Rimborso del Prestito Clausole campione

Rimborso del Prestito. Le Obbligazioni verranno rimborsate alla Data di Scadenza secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive. Ove specificato nelle Condizioni Definitive, potrà essere previsto il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni. In particolare potranno verificarsi le ipotesi di seguito descritte.
Rimborso del PrestitoIl rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari e per tutto il lo- ro valore nominale alla Data di Scadenza. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza. Qualora la Data di Scadenza del capitale non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario, le Obbligazioni saranno rimborsa- te il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che ciò dia luogo ad Interessi aggiuntivi. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Ob- bligazionario né da parte dell’Emittente né dei possessori del- le Obbligazioni.
Rimborso del Prestito. 2.1. Il Richiedente, che dovrà rimborsare a Prestiamoci l'intero importo convenuto con le modalità previste nel presente Allegato, pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l’importo di ciascuna rata comprende una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento “alla francese” e cioè secondo un piano di rimborso con rate costanti a scadenze concordate ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti (in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce) e quote capitali crescenti (in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola). L’importo dell’ultima rata del piano di rimborso potrebbe essere diverso dagli importi delle rate precedenti a causa di una serie di arrotondamenti e recuperi compiuti sulle quote del capitale residuo. L’importo di ciascuna rata sarà maggiorato delle spese di incasso SEPA Direct Debit (SDD). Ciascuna rata andrà pagata alla data di scadenza indicata da Prestiamoci al Richiedente, come definito nel presente Allegato.
Rimborso del Prestito. Il Prestito, salvo le ipotesi di rimborso anticipato, sarà rimborsato alla pari o sopra la pari, in un’unica soluzione, alla Data di Scadenza (l'Ammontare di Rimborso) e cesserà di essere fruttifero alla stessa data. L’Emittente potrà altresì effettuare il rimborso mediante ammortamento periodico del Prestito, se previsto nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Qualora sia previsto il rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente, previo preavviso irrevocabile ai portatori dei Titoli, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, questi, non prima di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione, potrà rimborsare i Titoli, in tutto ma non in parte, salvo ove diversamente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive), mediante il pagamento dell'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato, specificato o determinabile nel modo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. In particolare l'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato sarà un importo pari o superiore al 100% del Valore Nominale. Nelle pertinenti Condizioni Definitive l'Ammontare Dovuto a Titolo di Rimborso Anticipato potrà essere (i) determinato come valore puntuale ovvero (ii) determinabile sulla base dei criteri di calcolo ivi di volta in volta indicati.
Rimborso del Prestito. L’ente si obbliga a rimborsare il mutuo in n. 120 rate mensili posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, tenendo conto del relativo piano di ammortamento strutturato sulla base delle condizioni economiche evidenziate al precedente articolo.
Rimborso del Prestito il prestito, insieme agli interessi maturati e non pagati e tutti gli altri oneri, costi e spese, è dovuto e pagabile entro la data di scadenza
Rimborso del Prestito. “Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” Il Consiglio di Amministrazione del Banco, in data 24 gennaio 2014, ha deliberato di procedere all’integrale rimborso del prestito obbligazionario convertibile denominato “Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” mediante pagamento in denaro. Alla data di scadenza naturale del prestito (24 marzo 2014) ogni obbligazione convertibile in circolazione verrà, pertanto, rimborsata versando un importo pari al valore nominale (Euro 6,15 ciascuna), per un ammontare complessivo massimo pari a 996 milioni di Euro oltre interessi al tasso previsto dal regolamento di suddetto prestito obbligazionario convertibile. Aumento di Capitale fino a 1,5 miliardi di Euro In data 1° marzo 2014, l’Assemblea Straordinaria del Banco – su proposta deliberata dall’organo amministrativo in data 24 gennaio 2014 – ha disposto l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 24 mesi dalla data dell’odierna deliberazione, fino ad un massimo di 1,5 miliardi di euro entro 24 mesi dalla data della deliberazione assembleare (l’“Aumento di Capitale”). Con tale decisione, l’Emittente ha recepito le indicazioni formulate sia dalla Banca d’Italia sia dalla European Banking Authority, la quale, con la Raccomandazione del 22 luglio 2013, suggeriva al Banco Popolare di elevare la propria dotazione patrimoniale in modo da allinearla ai più elevati livelli espressi dalle altre principali banche nazionali. In considerazione di ciò, l’Aumento di Capitale – oltre a quanto previsto al punto precedente in merito al rimborso del prestito “Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” – è funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati dalle autorità di vigilanza. L’Aumento di Capitale mira a consentire al Gruppo Banco Popolare di raggiungere un Common Equity Tier 1 ratio (“CET1 ratio”) superiore ai livelli-obiettivo fissati da Basilea 3 anche nel caso in cui il calcolo di tale indice patrimoniale venisse effettuato secondo le regole che saranno in vigore a partire dal 2019, anno in cui è previsto il termine del periodo transitorio (c.d. CET1 ratio “fully phased”). È opportuno, inoltre, evidenziare che, rispetto al livello minimo stabilito dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dic...
