Rilascio delle concessioni. 1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell’Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicate. 2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall’ufficio protocollo comunale. 3. Ove l’istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula di norma all’interessato, entro tre giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente. 4. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione. 5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici ovvero ad attivare la Conferenza dei Servizi qualora necessario od opportuno per la complessità dell’istruttoria. 6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell’art. 2, c.7, L. 241/1990. 7. La domanda deve essere redatta utilizzando eventualmente l’apposita modulistica comunale e deve contenere: a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso; b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore; nel caso di assenza dell’amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini; d) l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare; e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta; f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d’uso), nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire. 8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall’art. 10-bis, L. 241/1990. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze. 9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti. 10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l’occupazione. 11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali . 12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all’art. 8, comma 2.
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Rilascio delle concessioni. 1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell’Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicate.
2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall’ufficio protocollo comunale.
3. Ove l’istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula di norma all’interessato, entro tre 5 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.
4. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro tre 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici ovvero ad attivare la Conferenza dei Servizi qualora necessario od opportuno per la complessità dell’istruttoriadell'Ufficio Tecnico e del Servizio di Polizia Municipale.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell’art. 2, c.7, L. 241/1990.
7. La domanda deve essere redatta utilizzando eventualmente l’apposita modulistica comunale e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore; nel caso di assenza dell’amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
d) l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d’uso), nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire.
8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall’art. 10-bis, L. 241/1990. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l’occupazione.
11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali .
12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all’art. 8, comma 2.
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Rilascio delle concessioni. 1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell’Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicate.
2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall’ufficio protocollo comunale.
3. Ove l’istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula di norma all’interessato, entro tre 7 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.
4. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro tre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici ovvero ad attivare la Conferenza dei Servizi qualora necessario od opportuno per la complessità dell’istruttoria.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell’art. 2, c.7, L. 241/1990.
7. La domanda deve essere redatta utilizzando eventualmente l’apposita modulistica comunale e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore; nel caso di assenza dell’amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
d) l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d’uso), nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire.
8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall’art. 10-bis, L. 241/1990. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l’occupazione.
11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali .stradali
12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all’art. 8, comma 2.
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Rilascio delle concessioni. 1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comunepredisposti. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell’Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicate.
2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall’ufficio protocollo comunale.
3. Ove l’istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula di norma all’interessato, entro tre giorni dalla presentazione della documentazione, all’interessato apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.
4. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro tre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici ovvero ad attivare la Conferenza dei Servizi qualora necessario od opportuno per la complessità dell’istruttoria.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell’art. 2, c.7, L. 241/1990.
7. La domanda deve essere redatta utilizzando eventualmente l’apposita modulistica comunale e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore; nel caso di assenza dell’amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
d) l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d’uso), nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire.
8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall’art. 10-bis, L. 241/1990. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l’occupazione.
11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali .
12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all’art. 8, comma 2.
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Rilascio delle concessioni. 1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale alla posta certificata dell’Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicateindicate dall’ufficio competente.
2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall’ufficio protocollo comunale.
3. Ove l’istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula di norma all’interessato, entro tre 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.
4. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro tre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici ovvero ad attivare la Conferenza dei Servizi qualora necessario od opportuno per la complessità dell’istruttoria.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell’art. 2, c.7, L. 241/1990.
7. La domanda deve essere redatta utilizzando eventualmente l’apposita modulistica comunale e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore; nel caso di assenza dell’amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
d) l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d’uso), nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire.
8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall’art. 10-bis, L. 241/1990. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l’occupazione.
11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali stradali.
12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all’art. 8, comma 2.
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