Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione si pronuncia, motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente è ricollocato nel ruolo e nella fascia cui, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto delle dimissioni. 2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche Amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea. 3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di legge in materia di assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'Amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute. 4. Qualora per effetto di dimissioni il dirigente goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dirigente dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute salute, può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesseo della risoluzione, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione L'ENAC si pronuncia, pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente dipendente è ricollocato nella posizione economica e nel ruolo e nella fascia cui, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva profilo rivestiti all'atto delle dimissionidimissioni o della risoluzione, corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato dall'ENAC al momento della ricostituzione del rapporto.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigentedipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche Amministrazioni amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di legge in materia di assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'Amministrazione dell'ENAC ed al mantenimento permanere del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica fisica, secondo le vigenti disposizioni, qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto delle dimissioni o della risoluzione, il dipendete fruisca di dimissioni il dirigente goda di un trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ricostituzione del rapporto di lavoro. 1. Il dirigente dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute salute, può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesseo della risoluzione, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione Il CONI si pronuncia, pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente dipendente è ricollocato nella posizione economica e nel ruolo e nella fascia cui, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva profilo rivestiti all'atto delle dimissionidimissioni o della risoluzione, corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato dal CONI al momento della ricostituzione del rapporto.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigentedipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche Amministrazioni amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di legge in materia di assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'Amministrazione del CONI ed al mantenimento permanere del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica fisica, secondo le vigenti disposizioni, qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto delle dimissioni o della risoluzione, il dipendente fruisca di dimissioni il dirigente goda di un trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
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