Estinzione anticipata parziale del Mutuo Clausole campione

Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata parziale del mutuo, l’assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza iniziale del contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originario.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, l’assicurazione avrà efficacia fino alla scadenza definita all’atto della sottoscrizione del presente contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originario.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. 4. In caso di anticipata estinzione parziale del Mutuo: • la Compagnia rimborserà all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato e non goduto relativa al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Mutuo e la data di scadenza dell’assicurazione, nella misura corrispondente alla quota estinta di Mutuo, applicando la formula di cui all’Allegato 2. Il rimborso sarà effettuato all’Aderente/Assicurato mediante corrispondente riduzione delle rate residue del Mutuo. • La Compagnia ridurrà proporzionalmente le prestazioni dovute (cioè gli Indennizzi di Debito Residuo e di Rata) nella misura corrispondente alla quota estinta del Mutuo, e pertanto, in caso di Sinistro, il Debito Residuo o le Rate mensili indennizzate saranno quella risultanti dal piano di ammortamento esistente alla data del Sinistro, come modificato a seguito della avvenuta estinzione anticipata parziale del Mutuo.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di anticipata estinzione parziale del Mutuo:
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo, e provvederà a rimborsare la quota parte di premio pagato e non goduto entro 30 giorni dalla data di estinzione del mutuo, nella misura corrispondente alla quota estinta. La Compagnia provvederà alla restituzione all’Aderente/Assicurato della quota parte di Premio di cui sopra, calcolata sommando i risultati delle seguenti formule: (Premio - Costi) * [(n-t) * (n-t+1)] / [n * (n+1)] * Cap_est / DR Costi * [(n-t) / n] * Cap_est / DR dove: n= durata iniziale della Copertura Assicurativa (espressa in mesi interi) t= permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi) Capitale Assicurato € 100.000 Durata Polizza (Mesi) 120 Decorrenza Polizza 01/04/2018 Estinzione Parziale Mutuo 19/07/2022 Importo dell’estinzione anticipata parziale € 10.000 Debito residuo prima dell’estinzione € 60.900 Premio Netto Imposte Pacchetto A € 3.148 Costi € 2.140,64 n: durata Copertura Assicurativa (mesi interi) 120 t: permanenza in copertura (mesi interi) 52 Rimborso del Premio Puro (3.148 - 2.140,64) * [(120-52) * (120-52+1)] / [120 * (120+1)] * 10.000 / 60.900 Rimborso dei Costi 2.140,64 * [(120-52) / 120] * 10.000 / 60.900 Totale Premio da rimborsare € 53,45 + € 199,18 = € 252,63 Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Finanziamento, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del Premio e dei Costi, questi saranno riproporzionati. La Compagnia non tratterrà alcun importo a titolo di spese amministrative, fermo restando che, ai fini del calcolo dell’importo dovuto a titolo di rimborso, dal premio originariamente versato dall’Aderente/Assicurato, saranno dedotte le imposte versate dalla Compagnia in relazione al premio medesimo. L’importo sopra determinato sarà accreditato dalla Compagnia sul conto corrente dell’Aderente/Assicurato. In caso di sinistro successivo alla data dell’estinzione parziale del Mutuo, l’indennizzo sarà determinato sulla base del nuovo piano di ammortamento. La Compagnia adeguerà l’indennizzo sulla base di eventuali precedenti operazioni di Estinzione Parziale per le quali non sia stato riproporzionato il capitale assicurato residuo. In alternativa al rimborso parziale del premio, l’Aderente/Assicurato può richiedere per iscritto, alla Compagnia, anche utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore le garanzie alle condizioni originariamente sottoscritte. In caso di ...
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. Premio annuo: la copertura assicurativa rimane in vigore con riferimento al nuovo piano di rimborso del mutuo e il Premio relativo alle successive annualità sarà ricalcolato in funzione del nuovo capitale assicurato; la Compagnia, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato la porzione di Premio relativa all’annualità in corso, pagata e non goduta, ivi comprese le commissioni. L’Assicurato, in alternativa, può richiedere che la copertura assicurativa rimanga in vigore, con riferimento all’originario piano di rimborso del mutuo, fino alla scadenza del periodo assicurativo annuale per il quale è stato versato il relativo Premio, mediante apposita comunicazione da consegnare alla Contraente contestualmente all’estinzione anticipata parziale del mutuo.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. Qualora, nel corso della durata della Polizza-Convenzione, siano intervenute estinzioni parziali del Mutuo, stipulato con Banca Mediolanum, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di Premio non goduto in misura proporzionale rispetto al rimborso della quota parte del capitale finanziato, adeguando conseguentemente la Prestazione. Il rimborso è previsto anche nel caso di accollo del Mutuo e cioè nei casi in cui il debito derivante dal finanziamento dovesse essere assunto da un nuovo debitore. In questo caso, se l’accollo non prevedesse la liberazione del debitore originario dal Mutuo, eventuali rimborsi di quota parte del Premio di polizza saranno disposti a favore del debitore originario non liberato. L’importo della quota parte di Premio non goduto verrà automaticamente accreditato dalla Compagnia sul conto corrente utilizzato per il pagamento delle rate del finanziamento o, nel caso di conto corrente acceso presso un istituto diverso da Banca Mediolanum o estinto o in altre casistiche non rientranti in quelle precedenti (es. per quota parte di Premio da riconoscersi al mutuatario originario in caso di accollo che non preveda la liberazione del debitore originario), corrisposto mediante assegno circolare o di traenza, salvo diversa indicazione dell’Assicurato. La restituzione del Premio sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata parziale inviata da Banca Mediolanum. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Compagnia fornisce la Copertura Assicurativa, secondo le condizioni vigenti alla data dell’operazione di estinzione anticipata parziale. Tale ultima richiesta dovrà essere inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di avvenuta estinzione parziale del Mutuo da parte della Banca. In caso di più assicurati, la Compagnia restituisce il predetto Premio al 1°Assicurato, indicato nel Modulo di Adesione.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo, le Coperture Assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione parziale del Mutuo. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di estinzione, interromperà l’addebito dei premi mensili sul c/c dell’Aderente/Assicurato e restituirà allo stesso, eventuali premi mensili addebitati successivamente alla data di estinzione. In alternativa al rimborso del Premio, l’Aderente/Assicurato può richiedere, per iscritto alla Compagnia, anche utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore la Polizza fino alla scadenza contrattuale iniziale. In tal caso le garanzie rimarranno in essere alle condizioni contrattuali originarie. In caso di sinistro successivo alla data dell’estinzione del contratto di Xxxxx, l’indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.