Common use of Riservatezza e trattamento dei dati personali Clause in Contracts

Riservatezza e trattamento dei dati personali. Ai fini degli obblighi di cui al presente articolo, viene stabilito che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare dati, informazioni tecniche commerciali e/o finanziarie, campioni, disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da una parte all’altra ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto. La parte che riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le Informazioni Confidenziali non possono essere divulgate in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto. Ai fini del presente articolo, per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da una delle parti e dalle società controllate dalle medesime ai sensi dell’art.2359 c.c. Ciascuna parte garantisce e assicura all’altra che detto obbligo di riservatezza è stato osservato anche in fase di trattativa. L’Ordine e/o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 14 non si applicano alle Informazioni Confidenziali che: (i) siano legittimante note alla parte ricevente prima della loro diffusione; (ii) siano di dominio pubblico o lo diventino per cause non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità della parte ricevente per averle quest’ultima ricevute da terzi non vincolati ad alcun obbligo di riservatezza; (iv) siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso di Informazioni Confidenziali; oppure (v) quando la parte ricevente le informazioni è obbligata, per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità, a rivelare il contenuto delle Informazioni Confidenziali; in tal caso, tuttavia, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente di informare tempestivamente la parte comunicante, prima di dare seguito a quanto sopra, della dovuta rivelazione e dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle Informazioni Confidenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità. Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei rapporti negoziali, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti negli Ordini e/o Contratti, nel rispetto di quanto previsto nelle rispettive informative aziendali nonché delle altre disposizioni applicabili di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del suddetto regolamento.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Riservatezza e trattamento dei dati personali. Ai fini degli obblighi a) Xxxxxxxx parte si impegna a non rivelare a terzi, per qualsiasi causa intervenuta, in tutto o in parte i contenuti del presente accordo, segreti aziendali o commerciali della controparte o altre notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza in occasione dell’esecuzione del presente contratto, ed a non utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente articoloaccordo. Resta inteso che non sono considerate riservate le informazioni acquisite da soggetti terzi, viene stabilito che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare datiné quelle già pubblicamente note. b) Tutti i documenti e le informazioni, informazioni tecniche commerciali e/o finanziarie, campioni, disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse trasmessi da una parte all’altra ai o comunque da quest’ultima conosciuti, che xxxxxxxxxx l’esecuzione del presente accordo non potranno essere riprodotti né comunicati a terzi, né altrimenti sfruttati in qualsivoglia modo per fini dell’esecuzione dell’Ordine diversi da quelli contrattuali. c) In caso di mancata osservanza dell’obbligo di segretezza assunto con il presente accordo, ciascuna parte avrà diritto al risarcimento dei danni. d) Ciascuna parte, in ottemperanza all'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), dichiara di essere stata informata che: (a) ogni informazione relativa all’altra parte, acquisita in forza del presente contratto e/o del Contratto. La parte che riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservatenella fase delle trattative, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le Informazioni Confidenziali non possono essere divulgate in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto. Ai fini del presente articolo, per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da una delle parti e dalle società controllate dalle medesime costituirà oggetto di trattamento ai sensi dell’art.2359 c.cdell'art. Ciascuna parte garantisce e assicura all’altra 4 del Codice Privacy, in forma sia elettronica che detto obbligo manuale, al fine di riservatezza è stato osservato anche in fase eseguire il presente accordo ed adempiere ad ogni relativa obbligazione di trattativa. L’Ordine natura fiscale e/o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 14 non si applicano alle Informazioni Confidenziali che: (i) siano legittimante note alla parte ricevente prima della loro diffusione; (ii) siano di dominio pubblico o lo diventino per cause non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità della parte ricevente per averle quest’ultima ricevute da terzi non vincolati ad alcun ogni altro obbligo di riservatezza; (iv) siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso di Informazioni Confidenziali; oppure (v) quando la parte ricevente le informazioni è obbligatalegge derivante, per legge direttamente e/o per ordine legittimo di un’autoritàindirettamente, a rivelare il contenuto delle Informazioni Confidenziali; in tal casodal presente accordo; (b) da ciascuna parte gli stessi dati potranno altresì essere comunicati: - alle proprie controllanti, tuttavia, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente di informare tempestivamente la parte comunicante, prima di dare seguito a quanto sopra, della dovuta rivelazione e dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle Informazioni Confidenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge controllate e/o per ordine legittimo consociate al fine di un’autorità. Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei rapporti negoziali, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse adempiere agli obblighi di legge in materia fiscale e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti negli Ordini di bilancio; - agli enti ed agli organismi pubblici e/o Contratticomunitari cui gli stessi dati devono essere trasmessi in forza di obblighi derivanti dalla legge; (c) Con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna parte autorizza l’altra parte al trattamento dei propri dati per le finalità sopra indicate, nel rispetto essendo stata informata della possibilità di quanto previsto nelle rispettive informative aziendali nonché delle altre disposizioni applicabili di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza esercitare i diritti di cui all’articolo 32 7 del suddetto regolamento.Codice Privacy, ivi inclusi il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ed il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali mediante richiesta scritta da inviarsi all’altra parte, titolare del trattamento, all’indirizzo in epigrafe;

