RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI INFORTUNIO. Sono assicurate e rimborsabili fino al Massimale indicato nell’Allegato A le spese sostenute a seguito di infortunio: • per visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali, se regolarmente prescritti; • per ticket sanitari; • per intervento chirurgico anche ambulatoriale, se regolarmente prescritto; • durante il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati; • per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, se regolarmente prescritti; • per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa, se regolarmente prescritti; • per terapie fisiche e specialistiche, se regolarmente prescritte; • per protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco, protesi oculari ed acustiche, se regolarmente prescritti. Fino alla concorrenza della somma assicurata prevista nell’Allegato A, la presente garanzia comprende anche le seguenti prestazioni (cumulabili con il relativo Massimale previsto per le spese): Senza sottolimiti per dente: in caso di cure odontoiatriche e ortodontiche rese necessarie da infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsate, fino al Massimale indicato nell’Allegato A, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. Nel caso in cui, ad espresso parere del medico, a richiesta, in consulto con i medici dell’Impresa, e per l’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applicazione della prima protesi nei primi tre anni, l’Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, , le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo di €. 1.500,00 per sinistro. La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. In caso di cure oculistiche o di spese per acquisto di lenti e montature come conseguenza diretta di un infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsate fino al Massimale indicato nell’Allegato A le spese per le cure e/o la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto). Viene incluso l’acquisto di nuove lenti e/o montature - come conseguenza di danno oculare - ma sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”. In caso di cure all’apparato uditivo rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate fino al Massimale indicato nell’Allegato A le relative spese incluse quelle per rottura di apparecchi acustici; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell’infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’Assicurato. In caso di acquisto o noleggio di carrozzelle, reso necessario a seguito di infortunio, sono rimborsate le spese fino al Massimale indicato nell’Allegato X. Xxxxxxxx essere presentati, dietro richiesta dell’Impresa, i documenti giustificativi debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico nonché dal Dirigente Scolastico o Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato debba essere trasportato in ambulatorio oppure in Istituto di cura, l’Impresa rimborsa all’Assicurato, purché siano documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo che ha effettuato il primo trasporto, imbrattato o danneggiato del trasporto stesso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Ramo Danni, Contratto Di Assicurazione
RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI INFORTUNIO. Sono assicurate e rimborsabili fino al Massimale indicato nell’Allegato A alla Po- lizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata le spese sostenute a seguito di infortunio: • per visite mediche specialistiche e specialistiche, acquisto di medicinali, se regolarmente prescritti; • per ticket sanitari; • per intervento chirurgico anche ambulatoriale, se regolarmente prescritto; • durante il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati; • per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, se regolarmente prescrittiimmobiliz- zazione; • per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa com- presa l’artroscopia diagnostica ed operativa, se regolarmente prescritti; • per terapie fisiche e specialistiche, se regolarmente prescritte; • per protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco, protesi oculari ed acustiche. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chi- rurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscono di altre analoghe pre- stazioni da parte di Enti sociali o privati la garanzia vale - ad integrazione - per l’eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli Enti predetti. Qualora l’infortunio indennizzabile a termini di Xxxxxxx comporti il ricovero ospedaliero dell’Assicurato per almeno 45 giorni consecutivi unitamente ad un intervento chirurgico, si conviene che le somme assicurate da “Rimborso Spe- se regolarmente prescrittia seguito di infortunio” si intendono raddoppiate. Fino alla concorrenza della somma assicurata prevista nell’Allegato Aalla Poliz- za – Sinottico delle prestazioni di Polizza o nella scheda di offerta, la presente garanzia comprende anche le seguenti prestazioni (cumulabili con il relativo Massimale massimale previsto per le spese): Senza sottolimiti per dente: in caso di cure odontoiatriche e ortodontiche rese necessarie da infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsaterimborsa- te, fino al Massimale indicato nell’Allegato Aalla Polizza – Sinottico delle presta- zioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. Nel caso in cui, ad a espresso parere del medico, a richiesta, in consulto con i medici dell’Impresadi WIENER STÄDTISCHE Versi- cherung AG – Vienna Insurance Group, e per l’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applicazione della prima protesi nei primi tre anni, l’Assicurato l’Assicu- rato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo di €. € 1.500,00 per sinistro. La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. In caso di cure oculistiche o di spese per acquisto di lenti e montature come conseguenza diretta di un infortunio, comprovato da certificato medico, vengono vengo- no rimborsate fino al Massimale indicato nell’Allegato A alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta pre- sentata le spese per le cure e/o la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto). Viene incluso l’acquisto di nuove lenti e/o montature - come conseguenza di danno oculare - ma sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”. Nel caso in cui l'assicurato si rechi in Centri Ottici convenzionati con la Società, i costi resteranno a carico della società stessa, senza alcuna anticipazione da parte dell'Assicurato/danneggiato, nei limiti del massimale e delle condizioni. In caso di cure all’apparato uditivo rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate rim- borsate fino al Massimale indicato nell’Allegato A alla Polizza – Sinottico delle- prestazioni di Xxxxxxx e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata le relative spese incluse quelle per rottura di apparecchi acustici; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell’infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’Assicurato. Dovranno essere presentati dietro richiesta di WIENER In caso di acquisto o noleggio di carrozzelle, reso necessario a seguito di infortunioin- fortunio, sono rimborsate le spese fino al Massimale indicato nell’Allegato X. Xxxxxxxx essere presentati, dietro richiesta dell’Impresa, alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata. STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group i documenti giustificativi giusti- ficativi debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico nonché dal Dirigente Scolastico o Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Qualora, Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato Polizza l'Assicurato debba essere trasportato in ambulatorio oppure in Istituto di cura, l’Impresa WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rimborsa all’Assicuratoall'Assicu- rato, purché siano documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo che ha effettuato il primo trasporto, imbrattato o danneggiato del trasporto stesso.
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RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI INFORTUNIO. Sono assicurate e rimborsabili fino al Massimale indicato nell’Allegato A alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata le spese sostenute a seguito di infortunio: • per visite mediche specialistiche e specialistiche, acquisto di medicinali, se regolarmente prescritti; • per ticket sanitari; • per intervento chirurgico anche ambulatoriale, se regolarmente prescritto; • durante il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati; • per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, se regolarmente prescritti; • per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa, se regolarmente prescritti; • per terapie fisiche e specialistiche, se regolarmente prescritte; • per protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco, protesi oculari ed acustiche. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, se regolarmente prescrittisalvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscono di altre analoghe prestazioni da parte di Enti sociali o privati la garanzia vale - ad integrazione - per l’eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli Enti predetti. Qualora l’infortunio indennizzabile a termini di Xxxxxxx comporti il ricovero ospedaliero dell’Assicurato per almeno 45 giorni consecutivi unitamente ad un intervento chirurgico, si conviene che le somme assicurate da “Rimborso Spese a seguito di infortunio” si intendono raddoppiate. Fino alla concorrenza della somma assicurata prevista nell’Allegato Aalla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza o nella scheda di offerta, la presente garanzia comprende anche le seguenti prestazioni (cumulabili con il relativo Massimale previsto per le spese): 29 Contenuta nell’allegato 1 del D.P.R.30/06/1965 n. 1124 Senza sottolimiti per dente: in caso di cure odontoiatriche e ortodontiche rese necessarie da infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsate, fino al Massimale indicato nell’Allegato Aalla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. Nel caso in cui, ad a espresso parere del medico, a richiesta, in consulto con i medici dell’Impresadella Compagnia, e per l’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applicazione della prima protesi nei primi tre anni, l’Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo di €. € 1.500,00 per sinistro. La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. In caso di cure oculistiche o di spese per acquisto di lenti e montature come conseguenza diretta di un infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsate fino al Massimale indicato nell’Allegato A alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata le spese per le cure e/o la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto). Viene incluso l’acquisto di nuove lenti e/o montature - come conseguenza di danno oculare - ma sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”. Nel caso in cui l'Assicurato si rechi in Centri Ottici convenzionati con la Società, i costi resteranno a carico della società stessa, senza alcuna anticipazione da parte dell'Assicurato/danneggiato, nei limiti del Massimale e delle condizioni. In caso di cure all’apparato uditivo rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate fino al Massimale indicato nell’Allegato A alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata le relative spese incluse quelle per rottura di apparecchi acustici; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell’infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’Assicurato. In caso di acquisto o noleggio di carrozzelle, reso necessario a seguito di infortunio, sono rimborsate le spese fino al Massimale indicato nell’Allegato X. Xxxxxxxx alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata. Dovranno essere presentati, presentati dietro richiesta dell’Impresa, della Compagnia i documenti giustificativi debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico nonché dal Dirigente Scolastico o Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato l'Assicurato debba essere trasportato in ambulatorio oppure in Istituto di cura, l’Impresa la Compagnia rimborsa all’Assicuratoall'Assicurato, purché siano documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo che ha effettuato il primo trasporto, imbrattato o danneggiato del trasporto stesso.
