Rischio assicurato. Credemassicurazioni indennizza, i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, compresi quelli di Incendio, esplosione, Scoppio, alle cose assicurate causati da Terremoto purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di Sinistro indennizzabile sono coperte, le spese supplementari sostenute per: • Xxxxxxxx, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’autorità i residui del Sinistro • Rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati • L’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
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Samples: Assicurazione Multirischi Abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Abitazione
Rischio assicurato. Credemassicurazioni indennizza, a) La Società indennizza all’Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati ai Beni assicuratifabbricati assicurati nell’ambito della o delle ubicazioni indicate, compresi da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni anche se determinati con colpa grave dell’Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori e del legale rappresentante. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di Incendioimpedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
b) La Società, esplosione, Scoppio, alle cose assicurate causati da Terremoto purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di Sinistro sinistro indennizzabile sono copertea termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza della somma assicurata, le spese supplementari necessariamente sostenute per: • Xxxxxxxxper :
1) demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o trasportare a quello imposto dall’autorità discarica idonea i residui del Sinistro • Rimuoveresinistro;
2) rimuovere, depositare trasportare e ricollocare il Contenuto- comprese le spese di montaggio e smontaggio – i beni mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati in caso di sinistro;
3) la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, quando tali spese si rendano igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile ai beni assicurati, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
4) onorario di progettisti, resesi necessarie per il a supporto della ricostruzione o del ripristino dei locali danneggiati • L’alloggiobeni distrutti o danneggiati, per il tempo necessario effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato;
5) gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di Sinistronomina del terzo perito. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo Relativamente alle spese di occupazione dei locali ripristinaticui al punto b) non è operante il disposto del punto 6.7 “Assicurazione parziale e deroga proporzionale” delle Condizioni di Assicurazione.
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Samples: Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa
Rischio assicurato. Credemassicurazioni indennizzaA) Reale Mutua, nel limite della somma assicurata, indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti ai Beni assicuratidirettamente causati alle apparecchiature elettroniche costruite da non oltre 10 anni, compresi quelli anche se di Incendioproprietà di terzi, esplosione, Scoppio, alle cose assicurate causati da Terremoto purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni un qualunque evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di Sinistro indennizzabile sono coperte, accidentale non espressamente escluso.
B) Reale Mutua rimborsa le spese supplementari sostenute perdocumentate sostenute: 1) nei limiti delle somme assicurate:
a) per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
b) per la ricerca del danno dei conduttori esterni. Sono compresi i costi: • Xxxxxxxx, per la sostituzione dei conduttori esterni collocati nei muri o nei pavimenti del fabbricato;
c) per sgomberare, trasportaretrattare, trattare trasportare e smaltire al più vicino scarico o stoccare a quello imposto dall’autorità discarica idonea i residui del Sinistro • Rimuoveresinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo. Qua- lora un medesimo sinistro interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Incendio, Catastrofale e Furto il massimo indennizzo per le spese di demolizione e sgombero non potrà comunque essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate;
d) per rimuovere, eventualmente depositare (comprese le spese di montaggio e ricollocare il Contenutosmontaggio) presso terzi, quando tali spese si rendano ricollo- care le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie per il ripristino dei locali danneggiati • L’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistrosinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Nessun Questa garanzia opera con il limite di indennizzo spetterà all’Assicurato del 20% della somma assicurata con il massimo di € 5.200 per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti sinistro e per annualità assicurativa;
e) per riparare i danni arrecati ai beni assicurati a cause eccezionali o seguito di sinistro per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.ordine delle Autorità;
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract
Rischio assicurato. Credemassicurazioni indennizza, La Compagnia indennizza all’Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati nell’ambito della o delle ubicazioni indicate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni anche se determinati con colpa grave dell’Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori e del legale rappresentante. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai Beni assicurati per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza. La Compagnia, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per:
1) Demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del Sinistro
2) Rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio – i beni mobili non colpiti da Sinistro o parzialmente danneggiati in caso di Sinistro
3) La ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile ai Beni assicurati, compresi quelli per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto
4) Onorario di Incendioprogettisti, esplosioneresesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei Beni distrutti o danneggiati, Scoppio, alle cose assicurate causati da Terremoto purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area, individuata tra quelle interessate effettivamente sostenute dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento Contraente o dall’Assicurato
5) Gli onorari di competenza del perito che ha dato luogo l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo disposto delle Condizioni di Assicurazione. In caso , nonché la quota parte di Sinistro indennizzabile sono coperte, le spese supplementari sostenute per: • Xxxxxxxx, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o ed onorari a quello imposto dall’autorità i residui del Sinistro • Rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati • L’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili carico dell'Assicurato a seguito di Sinistronomina del terzo perito Relativamente alle spese di cui al punto b) non è operante il disposto dell’art. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo 12.7 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale delle Condizioni di occupazione dei locali ripristinatiAssicurazione.
