Common use of RISCHI DELLE OPERAZIONI Clause in Contracts

RISCHI DELLE OPERAZIONI. Le obbligazioni assunte dalla Banca nella prestazione del Servizio di Consulenza sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il Cliente prende atto che la Banca non garantisce alcuno specifico risultato legato ai consigli ed alle raccomandazioni fornite nell’ambito del Servizio di Consulenza, e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Stesso principio si applica, peraltro, per le raccomandazioni generiche e le pianificazioni ideali del portafoglio di cui all’art. 19 ultimo comma. Pertanto nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, minori guadagni o danni che il Cliente dovesse subire in ragione delle operazioni effettuate sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca. Le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia agli strumenti finanziari e prodotti finanziari, forniti nell’espletamento del Servizio di Consulenza non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell’investimento o disinvestimento raccomandato. Con riguardo al Servizio di Consulenza relativo a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o dalle quote/azioni di OICR (fondi comuni di investimento e Sicav), il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Con riguardo al Servizio di Consulenza relativo a vendite allo scoperto di strumenti finanziari e prodotti finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la ricopertura di tali operazioni può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi. Con riguardo al Servizio di Consulenza relativa ai strumenti finanziari derivati il Cliente prende atto che: (i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; (ii) l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

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