Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata parziale del Mutuo Clausole campione

Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo la Compagnia • provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio anticipato, in virtù della riduzione del capitale assicurato per effetto dell’estinzione parziale • riduce proporzionalmente le prestazioni assicurative della misura corrispondente alla quota estinta di debito residuo. L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione: R = [PPU🞶(N-K)/N🞶DRk/CE+H🞶(N-K)/N]*Cest/DRk dove R = importo da rimborsare P = premio unico anticipato H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) eventualmente riproporzionati per effetto di precedenti estinzioni parziali per i quali si è proceduto ad un rimborso della quota parte di premio non goduto. Ppu = Premio unico anticipato puro (P (al netto delle imposte) – H) eventualmente riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali. DRk = Debito residuo assicurato al momento dell’estinzione anticipata (pari al capitale assicurato in quel momento in essere). Cest = Importo dell'estinzione parziale versato dall'Assicurato CE = capitale erogato, riproporzionato a seguito di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata. Per la determinazione di K si considereranno le seguenti variabili: il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero (1) indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di estinzione anticipata non viene considerato (0) Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Mutuo, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali della prestazione assicurativa, l’importo del premio (PPU), il capitale erogato (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione: PPU (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = PPU¹ (1-Cap_est/DR) CE (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = CE¹ (1-Cap_est/DR) H (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = H¹ (1-Cap_est/DR)
Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo la Compagnia • provvede alla quantificazione e al rimborso della quota parte di Premio anticipato, in virtù della riduzione del capitale assicurato per effetto dell’estinzione parziale • riduce proporzionalmente le prestazioni assicurative della misura corrispondente alla quota estinta di debito residuo. L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formulazione: R = [PPU🞶(N-K)/N🞶DRk/CE+H🞶(N-K)/N]*Cest/DRk Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Mutuo, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e riduzioni proporzionali della prestazione assicurativa, l’importo del premio (PPU), il capitale erogato (CE) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione: • PPU (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = PPU¹*(1-Cest/DR) • CE (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = CE*(P1/P0) • H (riproporzionato a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale) = X0*(0-Xxxx/XX)

Related to Rimborso ratei di Premio pagati e non goduti in presenza di estinzione anticipata parziale del Mutuo

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).