Common use of RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO Clause in Contracts

RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 16.4.1 Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, lasciando impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) applicazioni di penali nei limiti previsti nel Contratto; b) violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi dipendenti degli obblighi di riservatezza di cui all’ art.23; c) qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizzi personale non dipendente in violazione delle disposizioni vigenti; d) mancata copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza del Contratto e durante il periodo di efficacia delle garanzie e) cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell’art. 19 e art 20; f) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili art. 17) e/o in merito ai reati contro la personalità individuale e/o in merito ai reati di corruzione); 16.4.2 Inoltre, in merito alla risoluzione, gli altri inadempimenti diversi da quelli sopra indicati verranno comunque constatati facendo pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione. In entrambi i casi, trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, Enel potrà risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo. 16.4.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto. Enel avrà diritto di trattenere definitivamente le somme oggetto della garanzia escussa, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ’integrale del danno in caso di insufficienza delle somme escusse. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c. 16.4.4 Il Contratto potrà essere risolto di diritto da Enel esplicitamente anche per i seguenti motivi: • nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • nel caso in cui il Fornitore non risulti avere, ovvero perda i requisiti minimi e le Licenze/Autorizzazioni di legge necessarie per l’espletamento della Fornitura, richiesti per l’erogazione del Fornitura ovvero per la partecipazione alla Gara/procedura di affidamento attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimo.

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RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 16.4.1 Il Oltre ai casi espressamente previsti nelle Condizioni Generali di Fornitura e/o negli altri documenti che costituiscono il Contratto, 3SUN si riserva comunque il diritto di risolvere il Contratto si intende risolto di diritto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art.1456 cod. 1456 del Codice Civileciv., lasciando impregiudicata ogni azione per nei seguenti ulteriori casi in cui il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle seguenti circostanzeFornitore: a) applicazioni 1. non consenta l’identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi o nei cantieri o nelle aree di penali nei limiti lavoro a personale di 3SUN e/o a terzi incaricati da 3SUN stessa per svolgere i controlli previsti nel dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire a 3SUN - od anche solo in qualunque modo ostacoli 3SUN - l’esercizio dei controlli stessi; 2. sospenda arbitrariamente la fornitura oggetto del Contratto; b) violazione 3. rifiuti di iniziare l’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto; 4. rifiuti di riprendere l’esecuzione della fornitura di cui 3SUN - per qualsivoglia ragione -ha ordinato la sospensione, qualora 3SUN stessa ne abbia ordinato la ripresa; 5. le dichiarazioni da parte del Fornitore esso sottoscritte, anche in sede di gara e/o dei di stipula del contratto, abbiano elementi di falsità parziale o totale; 6. sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi dipendenti degli obblighi confronti; 7. compia reiterati atti lesivi dell’immagine di riservatezza 3SUN; 8. la fornitura non risulti eseguita secondo le condizioni, termini e modalità prescritti nel Contratto. Nei casi di cui all’ art.23; c) qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizzi personale non dipendente sopra, 3SUN avrà facoltà di escutere la cauzione di cui all’art. 18, nonché di procedere all’esecuzione in violazione delle disposizioni vigenti; d) mancata copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza danno del Contratto e durante il periodo di efficacia delle garanzie e) cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell’artFornitore. 19 e art 20; f) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per Resta salvo il diritto al lavoro dei disabili artrisarcimento del maggior danno. 17) e/o in merito ai reati contro la personalità individuale e/o in merito ai reati di corruzione); 16.4.2 InoltreIn ogni caso, in merito alla risoluzione, gli altri inadempimenti diversi da quelli sopra indicati verranno comunque constatati facendo pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione. In entrambi i casi, trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, Enel potrà risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo. 16.4.3 In tutti i casi di inadempimento, 3SUN – a suo insindacabile giudizio - può assegnare al Fornitore, a mezzo raccomandata A/R, un termine per adempiere non inferiore a quindici giorni. Tale termine può essere ridotto in considerazione dello specifica fornitura oggetto del Contratto. Trascorso inutilmente tale termine 3SUN, fatto salvo il diritto di risolvere il Contratto (art. 1454 cod. civ.), potrà procedere all’affidamento in danno della fornitura a terzi, che sarà notificato al Fornitore inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione della stessa e del relativo importo. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore da ulteriori responsabilità comunque connesse all’anticipata risoluzione del Contratto. Enel avrà diritto Fatti salvi i casi di trattenere definitivamente le somme oggetto della garanzia escussadolo o colpa grave e qualora non diversamente stabilito nel Contratto, fermo restando la responsabilità massima del Fornitore per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed il diritto conseguente obbligo di richiedere il risarcimento ’integrale del danno in caso a favore di insufficienza delle somme escusse. Gli effetti della risoluzione 3SUN non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c. 16.4.4 Il Contratto potrà essere risolto di diritto da Enel esplicitamente anche per i seguenti motivi: • nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico superiore al 100% del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • nel caso in cui il Fornitore non risulti avere, ovvero perda i requisiti minimi e le Licenze/Autorizzazioni di legge necessarie per l’espletamento della Fornitura, richiesti per l’erogazione valore del Fornitura ovvero per la partecipazione alla Gara/procedura di affidamento attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimotolleranza, varianti e opzione incluse.