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Samples: Leasing Agreement
Rischio assicurato. Credemassicurazioni indennizzaLa Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato in caso di Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT) o di Perdita d’Impiego (PI) come di seguito definite un importo, i danni materiali per Sinistro e diretti ai Beni assicuratiper annualità assicurativa, compresi quelli pari all’ultimo Premio annuo lordo relativo alla garanzia di Incendio, esplosione, Scoppio, alle cose assicurate causati da Terremoto purché il Fabbricato assicurato si trovi Responsabilità Civile Autoveicoli così come indicato in un’area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competentiPolizza o nella quietanza di rinnovo. Agli effetti della presente Sono in garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo seguenti coperture assicurative: • Inabilità temporanea e totale al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto un singolo lavoro (ITT) La garanzia si applica solo all’Assicurato che, al momento del Sinistro, purché avvenuti nel periodo non sia lavoratore dipendente. Il rischio coperto è l’Inabilità temporanea totale al lavoro a seguito di AssicurazioneInfortunio o Malattia. In La copertura assicurativa è soggetta, solo in caso di Sinistro indennizzabile sono copertederivante da Malattia, le spese supplementari sostenute per: ad un periodo di carenza iniziale pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di Franchigia di 90 giorni continuativi, eccetto che per i Sinistri avvenuti in conseguenza della circolazione stradale per i quali la Franchigia è di 45 giorni. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante da certificato medico. Se l’Inabilità temporanea totale al lavoro ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società, decorso il periodo di Franchigia, corrisponde l’Indennizzo indicato al presente punto. • XxxxxxxxPerdita d’impiego (PI) La garanzia si applica solo all’Assicurato che, sgomberareal momento del Sinistro, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’autorità i residui del Sinistro • Rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati • L’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili sia lavoratore dipendente. Il rischio coperto è la Perdita d’impiego a seguito di Sinistrolicenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti La copertura assicurativa è soggetta ad un periodo dicarenza iniziale pari a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura Assicurativa è sottoposta ad un periodo di occupazione dei locali ripristinati.Franchigia di 90 giorni continuativi. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa. Se lo stato di disoccupazione ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società, decorso il periodo di Franchigia, corrisponde l’Indennizzo indicato al presente punto. SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
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Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie
Rischio assicurato. Credemassicurazioni A. Reale Mutua indennizza, :
1) tutti i danni materiali e diretti direttamente causati ai Beni beni assicurati, compresi quelli anche se di Incendioproprietà di terzi, esplosionepresso la o le ubicazioni, Scoppioda qualsiasi evento, alle cose assicurate causati a prescindere dalla causa, fatta eccezione per le esclusioni e/o delimitazioni previste dalla polizza.
