RISCHIO RADIOLOGICO. 1. I destinatari dell’indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, attualmente abrogato e sostituito integralmente dal D. Lgs. 101 del 2020, ed in particolare il personale classificato esposto in quanto operante in ambienti di lavoro definiti Zone Controllata e Zona Sorvegliata. 2. Le condizioni oggettive di esposizione al rischio debbono essere individuate da organismi tecnici e secondo le modalità che per l’A.D. sono state individuate dagli artt. 265 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010 e nelle “Istruzioni tecniche per disciplinare l’organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti” di cui al D.M. Difesa del 24.07.2007. I datori di lavoro avranno cura di fare riferimento al Documento Valutazione dei Rischi (DVR) ex D. Lgs. 81/2008, dagli stessi sottoscritto, quale fonte abilitata a prevedere obbligatoriamente tutte le attività soggette a rischio. 3. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 130,66. 4. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 32,66. 5. L’indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi. 6. La corresponsione dell’indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura “preventiva” anziché risarcitoria riconosciutale dalla sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1992, nella quale si definisce l’indennità quale concorso alle spese che l’operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
RISCHIO RADIOLOGICO. 1. I destinatari dell’indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, attualmente abrogato e sostituito integralmente dal D. Lgs. 101 del 2020, ed in particolare il personale classificato esposto in quanto operante in ambienti di lavoro definiti Zone Controllata e Zona Sorvegliata.
2. Le condizioni oggettive di esposizione al rischio debbono essere individuate da organismi tecnici e secondo le modalità che per l’A.D. sono state individuate dagli artt. 265 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010 e nelle “Istruzioni tecniche per disciplinare l’organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti” di cui al D.M. Difesa del 24.07.2007. I datori di lavoro avranno cura di fare riferimento al Documento Valutazione dei Rischi (DVR) ex D. Lgs. 81/2008, dagli stessi sottoscritto, quale fonte abilitata a prevedere obbligatoriamente tutte le attività soggette a rischio.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 130,66.
4. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 32,66.
5. L’indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
6. La corresponsione dell’indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura “preventiva” anziché risarcitoria riconosciutale dalla sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1992, nella quale si definisce l’indennità quale concorso alle spese che l’operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione.
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RISCHIO RADIOLOGICO. 1. I destinatari dell’indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. LgsD.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, attualmente abrogato e sostituito integralmente dal D. Lgs. 101 del 2020, 230 ed in particolare nell’Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale classificato esposto in quanto operante in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro definiti in Zone Controllata e Zona Sorvegliata.
2. Le condizioni oggettive di esposizione al rischio debbono essere individuate da organismi tecnici e secondo le modalità che per l’A.D. le attività svolte nell’ambito del Ministero della Difesa sono state individuate dagli artt. 265 e seguenti del D.P.R. d.P.R. n. 90/2010 e nelle “Istruzioni tecniche per disciplinare l’organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti” di cui al D.M. Difesa del 24.07.2007. I datori di lavoro avranno cura di fare riferimento al Documento Valutazione dei Rischi (DVR) ex D. Lgs. 81/2008, dagli stessi sottoscritto, quale fonte abilitata a prevedere obbligatoriamente tutte le attività soggette a rischio.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 130,66113,62.
4. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 32,6628,40.
5. L’indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
6. La corresponsione dell’indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura “preventiva” anziché risarcitoria riconosciutale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1992, nella quale si definisce l’indennità quale concorso alle spese che l’operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione.
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