Conferme. 1. Le disposizioni contenute nel CCNL del 21 maggio 2018 e quelle, ancora vigenti, contenute nei CCNL precedenti a quest’ultimo concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme o comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge e del CCNL.
Conferme. 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell’art. 60 del contratto stesso.
Conferme. 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ; - CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica; - CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997; - CCNL integrativo del 4 marzo 1997; - CCNL integrativo del 2 luglio 1997; - CCNL integrativo del 5 agosto 1997; - CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte economica; - CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica; - CCNL integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i destinatari anche dopo l'entrata in vigore della legge 138 del 2004; - CCNL integrativo del 10 febbraio 2004; - CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del CCNL 1994-1997 integrativo relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 agosto 1997; - CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1 lett. z) del CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 dicembre 1996; - CCNL di interpretazione autentica dell'art.23 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area medico veterinaria; - CCNL di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3 del CCNL II biennio economico dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il 5/12/1996 e della dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994 – 1997; - CCNL sull'interpretazione autentica dell'articolo 55 - comma 3 - del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria; - CCNL di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II biennio economico 2000 - 2001 - dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000; - CCNL di interpretazione autentica dell' art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 - area dirigenza medica e veterinaria.
Conferme. 1. Per la dirigenza scolastica, si conferma, anche per le finalità di cui all’art. 24 (Linee guida generali in materia di formazione), l’aspettativa non retribuita di cui all’articolo 21, comma 10 del CCNL 11/4/2006 dell’Area V. Per le Università e le Aziende ospedaliero-universitarie resta fermo l’art. 31 del DPR n. 761/1979. Dichiarazione congiunta n. 1 In relazione a quanto previsto dall’art. 13, comma 10 (Ferie e festività), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Dichiarazione congiunta n. 2 Le parti si danno atto che la disciplina dell’art. 132 del T.U. n. 3/1957 richiamata all’art. 146, comma 1, lett. g) punto 10) del CCNL comparto Scuola del 29/11/2007 si applica anche nell’ipotesi in cui il dirigente scolastico chieda la riammissione in servizio nel ruolo di provenienza. Dichiarazione congiunta n. 3 Con riferimento all’art. 22 (assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) le parti concordano sul fatto che le assenze dovute a ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o i casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero o a day-hospital. Dichiarazione congiunta n. 4 Le parti ritengono concordemente che il limite di crescita dei fondi previsto dall’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non operi con riferimento agli incrementi dei Fondi di cui agli artt. 37, 41 e 47 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato), in quanto tali incrementi, risultando a carico di disponibilità finan...
Conferme. 9.1 Alla data di apertura del Conto, alla data di un’Operazione o di una qualsiasi altra attività (quale ad esempio un pagamento) relativa al Conto e in qualsiasi altra data in cui l’Accordo o qualsiasi sua parte subiscano revisioni, aggiornamenti o emendamenti, il Cliente conferma alla Banca e accetta quanto esposto qui di seguito, a beneficio della Banca stessa.
Conferme. 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti CCNL. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell’art. 22 del CCNL del 5 dicembre 1996 e nell’art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
Conferme. Con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata l’Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara conferma: Di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità; Di aver verificato e constatato la congruità e la completezza dei particolari posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai lunghi, con particolare riferimento alla tipologia d’intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive; Di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente art. 2; Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi comprese le prove di laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d’opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico disposte dal Direttore dei Lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecno- amministrativi.
Conferme. 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000: - C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 - 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica; - C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 - 1997; - C.C.N.L. integrativo del 4 marzo 1997; - C.C.N.L. integrativo del 2 luglio 1997; - C.C.N.L. integrativo del 5 agosto 1997; - C.C.N.L. 8 giugno 2000, quadriennio 1998 - 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 - 1999 per la parte economica; - C.C.N.L. 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica; - C.C.N.L. integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i destinatari anche dopo l'entrata in vigore della legge 138 del 2004; - C.C.N.L. integrativo del 10 febbraio 2004; - C.C.N.L. sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del C.C.N.L. 1994-1997 integrativo relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 agosto 1997; - C.C.N.L. sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1 let. z) del C.C.N.L. 1994- 1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 dicembre 1996; - C.C.N.L. di interpretazione autentica dell'art.23 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell'area medico veterinaria; - C.C.N.L. di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. II biennio economico dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulalo il 5 dicembre 1996 e della dichiarazione congiunte n. 15 del C.C.N.L., stipulalo nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994 - 1997; - C.C.N.L. sull'interpretazione autentica dell'articolo 55 - comma 3 - del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria; - C.C.N.L. di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del C.C.N.L. - II biennio economico 2000 - 2001 - dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulalo l'8 giugno 2000; - C.C.N.L. di interpretazione autentica dell'art. 23 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 - area dirigenza medica e veterinaria.
Conferme. Tabelle Dichiarazione congiunta n. 1 Dichiarazione congiunta n. 2 Dichiarazione congiunta n. 3 Dichiarazione congiunta n. 4 Dichiarazione congiunta n. 5 Dichiarazione congiunta n. 6 Dichiarazione congiunta n. 7 Dichiarazione congiunta n. 8
Conferme. 1. Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente CCNL e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel presente comparto delle funzioni centrali.