Common use of RISOLUZIONE DELCONTRATTO Clause in Contracts

RISOLUZIONE DELCONTRATTO. 9.1 Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione previste dal Contratto o disposte per legge, e in particolare le disposizioni degli artt. 2 e 7 delle presenti Condizioni Generali e della delibera AEEG ARG/elt n. 4/08 relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, e fatto salvo quanto di cui all’art. 11 delle presenti Condizioni Generali, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Rivenditore, anche per una singola fornitura, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) mancata attivazione, revoca o cessazione di efficacia dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Rivenditore, a cui non sia posto rimedio entro i successivi 10 (dieci) giorni; b) ritardato pagamento da parte del cliente che si protragga oltre venti giorni dalla data di scadenza della fattura; c) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti all’art. 20; d) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa; e) insolvenza dichiarata del cliente o sua iscrizione nel registro dei protesti; f) fornitura di dati non veritieri da parte del Cliente/dichiarazioni mendaci rese dal Cliente in corso di contratto; g) assunzione del Cliente di impegni contrattuali con altri fornitori per il medesimo oggetto del presente contratto e per il medesimo periodo dalla data di decorrenza del presente contratto. Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Rivenditore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione sarà efficace a decorrere dall’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di invio della relativa comunicazione e comunque in accordo con i tempi tecnici di switching (delibera AEEG ARG/elt n. 42/08 e successive modificazioni ed integrazioni). Nei limiti di legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto. 9.2 Le cause di risoluzione previste dai punti c) ed e) della clausola 9.1 di cui sopra si applicano soltanto nei confronti di professionisti così come definiti all’art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs 206/2005. 9.3 Il contratto è da considerarsi risolto, con tutte le conseguenze di legge e nei medesimi termini di cui sopra, qualora una od entrambe le forniture subiscano un’interruzione ai sensi dell’art. 11 delle presenti Condizioni Generali e la stessa si protragga per oltre 30 (trenta) giorni senza che il Rivenditore, per qualsiasi motivo, non possa riprendere la fornitura o le forniture. L’impossibilità del ripristino della fornitura, per caso fortuito o causa di forza maggiore, esclude la possibilità di esigere un risarcimento del danno nei confronti del Rivenditore. 9.4 Nell’ipotesi in cui il Fornitore non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il contratto fra il Fornitore ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva: ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE ALLEGATO A Condizioni Generali – Fornitura Energia Elettrica e Gas Naturale si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti nel Titolo II Allegato B alla delibera dell’Autorità 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; ove in applicazione della disposizione di cui al comma 27 bis TIMG si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’art. 27 bis della deliberazione 138/04. La fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza.

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Samples: Subentro/Nuova Attivazione, Subentro/Nuova Attivazione, Voltura Per Uso Domestico/Uso Diverso Dall’abitazione

RISOLUZIONE DELCONTRATTO. 9.1 Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione previste dal Contratto o disposte per legge, e in particolare le disposizioni degli artt. 2 e 7 delle presenti Condizioni Generali e della delibera AEEG ARG/elt n. 4/08 relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, e fatto salvo quanto di cui all’art. 11 delle presenti Condizioni Generali, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Rivenditore, anche per una singola fornitura, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) mancata attivazione, revoca o cessazione di efficacia dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Rivenditore, a cui non sia posto rimedio entro i successivi 10 (dieci) giorni; b) ritardato pagamento da parte del cliente che si protragga oltre venti giorni dalla data di scadenza della fattura; c) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti all’art. 20; d) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa; e) insolvenza dichiarata del cliente o sua iscrizione nel registro dei protesti; f) fornitura di dati non veritieri da parte del Cliente/dichiarazioni mendaci rese dal Cliente in corso di contratto; g) assunzione del Cliente di impegni contrattuali con altri fornitori per il medesimo oggetto del presente contratto e per il medesimo periodo dalla data di decorrenza del presente contratto. Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Rivenditore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione sarà efficace a decorrere dall’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di invio della relativa comunicazione e comunque in accordo con i tempi tecnici di switching (delibera AEEG ARG/elt n. 42/08 e successive modificazioni ed integrazioni). Nei limiti di legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto. 9.2 Le cause di risoluzione previste dai punti c) ed e) della clausola 9.1 di cui sopra si applicano soltanto nei confronti di professionisti così come definiti all’art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs 206/2005. 9.3 Il contratto è da considerarsi risolto, con tutte le conseguenze di legge e nei medesimi termini di cui sopra, qualora una od entrambe le forniture subiscano un’interruzione ai sensi dell’art. 11 delle presenti Condizioni Generali e la stessa si protragga per oltre 30 (trenta) giorni senza che il Rivenditore, per qualsiasi motivo, non possa riprendere la fornitura o le forniture. L’impossibilità del ripristino della fornitura, per caso fortuito o causa di forza maggiore, esclude la possibilità di esigere un risarcimento del danno nei confronti del Rivenditore. 9.4 Nell’ipotesi in cui il Fornitore non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il contratto fra il Fornitore ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva: ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE ALLEGATO A Condizioni Generali – Fornitura Energia Elettrica e Gas Naturale si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti nel Titolo II Allegato B alla delibera dell’Autorità 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; ove in applicazione della disposizione di cui al comma 27 bis TIMG si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’art. 27 bis della deliberazione 138/04. La fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza.