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Samples: Appalto Di Fornitura

RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 16.4.1 Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, lasciando impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) applicazioni di penali nei limiti previsti nel Contratto; b) violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi dipendenti degli obblighi di riservatezza di cui all’ art.23; c) qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizzi personale non dipendente in violazione delle disposizioni vigenti; d) mancata copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza del Contratto e durante il periodo di efficacia delle garanzie e) cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell’art. 19 e art 20; f) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili art. 17) e/o in merito ai reati contro la personalità individuale e/o in merito ai reati di corruzione); 16.4.2 Inoltre, in merito alla risoluzione, gli altri inadempimenti diversi da quelli sopra indicati verranno comunque constatati facendo pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione. In entrambi i casi, trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, Enel potrà risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo. 16.4.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto. Enel avrà diritto di trattenere definitivamente le somme oggetto della garanzia escussa, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ’integrale del danno in caso di insufficienza delle somme escusse. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c. 16.4.4 Il Contratto potrà essere risolto di diritto da Enel esplicitamente anche per i seguenti motivi: nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; nel caso in cui il Fornitore non risulti avere, ovvero perda i requisiti minimi e le Licenze/Autorizzazioni di legge necessarie per l’espletamento della Fornitura, richiesti per l’erogazione del Fornitura ovvero per la partecipazione alla Gara/procedura di affidamento attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimo.

