Conferme. 1. Le disposizioni contenute nel CCNL del 21 maggio 2018 e quelle, ancora vigenti, contenute nei CCNL precedenti a quest’ultimo concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme o comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge e del CCNL.
Conferme. 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ; - CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica; - CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997; - CCNL integrativo del 4 marzo 1997; - CCNL integrativo del 2 luglio 1997; - CCNL integrativo del 5 agosto 1997; - CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte economica; - CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica; - CCNL integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i destinatari anche dopo l'entrata in vigore della legge 138 del 2004; - CCNL integrativo del 10 febbraio 2004; - CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del CCNL 1994-1997 integrativo relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 agosto 1997; - CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1 lett. z) del CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 dicembre 1996; - CCNL di interpretazione autentica dell'art.23 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area medico veterinaria; - CCNL di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3 del CCNL II biennio economico dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il 5/12/1996 e della dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994 – 1997; - CCNL sull'interpretazione autentica dell'articolo 55 - comma 3 - del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria; - CCNL di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II biennio economico 2000 - 2001 - dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000; - CCNL di interpretazione autentica dell' art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 - area dirigenza medica e veterinaria.
Conferme. 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell’art. 60 del contratto stesso.
2. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003: - Art. 54, comma 6: le parole “per i fini del comma 4” sono sostituite dalle parole “per i fini del comma 5”. - Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola “riconferma” è abrogata.
3. Il termine previsto dall’art. 59, comma 2, del CCNL del 3 novembre 2005, è prorogato al 30 settembre 2006. 1° esempio N° guardie annue notturne in orario di servizio 6.177 N° guardie annue notturne fuori orario di servizio 3.312 N° totale annuo guardie notturne 9.489 N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005) (9.490 x 12%) 1.139 N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il compenso dell'art. 8 del CCNL 8.350 2° esempio N° guardie annue notturne in orario di servizio 18.980 N° guardie annue notturne fuori orario di servizio - N° totale annuo guardie notturne 18.980 N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005) 0 N° guardie annue notturne in orario di servizio 7.437 N° guardie annue notturne fuori orario di servizio 632 N° totale annuo guardie notturne 8.069 N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005) 632 Le parti si impegnano a verificare presso l’INPDAP la possibilità di prevedere nel prossimo CCNL le modalità con le quali calcolare in tutto o in parte la retribuzione di posizione variabile aziendale nell’indennità premio di servizio analogamente a quanto già previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie locali. Rilevato che gli aumenti previsti per i dirigenti di struttura complessa sono differenziati in base all’area funzionale (Chirurgica, Medica, del Territorio), le OO.SS. convengono sulla necessità di prevedere un riallineamento nel prossimo contratto.
Conferme. 1. Per la dirigenza scolastica, si conferma, anche per le finalità di cui all’art. 24 (Linee guida generali in materia di formazione), l’aspettativa non retribuita di cui all’articolo 21, comma 10 del CCNL 11/4/2006 dell’Area V. Per le Università e le Aziende ospedaliero-universitarie resta fermo l’art. 31 del DPR n. 761/1979.
Conferme. 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell’art. 60 del contratto stesso.
2. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003: - Art. 29, comma 1: le parole “dell’ articolo 26, comma 3”, sono sostituite dalle parole “dell’art. 26” - Art. 54, comma 6: le parole “per i fini del comma 4” sono sostituite dalle parole “per i fini del comma 5. - Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola “riconferma” è abrogata.
3. Il termine previsto dall’art. 59, comma 2, del CCNL del 3 novembre 2005, è prorogato al 30 settembre 2006.
Conferme. Con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata l’Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara conferma: Di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità; Di aver verificato e constatato la congruità e la completezza dei particolari posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai lunghi, con particolare riferimento alla tipologia d’intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive; Di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente art. 2; Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi comprese le prove di laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d’opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico disposte dal Direttore dei Lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecno- amministrativi.
