Rimborso del Prestito Clausole campione

Rimborso del Prestito. Le Obbligazioni verranno rimborsate alla Data di Scadenza secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive. Ove specificato nelle Condizioni Definitive, potrà essere previsto il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni. In particolare potranno verificarsi le ipotesi di seguito descritte.
Rimborso del Prestito. Il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari, in un’unica solu- zione, alla Data di Rimborso. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Rimborso. Qualora la Data di Rimborso del capitale non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che ciò dia luogo ad interessi aggiuntivi. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario da parte dell’Emittente.
Rimborso del Prestito. “Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” Il Consiglio di Amministrazione del Banco, in data 24 gennaio 2014, ha deliberato di procedere all’integrale rimborso del prestito obbligazionario convertibile denominato “Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” mediante pagamento in denaro. Alla data di scadenza naturale del prestito (24 marzo 2014) ogni obbligazione convertibile in circolazione verrà, pertanto, rimborsata versando un importo pari al valore nominale (Euro 6,15 ciascuna), per un ammontare complessivo massimo pari a 996 milioni di Euro oltre interessi al tasso previsto dal regolamento di suddetto prestito obbligazionario convertibile. Aumento di Capitale fino a 1,5 miliardi di Euro In data 1° marzo 2014, l’Assemblea Straordinaria del Banco – su proposta deliberata dall’organo amministrativo in data 24 gennaio 2014 – ha disposto l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 24 mesi dalla data dell’odierna deliberazione, fino ad un massimo di 1,5 miliardi di euro entro 24 mesi dalla data della deliberazione assembleare (l’“Aumento di Capitale”). Con tale decisione, l’Emittente ha recepito le indicazioni formulate sia dalla Banca d’Italia sia dalla European Banking Authority, la quale, con la Raccomandazione del 22 luglio 2013, suggeriva al Banco Popolare di elevare la propria dotazione patrimoniale in modo da allinearla ai più elevati livelli espressi dalle altre principali banche nazionali. In considerazione di ciò, l’Aumento di Capitale – oltre a quanto previsto al punto precedente in merito al rimborso del prestito “Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” – è funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati dalle autorità di vigilanza. L’Aumento di Capitale mira a consentire al Gruppo Banco Popolare di raggiungere un Common Equity Tier 1 ratio (“CET1 ratio”) superiore ai livelli-obiettivo fissati da Basilea 3 anche nel caso in cui il calcolo di tale indice patrimoniale venisse effettuato secondo le regole che saranno in vigore a partire dal 2019, anno in cui è previsto il termine del periodo transitorio (c.d. CET1 ratio “fully phased”). È opportuno, inoltre, evidenziare che, rispetto al livello minimo stabilito dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dic...
Rimborso del Prestito. L’ente si obbliga a rimborsare il/i mutuo/i in n. 40 rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale costante e quota interessi come determinate all’articolo 3, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto del/i relativo/i piano/i di ammortamento strutturato/i sulla base delle condizioni economiche evidenziate al precedente punto. L’ammortamento di ciascun finanziamento erogato decorrerà, a scelta dell’ente, dal 1° gennaio dell’anno successivo, ovvero dal 1° gennaio del secondo anno successivo, a quello in cui avrà luogo il perfezionamento del relativo contratto. E’ facoltà dell’Ente optare, per i contratti stipulati nel primo semestre di ciascun anno, per la decorrenza dell’ammortamento a far data dal 1° luglio del medesimo anno. Ai sensi dell'art. 204, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, gli eventuali interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti dall’Ente mutuatario unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo (30 giugno o 31 dicembre), gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata, calcolati al medesimo tasso applicato al mutuo. Per il calcolo degli interessi di preammortamento per i mutui a tasso fisso, verrà applicato il medesimo tasso del mutuo stipulato a far tempo dalla data delle erogazioni stesse fino al giorno antecedente l’inizio dell’ammortamento. Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati per giorni 360 divisore 360. Per il calcolo degli interessi di preammortamento per mutui a tasso variabile, l’Euribor a 6 mesi sarà rilevato sulla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters: - alle ore 11.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di ogni erogazione, relativamente al primo periodo di interessi (compreso tra la data di erogazione ed il 30 giugno o 31 dicembre); - alle ore 11.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data (1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) di decorrenza di ogni periodo di interessi, relativamente ai periodi di interessi successivi, fino al giorno antecedente l’inizio dell’ammortamento. Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati sulla base di giorni effettivi divisore 360 (r.c.g.eff./360).
Rimborso del Prestito. Il Prestito è rimborsato alla Data di Scadenza secondo quanto previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive. Ove specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive, potrà essere previsto il Rimborso Anticipato dei Titoli. In particolare potranno verificarsi le ipotesi di seguito descritte: (A) RIMBORSO ALLA SCADENZA Alla Data di Scadenza, l'Emittente corrisponderà ai portatori dei Titoli l'ammontare dovuto a titolo di rimborso determinato nel modo specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive (il Prezzo di Rimborso). Il Prezzo di Rimborso xxxx indicato nelle Condizioni Definitive e potrà essere alla pari (vale a dire 100% del Valore Nominale) o sopra la pari (vale a dire un valore superiore al 100% del Valore Nominale). Il rimborso del capitale investito nei Titoli xxxx effettuato in unica soluzione (– ), alla Data di Scadenza. (B)
Rimborso del Prestito. 2.1. Il Richiedente, che dovrà rimborsare a Prestiamoci l'intero importo convenuto con le modalità previste nel presente Allegato, pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l’importo di ciascuna rata comprende una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento “alla francese” e cioè secondo un piano di rimborso con rate costanti a scadenze concordate ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti (in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce) e quote capitali crescenti (in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola). L’importo dell’ultima rata del piano di rimborso potrebbe essere diverso dagli importi delle rate precedenti a causa di una serie di arrotondamenti e recuperi compiuti sulle quote del capitale residuo. L’importo di ciascuna rata sarà maggiorato delle spese di incasso SEPA Direct Debit (SDD). Ciascuna rata andrà pagata alla data di scadenza indicata da Prestiamoci al Richiedente, come definito nel presente Allegato.
Rimborso del Prestito. Il Prestito, salvo le ipotesi di rimborso anticipato, sarà rimborsato alla pari o sopra la pari, in un’unica soluzione, alla Data di Scadenza (l'Ammontare di Rimborso) e cesserà di essere fruttifero alla stessa data. L’Emittente potrà altresì effettuare il rimborso mediante ammortamento periodico del Prestito, se previsto nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Qualora sia previsto il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previo preavviso irrevocabile ai portatori dei Titoli, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione, potrà rimborsare i Titoli, in tutto ma non in parte, salvo ove diversamente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato, specificato o determinabile nel modo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. In particolare l'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato sarà un importo pari o superiore al 100% del Valore Nominale. Nelle pertinenti Condizioni Definitive l'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato potrà essere (i) determinato come valore puntuale ovvero (ii) determinabile sulla base dei criteri di calcolo ivi di volta in volta indicati. Articolo 7 –
Rimborso del Prestito il prestito, insieme agli interessi maturati e non pagati e tutti gli altri oneri, costi e spese, è dovuto e pagabile entro la data di scadenza
Rimborso del Prestito. L’ente si obbliga a rimborsare il mutuo in n. 120 rate mensili posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, tenendo conto del relativo piano di ammortamento strutturato sulla base delle condizioni economiche evidenziate al precedente articolo.