Rimborso del Prestito. Il Prestito è rimborsato alla Data di Scadenza secondo quanto previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive. Ove specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive, potrà essere previsto il Rimborso Anticipato dei Titoli. In particolare potranno verificarsi le ipotesi di seguito descritte: (A) RIMBORSO ALLA SCADENZA Alla Data di Scadenza, l'Emittente corrisponderà ai portatori dei Titoli l'ammontare dovuto a titolo di rimborso determinato nel modo specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive (il Prezzo di Rimborso). Il Prezzo di Rimborso xxxx indicato nelle Condizioni Definitive e potrà essere alla pari (vale a dire 100% del Valore Nominale) o sopra la pari (vale a dire un valore superiore al 100% del Valore Nominale). Il rimborso del capitale investito nei Titoli xxxx effettuato in unica soluzione (– ), alla Data di Scadenza.
Rimborso del Prestito. L’ente si obbliga a rimborsare il/i mutuo/i in n. 40 rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale costante e quota interessi come determinate all’articolo 3, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto del/i relativo/i piano/i di ammortamento strutturato/i sulla base delle condizioni economiche evidenziate al precedente punto. L’ammortamento di ciascun finanziamento erogato decorrerà, a scelta dell’ente, dal 1° gennaio dell’anno successivo, ovvero dal 1° gennaio del secondo anno successivo, a quello in cui avrà luogo il perfezionamento del relativo contratto. E’ facoltà dell’Ente optare, per i contratti stipulati nel primo semestre di ciascun anno, per la decorrenza dell’ammortamento a far data dal 1° luglio del medesimo anno. Ai sensi dell'art. 204, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, gli eventuali interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti dall’Ente mutuatario unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo (30 giugno o 31 dicembre), gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata, calcolati al medesimo tasso applicato al mutuo. Per il calcolo degli interessi di preammortamento per i mutui a tasso fisso, verrà applicato il medesimo tasso del mutuo stipulato a far tempo dalla data delle erogazioni stesse fino al giorno antecedente l’inizio dell’ammortamento. Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati per giorni 360 divisore 360. Per il calcolo degli interessi di preammortamento per mutui a tasso variabile, l’Euribor a 6 mesi sarà rilevato sulla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters: - alle ore 11.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di ogni erogazione, relativamente al primo periodo di interessi (compreso tra la data di erogazione ed il 30 giugno o 31 dicembre); - alle ore 11.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data (1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) di decorrenza di ogni periodo di interessi, relativamente ai periodi di interessi successivi, fino al giorno antecedente l’inizio dell’ammortamento. Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati sulla base di giorni effettivi divisore 360 (r.c.g.eff./360).

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  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • Variazioni del rischio Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate. Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con: - il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; - i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate; - il Project Manager del team NBTF; - l’Host Manager del Consorzio RFX. Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte. Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.