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RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI INFORTUNIO. Sono assicurate e rimborsabili fino al Massimale indicato nell’Allegato A nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata le spese sostenute a seguito di infortunio: • per visite mediche specialistiche e specialistiche, acquisto di medicinali, se regolarmente prescritti; • per ticket sanitari; • per intervento chirurgico anche ambulatoriale, se regolarmente prescritto; • durante il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati; • per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, se regolarmente prescritti; • per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia l'artroscopia diagnostica ed operativa, se regolarmente prescritti; • per terapie fisiche e specialistiche, se regolarmente prescritte; • per protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco, protesi oculari ed acustiche. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, se regolarmente prescrittisalvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscono di altre analoghe prestazioni da parte di Enti sociali o privati la garanzia vale - ad integrazione - per l'eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli Enti predetti. Qualora l'infortunio indennizzabile a termini di Xxxxxxx comporti il ricovero ospedaliero dell'Assicurato per almeno 45 giorni consecutivi unitamente ad un intervento chirurgico, si conviene che le somme assicurate da “Rimborso Spese a seguito di infortunio” si intendono raddoppiate. Fino alla concorrenza della somma assicurata prevista nell’Allegato Anell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza o nella scheda di offerta, la presente garanzia comprende anche le seguenti prestazioni (cumulabili con il relativo Massimale previsto per le spese): Senza sottolimiti per dente: in caso di cure odontoiatriche e ortodontiche rese necessarie da infortunio, comprovato da certificato medico, vengono 29 Contenuta nell'allegato 1 del D.P.R.30/06/1965 n. 1124 rimborsate, fino al Massimale indicato nell’Allegato Anell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. Nel caso in cui, ad a espresso parere del medico, a richiesta, in consulto con i medici dell’Impresadella Compagnia, e per l’età l'età giovanile dell’Assicuratodell'Assicurato, non sia possibile l’applicazione l'applicazione della prima protesi nei primi tre anni, l’Assicurato l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo di €. € 1.500,00 per sinistro. La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. In caso di cure oculistiche o di spese per acquisto di lenti e montature come conseguenza diretta di un infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsate fino al Massimale indicato nell’Allegato A nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata le spese per le cure e/o la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto). Viene incluso l’acquisto l'acquisto di nuove lenti e/o montature - come conseguenza di danno oculare - ma sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”. Nel caso in cui l'Assicurato si rechi in Centri Ottici convenzionati con la Società, i costi resteranno a carico della società stessa, senza alcuna anticipazione da parte dell'Assicurato/danneggiato, nei limiti del Massimale e delle condizioni. In caso di cure all’apparato all'apparato uditivo rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate fino al Massimale indicato nell’Allegato A nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata le relative spese incluse quelle per rottura di apparecchi acustici; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell’infortuniodell'infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’Assicuratodall'Assicurato. In caso di acquisto o noleggio di carrozzelle, reso necessario a seguito di infortunio, sono rimborsate le spese fino al Massimale indicato nell’Allegato X. Xxxxxxxx nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e/o scheda di offerta tecnica e/o da offerta presentata. Dovranno essere presentati, presentati dietro richiesta dell’Impresa, della Compagnia i documenti giustificativi debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico nonché dal Dirigente Scolastico o Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato l'Assicurato debba essere trasportato in ambulatorio oppure in Istituto di cura, l’Impresa la Compagnia rimborsa all’Assicuratoall'Assicurato, purché siano documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo che ha effettuato il primo trasporto, imbrattato o danneggiato del trasporto stesso.
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