Riposi giornalieri. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n° 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
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Riposi giornalieri. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi ri- posi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n° n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
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Riposi giornalieri. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (artArt. 10 legge n° L. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice lavo- ratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigentevigen- te.
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Riposi giornalieri. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n° n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
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Riposi giornalieri. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 10, legge n° 1204/71n. 1204/1971) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
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Riposi giornalieri. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n° n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono posso-no essere utilizzate dal padre. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice lavo-ratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
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