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Samples: Voltura Per Uso Domestico/Uso Diverso Dall’abitazione, Voltura Per Uso Domestico/Uso Diverso Dall’abitazione

RISOLUZIONE DELCONTRATTO. 9.1 Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione previste dal Contratto o disposte per legge, e in particolare le disposizioni degli artt. 2 e 7 delle presenti Condizioni Generali e della delibera AEEG ARG/elt n. 4/08 relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, e fatto salvo quanto di cui all’art. 11 delle presenti Condizioni Generali, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Rivenditore, anche per una singola fornitura, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) mancata attivazione, revoca o cessazione di efficacia dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Rivenditore, a cui non sia posto rimedio entro i successivi 10 (dieci) giorni; b) ritardato pagamento da parte del cliente che si protragga oltre venti giorni dalla data di scadenza della fattura; c) mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione, mancato e/o invalido rilascio, revoca o cessazione di efficacia di qualsiasi garanzia o deposito cauzionale, richiesti dal Rivenditore al Cliente ai sensi dell’art. 2 delle presenti Condizioni Generali; d) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti all’art. 20; de) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa; ef) insolvenza dichiarata del cliente o sua iscrizione nel registro dei protesti; fg) fornitura di dati non veritieri da parte del Cliente/dichiarazioni mendaci rese dal Cliente in corso di contratto; gh) assunzione del Cliente di impegni contrattuali con altri fornitori per il medesimo oggetto del presente contratto e per il medesimo periodo dalla data di decorrenza del presente contratto. Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Rivenditore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione sarà efficace a decorrere dall’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di invio della relativa comunicazione e comunque in accordo con i tempi tecnici di switching (delibera AEEG ARG/elt n. 42/08 e successive modificazioni ed integrazioni). Nei limiti di legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto. 9.2 Le cause di risoluzione previste dai punti c) ed e) della clausola 9.1 di cui sopra si applicano soltanto nei confronti di professionisti così come definiti all’art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs 206/2005. 9.3 Il contratto è da considerarsi risolto, con tutte le conseguenze di legge e nei medesimi termini di cui sopra, qualora una od entrambe le forniture subiscano un’interruzione ai sensi dell’art. 11 delle presenti Condizioni Generali e la stessa si protragga per oltre 30 (trenta) giorni senza che il Rivenditore, per qualsiasi motivo, non possa riprendere la fornitura o le forniture. L’impossibilità del ripristino della fornitura, per caso fortuito o causa di forza maggiore, esclude la possibilità di esigere un risarcimento del danno nei confronti del Rivenditore. 9.4 Nell’ipotesi in cui il Fornitore non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il contratto fra il Fornitore ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva: ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE ALLEGATO A Condizioni Generali – Fornitura Energia Elettrica e Gas Naturale si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti nel Titolo II Allegato B alla delibera dell’Autorità 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; ove in applicazione della disposizione di cui al comma 27 bis TIMG si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’art. 27 bis della deliberazione 138/04. La fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale