Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa. L'assicurazione s'intende estesa: a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi. b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
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