Common use of Responsabilità per il carico e scarico Clause in Contracts

Responsabilità per il carico e scarico. 21.1.1 Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 13 delle Regole Uniformi CIM, e fatta salva una diversa previsione contrattuale nell’accordo cliente, è stabilito quanto segue: - il carico e lo scarico avvengono sotto la responsabilità del mittente/destinatario, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti (Norme di Carico) od in base alle istruzioni per il carico e lo scarico del vettore; - il carico deve essere eseguito nel rispetto del limite di carico, con una ripartizione uniforme sul piano di carico e sugli assi del carro, in modo che sia garantita la sicurezza nei confronti dello spostamento anomalo del carico e del baricentro in senso longitudinale e/o trasversale durante il percorso, nonché del profilo limite per i carri scoperti; - per il trasporto di veicoli su ruote il mittente, prima della partenza del trasporto, deve rilasciare dichiarazione scritta allo scopo di prevenire indebite eccedenze al profilo limite di carico, e/o accidentali aperture; - la responsabilità della custodia delle merci e dei carri/autoveicoli durante le operazioni di carico/scarico grava sul mittente/destinatario. In caso di necessità il mittente/destinatario chiederà al vettore le istruzioni per il carico e lo scarico. Gli obblighi di custodia gravano sul vettore esclusivamente: - dal momento in cui le merci e i carri/autoveicoli sono stati a lui affidati ed il mittente/destinatario non abbia accesso a questi; - in fase di messa a disposizione del trasporto per lo scarico, dalla scadenza dei termini di ritiro del trasporto. 21.1.2 Il mittente è tenuto a completare il carico ed a consegnare il trasporto stesso al vettore (ivi inclusa la LDV) entro l’HLR definita nell’accordo cliente. Qualora tale limite sia superato, trovano applicazione le penalità eventualmente stabilite dall’accordo cliente, fatto salvo, in mancanza, l’indennizzo di spese e danni sopportati dal vettore per effetto di tale inadempienza.

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Responsabilità per il carico e scarico. 21.1.1 Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 13 delle Regole Uniformi CIM, e fatta salva una diversa previsione contrattuale nell’accordo cliente, è stabilito quanto segue: - il carico e lo scarico avvengono sotto la responsabilità del mittente/destinatario, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti (Norme di Carico) od in base alle istruzioni per il carico e lo scarico del vettoretrasportatore; - il carico deve essere eseguito nel rispetto del limite di carico, con una ripartizione uniforme sul piano di carico e sugli assi del carro, in modo che sia garantita la sicurezza nei confronti dello spostamento anomalo del carico e del baricentro in senso longitudinale e/o trasversale durante il percorso, nonché del profilo limite per i carri scoperti; - per il trasporto di veicoli su ruote il mittente, prima della partenza del trasporto, deve rilasciare dichiarazione scritta allo scopo di prevenire indebite eccedenze al profilo limite di carico, e/o accidentali aperture; - la responsabilità della custodia delle merci e dei carri/autoveicoli durante le operazioni di carico/scarico grava sul mittente/destinatario. Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx. In caso di necessità il mittente/destinatario chiederà al vettore trasportatore le istruzioni per il carico e lo scarico. Gli obblighi di custodia gravano sul vettore trasportatore esclusivamente: - dal momento in cui le merci e i carri/autoveicoli sono stati a lui affidati ed il mittente/destinatario non abbia accesso a questi; - in fase di messa a disposizione del trasporto per lo scarico, dalla scadenza dei termini di ritiro del trasporto. 21.1.2 Il mittente è tenuto a completare il carico ed a consegnare il trasporto stesso al vettore trasportatore (ivi inclusa la LDV) entro l’HLR definita nell’accordo cliente. Qualora tale limite sia superato, trovano applicazione le penalità eventualmente stabilite dall’accordo cliente, fatto salvo, in mancanza, l’indennizzo di spese e danni sopportati dal vettore trasportatore per effetto di tale inadempienza.

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