DANNO BIOLOGICO Clausole campione

DANNO BIOLOGICO. L’assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l’Assicurato sia responsabile ai sensi del c.c.. La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di leg- ge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assi- curazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
DANNO BIOLOGICO. L’assicurazione vale anche per gli infortuni, non rientranti nella disciplina degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), cagionati ai Prestatori di Lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l’Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile. La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
DANNO BIOLOGICO a) L’indennizzo per danno biologico permanente è calcolato sulla somma assicurata a tale titolo con mero riferimento alla tabella INAIL “delle menomazioni” (Decreto del Ministero del Lavoro del 12.7.2000), indipendentemente dai criteri INAIL di applicazione della stessa e indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Nel caso di menomazioni multiple dovute ad unico infortunio, la valutazione non potrà essere il risultato della somma aritmetica delle singole percentuali tabellate ma il risultato dell’applicazione della formula a “scalare” (o di Balthazard). La stessa formula andrà applicata anche quando la o le menomazioni “coesistano” con preesistenze menomanti lavorative o extralavorative. In caso di “concorrenza” delle menomazioni vedasi il secondo comma dell’articolo 10 (criteri di indennizzabilità).
DANNO BIOLOGICO. L'assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 e successive modificazioni e/o integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui il Contraente/Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile. La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12.6.1984 n. 222.
DANNO BIOLOGICO a) L’indennizzo per danno biologico permanente è calcolato sulla somma assicurata a tale titolo con mero riferimento alla tabella INAIL “delle menomazioni” (Decreto del Ministero del Lavoro del 12.7.2000), indipendentemente dai criteri INAIL di applicazione della stessa e indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
DANNO BIOLOGICO. Ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, la Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e/o di altre norme di legge, cagionati a prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi i parasubordinati), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente.
DANNO BIOLOGICO. La presente assicurazione non risarcisce l'indennizzo del danno biologico, definito come lesione all'integrità psicofisica della persona.
DANNO BIOLOGICO. L'assicurazione vale anche per gli infortuni, non rientranti nella disciplina degli infortuni sul lavoro15, cagionati ai Prestatori di Lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del c.c. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).