Rinuncia all’azione di surroga. SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Rinuncia all’azione di surroga. La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
Rinuncia all’azione di surroga. La Società rinuncia all’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.
Rinuncia all’azione di surroga. A parziale deroga dell’art.1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.
Rinuncia all’azione di surroga. A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
Rinuncia all’azione di surroga. Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad Infortunio, si conviene che, nel caso l’evento sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile.
Rinuncia all’azione di surroga. La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitare azione di rivalsa nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.
Rinuncia all’azione di surroga. A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti dei terzi responsabili, salvo sempre il caso di xxxx.
Rinuncia all’azione di surroga. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso gli Enti, le Associazioni e le Società controllate e collegate autorizzate ad utilizzare i beni assicurati con la presente polizza purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Rinuncia all’azione di surroga. A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo. La società rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l’Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.