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Samples: Distribution Agreement, Distribution Agreement

Riservatezza e trattamento dei dati personali. Ai fini degli obblighi 7.1 Le Parti sono tenute a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e i documenti riferiti all’altra Parte acquisiti in relazione all’espletamento del presente Contratto, con divieto di cui comunicare o diffondere tali informazioni, dati e documenti a terzi se non per quanto necessario a dare esecuzione all’incarico oggetto del Contratto stesso. 7.2 Le relazioni, la corrispondenza, i pareri e ogni altro documento che ciascuna parte fornirà all’altra in esecuzione o in relazione al presente articolo, viene stabilito Contratto sono forniti unicamente per dare esecuzione allo stesso. Essi sono resi disponibili sul presupposto che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare dati, informazioni tecniche commerciali e/o finanziarie, campioni, disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da una parte all’altra ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto. La la parte che li riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le Informazioni Confidenziali non possono essere divulgate in alcun modo li utilizzi per scopi diversi dall’oggetto del presente Contratto e non li comunichi o divulghi a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto. Ai fini del presente articolo, per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da una delle parti e dalle società controllate dalle medesime ai sensi dell’art.2359 c.c. Ciascuna parte garantisce e assicura all’altra che detto obbligo di riservatezza è stato osservato anche in fase di trattativa. L’Ordine e/o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 14 non senza la preventiva autorizzazione scritta dell’altra parte. 7.3 Le Parti si applicano alle Informazioni Confidenziali che: (i) siano legittimante note alla parte ricevente prima della loro diffusione; (ii) siano di dominio pubblico o lo diventino per cause non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità della parte ricevente per averle quest’ultima ricevute da terzi non vincolati ad alcun obbligo di riservatezza; (iv) siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso di Informazioni Confidenziali; oppure (v) quando la parte ricevente le informazioni è obbligata, per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità, a rivelare il contenuto delle Informazioni Confidenziali; in tal caso, tuttavia, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente di informare tempestivamente la parte comunicante, prima di dare seguito a quanto sopra, della dovuta rivelazione e dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle Informazioni Confidenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità. Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei rapporti negoziali, ciascuna Parte si obbliga impegnano a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti negli Ordini e/personali, con supporto analogico o Contrattidigitale, nel rispetto dei principi generali in tema di quanto protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto nelle rispettive informative aziendali nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle altre disposizioni applicabili persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di cui al Regolamento UE 2016/679 tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell’Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali, mediante la consegna dell’informativa allegata (Allegato 1). 7.4 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Protocollo di Intesa in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti), siano trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente Protocollo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende in particolare in relazione all’adozione delle misure conformità all’informativa resa che ciascuna parte si impegna a portare a conoscenza di sicurezza tale categoria di interessati. 7.5 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui all’articolo 32 al presente Protocollo, siano trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del suddetto regolamentorapporto giuridico che ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza degli stessi, nell'ambito delle proprie procedure interne.

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Samples: Contract for the Modernization of Obsolete Electric Columns

