RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE. 26.1. L’assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà. 26.2. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.
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RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE. 26.135.1. L’assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.
26.235.2. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.
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RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE. 26.1. L’assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.
26.2. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.
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