Common use of RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO Clause in Contracts

RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 10.1. Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto e quanto previsto dalla normativa applicabile i ed in particolare all’art. 9.3, “RISOLUZIONE” delle Condizioni Generali – Parte Generale, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori: • non consenta l’identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di lavoro a personale di ENEL e/o a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi; • sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti; • utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti; • commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti; • le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte; • non comunichi immediatamente ad ENEL, Gestore del Contratto, di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della normativa ambientale, di cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di attività svolte su impianti ENEL o comunque svolte per conto di ENEL; • risulti inadempiente ad una delle obbligazioni previste dal successivo art. 19, in relazione alla gestione dei rifiuti, fatto salvo in ogni caso il diritto di ENEL di sospendere l’esecuzione del Contratto.

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RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 10.115.1. Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto e quanto previsto dalla normativa applicabile i di Appalto, ed in particolare all’art. 9.3, 16.3 RISOLUZIONERisoluzione per cause imputabili all’Appaltatore” delle Condizioni Generali – Parte GeneraleGenerali, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori: non consenta l’identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di lavoro a personale di ENEL e/o a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi;  sospenda arbitrariamente le prestazioni oggetto del Contratto;  rifiuti di iniziare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto;  rifiuti di riprendere l’esecuzione delle attività per le quali ENEL - per qualsivoglia ragione -abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa;  non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da Enel;  le dichiarazioni e/o la documentazione rilasciate a Enel abbiano omissioni e/o elementi di falsità parziale o totale;  sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti; utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti; commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti; le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte; • non comunichi immediatamente ad ENEL, Gestore del Contratto, di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della normativa ambientale, di cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di attività svolte su impianti ENEL o comunque svolte per conto di ENEL; • risulti inadempiente ad una delle obbligazioni previste dal successivo art. 19, in relazione alla gestione dei rifiuti, fatto salvo in ogni caso il diritto di ENEL di sospendere l’esecuzione del Contratto.

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RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 10.115.1. Fermo Xxxxx restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto e quanto previsto dalla normativa applicabile i Contratto, ed in particolare all’art. 9.3, “RISOLUZIONEall’art.17.3.“Risoluzione per cause imputabili all’appaltatore” delle Condizioni Generali – Parte Generale, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori: non consenta l’identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di lavoro a personale di ENEL e/o a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi;  sospenda arbitrariamente le prestazioni oggetto del Contratto;  rifiuti di iniziare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto;  rifiuti di riprendere l’esecuzione delle attività per le quali ENEL - per qualsivoglia ragione - abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa;  non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da ENEL;  le dichiarazioni e/o la documentazione rilasciate a ENEL abbiano omissioni e/o elementi di falsità parziale o totale;  violi una delle norme e principi contenuti nel codice Etico del Gruppo Enel  sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti; utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti; commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti; le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte; non comunichi immediatamente ad ENEL, Gestore del Contratto, di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della normativa ambientale, di cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di attività svolte su impianti ENEL o comunque svolte per conto di ENEL; • risulti inadempiente ad una delle obbligazioni previste dal successivo art. 19, in relazione alla gestione dei rifiuti, fatto salvo in ogni caso il diritto di ENEL di sospendere l’esecuzione del Contratto.;

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RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 10.115.1. Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto e quanto previsto dalla normativa applicabile i di Appalto, ed in particolare all’art. 9.3, 16.3 RISOLUZIONERisoluzione per cause imputabili all’Appaltatore” delle Condizioni Generali – Parte GeneraleGenerali, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori: • non consenta l’identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di lavoro a personale di ENEL e/o a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi; • sospenda arbitrariamente le prestazioni oggetto del Contratto; • rifiuti di iniziare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto; • rifiuti di riprendere l’esecuzione delle attività per le quali ENEL - per qualsivoglia ragione - abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa; • non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da Enel; • le dichiarazioni e/o la documentazione rilasciate a Enel abbiano omissioni e/o elementi di falsità parziale o totale; • sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti; • utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti; • commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti; • le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte; • non comunichi immediatamente ad ENEL, Gestore del Contratto, di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della normativa ambientale, di cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di attività svolte su impianti ENEL o comunque svolte per conto di ENEL; • risulti inadempiente ad una delle obbligazioni previste dal successivo art. 19, in relazione alla gestione dei rifiuti, fatto salvo in ogni caso il diritto di ENEL di sospendere l’esecuzione del Contratto.

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