Riservatezza e trattamento dei dati personali. Ai fini 17.1 Per tutta la durata del presente accordo e sino alla sua risoluzione le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sui dati di cui verranno a conoscenza nell’espletamento del servizio, in accordo alla normativa vigente. In qualità di Titolare del Trattamento, CNAO affida al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al presente contratto. Il Responsabile e le persone da esso autorizzate non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie e dovranno essere vincolate alla riservatezza. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto delle disposizioni del Regolamento, della normativa nazionale di settore applicabile, dei provvedimenti e/o linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali se e in quanto applicabili, ed in particolare a rispettare le seguenti istruzioni: (a) trattare i dati solo per gli scopi sopra specificati e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; (b) trattare i dati nel territorio della Unione Europeai; (c) garantire la regolare tenuta del Registro delle attività di trattamento espletate per conto del CNAO; (d) adottare adeguate misure di protezione delle informazioni, come richieste dall'articolo 32 del GDPR, con pertinente dimostrazione della valutazione di adeguatezza mantenuta a disposizione del CNAO; (e) adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le istruzioni impartite da CNAO; (f) autorizzare il personale dedicato al trattamento dei dati per conto di CNAO, istruendolo adeguatamente e vigilando costantemente sul loro operato; (g) assistere CNAO per l’adempimento delle misure tecniche ed organizzative atte a garantire l’esercizio dei diritti degli interessati; (h) restituire i dati personali trattati per conto di CNAO sia all’esaurimento della finalità per cui sono stati conferiti, sia alla scadenza del contratto; (i) mettere a disposizione del CNAO tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del citato Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal CNAO o da un altro soggetto da questi incaricato o dalle autorità; (j) provvedere immediatamente, nel caso in cui un interessato di CNAO si rivolgesse a voi per l’esercizio di un diritto o reclamando una violazione, a comunicarlo ad xxxxxxx@xxxx.xx e non rispondendo all’interessato, salvo nostra diversa istruzione (k) notificare tramite PEC al presente articoloCNAO ogni violazione (avvenuta o presunta) di dati a carattere personale nel tempo massimo di 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza accludendo nella comunicazione ogni notizia utile per permettere al CNAO, viene stabilito che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare datise necessario, informazioni tecniche commerciali e/di notificare questa violazione all’Autorità di Controllo competente ed eventualmente comunicarla agli interessati; (l) Non ricorrere ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o finanziarie, campioni, disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da una parte all’altra ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e/o del ContrattoCNAO. La parte che riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le Informazioni Confidenziali non possono essere divulgate in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto. Ai fini del presente articolo(m)operare, per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso i casi contemplati all’articolo 37 del GDPR, avvalendosi del proprio DPO (Data Protection Officer) e comunicarne i riferimenti al DPO del CNAO: xxx@xxxx.xx. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile manterrà manlevato e indenne il Titolare da una delle parti qualsiasi danno diretto e dalle società controllate dalle medesime indiretto (incluse eventuali sanzioni amministrative comminate da legittime autorità nei confronti del Titolare) qualora questi non abbia adempiuto agli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai sensi dell’art.2359 c.cresponsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento. Ciascuna parte garantisce e assicura all’altra che detto obbligo A questo fine, CNAO si impegna a comunicare ufficialmente al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di riservatezza è stato osservato anche in fase di trattativa. L’Ordine e/o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 14 non si applicano alle Informazioni Confidenziali che: (i) siano legittimante note alla parte ricevente prima della loro diffusione; (ii) siano di dominio pubblico o lo diventino per cause non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità della parte ricevente per averle quest’ultima ricevute da terzi non vincolati ad alcun obbligo di riservatezza; (iv) siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso di Informazioni Confidenziali; oppure (v) quando la parte ricevente le informazioni è obbligata, per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità, a rivelare il contenuto delle Informazioni Confidenziali; in tal caso, tuttavia, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente di informare tempestivamente la parte comunicante, prima di dare seguito a quanto sopra, della dovuta rivelazione e trattamento dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle Informazioni Confidenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità. Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei rapporti negoziali, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti negli Ordini e/o Contratti, nel rispetto di quanto previsto nelle rispettive informative aziendali nonché delle altre disposizioni applicabili di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del suddetto regolamentodati.

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Samples: Disciplinare d'Onere

