Common use of RIMBORSO E INTERESSI Clause in Contracts

RIMBORSO E INTERESSI. I Soggetti finanziati non sono, in linea di principio, tenuti al rimborso delle somme erogate a titolo di contributo nella spesa, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 4 e nel successivo art.13 per il caso di revoca del Finanziamento. Relativamente alla parte di finanziamento in forma di credito agevolato, si precisa quanto segue: precedente art. 2 - il calcolata sulla base della suddetta data di conclusione del Progetto SCN - il e come ultima scadenza - calcolata tenendo conto della durata massima di 10 anni del finanziamento - il Fermo restando che le obbligazioni relative al rimborso vengono assunte dai Soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota, i Soggetti finanziati si obbligano a restituire il capitale alle scadenze semestrali del 1° Gennaio e del 1° Luglio di ogni anno in conformità ai suddetti criteri nonché a corrispondere, su ciascuna somma erogata e dalla data di erogazione stessa, alle suddette scadenze, gli interessi posticipati al tasso del 0,25 % semestrale (pari al 50% del tasso di cui al punto k) delle premesse) e calcolati per 360 giorni, divisore 360 (commerciale/commerciale). Resta inteso che, fermo restando che il periodo di preammortamento non può essere superiore a 5 anni, la proroga della durata del Progetto SCN comporta la corrispondente posticipazione della prima rata di ammortamento, ferma restando la scadenza dell’ultima rata; mentre in caso di anticipo del termine del Progetto resta ferma la durata dell'ammortamento, con conseguente anticipo delle scadenze di rimborso. L'ammontare definitivo delle singole rate ed il relativo piano dei pagamenti (che potrà essere eventualmente frazionato in più piani, corrispondenti alle singole erogazioni effettuate a ciascun Soggetto finanziato) risulteranno nella dichiarazione d'obbligo finale di cui al precedente art. 4. Il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero di revocare l’agevolazione con le conseguenze di cui al successivo art. 13.

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Samples: Financing Agreement, Financing Agreement

RIMBORSO E INTERESSI. I Soggetti finanziati non sono, in linea di principio, tenuti al rimborso delle somme erogate a titolo di contributo nella spesa, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 4 e nel successivo art.13 per il caso di revoca del Finanziamento. Relativamente alla parte di finanziamento in forma di credito agevolato, si precisa quanto segue: precedente art. 2 - il calcolata sulla base della suddetta data di conclusione del Progetto SCN - il e come ultima scadenza - calcolata tenendo conto della durata massima di 10 anni del finanziamento - il . Fermo restando che le obbligazioni relative al rimborso vengono assunte dai Soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota, i Soggetti finanziati si obbligano a restituire il capitale alle scadenze semestrali del 1 Gennaio e del 1 Luglio di ogni anno in conformità ai suddetti criteri nonché a corrispondere, su ciascuna somma erogata e dalla data di erogazione stessa, alle suddette scadenze, gli interessi posticipati al tasso del 0,25 % semestrale (pari al 50% del tasso di cui al punto k) delle premesse) e calcolati per 360 giorni, divisore 360 (commerciale/commerciale). Resta inteso che, fermo restando che il periodo di preammortamento non può essere superiore a 5 anni, la proroga della durata del Progetto SCN comporta la corrispondente posticipazione della prima rata di ammortamento, ferma restando la scadenza dell’ultima rata; mentre in caso di anticipo del termine del Progetto resta ferma la durata dell'ammortamento, con conseguente anticipo delle scadenze di rimborso. L'ammontare definitivo delle singole rate ed il relativo piano dei pagamenti (che potrà essere eventualmente frazionato in più piani, corrispondenti alle singole erogazioni effettuate a ciascun Soggetto finanziato) risulteranno nella dichiarazione d'obbligo finale di cui al precedente art. 4. Il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero di revocare l’agevolazione con le conseguenze di cui al successivo art. 13. Resta in particolare espressamente inteso che il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi (civile/civile), sarà pari al TUR vigente durante la mora, aumentato di 3 (tre) punti percentuali. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che ai sensi della L. n. 13 del 24/1/1962, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

