Estinzione anticipata parziale del Mutuo Clausole campione

Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata parziale del mutuo, l’assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza iniziale del contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originario.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, l’assicurazione avrà efficacia fino alla scadenza definita all’atto della sottoscrizione del presente contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originario.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di anticipata estinzione parziale del Mutuo: • la Compagnia rimborserà all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato e non goduto relativa al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Mutuo e la data di scadenza dell’assicurazione, nella misura corrispondente alla quota estinta di Mutuo, applicando la formula di cui all’Allegato 2. Il rimborso sarà effettuato all’Aderente/Assicurato mediante corrispondente riduzione delle rate residue del Mutuo. • La Compagnia ridurrà proporzionalmente le prestazioni dovute (cioè gli Indennizzi di Debito Residuo e di Rata) nella misura corrispondente alla quota estinta del Mutuo, e pertanto, in caso di Sinistro, il Debito Residuo o le Rate mensili indennizzate saranno quella risultanti dal piano di ammortamento esistente alla data del Sinistro, come modificato a seguito della avvenuta estinzione anticipata parziale del Mutuo.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. Qualora, nel corso della durata della Polizza-Convenzione, siano intervenute estinzioni parziali del Mutuo, stipulato con Banca Mediolanum, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di Premio non goduto in misura proporzionale rispetto al rimborso della quota parte del capitale finanziato, adeguando conseguentemente la Prestazione. Il rimborso è previsto anche nel caso di accollo del Mutuo e cioè nei casi in cui il debito derivante dal finanziamento dovesse essere assunto da un nuovo debitore. In questo caso, se l’accollo non prevedesse la liberazione del debitore originario dal Mutuo, eventuali rimborsi di quota parte del Premio di polizza saranno disposti a favore del debitore originario non liberato. L’importo della quota parte di Premio non goduto verrà automaticamente accreditato dalla Compagnia sul conto corrente utilizzato per il pagamento delle rate del finanziamento o, nel caso di conto corrente acceso presso un istituto diverso da Banca Mediolanum o estinto o in altre casistiche non rientranti in quelle precedenti (es. per quota parte di Premio da riconoscersi al mutuatario originario in caso di accollo che non preveda la liberazione del debitore originario), corrisposto mediante assegno circolare o di traenza, salvo diversa indicazione dell’Assicurato. La restituzione del Premio sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata parziale inviata da Banca Mediolanum. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Compagnia fornisce la Copertura Assicurativa, secondo le condizioni vigenti alla data dell’operazione di estinzione anticipata parziale. Tale ultima richiesta dovrà essere inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di avvenuta estinzione parziale del Mutuo da parte della Banca. In caso di più assicurati, la Compagnia restituisce il predetto Premio al 1°Assicurato, indicato nel Modulo di Adesione.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata parziale del Mutuo, le Società restituiranno automaticamente, ciascuna per la quota di competenza ed al netto delle imposte, la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, commisurata alla quota di debito rimborsata anticipatamente. L’ammontare di Premio restituito all’Assicurato sarà determinato dalle Società applicando la seguente formula: Rimborso del Premio non goduto = [(PVita + PDanni * 0,975) * (N - K(t)) / (N - K(t-1))] * D Dove: • PVita = Premio versato per la copertura Morte • PDanni * 0,975 = Premio versato per le coperture danni al netto delle imposte (Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave) • N = durata totale del finanziamento • K(t) = durata trascorsa dalla Decorrenza di polizza alla data di estinzione anticipata parziale • K(t-1) = durata trascorsa dalla Decorrenza di polizza alla data della precedente estinzione anticipata parziale (qualora avvenuta) • D = rapporto tra valore dell’importo estinto e valore del debito residuo prima dell’estinzione anticipata parziale. In caso di più estinzioni anticipate parziali avvenute nel xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxx, (XXxxx + PDan- ni) sarà il premio che residua dopo il rimborso a seguito della precedente estinzione anticipata parziale. Esempio: con riferimento ad un Mutuo di durata 15 anni e con un importo residuo del debito pari a Euro 45.000,00 dopo 7 anni, in caso di prima estinzione anticipata parziale di Euro 15.000,00, l’importo rimborsato all’Assicurato sarà pari a Euro 593,05. Considerando infatti un Premio complessivo vita e danni imponibile pari a Euro 3.335,92, l’applicazione della seguente formula determina l’importo rimborsato. [(Euro 3.335,92) * (96 mesi / 180 mesi)] * (Euro 15.000,00 / Euro 45.000,00) = Euro 593,05. L’importo, calcolato secondo le modalità sopra determinate, sarà accreditato dalle Società sul conto corrente dell’Assicurato