Riservatezza e trattamento dei dati personali. Ai fini degli obblighi 1. L’Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui al viene o verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione della fornitura oggetto del presente articoloappalto, viene stabilito salvo che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare per i dati, le informazioni tecniche commerciali e i documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica od al fine di perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto. 2. Tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti all’Azienda, venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all’esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dello stesso appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, salvo esplicita autorizzazione da parte di questa Azienda. 3. L’Appaltatore si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente, l’Appaltatore si obbliga a: a) adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell’azienda, impedendo qualsiasi comunicazione e/o finanziariedivulgazione; b) limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, campionidei dati e dei documenti dell’Azienda 19 unicamente alle persone che, disegniper ragioni di competenza, specifiche mansione e ruolo, abbiano diretta necessità di progettoconoscerli per l’esecuzione della fornitura, specificazioni imponendo a tali persone i medesimi obblighi di materialiriservatezza e confidenzialità; c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo i documenti o atti dell’Azienda, salvo che ciò avvenga strumentalmente all’esecuzione della fornitura, alle sole persone nelle stesse coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentire l’esecuzione; d) non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni si qualsiasi documento o atto dell’Azienda. 4. Tali obblighi di calcoloriservatezza verranno rispettati dall’Appaltatore, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da una parte all’altra ai fini dell’esecuzione dell’Ordine dal suo personale e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati durante tutto il corso del Contrattorapporto contrattuale con l’Azienda. 5. La parte che riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le Informazioni Confidenziali non possono essere divulgate in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto. Ai fini del Le previsioni enunciate nel presente articolo, per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da una delle parti e dalle società controllate dalle medesime ai sensi dell’art.2359 c.c. Ciascuna parte garantisce e assicura all’altra che detto obbligo di riservatezza è stato osservato anche in fase di trattativa. L’Ordine e/o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 14 articolo non si applicano alle Informazioni Confidenziali applicheranno a quelle informazioni, notizie, dati e documenti che: (i) siano legittimante note alla parte ricevente prima  al momento della loro diffusione; (ii) comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino per cause successivamente, senza che l’appaltatore si renda inadempiente;  al momento della comunicazione siano già conosciute all’appaltatore, purché tale ricezione non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità della parte ricevente per averle quest’ultima ricevute da terzi sia stata fraudolentemente ottenuta o non vincolati ad alcun sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza; (iv)  al momento della comunicazione siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso già conosciute dal fornitore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di Informazioni Confidenzialiriservatezza all’utilizzazione o comunicazione di tali informazioni; oppure (v) quando la parte ricevente le informazioni  l’Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l’appaltatore ne dia immediata notizia scritta all’Azienda. 6. L’Azienda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. lgs. 196/2003, provvede a nominare l’Appaltatore quale Responsabile del trattamento. 7. In qualità di Responsabile del trattamento, l’Appaltatore è obbligata, per legge tenuto a: I. rispettare ogni normativa vigente nazionale o internazionale e regolamento e/o provvedimento generale o specifico emanato dall’Autorità Garante per ordine legittimo di un’autorità, a rivelare il contenuto delle Informazioni Confidenziali; in tal caso, tuttavia, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente di informare tempestivamente la parte comunicante, prima di dare seguito a quanto sopra, della dovuta rivelazione e protezione dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle Informazioni Confidenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge dati personali e/o per ordine legittimo di un’autoritàda altre Autorità Amministrative; II. Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei rapporti negoziali, ciascuna Parte si obbliga a trattare accertare che i dati sia personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse che sensibili inerenti allo stato di salute delle persone assististe oggetto del trattamento vengano raccolti e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti negli Ordini trattati rispettando ogni prescrizione dettata dalla vigente normativa, sia essa nazionale che internazionale, e/o Contrattidai regolamenti in materia di protezione dei dati personali. L’Appaltatore, pertanto, si impegnerà affinché tutti i dati relativi alle persone assistite saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia; III. effettuare le operazioni di trattamento strettamente necessarie per l’erogazione della fornitura, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa ed attendendosi alle istruzioni 20 imposte dall’Azienda; IV. conservare i dati nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia. Specificatamente, l’Appaltatore è chiamato a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l’integrità e la completezza dei dati trattati; V. provvedere a designare come incaricati del trattamento dei dati personali tutti i soggetti i quali, nell’esecuzione della fornitura, saranno affidate le operazioni di trattamento. L’Appaltatore sarà tenuto a dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento ed a vigilare sugli stessi per un puntuale rispetto della normativa e delle misure di sicurezza. 8. L’Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto all’Azienda qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata violata o posta in pericolo la riservatezza o l’integrità dei dati trattati. 9. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne l’Azienda da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell’utenza e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente e/o regolamenti in materia. 10. L’inosservanza, da parte dell’Appaltatore di quanto previsto nelle rispettive informative aziendali nonché delle altre disposizioni applicabili nel presente articolo e nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale l’Azienda avrà la facoltà di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)risolvere il contratto, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 fatto salvo il risarcimento del suddetto regolamentomaggior danno causato alla medesima.

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Samples: Consultation for Preliminary Procurement