2) a seguito di un evento non escluso dalla presente polizza che abbia cagionato un danno materiale e diretto ai beni assicurati oppure a beni posti nell’ambito di 100 m. da Terremoto purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’areaessi, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi seguenti danni sono considerarti pertanto un singolo Sinistromateriali consequenziali: • mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso impianti di Sinistro indennizzabile sono copertetelesorveglianza, allarme, riscaldamento o di condizionamento;
B. Reale Mutua rimborsa le spese supplementari sostenute perdocumentate sostenute: • Xxxxxxxx1) nei limiti delle somme assicurate:
a) per demolire, sgomberare, trasportaretrattare, trattare trasportare e smaltire al più vicino scarico o stoccare a quello imposto dall’autorità discarica idonea i residui del Sinistro • Rimuoveresinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa. Qualora un medesimo sinistro interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Elet- tronica, depositare Catastrofale e ricollocare Furto, il Contenuto, quando tali massimo indennizzo per le spese si rendano necessarie di demolizione e sgombero non potrà comunque essere superiore a € 60.000 complessivamente per il ripristino dei locali danneggiati • L’alloggiotutte le Sezioni interessate;
b) per rimuovere, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato eventualmente depositare (comprese le spese di montaggio e resi inabitabili smontaggio) presso terzi e per ricollocare i beni assicurati illesi, resesi necessarie a seguito di Sinistrosinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Nessun La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
c) in conseguenza di un sinistro indennizzabile al punto 6.1 A) 2), per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi, nonché le relative spese sostenute per la riparazione ed il ripristino del fabbricato. La presente garanzia opera con la franchigia di € 500 e con il limite di indennizzo spetterà all’Assicurato di € 10.000 per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o sinistro e per qualsiasi ritardo annualità assicurativa;
d) gli oneri di occupazione dei locali ripristinatiurbanizzazione primaria e secondaria;
e) le spese per riparare i danni arrecati ai beni assicurati per ordine delle Autorità;
f) le spese necessariamente sostenute per la ricostituzione delle aree verdi ornamentali di pertinenza dell’azienda. Questa garanzia opera con la franchigia di € 1.000 e con il limite di indennizzo di € 2.500 per sinistro e per an- nualità assicurativa.
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Samples: Insurance Contract
Rischio assicurato. Credemassicurazioni indennizzaLa Società assicura, in conformità alle norme della Legge e dei Regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, nei limiti dei massimali convenuti nella “Parte B” del contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, come modificato dal Decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007 che ha attuato la Direttiva comunitaria 2005/14/CE sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti sulla scheda di polizza (“Parte B” del contratto). Se sulla scheda di polizza (“Parte B” del contratto) è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assi- curata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile: • per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private; • dell’istruttore durante le esercitazioni, quando il veicolo è destinato a scuola guida; • per il traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio identificato con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal ri- morchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, compresi quelli causati a terzi sono coperti dalla polizza di Incendio, esplosione, Scoppio, alle cose assicurate causati da Terremoto purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto un singolo Sinistroresponsabilità civile del veicolo trainante, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di Sinistro indennizzabile sono coperte, le spese supplementari sostenute per: • Xxxxxxxx, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’autorità i residui del Sinistro • Rimuovere, depositare e ricollocare sia stato pagato il Contenuto, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati • L’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinatirelativo premio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Rischio assicurato. Credemassicurazioni indennizza, La Compagnia indennizza all’Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati nell’ambito della o delle ubicazioni indicate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni anche se determinati con colpa grave dell’Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori e del legale rappresentante. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai Beni assicurati per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza. La Compagnia, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per:
1) Demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del Sinistro
2) Rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio – i beni mobili non colpiti da Sinistro o parzialmente danneggiati in caso di Sinistro
3) La ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile ai Beni assicurati, compresi quelli per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto
4) Onorario di Incendioprogettisti, esplosioneresesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei Beni distrutti o danneggiati, Scoppio, alle cose assicurate causati da Terremoto purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area, individuata tra quelle interessate effettivamente sostenute dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento Contraente o dall’Assicurato
5) Gli onorari di competenza del perito che ha dato luogo l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo disposto delle Condizioni di Assicurazione. In caso , nonché la quota parte di Sinistro indennizzabile sono coperte, le spese supplementari sostenute per: • Xxxxxxxx, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o ed onorari a quello imposto dall’autorità i residui del Sinistro • Rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati • L’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili carico dell'Assicurato a seguito di Sinistronomina del terzo perito Relativamente alle spese di cui al punto b) non è operante il disposto dell’art. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo 12.7 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale delle Condizioni di occupazione dei locali ripristinatiAssicurazione.
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