Common use of Rimprovero verbale o scritto Clause in Contracts

Rimprovero verbale o scritto. Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a ti- tolo di riferimento: - senza giustificazione, ritarda l’inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione; - non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause; - non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l’Azienda; - usa impropriamente vestiario aziendale, senza che ciò configuri mancanza più grave; - non osserva il divieto di fumare; - in qualunque modo commette lieve trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali. Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori che com- mettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - reiteratamente senza giustificazione ritarda l’inizio del lavoro, lo sospende, o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause; - esegue negligentemente il lavoro; - per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell’Azienda; - non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; - usa impropriamente strumenti d’Azienda; - risulta assente dal domicilio comunicato all’Azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di legge; - recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto. Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - senza giustificazione, non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro; - deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni rice- vute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori; - non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull’andamento del servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso; - reiteratamente non osserva o non applica le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; - non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro al personale da lui coordinato; - fa uso di bevande alcoliche durante l’orario di lavoro, pregiudicando l’attività lavorativa; - non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove ciò sia vie- tato dalle norme tecniche, senza che da ciò siano derivati danni; - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona; - in qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali; - recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa; - reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto. Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 fino a 10 giorni a quei la- voratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - abusa delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta; - partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto durante l’ora- rio di lavoro sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; - costruisce o fa costruire oggetti, o in qualunque modo procaccia o esegue la- vori per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro; - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale; - recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni; - reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa. Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al seguente n. 7; - effettua con intenti fraudolenti per sè o per altri irregolare scritturazione o tim- bratura di schede o alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte; - costruisce o fa costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o esegue la- vori per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro utilizzando materiale dell’Azienda; - é in stato di manifesta ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro; - determina per colpa grave danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del pa- trimonio dell’azienda; - si assenta senza giustificazione per tre giorni consecutivi; - provoca e/o partecipa a rissa sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; - abbandona il posto di lavoro quando ciò possa provocare rilevante pregiudizio agli impianti o ai beni aziendali; - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale, nelle fattispecie più gravi; - recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 6 a 10 giorni; - reiterata recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5 giorni. Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate nel presente contratto come ad esempio: - grave insubordinazione ai superiori, e comunque insubordinazione o diverbio litigioso seguiti da vie di fatto; - condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore; - furto di beni di proprietà dell’azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro; - danneggiamento volontario di beni dell’azienda o sabotaggio; - esecuzione in orario di lavoro di attività in concorrenza, anche indiretta, od in contrasto con quella dell’azienda o di attività per conto proprio o di terzi, da cui derivi direttamente o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per l’azienda; - richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connes- sione agli adempimenti della prestazione lavorativa; - abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiu- dizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

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Rimprovero verbale o scritto. Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a ti- tolo di riferimento: - senza giustificazione, ritarda l’inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione; - non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause; - non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l’Aziendal’azienda; - usa impropriamente vestiario aziendale, senza che ciò configuri mancanza più grave; - non osserva il divieto di fumare; - in qualunque modo commette lieve trasgressione alle norme del CCNL ccNL o dei regolamenti aziendali. Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori che com- mettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - reiteratamente senza giustificazione ritarda l’inizio del lavoro, lo sospende, o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause; - esegue negligentemente il lavoro; - per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell’Aziendadell’azienda; - non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; - usa impropriamente strumenti d’Aziendad’azienda; - risulta assente dal domicilio comunicato all’Azienda all’azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di legge; - recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto. Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - senza giustificazione, non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro; - deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni rice- vute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori; - non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull’andamento del servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso; - reiteratamente non osserva o non applica le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; - non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro al personale da lui coordinato; - fa uso di bevande alcoliche durante l’orario di lavoro, pregiudicando l’attività lavorativa; - non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove ciò sia vie- tato dalle norme tecniche, senza che da ciò siano derivati danni; - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona; - in qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del CCNL ccNL o dei regolamenti aziendali; - recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa; - reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto. Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 fino a 10 giorni a quei la- voratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - abusa delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta; - partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto durante l’ora- rio di lavoro sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; - costruisce o fa costruire oggetti, o in qualunque modo procaccia o esegue la- vori per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro; - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale; - recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni; - reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa. Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al seguente n. 7; - effettua con intenti fraudolenti per sè o per altri irregolare scritturazione o tim- bratura di schede o alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte; - costruisce o fa costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o esegue la- vori per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro utilizzando materiale dell’Aziendadell’azienda; - é in stato di manifesta ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro; - determina per colpa grave danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del pa- trimonio dell’azienda; - si assenta senza giustificazione per tre giorni consecutivi; - provoca e/o partecipa a rissa sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; - abbandona il posto di lavoro quando ciò possa provocare rilevante pregiudizio agli impianti o ai beni aziendali; - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale, nelle fattispecie più gravi; - recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 6 a 10 giorni; - reiterata recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5 giorni. Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate nel presente contratto come ad esempio: - grave insubordinazione ai superiori, e comunque insubordinazione o diverbio litigioso seguiti da vie di fatto; - condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore; - furto di beni di proprietà dell’azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro; - danneggiamento volontario di beni dell’azienda o sabotaggio; - esecuzione in orario di lavoro di attività in concorrenza, anche indiretta, od in contrasto con quella dell’azienda o di attività per conto proprio o di terzi, da cui derivi direttamente o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per l’azienda; - richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connes- sione agli adempimenti della prestazione lavorativa; - abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiu- dizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