Riservatezza e trattamento dei dati personali. Ai fini 14.1 Tutte le informazioni in qualsiasi forma o modalità, che sono divulgate da una Parte (la "Parte Divulgante") all’altra Parte (il "Destinatario") in relazione al presente Accordo e alla sua esecuzione e che è stato esplicitamente contrassegnato come "riservato" al momento della divulgazione o, quando divulgato oralmente, è stato identificato come riservato al momento della divulgazione e ciò è stato confermato per iscritto entro 15 giorni di calendario dalla divulgazione orale, sono "Informazioni riservate". 14.2 Il Destinatario si impegna per un periodo di 5 anni dopo la scadenza del presente Accordo a: - non utilizzare le Informazioni riservate se non per lo scopo per il quale sono state divulgate; - non divulgare Informazioni Riservate senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante; - garantire che la distribuzione interna delle Informazioni riservate da parte di un Destinatario avvenga in base a rigorose esigenze di conoscenza; e - restituire alla Parte Divulgante, o distruggere, su richiesta, tutte le Informazioni Riservate che sono state divulgate al Destinatario, comprese tutte le loro copie, e cancellare tutte le informazioni memorizzate in un formato leggibile dalla macchina per quanto praticamente possibile. Il Destinatario può conservare una copia nella misura in cui è necessario per conservare, archiviare o conservare tali Informazioni riservate a causa della conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili o per la prova degli obblighi in corso a condizione che il Destinatario rispetti gli obblighi di riservatezza qui contenuti in relazione a tale copia per tutto il tempo in cui la copia viene conservata. 14.3 Il Destinatario sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al sopra da parte dei propri dipendenti o di terzi coinvolti nell'espletamento dei compiti e si assicurerà che rimangano obbligati, per quanto legalmente possibile, durante e dopo la cessazione della presente articolo, viene stabilito che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare dati, informazioni tecniche commerciali Accordo di terza Parte e/o finanziariedopo la cessazione del rapporto contrattuale con il dipendente o con terzi. 14.4 Quanto sopra non si applica alla divulgazione o all'uso di Informazioni riservate, campioni, disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale se e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da una parte all’altra ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto. La parte che riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, misura in cui il Destinatario può dimostrare che: - le Informazioni Confidenziali riservate sono diventate o sono rese disponibili pubblicamente con altri mezzi che una violazione degli obblighi di riservatezza del Destinatario; - la Parte Divulgante informa successivamente il Destinatario che le Informazioni Riservate sono non possono essere divulgate più riservate; - le Informazioni Riservate sono già in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione possesso del Contratto. Ai fini Destinatario prima della data della firma del presente articolo, per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da una delle parti e dalle società controllate dalle medesime ai sensi dell’art.2359 c.c. Ciascuna parte garantisce e assicura all’altra che detto Accordo o vengono comunicate al Destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da parte di un terzo; o - le Informazioni riservate, in qualsiasi momento, sono state sviluppate completamente dal Destinatario indipendentemente da tale divulgazione da parte della Parte Divulgante; - il Destinatario è stato osservato anche in fase tenuto a divulgare le Informazioni riservate al fine di trattativa. L’Ordine e/ottemperare a leggi o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli obblighi regolamenti applicabili o con un ordine del tribunale o amministrativo. 14.5 Il Destinatario applicherà lo stesso grado di riservatezza attenzione per quanto riguarda le Informazioni Riservate divulgate come per le proprie Informazioni Riservate. 14.6 Ciascuna Parte avviserà prontamente l'altra Parte per iscritto di cui al presente art. 14 qualsiasi divulgazione non si applicano alle Informazioni Confidenziali che: (i) siano legittimante note alla parte ricevente prima della loro diffusione; (ii) siano di dominio pubblico autorizzata, appropriazione indebita o lo diventino per cause non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità della parte ricevente per averle quest’ultima ricevute da terzi non vincolati ad alcun obbligo di riservatezza; (iv) siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso di Informazioni Confidenziali; oppure (v) quando la parte ricevente le informazioni è obbligata, per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità, a rivelare il contenuto improprio delle Informazioni Confidenziali; Riservate dopo che è venuta a conoscenza di tale divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio. 14.7 Le Parti, in tal casoriferimento al trattamento dei dati personali, tuttaviacompresi quelli relativi alla salute, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente di informare tempestivamente la parte comunicantedegli interessati coinvolti nel Progetto, prima di dare seguito a quanto sopra, della dovuta rivelazione e si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4.7 del Regolamento UE sulla protezione dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle Informazioni Confidenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità. Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito n. 679/2016. 14.8 Le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei rapporti negoziali, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti negli Ordini e/o Contratti, nel rispetto di quanto previsto nelle rispettive informative aziendali nonché delle altre disposizioni applicabili di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)ricerca medica biomedica ed epidemiologica. 14.9 Le Parti, in particolare riferimento al trattamento dei dati personali dei dipendenti e collaboratori che svolgono per loro conto le attività dedotte in relazione all’adozione delle misure convenzione e di sicurezza quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione dell’Accordo, si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4.7 del Regolamento UE. 14.10 Il conferimento di cui all’articolo 32 tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del suddetto regolamentorapporto instaurato con il presente accordo. 14.11 Le Parti si impegnano a rendere disponibili – anche attraverso la loro pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale - le Informazioni sul trattamento dei dati riferibili a dipendenti e collaboratori.

