RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI. Ove le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli Obbligazionisti, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile dell'Obbligazionista, contenente l'indicazione della data richiesta per il rimborso, il numero ed il Valore Nominale complessivo delle Obbligazioni per le quali è richiesto il rimborso anticipato nonché il codice ISIN delle Obbligazioni, inviato all'Emittente non meno di 15 e non più di 30 giorni prima ovvero entro i diversi termini indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive, dovrà rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data indicata come data di rimborso anticipato dall'Obbligazionista, mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato specificato alla successiva lettera (E). La data di rimborso anticipato indicata dall'Obbligazionista dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato nelle pertinenti Condizioni Definitive (le Date di Rimborso Anticipato e ciascuna una Data di Rimborso Anticipato). Le Obbligazioni relativamente alle quali sia stata esercitata dall'Obbligazionista l'opzione di rimborso anticipato non potranno essere trasferite a terzi sino alla relativa Data di Rimborso Anticipato. (E)
RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI. Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di ciascuno dei seguenti eventi, ciascuno dei quali costituisce un “