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Samples: Contract

RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 16.4.1 Il Contratto 15.1. Xxxxx restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto, ed in particolare all’art.17.3.“Risoluzione per cause imputabili all’appaltatore” delle Condizioni Generali – Parte Generale, ENEL si intende risolto riserva il diritto di diritto risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art.1456 cod. 1456 del Codice Civileciv., lasciando impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle nei seguenti circostanze: a) applicazioni di penali nei limiti previsti nel Contratto; b) violazione da parte del Fornitore ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori:  non consenta l’identificazione delle maestranze e dei suoi dipendenti degli obblighi mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di riservatezza lavoro a personale di cui all’ art.23; c) qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizzi personale non dipendente in violazione delle disposizioni vigenti; d) mancata copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza del Contratto e durante il periodo di efficacia delle garanzie e) cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell’art. 19 e art 20; f) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili art. 17) ENEL e/o in merito ai reati contro la personalità individuale a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in merito ai reati qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi;  sospenda arbitrariamente le prestazioni oggetto del Contratto;  rifiuti di corruzione); 16.4.2 Inoltreiniziare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto;  rifiuti di riprendere l’esecuzione delle attività per le quali ENEL - per qualsivoglia ragione - abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa;  non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da ENEL;  le dichiarazioni e/o la documentazione rilasciate a ENEL abbiano omissioni e/o elementi di falsità parziale o totale;  violi una delle norme e principi contenuti nel codice Etico del Gruppo Enel  sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti;  utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL in merito alla risoluzione, gli altri inadempimenti modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;  commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni;  le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte;  non comunichi immediatamente ad ENEL, Gestore del Contratto, di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della normativa ambientale, di cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di attività svolte su impianti ENEL o comunque svolte per conto di ENEL; 15.2. Nelle ipotesi sopra indicati verranno comunque constatati facendo pervenire elencate la risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione scritta unilaterale di Enel, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata 15.3. Nei casi di cui sopra, ENEL avrà facoltà di escutere la garanzia economica di cui al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevateprecedente l’art. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione12 “Garanzia economica”. 15.4. In entrambi tutti i casicasi di inadempimento, trascorso ENEL – a suo insindacabile giudizio – può assegnare all’Appaltatore, un termine per adempiere. Se nel Contratto non è previsto un termine diverso, questo non è inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine ENEL, fatto salvo il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, Enel potrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., potrà procedere all’affidamento del presente articolo. 16.4.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto. Enel avrà diritto di trattenere definitivamente le somme oggetto della garanzia escussaContratto a terzi, fermo restando il diritto di richiedere il al risarcimento ’integrale del danno in caso di insufficienza delle somme escussemaggior danno. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c. 16.4.4 Il Contratto potrà essere risolto di diritto da Enel esplicitamente anche per i seguenti motivi: • nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannatiTale affidamento sarà notificato all’Appaltatore inadempiente, con sentenza passata l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione dello stesso e del relativo importo. In tale caso, spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento delle attività regolarmente eseguite, risultanti da un verbale di constatazione dell’avanzamento delle attività, da redigersi in giudicatocontraddittorio, per delitti contro la Pubblica Amministrazioneprevia compensazione con gli importi dovuti dall’Appaltatore a titolo di penale e/o di maggior danno/oneri comunque connessi all’anticipata risoluzione, l’ordine pubblicoquali, la fede pubblica ad esempio, quelli conseguenti alla stipula di un nuovo contratto con terzi o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • nel caso in cui il Fornitore non risulti avere, ovvero perda i requisiti minimi e le Licenze/Autorizzazioni di legge necessarie per l’espletamento della Fornitura, richiesti per l’erogazione alla esecuzione diretta delle attività oggetto del Fornitura ovvero per la partecipazione alla Gara/procedura di affidamento attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimo.