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Samples: Affiliated Entity Agreement

Riservatezza e trattamento dei dati personali. Ai fini degli obblighi L’Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui al viene o verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione del servizio oggetto del presente articoloappalto, viene stabilito salvo che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare per i dati, le informazioni tecniche commerciali e i documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica od al fine di perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto. Pertanto, tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti l’Azienda, venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all’esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dello stesso appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, salvo esplicita autorizzazione da parte di questa Azienda. Pertanto, l’Appaltatore si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga a: 1. adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell’Azienda, impedendo qualsiasi comunicazione e/o finanziariedivulgazione; limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, campionidei dati e dei documenti dell’Azienda unicamente alle persone che, disegniper ragioni di competenza, specifiche mansione e ruolo, abbiano diretta necessità di progettoconoscerli per l’esecuzione del servizio, specificazioni imponendo a tali persone i medesimi obblighi di materialiriservatezza e confidenzialità; 2. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo i documenti o atti dell’Azienda, salvo che ciò avvenga strumentalmente all’esecuzione del servizio, alle sole persone nelle stesse coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentire l’esecuzione; 3. non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni si qualsiasi documento o atto dell’Azienda. Tali obblighi di calcoloriservatezza verranno rispettati dall’Appaltatore, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da una parte all’altra ai fini dell’esecuzione dell’Ordine dal suo personale e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati durante tutto il corso del Contrattorapporto contrattuale con l’Azienda. La parte che riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le Informazioni Confidenziali non possono essere divulgate in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto. Ai fini del presente articolo, per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da una delle parti e dalle società controllate dalle medesime ai sensi dell’art.2359 c.c. Ciascuna parte garantisce e assicura all’altra che detto obbligo di riservatezza è stato osservato anche in fase di trattativa. L’Ordine e/o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 14 Le previsioni appena enunciate non si applicano alle Informazioni Confidenziali applicheranno a quelle informazioni, notizie, dati e documenti che: (i) siano legittimante note alla parte ricevente prima : 1. al momento della loro diffusione; (ii) comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino per cause successivamente, senza che l’appaltatore si renda inadempiente; 2. al momento della comunicazione siano già conosciute all’Appaltatore, purché tale ricezione non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità della parte ricevente per averle quest’ultima ricevute da terzi sia stata fraudolentemente ottenuta o non vincolati ad alcun sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza; (iv) ; 3. al momento della comunicazione siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso già conosciute dall’Appaltatore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di Informazioni Confidenziali; oppure (v) quando la parte ricevente le informazioni riservatezza all’utilizzazione o comunicazione di tali informazioni; 4. l’Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l’appaltatore ne dia immediata notizia scritta all’Azienda. L’Azienda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal GDPR del 25.5.2018, provvede a nominare l’Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati . In tale qualità, l’Appaltatore è obbligata, per legge tenuto a: 1. rispettare ogni normativa vigente nazionale o internazionale e regolamento e/o provvedimento generale o specifico emanato dall’Autorità Garante per ordine legittimo di un’autorità, a rivelare il contenuto delle Informazioni Confidenziali; in tal caso, tuttavia, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente di informare tempestivamente la parte comunicante, prima di dare seguito a quanto sopra, della dovuta rivelazione e protezione dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle Informazioni Confidenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge dati personali e/o per ordine legittimo di un’autoritàda altre Autorità Amministrative; 2. Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei rapporti negoziali, ciascuna Parte si obbliga a trattare accertare che i dati sia personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse che sensibili inerenti allo stato di salute delle persone assistite oggetto del trattamento vengano raccolti e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti negli Ordini tratti rispettando ogni prescrizione dettata dalla vigente normativa, sia essa nazionale che internazionale, e/o Contrattidai regolamenti in materia di protezione dei dati personali. L’Appaltatore, pertanto, si impegnerà affinché tutti i dati relativi alle persone assistite saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 3. effettuare le operazioni di trattamento strettamente necessarie per l’erogazione del servizio, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa ed attendendosi alle istruzioni imposte dall’Azienda; 4. conservare i dati nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia. Specificatamente, l’Appaltatore è chiamato a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l’integrità e la completezza dei dati trattati; 5. provvedere a designare come incaricati del trattamento dei dati personali tutti i soggetti i quali, nell’esecuzione del servizio, saranno affidate le operazioni di trattamento. L’Appaltatore sarà tenuto a dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento ed a vigilare sugli stessi per un puntuale rispetto della normativa e delle misure di sicurezza. L’Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto all’Azienda qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata violata o posta in pericolo la riservatezza o l’integrità dei dati trattati. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne l’Azienda da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell’utenza e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente e/o regolamenti in materia. Infine, l’inosservanza, da parte dell’Appaltatore di quanto previsto nelle rispettive informative aziendali nonché delle altre disposizioni applicabili nel presente articolo e nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale l’Azienda avrà la facoltà di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)risolvere il contratto, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 fatto salvo il risarcimento del suddetto regolamentomaggior danno causato alla medesima.