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Samples: Financing Agreement

RIMBORSO E INTERESSI. I Soggetti finanziati Beneficiari non sono, in linea di principio, tenuti al rimborso delle somme erogate a titolo di contributo nella spesa, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 4 4, e nel successivo art.13 art. 14 per il caso di revoca del Finanziamentofinanziamento. Relativamente alla parte di finanziamento in forma di credito agevolato, si precisa quanto segue: - il finanziamento stesso non può avere una durata superiore a 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a cinque anni dalla data del Decreto di concessione; - ai fini del calcolo della durata del finanziamento e del periodo di preammortamento si considera primo semestre intero il semestre solare (con scadenza 1 gennaio/1 luglio) in cui cade la data del Decreto; - il periodo di ammortamento ha come prima scadenza la seconda scadenza semestrale successiva alla effettiva conclusione del Progetto. In considerazione di quanto sopra il periodo di preammortamento avrà come prima scadenza il … e come ultima scadenza – calcolata sulla base della data di conclusione del Progetto indicata nel precedente art. 2 2, punto 6. di questo Disciplinare – il .... (gg/mm/aa); il periodo di ammortamento avrà come prima scadenza - il calcolata sulla base della suddetta data di conclusione del Progetto SCN - il …… e come ultima data scadenza - calcolata tenendo conto della durata massima di 10 anni del finanziamento - finanziamento, il Fermo restando che le obbligazioni relative al rimborso vengono assunte dal Soggetto Beneficiario [EVENTUALE: dai Soggetti finanziati Beneficiari, ciascuno in ragione della propria quota, i Soggetti finanziati ,] gli/lo stessi/o si obbligano obbliga/no a restituire il capitale alle scadenze semestrali del 1 Gennaio e del 1 Luglio di ogni anno in conformità ai suddetti criteri nonché a corrispondere, su ciascuna somma erogata e dalla data di erogazione stessa, alle suddette scadenze, gli interessi posticipati al tasso del 0,25 0,25% semestrale (pari al 50% del tasso di cui al punto k) delle premesse8 del precedente art. 2) e calcolati per 360 giorni, divisore 360 (commerciale/commerciale). Resta inteso che, fermo restando che il periodo di preammortamento non può essere superiore a 5 anni, la proroga della durata del termine del Progetto SCN comporta la corrispondente posticipazione della prima rata di ammortamento, ferma restando la scadenza dell’ultima rata; mentre mentre, in caso di anticipo del termine del Progetto Progetto, resta ferma la durata dell'ammortamentodell’ammortamento, con conseguente anticipo delle scadenze di rimborso. L'ammontare L’ammontare definitivo delle singole rate ed e il relativo piano dei pagamenti (che potrà essere eventualmente frazionato in più piani, corrispondenti alle singole erogazioni effettuate a ciascun Soggetto finanziatoBeneficiario) risulteranno nella dichiarazione d'obbligo finale risulterà nel piano di cui al precedente art. 4ammortamento prodotto dal MIUR a fronte dell’erogazione del saldo finale, che i Soggetti Beneficiari del credito agevolato con il presente atto accettano fin d’ora, ciascuno per la propria quota. Il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero MIUR di revocare l’agevolazione con le conseguenze di cui al successivo art. 14. Resta in particolare espressamente inteso che il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi (civile/civile), sarà pari al TUR vigente durante la mora, aumentato di 3 (tre) punti percentuali. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della L. 24.01.1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno, comunque, dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito. Le parti convengono che tutti i pagamenti a carico del/i Soggetto/i beneficiari dovranno essere eseguiti nei confronti del MIUR tramite versamento nello stato di previsione dell’entrata del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che verrà comunicato al MIUR all’atto della prima erogazione.

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Samples: Procedure for Financing International Projects