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Samples: Contract Agreement

RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 16.4.1 Il 10.1. Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto e quanto previsto dalla normativa applicabile i ed in particolare all’art. 9.3, “RISOLUZIONE” delle Condizioni Generali – Parte Generale, ENEL si intende risolto riserva il diritto di diritto risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art.1456 cod. 1456 del Codice Civileciv., lasciando impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle nei seguenti circostanze: a) applicazioni di penali nei limiti previsti nel Contratto; b) violazione da parte del Fornitore ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori: • non consenta l’identificazione delle maestranze e dei suoi dipendenti degli obblighi mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di riservatezza lavoro a personale di cui all’ art.23; c) qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizzi personale non dipendente in violazione delle disposizioni vigenti; d) mancata copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza del Contratto e durante il periodo di efficacia delle garanzie e) cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell’art. 19 e art 20; f) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili art. 17) ENEL e/o in merito ai reati contro la personalità individuale a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in merito ai reati qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi; • sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti; • utilizzi materiali ed apparecchiature di corruzione); 16.4.2 Inoltre, proprietà di ENEL in merito alla risoluzione, gli altri inadempimenti modo improprio o per scopi diversi da quelli sopra indicati verranno contrattualmente stabiliti; • commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti; • le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte; • non comunichi immediatamente ad ENEL, Gestore del Contratto, di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della normativa ambientale, di cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di attività svolte su impianti ENEL o comunque constatati facendo pervenire al Fornitore svolte per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevateconto di ENEL; • risulti inadempiente ad una delle obbligazioni previste dal successivo art. Il Fornitore 19, in relazione alle contestazioni mossealla gestione dei rifiuti, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazionefatto salvo in ogni caso il diritto di ENEL di sospendere l’esecuzione del Contratto. 10.2. In entrambi tutti i casicasi di inadempimento, trascorso ENEL – a suo insindacabile giudizio – può assegnare all’Appaltatore, un termine per adempiere. Se nel Contratto non è previsto un termine diverso, questo non è inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine ENEL, fatto salvo il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, Enel potrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., potrà procedere all’affidamento in danno del presente articolo. 16.4.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto. Enel avrà diritto di trattenere definitivamente le somme oggetto della garanzia escussaContratto a terzi, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Tale affidamento sarà notificato all’Appaltatore inadempiente, con l’indicazione dei nuovi termini di richiedere esecuzione dello stesso e del relativo importo. In tale caso, spetterà all’Appaltatore soltanto il risarcimento ’integrale pagamento delle attività regolarmente eseguite, risultanti da un verbale di constatazione dell’avanzamento delle attività, da redigersi in contraddittorio, previa compensazione con gli importi dovuti dall’Appaltatore a titolo di penale e/o di maggior danno/oneri comunque connessi all’anticipata risoluzione, quali, ad esempio, quelli conseguenti alla stipula di un nuovo contratto con terzi o alla esecuzione diretta delle attività oggetto del danno in caso di insufficienza delle somme escusse. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.cContratto. 16.4.4 Il Contratto 10.3. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore da ulteriori responsabilità comunque connesse all’anticipata risoluzione del Contratto. 10.4. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e qualora non diversamente stabilito nel Contratto, la responsabilità dell’Appaltatore per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed il conseguente obbligo di risarcimento a favore di ENEL non potrà essere risolto di diritto da Enel esplicitamente anche per i seguenti motivi: • nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico superiore al 100% del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • nel caso in cui il Fornitore non risulti avere, ovvero perda i requisiti minimi e le Licenze/Autorizzazioni di legge necessarie per l’espletamento della Fornitura, richiesti per l’erogazione valore del Fornitura ovvero per la partecipazione alla Gara/procedura di affidamento attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimo.

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Samples: Contratti Di Appalto Di Fornitura, Di Servizi E Di Lavori

RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 16.4.1 Il 9.1 Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto e quanto previsto dalla normativa applicabile i ed in particolare all’art. 9.3, “RISOLUZIONE” delle Condizioni Generali – Parte Generale, ENEL si intende risolto riserva il diritto di diritto risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art.1456 cod. 1456 del Codice Civileciv., lasciando impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle nei seguenti circostanze: a) applicazioni di penali nei limiti previsti nel Contratto; b) violazione da parte del Fornitore ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori: • non consenta l’identificazione delle maestranze e dei suoi dipendenti degli obblighi mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di riservatezza lavoro a personale di cui all’ art.23; c) qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizzi personale non dipendente in violazione delle disposizioni vigenti; d) mancata copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza del Contratto e durante il periodo di efficacia delle garanzie e) cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell’art. 19 e art 20; f) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili art. 17) ENEL e/o in merito ai reati contro la personalità individuale a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in merito ai reati qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi; • sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti; • utilizzi materiali ed apparecchiature di corruzione); 16.4.2 Inoltre, proprietà di ENEL in merito alla risoluzione, gli altri inadempimenti modo improprio o per scopi diversi da quelli sopra indicati verranno contrattualmente stabiliti; • commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti; • le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte; • non comunichi immediatamente ad ENEL, Gestore del Contratto, di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della normativa ambientale, di cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di attività svolte su impianti ENEL o comunque constatati facendo pervenire al Fornitore svolte per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevateconto di ENEL; • risulti inadempiente ad una delle obbligazioni previste dal successivo art. Il Fornitore 19, in relazione alle contestazioni mossealla gestione dei rifiuti, fatto salvo in ogni caso il diritto di ENEL di sospendere l’esecuzione del Contratto. 9.2 In tutti i casi di inadempimento, ENEL – a suo insindacabile giudizio – può assegnare all’Appaltatore, un termine per adempiere. Se nel Contratto non è tenuto previsto un termine diverso, questo non è inferiore a fornire giustificazioni scrittequindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine ENEL, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione. In entrambi i casi, trascorso fatto salvo il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, Enel potrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., potrà procedere all’affidamento in danno del presente articolo. 16.4.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto. Enel avrà diritto di trattenere definitivamente le somme oggetto della garanzia escussaContratto a terzi, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Tale affidamento sarà notificato all’Appaltatore inadempiente, con l’indicazione dei nuovi termini di richiedere esecuzione dello stesso e del relativo importo. In tale caso, spetterà all’Appaltatore soltanto il risarcimento ’integrale pagamento delle attività regolarmente eseguite, risultanti da un verbale di constatazione dell’avanzamento delle attività, da redigersi in contraddittorio, previa compensazione con gli importi dovuti dall’Appaltatore a titolo di penale e/o di maggior danno/oneri comunque connessi all’anticipata risoluzione, quali, ad esempio, quelli conseguenti alla stipula di un nuovo contratto con terzi o alla esecuzione diretta delle attività oggetto del danno in caso di insufficienza delle somme escusse. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.cContratto. 16.4.4 Il Contratto 9.3 L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore da ulteriori responsabilità comunque connesse all’anticipata risoluzione del Contratto. 9.4 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e qualora non diversamente stabilito nel Contratto, la responsabilità dell’Appaltatore per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed il conseguente obbligo di risarcimento a favore di ENEL non potrà essere risolto di diritto da Enel esplicitamente anche per i seguenti motivi: • nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico superiore al 100% del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • nel caso in cui il Fornitore non risulti avere, ovvero perda i requisiti minimi e le Licenze/Autorizzazioni di legge necessarie per l’espletamento della Fornitura, richiesti per l’erogazione valore del Fornitura ovvero per la partecipazione alla Gara/procedura di affidamento attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimo.

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Samples: Contract for Supply, Services, and Works

RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 16.4.1 Il Contratto Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto, ed in particolare all’art.16.3.“Risoluzione” delle Condizioni Generali – Parte Generale, ENEL si intende risolto riserva il diritto di diritto risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art.1456 cod. 1456 del Codice Civileciv., lasciando impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle nei seguenti circostanze: a) applicazioni di penali nei limiti previsti nel Contratto; b) violazione da parte del Fornitore ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori: • non consenta l’identificazione delle maestranze e dei suoi dipendenti degli obblighi mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di riservatezza lavoro a personale di cui all’ art.23; c) qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizzi personale non dipendente in violazione delle disposizioni vigenti; d) mancata copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza del Contratto e durante il periodo di efficacia delle garanzie e) cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell’art. 19 e art 20; f) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili art. 17) ENEL e/o in merito ai reati contro la personalità individuale a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in merito ai reati qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi; • sospenda arbitrariamente le prestazioni oggetto del Contratto; • rifiuti di corruzione); 16.4.2 Inoltreiniziare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto; • rifiuti di riprendere l’esecuzione delle attività per le quali ENEL - per qualsivoglia ragione - abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa; • non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da ENEL; • le dichiarazioni e/o la documentazione rilasciate a ENEL abbiano omissioni e/o elementi di falsità parziale o totale; • violi una delle norme e principi contenuti nel codice Etico del Gruppo Enel • sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti; • utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL in merito alla risoluzione, gli altri inadempimenti modo improprio o per scopi diversi da quelli sopra indicati verranno comunque constatati facendo pervenire al Fornitore per iscritto contrattualmente stabiliti; • commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni; • le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosseprestazioni non risultino eseguite a regola d’arte; • non comunichi immediatamente ad ENEL, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione. In entrambi i casi, trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, Enel potrà risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo. 16.4.3 In tutti i casi di risoluzione Gestore del Contratto. Enel avrà diritto , di trattenere definitivamente le somme sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della garanzia escussanormativa ambientale, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ’integrale del danno in caso cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di insufficienza delle somme escusse. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c. 16.4.4 Il Contratto potrà essere risolto attività svolte su impianti ENEL o comunque svolte per conto di diritto da Enel esplicitamente anche per i seguenti motivi: • nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • nel caso in cui il Fornitore non risulti avere, ovvero perda i requisiti minimi e le Licenze/Autorizzazioni di legge necessarie per l’espletamento della Fornitura, richiesti per l’erogazione del Fornitura ovvero per la partecipazione alla Gara/procedura di affidamento attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimo.ENEL;

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Samples: Contract Agreement

RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 16.4.1 Il 15.1. Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto di Appalto, ed in particolare all’art. 16.3 “Risoluzione per cause imputabili all’Appaltatore” delle Condizioni Generali, ENEL si intende risolto riserva il diritto di diritto risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art.1456 cod. 1456 del Codice Civileciv., lasciando impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle nei seguenti circostanze: a) applicazioni di penali nei limiti previsti nel Contratto; b) violazione da parte del Fornitore ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori: • non consenta l’identificazione delle maestranze e dei suoi dipendenti degli obblighi mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di riservatezza lavoro a personale di cui all’ art.23; c) qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizzi personale non dipendente in violazione delle disposizioni vigenti; d) mancata copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza del Contratto e durante il periodo di efficacia delle garanzie e) cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell’art. 19 e art 20; f) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili art. 17) ENEL e/o in merito ai reati contro la personalità individuale a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in merito ai reati qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi; • sospenda arbitrariamente le prestazioni oggetto del Contratto; • rifiuti di corruzione); 16.4.2 Inoltreiniziare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto; • rifiuti di riprendere l’esecuzione delle attività per le quali ENEL - per qualsivoglia ragione -abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa; • non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da Enel; • le dichiarazioni e/o la documentazione rilasciate a Enel abbiano omissioni e/o elementi di falsità parziale o totale; • sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti; • utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL in merito alla risoluzione, gli altri inadempimenti modo improprio o per scopi diversi da quelli sopra indicati verranno comunque constatati facendo pervenire contrattualmente stabiliti; • commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti; • le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte. 15.2. Nei casi di cui sopra, ENEL avrà facoltà di escutere la garanzia economica di cui al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevateprecedente l’art. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione12 “Garanzia economica”. 15.3. In entrambi tutti i casicasi di inadempimento, trascorso ENEL – a suo insindacabile giudizio - può assegnare all’Appaltatore, un termine per adempiere. Se nel Contratto di Appalto non è previsto un termine diverso, questo non è inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine ENEL, fatto salvo il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, Enel potrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., potrà procedere all’affidamento in danno del presente articolo. 16.4.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto. Enel avrà diritto di trattenere definitivamente le somme oggetto della garanzia escussaContratto a terzi, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Tale affidamento sarà notificato all’Appaltatore inadempiente, con l’indicazione dei nuovi termini di richiedere esecuzione dello stesso e del relativo importo. In tale caso, spetterà all’Appaltatore soltanto il risarcimento ’integrale pagamento delle attività regolarmente eseguite, risultanti da un verbale di constatazione dell’avanzamento delle attività, da redigersi in contraddittorio, previa compensazione con gli importi dovuti dall’Appaltatore a titolo di penale e/o di maggior danno/oneri comunque connessi all’anticipata risoluzione, quali, ad esempio, quelli conseguenti alla stipula di un nuovo contratto con terzi o alla esecuzione diretta delle attività oggetto del danno in caso di insufficienza delle somme escusse. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.cContratto. 16.4.4 Il 15.4. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore da ulteriori responsabilità comunque connesse all’anticipata risoluzione del Contratto. 15.5. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e qualora non diversamente stabilito nel Contratto di Appalto, la responsabilità dell’Appaltatore per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed il conseguente obbligo di risarcimento a favore di ENEL non potrà essere risolto di diritto da Enel esplicitamente anche per i seguenti motivi: • nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico superiore al 100% del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • nel caso in cui il Fornitore non risulti avere, ovvero perda i requisiti minimi e le Licenze/Autorizzazioni di legge necessarie per l’espletamento della Fornitura, richiesti per l’erogazione valore del Fornitura ovvero per la partecipazione alla Gara/procedura di affidamento attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimotolleranza, varianti e opzione incluse.

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Samples: Contratti Di Appalto Di Fornitura, Di Servizi E Di Lavori

RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 16.4.1 Il Oltre ai casi espressamente previsti nel presente documento e/o negli altri documenti che costituiscono il Contratto, 3SUN si riserva comunque il diritto di risolvere il Contratto si intende risolto di diritto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art.1456 cod. 1456 del Codice Civileciv., lasciando impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle nei seguenti circostanzecasi in cui l’Appaltatore: a) applicazioni 1. non consenta l’identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi o nei cantieri o nelle aree di penali nei limiti lavoro a personale di 3SUN e/o a terzi incaricati da 3SUN stessa per svolgere i controlli previsti nel dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad 3SUN - od anche solo in qualunque modo ostacoli 3SUN - l’esercizio dei controlli stessi; 2. sospenda arbitrariamente i servizi oggetto del Contratto; b) violazione 3. rifiuti di iniziare l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto; 4. rifiuti di riprendere l’esecuzione dei servizi per i quali 3SUN - per qualsivoglia ragione -,ha ordinato la sospensione, qualora 3SUN stessa ne abbia ordinato la ripresa; 5. non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da parte del Fornitore 3SUN; 6. si rifiuti di eseguire o non esegua a regola d’arte le variazioni al Contratto ordinate da 3SUN; 7. le dichiarazioni da esso sottoscritte, anche in sede di gara e/o dei suoi dipendenti degli obblighi di riservatezza qualificazione, abbiano elementi di cui all’ art.23falsità parziale o totale; c) qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizzi personale non dipendente in violazione delle disposizioni vigenti8. sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti; d) mancata copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza del Contratto e durante il periodo 9. utilizzi materiali ed apparecchiature di efficacia delle garanzie e) cessione a terzi del Contratto proprietà di 3SUN in modo improprio o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell’art. 19 e art 20; f) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili art. 17) e/o in merito ai reati contro la personalità individuale e/o in merito ai reati di corruzione); 16.4.2 Inoltre, in merito alla risoluzione, gli altri inadempimenti scopi diversi da quelli sopra indicati verranno comunque constatati facendo pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevatecontrattualmente stabiliti; 10. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto compia reiterati atti lesivi dell’immagine di 3SUN; 11. commetta irregolarità nella gestione dei rifiuti; 12. i servizi non risultino eseguiti a fornire giustificazioni scritte, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione. In entrambi i casi, trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, Enel potrà risolvere il Contratto ai sensi del presente articoloregola d’arte. 16.4.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto. Enel avrà diritto di trattenere definitivamente le somme oggetto della garanzia escussa, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ’integrale del danno in caso di insufficienza delle somme escusse. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c. 16.4.4 Il Contratto potrà essere risolto di diritto da Enel esplicitamente anche per i seguenti motivi: • nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • nel caso in cui il Fornitore non risulti avere, ovvero perda i requisiti minimi e le Licenze/Autorizzazioni di legge necessarie per l’espletamento della Fornitura, richiesti per l’erogazione del Fornitura ovvero per la partecipazione alla Gara/procedura di affidamento attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimo.