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Samples: Service Agreement

Riservatezza e trattamento dei dati personali. Ai fini degli obblighi di cui al presente articoloLe Parti convengono che i contenuti, viene stabilito che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare dati, informazioni tecniche commerciali e/o finanziarie, campioni, disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da una parte all’altra ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto. La parte che riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertantoi documenti, le Informazioni Confidenziali non possono informazioni, i dati personali - come definiti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito del presente Protocollo d’intesa, oltre a poter essere divulgate in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate utilizzati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contrattodello stesso, sono da considerarsi come strettamente confidenziali. Ai fini del presente articoloIn particolare, le Parti prendono atto che tutte le informazioni, in qualsiasi forma o modalità trasmesse (oralmente, per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso iscritto, in via informatica o mediante qualsiasi altro mezzo), rese note da una Parte all’altra Parte e riguardanti il Protocollo d’intesa durante la sua implementazione ed esplicitamente segnalate come confidenziali e contrassegnate dalla dicitura "RISERVATE” sono da considerarsi “Informazioni riservate”. Qualora siano scambiate informazioni orali, queste devono successivamente essere confermate come riservate per iscritto, entro i 15 giorni successivi; in caso contrario la Parte ricevente eventuali informazioni orali non sarà assoggettata all’obbligo di Riservatezza. Le Parti dichiarano inoltre che: i. non utilizzeranno le Informazioni riservate per alcuno scopo al di fuori di quelli previsti dal Protocollo d’intesa; ii. non riveleranno alcuna informazione riservata a terzi senza previo consenso della Parte proprietaria delle parti e dalle società controllate dalle medesime ai sensi dell’art.2359 c.cInformazioni riservate. Ciascuna parte garantisce e Parte assicura all’altra che detto obbligo i propri impiegati, collaboratori, addetti, subappaltatori, consulenti, dipendenti rispettino le regole di riservatezza è stato osservato anche in fase previste nel presente Protocollo d’intesa. Resta inteso che lo scambio di trattativa. L’Ordine e/o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli informazioni non comporta obblighi di riservatezza di cui al presente art. 14 non si applicano alle se: a) le “Informazioni Confidenziali che: (i) riservate” siano legittimante note alla parte ricevente prima della loro diffusione; (ii) siano diventate di dominio pubblico non a causa di un’inadempienza di una delle due Parti; b) le “Informazioni riservate” siano utilizzate in osservanza di leggi applicabili o lo diventino per cause non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità regolamenti o su richiesta di tribunali o della parte ricevente per averle quest’ultima ricevute da terzi non vincolati ad alcun obbligo di riservatezza; (iv) siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso di Informazioni Confidenziali; oppure (v) quando la parte ricevente le informazioni è obbligata, per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità, a rivelare il contenuto delle Informazioni Confidenziali; in pubblica amministrazione. In tal caso, tuttaviaove ciò non sia in contrasto con obblighi di legge o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o dell’Autorità di Pubblica sicurezza, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente sarà cura delle Parti previamente e tempestivamente informarsi reciprocamente del proprio adempimento all’obbligo di informare tempestivamente la parte comunicantedivulgazione di informazioni, prima onde consentire di dare seguito adottare idonei provvedimenti a quanto sopra, della dovuta rivelazione e dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle Informazioni Confidenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle propria tutela; c) le informazioni non siano state specificatamente segnalate come informazioni riservate. Le Parti si danno atto che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità. Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei rapporti negoziali, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della procedura di finalizzazione del presente Protocollo d’intesa e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione, adempimento dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali sono raccolti e strumentali trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del Protocollo d’intesa e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del GDPR, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, alle previsioni del D.lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 nonché ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali, per quanto di competenza di ciascuna. Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento, fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Protocollo d’intesa; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell’esecuzione del presente Protocollo d’intesa; a custodire – in attuazione degli obblighi assunti negli Ordini di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia – i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accesso a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. Fermo restando quanto previsto nel presente Protocollo d’intesa, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l’altra Parte i. da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché ii. da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio, ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o Contrattiimposti da Pubbliche Autorità, nel rispetto ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, derivante da eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché iii. da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall’inadempimento a quanto previsto nelle rispettive informative aziendali nonché delle altre disposizioni applicabili nel presente articolo. Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di cui al Regolamento UE 2016/679 (richieste o ispezioni da parte di seguito “GDPR”)qualsiasi Autorità, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del suddetto regolamentoivi compresa l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, relative ai trattamenti effettuati.

