Common use of RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA Clause in Contracts

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato: a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi. L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra' essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovra' concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. b) Formazione dei dirigenti. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

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Samples: Accordo Per La Formazione Dei Lavoratori, Accordo Per La Formazione Dei Lavoratori, Accordo Per La Formazione Dei Lavoratori

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato: a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' modalità di svolgimento dei corsi. L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra' dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovra' dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. b) Formazione dei dirigenti. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 16 gennaio 1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato: a) Formazione dei del lavoratori e dei preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di modalità dì svolgimento dei corsi. corsi L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra' dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovra' dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. b) Formazione dei dirigenti. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. DM 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

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Samples: Accordo Per La Formazione Dei Lavoratori

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato: a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' modalità di svolgimento dei corsi. L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra' dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovra' dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. b) Formazione dei dirigenti. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

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Samples: Accordo Per La Formazione Dei Lavoratori

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato: a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' modalità di svolgimento dei corsi. L'obbligo L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra' dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovra' dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. b) Formazione dei dirigenti. Fermo restando l'obbligo l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. GU n. 37 del 14 febbraio 2006.

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Samples: Accordo in Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni E Le Province Autonome Sui Corsi Di Formazione Per Datori Di Lavoro

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA. La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato: a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' modalitÄ di svolgimento dei corsi. L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra' dovrÄ essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovra' dovrÄ concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. b) Formazione dei dirigenti. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o 2003o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006febbraio2006.

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Samples: Accordo Per La Formazione Dei Lavoratori