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Samples: Appalto Di Servizi

RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 16.4.1 Il 15.1. Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto di Appalto, ed in particolare all’art. 16.3 “Risoluzione per cause imputabili all’Appaltatore” delle Condizioni Generali, ENEL si intende risolto riserva il diritto di diritto risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art.1456 cod. 1456 del Codice Civileciv., lasciando impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle nei seguenti circostanze: a) applicazioni di penali nei limiti previsti nel Contratto; b) violazione da parte del Fornitore ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori: • non consenta l’identificazione delle maestranze e dei suoi dipendenti degli obblighi mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di riservatezza lavoro a personale di cui all’ art.23; c) qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizzi personale non dipendente in violazione delle disposizioni vigenti; d) mancata copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza del Contratto e durante il periodo di efficacia delle garanzie e) cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell’art. 19 e art 20; f) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili art. 17) ENEL e/o in merito ai reati contro la personalità individuale a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in merito ai reati qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi; • sospenda arbitrariamente le prestazioni oggetto del Contratto; • rifiuti di corruzione); 16.4.2 Inoltreiniziare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto; • rifiuti di riprendere l’esecuzione delle attività per le quali ENEL - per qualsivoglia ragione - abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa; • non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da Enel; • le dichiarazioni e/o la documentazione rilasciate a Enel abbiano omissioni e/o elementi di falsità parziale o totale; • sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti; • utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL in merito alla risoluzione, gli altri inadempimenti modo improprio o per scopi diversi da quelli sopra indicati verranno comunque constatati facendo pervenire contrattualmente stabiliti; • commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti; • le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte. 15.2. Nei casi di cui sopra, ENEL avrà facoltà di escutere la garanzia economica di cui al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevateprecedente l’art. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione12 “Garanzia economica”. 15.3. In entrambi tutti i casicasi di inadempimento, trascorso ENEL – a suo insindacabile giudizio - può assegnare all’Appaltatore, un termine per adempiere. Se nel Contratto di Appalto non è previsto un termine diverso, questo non è inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine ENEL, fatto salvo il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, Enel potrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., potrà procedere all’affidamento in danno del presente articolo. 16.4.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto. Enel avrà diritto di trattenere definitivamente le somme oggetto della garanzia escussaContratto a terzi, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Tale affidamento sarà notificato all’Appaltatore inadempiente, con l’indicazione dei nuovi termini di richiedere esecuzione dello stesso e del relativo importo. In tale caso, spetterà all’Appaltatore soltanto il risarcimento ’integrale pagamento delle attività regolarmente eseguite, risultanti da un verbale di constatazione dell’avanzamento delle attività, da redigersi in contraddittorio, previa compensazione con gli importi dovuti dall’Appaltatore a titolo di penale e/o di maggior danno/oneri comunque connessi all’anticipata risoluzione, quali, ad esempio, quelli conseguenti alla stipula di un nuovo contratto con terzi o alla esecuzione diretta delle attività oggetto del danno in caso di insufficienza delle somme escusse. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.cContratto. 16.4.4 Il 15.4. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore da ulteriori responsabilità comunque connesse all’anticipata risoluzione del Contratto. 15.5. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e qualora non diversamente stabilito nel Contratto di Appalto, la responsabilità dell’Appaltatore per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed il conseguente obbligo di risarcimento a favore di ENEL non potrà essere risolto di diritto da Enel esplicitamente anche per i seguenti motivi: • nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico superiore al 100% del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • nel caso in cui il Fornitore non risulti avere, ovvero perda i requisiti minimi e le Licenze/Autorizzazioni di legge necessarie per l’espletamento della Fornitura, richiesti per l’erogazione valore del Fornitura ovvero per la partecipazione alla Gara/procedura di affidamento attraverso la quale il medesimo Fornitore si è aggiudicato il Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimotolleranza, varianti e opzione incluse.

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Samples: Contratti Di Appalto