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Samples: Protocollo D’intesa

Riservatezza e trattamento dei dati personali. Ai fini Ciascuna Parte si impegna - compatibilmente con la normativa sul diritto di accesso applicabile (Legge n. 241/90) ed il relativo esercizio da parte degli obblighi di cui al presente articolointeressati - a non divulgare notizie attinenti all’attività, viene stabilito che con il termine “Informazioni Confidenziali” si intende indicare dati, informazioni tecniche commerciali e/ed alle strategie dell’altra Parte ed a non divulgare, riprodurre o finanziarie, campioni, disegni, specifiche diffondere alcun documento informativo proveniente dall’altra Parte (di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da una parte all’altra ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e/o del Contratto. La parte che riceve dall’altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertantoseguito, le Informazioni Confidenziali Riservate”) e di cui sia venuta a conoscenza nel corso della sua esecuzione. Le Parti prendono atto e acconsentono sin d’ora che non possono essere divulgate sono considerate Informazioni Riservate quelle: a) che siano già di dominio pubblico, a meno che non lo siano diventate in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto. Ai fini conseguenza della violazione del presente articolo, per accordo; b) legittimamente ottenute da ciascuna Parte da un soggetto terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso che abbia la facoltà di divulgare tali informazioni e non sia vincolato da una delle parti e dalle società controllate dalle medesime ai sensi dell’art.2359 c.c. Ciascuna parte garantisce e assicura all’altra che detto alcun obbligo di riservatezza è stato osservato anche nei confronti dell’altra Parte; c) che al momento della comunicazione siano già legittimamente conosciute dalla Parte che le riceve; d) elaborate da ciascuna Parte in fase modo del tutto indipendente; e) che una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in osservanza di trattativa. L’Ordine e/disposizioni di legge o Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale. Gli obblighi di riservatezza regolamento ovvero di cui al presente art. 14 non si applicano alle Informazioni Confidenziali che: (i) siano legittimante note alla parte ricevente prima della loro diffusione; (ii) siano di dominio pubblico o lo diventino per cause non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità della parte ricevente per averle quest’ultima ricevute da terzi non vincolati ad alcun obbligo di riservatezza; (iv) siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso di Informazioni Confidenziali; oppure (v) quando la parte ricevente le informazioni è obbligata, per legge e/o per un ordine legittimo di un’autoritàqualsiasi autorità, a rivelare il contenuto delle Informazioni Confidenziali; sempre che in tal casocaso ne dia preventiva notizia scritta all’altra Parte, tuttaviaaffinché quest’ultima possa attivarsi per la tutela dei propri interessi; f) la cui divulgazione sia connessa a qualsiasi pretesa, è azione, procedimento o indagine in relazione al presente accordo; g) che SIMEST debba tramettere: 1. all’azionista ultimo ed alle proprie società controllanti o alle società appartenenti al Gruppo Cassa depositi e prestiti ovvero 2. a soggetti che hanno concluso hedging arrangements con XXXXXX con riferimento allo scopo del presente accordo di collaborazione (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) e che abbiano assunto nei confronti di SIMEST un impegno di riservatezza (fatto espresso obbligo alla parte ricevente salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale). h) la cui divulgazione sia richiesta da un’altra Agenzia del Credito all’Esportazione o da un’Organizzazione Internazionale di informare tempestivamente cui il gruppo SACE/SIMEST o lo Stato italiano siano membri, i) la parte comunicantecui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse. Le Parti, prima che assumono rispettivamente la qualifica di dare seguito a quanto sopraTitolari autonomi del trattamento dei dati, della dovuta rivelazione e provvedono al trattamento dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle Informazioni Confidenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge e/o per ordine legittimo di un’autorità. Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei rapporti negoziali, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti negli Ordini e/o Contratti, nel rispetto di quanto previsto nelle rispettive informative aziendali nonché delle altre disposizioni applicabili di cui relativi al presente accordo in conformità al Regolamento UE 2016/679 n. 679/2016 (di seguito “GDPR”)) e al D.lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del suddetto regolamentononché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

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Samples: Collaboration Agreement