Conferme. 9.1 Alla data di apertura del Conto, alla data di un’Operazione o di una qualsiasi altra attività (quale ad esempio un pagamento) relativa al Conto e in qualsiasi altra data in cui l’Accordo o qualsiasi sua parte subiscano revisioni, aggiornamenti o emendamenti, il Cliente conferma alla Banca e accetta quanto esposto qui di seguito, a beneficio della Banca stessa.
a) Il Cliente non è per legge inabilitato o incapace di instaurare un rapporto contrattuale con la Banca o a concludere qualsivoglia Operazione o altra attività e non è soggetto a leggi e normative che gli impediscano di istituire un rapporto contrattuale di questo tipo, di accedere alle Piattaforme di Negoziazione o al sito Internet della Banca o di concludere qualsivoglia Operazione o altra attività con la Banca.
b) In caso di società per azioni, società a responsabilità limitata, trust, società di persone, associazione non registrata, ente privo di personalità giuridica o altra persona giuridica, il Cliente è debitamente organizzato ed esistente ai sensi delle leggi applicabili della giurisdizione della sua organizzazione. Alla Banca dovrà essere notificata per iscritto qualsiasi variazione nei poteri conferiti ai suoi rappresentanti o agenti. Il Cliente conferma che in mancanza di detta notifica scritta, la Banca non avrà alcuna responsabilità al riguardo e non potrà essere ritenuta vincolata ad alcuna pubblicazione ufficiale.
c) Il Cliente ha ottenuto tutti i consensi e le autorizzazioni (di tipo societario o altro) necessari e può instaurare un rapporto contrattuale con la Banca.
d) Xxxxx salve le disposizioni dell’Accordo, gli averi e gli attivi depositati sul Conto sono e resteranno liberi da ogni vincolo, onere, diritto di ritenzione, impegno, pegno, gravame o altre forme di garanzia.
e) Il Cliente ha preso nota di e si impegna a rispettare tutte le leggi, regole di mercato e normative a lui applicabili, in particolare in funzione del suo domicilio e della sua nazionalità, incluse, senza alcuna restrizione, tutte le normative e i requisiti posti dai controlli valutari.
f) Il Cliente conferma di ottemperare a tutte le regole e le normative fiscali stabilite dalle autorità fiscali del Paese o dei Paesi in cui assume una responsabilità fiscale. La Banca verificherà l’integrità fiscale del Cliente esclusivamente quando e nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’articolo 22.2 si applica per analogia al dovere del Cliente di fornire alla Banca informazioni e documentazioni sulla pr...
Conferme. 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000: - C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 - 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica; - C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 - 1997; - C.C.N.L. integrativo del 4 marzo 1997; - C.C.N.L. integrativo del 2 luglio 1997; - C.C.N.L. integrativo del 5 agosto 1997; - C.C.N.L. 8 giugno 2000, quadriennio 1998 - 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 - 1999 per la parte economica; - C.C.N.L. 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica; - C.C.N.L. integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i destinatari anche dopo l'entrata in vigore della legge 138 del 2004; - C.C.N.L. integrativo del 10 febbraio 2004; - C.C.N.L. sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del C.C.N.L. 1994-1997 integrativo relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 agosto 1997; - C.C.N.L. sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1 let. z) del C.C.N.L. 1994- 1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 dicembre 1996; - C.C.N.L. di interpretazione autentica dell'art.23 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell'area medico veterinaria; - C.C.N.L. di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. II biennio economico dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulalo il 5 dicembre 1996 e della dichiarazione congiunte n. 15 del C.C.N.L., stipulalo nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994 - 1997; - C.C.N.L. sull'interpretazione autentica dell'articolo 55 - comma 3 - del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria; - C.C.N.L. di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del C.C.N.L. - II biennio economico 2000 - 2001 - dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulalo l'8 giugno 2000; - C.C.N.L. di interpretazione autentica dell'art. 23 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 - area dirigenza medica e veterinaria.
Conferme. Tabelle Dichiarazione congiunta n. 1 Dichiarazione congiunta n. 2 Dichiarazione congiunta n. 3 Dichiarazione congiunta n. 4 Dichiarazione congiunta n. 5 Dichiarazione congiunta n. 6 Dichiarazione congiunta n. 7 Dichiarazione congiunta n. 8
Conferme. 1. Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente CCNL e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel presente comparto delle funzioni centrali.
2. Sono specificamente confermate le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti CCNL di cui al comma 1 del presente articolo.