Rimborso delle Operazioni disposte dal Beneficiario o per il suo tramite Clausole campione

Rimborso delle Operazioni disposte dal Beneficiario o per il suo tramite. In caso di Operazioni di Pagamento disposte dal Beneficiario o per il suo tramite, il Cliente può chiedere al Servizio Clienti o in filiale il rimborso dell’operazione entro otto settimane dalla data dell’addebito se: ▪ al momento del rilascio l’autorizzazione non specificava l’importo esatto dell’operazione, e ▪ l’importo addebitato supera l’importo che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto e delle circostanze di fatto. Il Cliente deve dimostrare alla Banca l’esistenza di queste condizioni. La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il Cliente si impegna a mantenere sul Conto Corrente la disponibilità dei Fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione. Il Cliente non può chiedere il rimborso degli Ordini disposti dal Beneficiario se: ▪ ha autorizzato l’addebito direttamente alla Banca; ▪ le informazioni relative all’Operazione sono state messe a disposizione, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, dalla Banca o dal Benefi- ciario almeno quattro settimane prima della esecuzione.
Rimborso delle Operazioni disposte dal Beneficiario o per il suo tramite. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, in caso di Operazioni di Pagamento disposte dal Beneficiario o per il suo tramite, la Banca trasmette l’ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra la Banca e il Cliente. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ed è tenuta a trasmettere l’ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Cliente non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di Pagamento. Il Cliente può chiedere al Servizio Clienti o in filiale il rimborso dell’operazione entro otto settimane dalla data dell’addebito se: ▪ al momento del rilascio l’autorizzazione non specificava l’importo esatto dell’operazione, e ▪ l’importo addebitato supera l’importo che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto e delle circostanze di fatto. Il Cliente deve dimostrare alla Banca l’esistenza di queste condizioni. La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il Cliente si impegna a mantenere sul Conto Corrente la disponibilità dei Fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione. Il Cliente non può chiedere il rimborso degli Ordini disposti dal Beneficiario se: ▪ ha autorizzato l’addebito direttamente alla Banca; ▪ le informazioni relative all’Operazione sono state messe a disposizione, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima della esecuzione.
Rimborso delle Operazioni disposte dal Beneficiario o per il suo tramite. In caso di operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite il cliente può chiedere al Servizio Clienti o in Filiale il rimborso dell’operazione entro otto settimane dalla data dell’addebito se: • al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo esatto dell'operazione, e • l'importo addebitato supera l'importo che il cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del presente contratto e delle circostanze di fatto. CheBanca! può chiedere al cliente di provare l' esistenza di queste condizioni. CheBanca! rimborsa il cliente entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta o, entro lo stesso termine, comunica il rifiuto. Resta in tal caso fermo il diritto del cliente di presentare reclamo. Il cliente non può chiedere il rimborso degli ordini disposti dal beneficiario se: • ha autorizzato l'addebito direttamente a CheBanca!; • le informazioni relative all'operazione sono state messe a disposizione, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, da CheBanca! o dal beneficiario almeno quattro settimane prima della esecuzione edizione 04/2011 CheBanca! può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato se: • l'ordine di pagamento non soddisfa tutte le condizioni di cui alla presente Sezione o comunque sul Conto Corrente non sono disponibili i fondi per eseguire l'ordine di pagamento; • l'esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (come ad esempio i casi in cui CheBanca! è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità); • sia impossibile procedere all'esecuzione dell'operazione per errore materiale del cliente nel conferimento dell'ordine. In caso di rifiuto, CheBanca! informa il cliente, entro i termini per l'esecuzione dell'operazione di pagamento previsti per ciascun servizio di pagamento, che l'ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione e la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell'ordine di pagamento. Un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione si considera come non ricevuto.

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  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: