Common use of Rimborso delle Azioni Clause in Contracts

Rimborso delle Azioni. Le Azioni del Comparto acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio del Comparto di riferimento, salvo che non ricorrano le condizioni di seguito specificate. In normali condizioni, infatti, si prevede che gli Investitori Privati liquidino/vendano le proprie partecipazioni attraverso la vendita sul Mercato ETFplus di Borsa Italiana. Tuttavia, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Privato – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto. Si rimanda, in particolare, a quanto previsto dalla sezione E), lettera c) ("Cash redemptions by shareholders not qualifying as Authorised Participants"). In ogni caso non è previsto per gli Investitori Privati richiedere rimborsi in natura. Per gli oneri a carico dell'investitore si rinvia a quanto stabilito dal paragrafo 9.

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Rimborso delle Azioni. Le Azioni del Comparto acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio del Comparto di riferimentoComparto, salvo che non ricorrano le condizioni di seguito specificate. In normali condizioni, infatti, si prevede che gli Investitori Privati liquidino/vendano le proprie partecipazioni attraverso la vendita sul Mercato ETFplus di Borsa Italiana. Tuttavia, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Privato – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del CompartoComparto di pertinenza, secondo le modalità previste dal Prospetto. Si rimanda, in particolare, a quanto previsto dalla sezione E), lettera c) ("Cash redemptions by shareholders not qualifying as Authorised Participants"). In ogni caso non è previsto per gli Investitori Privati richiedere rimborsi in natura. Per gli oneri a carico dell'investitore si rinvia a quanto stabilito dal paragrafo 98.

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Rimborso delle Azioni. Le Azioni del Comparto acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio del Comparto di riferimentoComparto, salvo che non ricorrano le condizioni situazioni di seguito specificate. In normali condizioni, infatti, si prevede che gli Investitori Privati liquidino/vendano le proprie partecipazioni attraverso la vendita sul Mercato ETFplus di Borsa Italiana. Tuttavia, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione della quota è fatto salvo il diritto per l'Investitore Privato – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del CompartoComparto di pertinenza, secondo le modalità previste dal Prospetto. Si rimanda, in particolare, a quanto previsto dalla nel paragrafo “Redemption of Shares” della sezione E), lettera c) ("Cash redemptions by shareholders not qualifying as Authorised Participants")“Purchase and Sale Information” del Prospetto. In ogni caso non è previsto per gli Investitori Privati richiedere rimborsi in natura. Per gli oneri a carico dell'investitore si rinvia a quanto stabilito dal paragrafo 9.

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Rimborso delle Azioni. Le Azioni del Comparto acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio del Comparto di riferimentopertinenza, salvo che non ricorrano le condizioni situazioni di seguito specificate. In normali condizioni, infatti, si prevede che gli Investitori Privati liquidino/vendano le proprie partecipazioni attraverso la vendita sul Mercato ETFplus di Borsa Italiana. Tuttavia, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione della quota è fatto salvo il diritto per l'Investitore Privato – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del CompartoComparto di pertinenza, secondo le modalità previste dal Prospetto. Si rimanda, in particolare, a quanto previsto dalla nel paragrafo “Redemption of Shares” della sezione E), lettera c) ("Cash redemptions by shareholders not qualifying as Authorised Participants")“Purchase and Sale Information” del Prospetto. In ogni caso non è previsto per gli Investitori Privati richiedere rimborsi in natura. Per gli oneri a carico dell'investitore si rinvia a quanto stabilito dal paragrafo 9.

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Rimborso delle Azioni. Le Azioni del Comparto acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio del Comparto di riferimentoComparto, salvo che non ricorrano le condizioni di seguito specificate. In normali condizioni, infatti, si prevede che gli Investitori Privati liquidino/vendano le proprie partecipazioni attraverso la vendita sul Mercato ETFplus di Borsa Italiana. Tuttavia, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Privato – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del CompartoComparto di pertinenza, secondo le modalità previste dal Prospetto. Si rimanda, in particolare, a quanto previsto dalla sezione E), lettera c) ("Cash redemptions by shareholders not qualifying as Authorised Participants"). In ogni caso non è previsto per gli Investitori Privati richiedere rimborsi in natura. Per gli oneri a carico dell'investitore si rinvia a quanto stabilito dal paragrafo 9.

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Rimborso delle Azioni. Le Azioni del Comparto dei Comparti acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio del Comparto di riferimento, salvo che non ricorrano le condizioni di seguito specificate. In normali condizioni, infatti, si prevede che gli Investitori Privati liquidino/vendano le proprie partecipazioni attraverso la vendita sul Mercato ETFplus di Borsa Italiana. Tuttavia, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Privato – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto. Si rimanda, in particolare, a quanto previsto dalla sezione E), lettera c) ("Cash redemptions by shareholders not qualifying as Authorised Participants"). In ogni caso non è previsto per gli Investitori Privati richiedere rimborsi in natura. Per gli oneri a carico dell'investitore si rinvia a quanto stabilito dal paragrafo 9.

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