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo, e provvederà a rimborsare la quota parte di premio pagato e non goduto entro 30 giorni dalla data di estinzione del mutuo, nella misura corrispondente alla quota estinta. La Compagnia provvederà alla restituzione all’Aderente/Assicurato della quota parte di Premio di cui sopra, calcolata sommando i risultati delle seguenti formule: 1) Rimborso del Premio Puro: 2) Rimborso dei Costi: Premio = premio versato al netto delle imposte di assicurazione Costi = importo trattenuto dalla Compagnia e riportato alla voce "Costi per spese di acquisizione e gestione del contratto” nel Modulo di Adesione DR = debito residuo prima dell’estinzione parziale anticipata Cap_est = importo dell’estinzione anticipata parziale versato dal cliente
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di anticipata estinzione parziale del Mutuo: a) la Società rimborserà all’Assicurato, entro 30 giorni e per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Mutuo e la data di scadenza dell’Assicurazione, nella misura corrispondente alla quota estinta di Mutuo, applicando la formula di calcolo di cui al successivo Art. 1.4.3. b) La Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni dovute (cioè gli Indennizzi di Capitale Residuo e di rata) nella misura corrispondente alla quota estinta di Mutuo, e pertanto, in caso di Sinistro, il Capitale Residuo o la rata mensile indennizzati saranno quelli risultanti dal piano di ammortamento esistente alla data del Sinistro, come modificato a seguito della avvenuta estinzione parziale del Mutuo. L’Assicurato potrà, in alternativa alla riduzione proporzionale delle prestazioni, richiedere espressamente CPI Mutui Dipendenti Privati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ed. 06/2021 - Mod. Bu3340/02 alla Società di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione alle medesime condizioni originarie, come se l’estinzione parziale del Mutuo non fosse mai avvenuta. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di più Assicurati, tale diritto spetta a ciascuno di essi.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. Premio annuo: la copertura assicurativa rimane in vigore con riferimento al nuovo piano di rimborso del mutuo e il Premio relativo alle successive annualità sarà ricalcolato in funzione del nuovo capitale assicurato; la Compagnia, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato la porzione di Premio relativa all’annualità in corso, pagata e non goduta, ivi comprese le commissioni. L’Assicurato, in alternativa, può richiedere che la copertura assicurativa rimanga in vigore, con riferimento all’originario piano di rimborso del mutuo, fino alla scadenza del periodo assicurativo annuale per il quale è stato versato il relativo Premio, mediante apposita comunicazione da consegnare alla Contraente contestualmente all’estinzione anticipata parziale del mutuo.
Estinzione anticipata parziale del Mutuo. In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo, le Coperture Assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione parziale del Mutuo. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di estinzione, interromperà l’addebito dei premi mensili sul c/c dell’Aderente/Assicurato e restituirà allo stesso, eventuali premi mensili addebitati successivamente alla data di estinzione. In alternativa al rimborso del Premio, l’Aderente/Assicurato può richiedere, per iscritto alla Compagnia, anche utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore la Polizza fino alla scadenza contrattuale iniziale. In tal caso le garanzie rimarranno in essere alle condizioni contrattuali originarie. In caso di sinistro successivo alla data dell’estinzione del contratto di Xxxxx, l’indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario.

Related to Estinzione anticipata parziale del Mutuo

  • Estinzione anticipata Il Cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2% del capitale residuo

  • Risoluzione anticipata L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: a) mancata assunzione dei servizi alla data stabilita; b) interruzione del servizio senza giusta causa; c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; d) cessione del contratto o subappalto, totale o parziale, del servizio; e) frode; f) certificazioni o documentazione falsa, esibita in sede di gara o fornita successivamente, anche nel caso in cui la falsità venga rilevata in un momento successivo all’esibizione; g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione; i) fallimento dell’appaltatore, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo alla ditta appaltatrice del servizio dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria; j) mancata osservanza delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, come descritto nel dettaglio; k) mancanza o carenza di sufficienti fondi da parte del Comune, come specificato all’art. 2 comma 3. In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esplicitati (con la sola eccezione della lettera k), alla ditta non spetta alcun indennizzo e l’Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre ad esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all’appaltante. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, inoltre, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta successiva in graduatoria o ad altra ditta attraverso una nuova gara e/o secondo le modalità previste dalla legge. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione stessa.

  • Risoluzione anticipata del contratto In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi. In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari: - in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.