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Rimprovero verbale o scritto. Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a ti- tolo titolo di riferimentori- ferimento: - senza giustificazione, ritarda l’inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazioneces- sazione; - non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause; - non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo pro- cesso lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l’Azienda; - usa impropriamente vestiario aziendale, senza che ciò configuri mancanza più grave; - non osserva il divieto di fumare; - in qualunque modo commette lieve trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti re- golamenti aziendali. Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori che com- mettano commet- tano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - reiteratamente senza giustificazione ritarda l’inizio del lavoro, lo sospende, o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause; - esegue negligentemente il lavoro; - per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell’Azienda; - non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavorola- xxxx, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; - usa impropriamente strumenti d’Azienda; - risulta assente dal domicilio comunicato all’Azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di legge; - recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto. Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - senza giustificazione, non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro; - deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni rice- vute ricevute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori; - non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull’andamento del servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso; - reiteratamente non osserva o non applica le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; - non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro al personale per- sonale da lui coordinato; - fa uso di bevande alcoliche durante l’orario di lavoro, pregiudicando l’attività lavorativala- vorativa; - non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove ciò sia vie- tato vietato dalle norme tecniche, senza che da ciò siano derivati danni; - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona; - in qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti re- golamenti aziendali; - recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa; - reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto. Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 fino a 10 giorni a quei la- voratori lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - abusa delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta; - partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto durante l’ora- rio l’orario di lavoro sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; - costruisce o fa costruire oggetti, o in qualunque modo procaccia o esegue la- vori lavori per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro; - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale; - recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni; - reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa. Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito se- guito elencate a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al seguente n. 7; - effettua con intenti fraudolenti per sè o per altri irregolare scritturazione o tim- bratura timbra- tura di schede o alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte; - costruisce o fa costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o esegue la- vori lavori per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro utilizzando materiale dell’Azienda; - é in stato di manifesta ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante du- rante l’orario di lavoro; - determina per colpa grave danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del pa- trimonio patri- monio dell’azienda; - si assenta senza giustificazione per tre giorni consecutivi; - provoca e/o partecipa a rissa sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; - abbandona il posto di lavoro quando ciò possa provocare rilevante pregiudizio agli impianti o ai beni aziendali; - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale, nelle fattispecie più gravi; - recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 6 a 10 giorni; - reiterata recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5 giorni. Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente spe- cificamente richiamate nel presente contratto come ad esempio: - grave insubordinazione ai superiori, e comunque insubordinazione o diverbio litigioso liti- gioso seguiti da vie di fatto; - condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore; - furto di beni di proprietà dell’azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro; - danneggiamento volontario di beni dell’azienda o sabotaggio; - esecuzione in orario di lavoro di attività in concorrenza, anche indiretta, od in contrasto con- trasto con quella dell’azienda o di attività per conto proprio o di terzi, da cui derivi direttamente o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per l’azienda; - richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connes- sione connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa; - abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiu- dizio pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento compi- mento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;.

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