Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l’orario contrattuale di 40 ore settimanali, il monte annuo di riduzione dell’orario di lavoro è di: a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 d - 80 ore dal 1.6.1995 e - 88 ore dal 1.7.1996 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento f – 92 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 d - 84 ore dal 1.6.1995 e - 92 ore dal 1.7.1996 per turni 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento f – 96 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento L’adozione dell’orario settimanale di 39 ore comporta l’assorbimento di un’ora alla settimana dalla quantità di ore di cui al presente articolo e ciò a prescindere dall’eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l’orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l’assorbimento sarà limitato ad un’ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore. I riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 maturano pro-quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall’organizzazione del lavoro per un periodo di 48 settimane. Tutte le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto già in atto a livello aziendale. La riduzione avverrà in correlazione alle ore di effettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico dell’azienda nonché l’assenza obbligatoria per maternità. Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro, a tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Le ore di riduzione dell’orario saranno utilizzate, individualmente o collettivamente secondo i tempi e modalità compatibili con le esigenze tecniche, di produzione dell’azienda, con esclusione dei periodi di attività stagionali , per gruppi di quattro ed otto ore indivisibili e non consecutive, salvo casi eccezionali. La riduzione d’orario, anche in cumulo con le ore relative alle festività abolite, verrà utilizzata prioritariamente a fronte della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a causa di forza maggiore ed a contrazione temporanea di mercato. La riduzione suddetta sarà assorbita da orari inferiori esistenti a livello aziendale. Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia anche se assunte in sede europea e recepite dalla legislazione italiana.
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Samples: Costituzione Delle Parti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l’orario contrattuale di 40 ore settimanali, il monte annuo di riduzione dell’orario di lavoro è di: a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 d - 80 ore dal 1.6.1995 e - 88 ore dal 1.7.1996 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento f – 92 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 d - 84 ore dal 1.6.1995 e - 92 ore dal 1.7.1996 per turni 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento f – 96 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento L’adozione dell’orario settimanale di 39 ore comporta l’assorbimento di un’ora alla settimana dalla quantità di ore di cui al presente articolo e ciò a prescindere dall’eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l’orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l’assorbimento sarà limitato ad un’ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore. I riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 maturano pro-quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall’organizzazione del lavoro per un periodo di 48 settimane. Tutte le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto già in atto a livello aziendale. La riduzione avverrà in correlazione alle ore di effettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico dell’azienda nonché l’assenza obbligatoria per maternità. Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro, a tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Le ore di riduzione dell’orario saranno utilizzate, individualmente o collettivamente secondo i tempi e modalità compatibili con le esigenze tecniche, di produzione dell’azienda, con esclusione dei periodi di attività stagionali , per gruppi di quattro ed otto ore indivisibili e non consecutive, salvo casi eccezionali. La riduzione d’orario, anche in cumulo con le ore relative alle festività abolite, verrà utilizzata prioritariamente a fronte della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a causa di forza maggiore ed a contrazione temporanea di mercato. La riduzione suddetta sarà assorbita da orari inferiori esistenti a livello aziendale. Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia anche se assunte in sede europea e recepite dalla legislazione italiana. La malattia insorta prima del godimento dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro e festività abolite, già precedentemente concessi, sospende il loro decorso unicamente nei seguenti casi: - malattia spedalizzata; - certificato di malattia la cui prognosi iniziale risulti superiore a 7 giorni. La malattia insorta durante i permessi per riduzione dell’orario di lavoro e festività abolite, non sospende il loro godimento.
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Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l’orario contrattuale di 40 ore settimanali, il monte annuo di riduzione dell’orario di lavoro è di: a - ‐ 68 ore fino al 31.8.1993 b - ‐ 72 ore dal 1.9.1993 c - ‐ 76 ore dal 1.6.1995 a - ‐ 68 ore fino al 31.8.1993 b - ‐ 72 ore dal 1.9.1993 c - ‐ 76 ore dal 1.6.1995 d - ‐ 80 ore dal 1.6.1995 e - ‐ 88 ore dal 1.7.1996 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento f – 92 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - ‐ 76 ore dal 1.6.1995 d - ‐ 84 ore dal 1.6.1995 e - ‐ 92 ore dal 1.7.1996 per turni 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento f – 96 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento L’adozione dell’orario settimanale di 39 ore comporta l’assorbimento di un’ora alla settimana dalla quantità di ore di cui al presente articolo e ciò a prescindere dall’eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l’orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l’assorbimento sarà limitato ad un’ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore. I riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 maturano pro-quotapro‐quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall’organizzazione del lavoro per un periodo di 48 settimane. Tutte le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto già in atto a livello aziendale. La riduzione avverrà in correlazione alle ore di effettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico dell’azienda nonché l’assenza obbligatoria per maternità. Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro, a tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Le ore di riduzione dell’orario saranno utilizzate, individualmente o collettivamente secondo i tempi e modalità compatibili con le esigenze tecniche, di produzione dell’azienda, con esclusione dei periodi di attività stagionali , per gruppi di quattro ed otto ore indivisibili e non consecutive, salvo casi eccezionali. La riduzione d’orario, anche in cumulo con le ore relative alle festività abolite, verrà utilizzata prioritariamente a fronte della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a causa di forza maggiore ed a contrazione temporanea di mercato. La riduzione suddetta sarà assorbita da orari inferiori esistenti a livello aziendale. Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia anche se assunte in sede europea e recepite dalla legislazione italiana. La malattia insorta prima del godimento dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro e festività abolite, già precedentemente concessi, sospende il loro decorso unicamente nei seguenti casi: - malattia spedalizzata; - certificato di malattia la cui prognosi iniziale risulti superiore a 7 giorni. La malattia insorta durante i permessi per riduzione dell’orario di lavoro e festività abolite, non sospende il loro godimento.
