RISCHIO RADIOLOGICO. 1. I destinatari dell’indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, attualmente abrogato e sostituito integralmente dal D. Lgs. 101 del 2020, ed in particolare il personale classificato esposto in quanto operante in ambienti di lavoro definiti Zone Controllata e Zona Sorvegliata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
RISCHIO RADIOLOGICO. 1. I destinatari dell’indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. LgsD.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, attualmente abrogato e sostituito integralmente dal D. Lgs. 101 del 2020, 230 ed in particolare nell’Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale classificato esposto in quanto operante in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro definiti in Zone Controllata e Zona Sorvegliata.
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