Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima o corrispondente posizione rivestita al momento delle dimissioni secondo il sistema di classificazione applicato nell’amministrazione. 2. L’amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area/categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli ricoperti all’atto delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato all’amministrazione medesima al momento del rientro. 3. Il dipendente può richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro, senza i limiti temporali, di cui al comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea, secondo la normativa europea. 4. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente all’area/categoria, al profilo ed alla posizione economica, rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro. 5. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’amministrazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente dipendente, il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto motivi di dimissioni salute, può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima o corrispondente posizione rivestita al momento delle dimissioni secondo il sistema di classificazione applicato nell’amministrazione.
2. L’amministrazione L'Amministrazione si pronuncia motivatamente, tenendo conto della programmazione triennale dei fabbisogni, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento accoglimento, il dipendente è ricollocato nell’area/categoria nella categoria, nella posizione economica corrispondente e nel profilo professionale rivestiti all'atto delle dimissioni corrispondenti a quelli ricoperti all’atto delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato all’amministrazione all'Amministrazione medesima al momento del rientro.
32. Il dipendente può richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro, senza i limiti temporali, La stessa facoltà di cui al comma 11 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea, secondo la normativa europeadell'Unione Europea.
43. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoroNei casi previsti dai precedenti commi, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente all’area/categoria, al profilo ed alla posizione economica, rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro.
5. La la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’amministrazionedell'Amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente il cui con rapporto di lavoro si sia a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per effetto proprio recesso o per motivi di dimissioni salute può richiedere, entro 5 cinque anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima o corrispondente posizione rivestita al momento delle dimissioni secondo il sistema di classificazione applicato nell’amministrazionela ricostituzione dello stesso.
2. L’amministrazione L’azienda o ente si pronuncia motivatamente, motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area/categoria nell’area e profilo professionale corrispondenti a quelli ricoperti all’atto rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato all’amministrazione medesima al momento del rientro.
3. Il dipendente può richiedere la nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, senza i limiti temporalicon esclusione dei differenziali retributivi di professionalità, degli assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturati.
3. La stessa facoltà di cui al comma 11 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea, secondo la normativa europea.le
4. Per effetto Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, ed al mantenimento del possesso dei requisiti per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.
5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente all’area/categoria, al profilo ed alla posizione economica, rivestiti al momento della interruzione si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamento di fine rapporto di lavoro).
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.
5. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’amministrazione.
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Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima o corrispondente posizione rivestita al momento delle dimissioni secondo il sistema di classificazione applicato nell’amministrazione.
2. L’amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area/categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli ricoperti all’atto delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato all’amministrazione medesima al momento del rientro.
3. Il dipendente può richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro, senza i limiti temporali, temporali di cui al comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea, secondo la normativa europea.
4. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente all’area/categoria, al profilo ed alla posizione economica, rivestiti al momento della interruzione del rapporto di lavoro.
5. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’amministrazione.
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