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Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l’orario contrattuale di 40 ore settimanali, il monte annuo di riduzione dell’orario di lavoro è di: A‐ Lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6 a - ‐ 68 ore fino al 31.8.1993 b - ‐ 72 ore dal 1.9.1993 c - ‐ 76 ore dal 1.6.1995 B‐ Lavoratori turnisti 3x5 e 3x6 a - ‐ 68 ore fino al 31.8.1993 b - ‐ 72 ore dal 1.9.1993 c - ‐ 76 ore dal 1.6.1995 d - ‐ 80 ore dal 1.6.1995 e - ‐ 88 ore dal 1.7.1996 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento f – 92 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento C ‐ Lavoratori turnisti 3x7 a - ‐ 68 ore fino al 31.8.1993 b - ‐ 72 ore dal 1.9.1993 c - ‐ 76 ore dal 1.6.1995 d - ‐ 84 ore dal 1.6.1995 e - ‐ 92 ore dal 1.7.1996 per turni 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento f – 96 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento L’adozione dell’orario settimanale di 39 ore comporta l’assorbimento di un’ora alla settimana dalla quantità di ore di cui al presente articolo e ciò a prescindere dall’eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l’orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l’assorbimento sarà limitato ad un’ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore. I riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 maturano pro-quotapro‐quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall’organizzazione del lavoro per un periodo di 48 settimane. Tutte le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto già in atto a livello aziendale. La riduzione avverrà in correlazione alle ore di effettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico dell’azienda nonché l’assenza obbligatoria per maternità. Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro, a tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Le ore di riduzione dell’orario saranno utilizzate, individualmente o collettivamente secondo i tempi e modalità compatibili con le esigenze tecniche, di produzione dell’azienda, con esclusione dei periodi di attività stagionali , per gruppi di quattro ed otto ore indivisibili e non consecutive, salvo casi eccezionali. La riduzione d’orario, anche in cumulo con le ore relative alle festività abolite, verrà utilizzata prioritariamente a fronte della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a causa di forza maggiore ed a contrazione temporanea di mercato. La riduzione suddetta sarà assorbita da orari inferiori esistenti a livello aziendale. Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia anche se assunte in sede europea e recepite dalla legislazione italiana. La malattia insorta prima del godimento dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro e festività abolite, già precedentemente concessi, sospende il loro decorso unicamente nei seguenti casi: - malattia spedalizzata; - certificato di malattia la cui prognosi iniziale risulti superiore a 7 giorni. La malattia insorta durante i permessi per riduzione dell’orario di lavoro e festività abolite, non sospende il loro godimento.
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Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l’orario contrattuale di 40 ore settimanali, il monte annuo di riduzione dell’orario di lavoro è di: a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 d - 80 ore dal 1.6.1995 e - 88 ore dal 1.7.1996 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento f – 92 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento a - 68 ore fino al 31.8.1993 b - 72 ore dal 1.9.1993 c - 76 ore dal 1.6.1995 d - 84 ore dal 1.6.1995 e - 92 ore dal 1.7.1996 per turni 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento f – 96 ore dal 1.8.2005 per turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento L’adozione dell’orario settimanale di 39 ore comporta l’assorbimento di un’ora alla settimana dalla quantità di ore di cui al presente articolo e ciò a prescindere dall’eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l’orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l’assorbimento sarà limitato ad un’ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore. I riposi per i turnisti 3x6 e 3x7 maturano pro-quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall’organizzazione del lavoro per un periodo di 48 settimane. Tutte le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto già in atto a livello aziendale. La riduzione avverrà in correlazione alle ore di effettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico dell’azienda nonché l’assenza obbligatoria per maternità. Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro, a tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. Le ore di riduzione dell’orario saranno utilizzate, individualmente o collettivamente secondo i tempi e modalità compatibili con le esigenze tecniche, di produzione dell’azienda, con esclusione dei periodi di attività stagionali stagionali, per gruppi di quattro ed otto ore indivisibili e non consecutive, salvo casi eccezionali. La riduzione d’orario, anche in cumulo con le ore relative alle festività abolite, verrà utilizzata prioritariamente a fronte della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a causa di forza maggiore ed a contrazione temporanea di mercato. La riduzione suddetta sarà assorbita da orari inferiori esistenti a livello aziendale. Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia anche se assunte in sede europea e recepite dalla legislazione italiana. La malattia insorta prima del godimento dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro e festività abolite, già precedentemente concessi, sospende il loro decorso unicamente nei seguenti casi: - malattia spedalizzata; - certificato di malattia la cui prognosi iniziale risulti superiore a 7 giorni. La malattia insorta durante i permessi per riduzione dell’orario di lavoro e festività abolite, non sospende il loro godimento. NOTA A VERBALE 0.Xx maturazione dei riposi individuali concessi dal 1.6.1995 e dal 1.7.1996 (pari a 12 ore per i turnisti 3x6 e 16 ore per i turnisti 3x7), per i lavoratori che utilizzano il riposo a scorrimento, avverrà in ragione del seguente criterio: - turnisti 3x6: 9 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione; - turnisti 3x7: 12 minuti primi per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione. 2.fino al 30-6-1996 l’attribuzione delle maggiori quote di riduzione di orario previste ai punti Bd e Cd avverrà al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva e non convenzionale nell’anno solare.
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Samples: www.flai.it