Common use of Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale Clause in Contracts

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale. 1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72. 3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante. 4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto. 7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 23. 8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Accordo Ex Articolo 6 Lr 11/2004, Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale. 1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 5050 e ss.mm.ii., in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72. 3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante. 4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto. 7. Il 00.Xx computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 23. 8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.

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Samples: Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale. 1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 136 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72. 3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante. 4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 136 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50 163 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore all’appaltatore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.decorre 5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutorel’appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto. 7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 2323 comma 7. 8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, Appaltante sono dovuti dall’esecutore dall’appaltatore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quali quelli specificati dall’art. 108, comma 8, 138 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163, salvo altri.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale. 1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72. 3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante. 4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto.. Comune di Montegallo Prot. n .0006286 del 29-09-2021 partenza 7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 23. 8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.

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Samples: Contratto d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale. 1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72. 3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante. 4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto. 7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 23. 8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale. 1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai al primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72. 3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante. 4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto. 7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 2323 comma 7. 8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, Appaltante sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quali quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale. 1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 136 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72. 3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante. 4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 136 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50 163 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore all’appaltatore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutorel’appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore XxxxxxLavori, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto. 7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 2323 comma 7. 8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, Appaltante sono dovuti dall’esecutore dall’appaltatore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quali quelli specificati dall’art. 108, comma 8, 138 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163, salvo altri.

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Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale. 1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72. 3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante. 4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 50, il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto. 7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 2323 comma 7. 8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, Appaltante sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quali quelli specificati dall’art. 108, comma 8, 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altrialtri individuati.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale. 1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 2221, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72. 3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante. 4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto. 7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 23. 8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.

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Samples: Construction Contract

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale. 1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. 2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 136 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72. 3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante. 4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 136 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50 163 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. 6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto. 7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 2323 comma 7. 8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, Appaltante sono dovuti dall’esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quali quelli specificati dall’art. 108, comma 8, 138 del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163, salvo altri.

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Samples: Contratto d'Appalto