Common use of Riposi giornalieri Clause in Contracts

Riposi giornalieri. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24. A fronte di una protezione adeguata, definita dalle Parti, ai sensi della premessa dell’art. 26 (“Orario di lavoro”) del presente CCNL, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla specifica disciplina collettiva vigente (D.V. n. 3 art. 26 “Orario di lavoro”), nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art. 39 (“Reperibilità”) e dalla D.V. n. 2 dell’art. 41 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”) del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riposi giornalieri. Il il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24. A fronte di una protezione adeguata, definita dalle Partiparti, ai sensi della premessa dell’art. 26 (“Orario orario di lavoro”) del presente CCNLccnl, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla specifica disciplina collettiva vigente (D.V. n. 3 art. 26 “Orario orario di lavoro”), nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art. 39 (“Reperibilitàreperibilità”) e dalla D.V. n. 2 dell’art. 41 dell’art.41 (“Lavoro lavoro straordinario - Lavoro lavoro festivo - Lavoro lavoro notturno”) del presente CCNLccnl.

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Samples: Contratto Di Settore Elettrico

Riposi giornalieri. Il il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24. A fronte di una protezione adeguata, definita dalle Partiparti, ai sensi della premessa dell’art. 26 (“Orario orario di lavoro”) del presente CCNLccnl, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla specifica disciplina collettiva vigente (D.V. d.V. n. 3 art. 26 “Orario orario di lavoro”), nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art. 39 (“Reperibilitàreperibilità”) e dalla D.V. d.V. n. 2 dell’art. 41 dell’art.41 (“Lavoro lavoro straordinario - Lavoro lavoro festivo - Lavoro lavoro notturno”) del presente CCNLccnl.

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Samples: Contratto Di Settore Elettrico