 52 con riguardo alla data di accredito dell’importo a detta banca.
2. Quando la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell’ordine, dell’ordine è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l’impor- to l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione si- tuazione del Conto di Pagamento come se l’operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente non deve essere successiva a quella dell’addebito dell’importo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabili- tàresponsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare rintrac- ciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore. Ciò non comporta spe- se spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Clien- te Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Unico Di Finecobank