SERVIZI DI PAGAMENTO Clausole campione

SERVIZI DI PAGAMENTO. Sottosezione (A) - NORME GENERALI Art. 28 - Definizioni.
SERVIZI DI PAGAMENTO. 1. Attraverso il conto di pagamento, il cliente potrà − ricevere fondi mediante bonifici (SEPA Credit Transfer) o giroconti in Euro, disposti dal cliente o da terzi o mediante ricarica del conto con carta di pagamento /MyBank; − ordinare l’esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, in favore dei beneficiari di volta in volta indicati sul sito internet dell’istituto di pagamento, mediante: • addebiti diretti interni da accreditarsi sul conto di pagamento del beneficiario acceso presso l’istituto di pagamento; • giroconti, F24 e bonifici (SEPA credit transfer), inclusi gli ordini permanenti; • pagamenti telematici tramite il nodo dei pagamenti; • addebiti mediante SEPA Direct Debit da accreditarsi sul conto corrente o di pagamento del beneficiario detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento.
SERVIZI DI PAGAMENTO. L’erogazione delle somme a favore del Titolare del Progetto avviene tramite i servizi prestati dal Fornitore dei Servizi di Pagamento. Questo addebita senza ritardo sul Wallet dell’Investitore le somme da quest’ultimo indicate in fase di investimento e procede ad accreditarle sul Wallet del Titolare del Progetto, che fino alla conclusione con successo della raccolta resterà indisponibile. L’Investitore prende atto del fatto che la chiusura del Wallet comporta l’impossibilità di ricevere quanto gli fosse eventualmente ancora dovuto in relazione a finanziamenti effettuati ed ancora non rimborsati.
SERVIZI DI PAGAMENTO. La Carta permette di: • disporre bonifici, anche esteri e istantanei • effettuare acquisti su internet e nei negozi anche contactless • pagare bollo auto, RAV, F24 • configurare da APP le sue funzionalità di spesa (es. modifica dei massimali, abilitazione ai pagamenti su determinate categorie merceologiche)
SERVIZI DI PAGAMENTO. Nell'ambito del rapporto di Conto Corrente Vincolato, il Cliente, nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 19, può richiedere alla Banca, anche per il tramite di PISP, di eseguire per suo conto talune operazioni di pagamento.
SERVIZI DI PAGAMENTO. (1) Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per servizi di pagamento le seguenti attività:
SERVIZI DI PAGAMENTO. (Disposizioni di carattere generale)
SERVIZI DI PAGAMENTO. (come meglio definiti al punto 1 Cap. 4)
SERVIZI DI PAGAMENTO. 1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.