ALLEGATO N. 2
XXXXXXXX X. 0
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX – CONTRADA BLOCCO TORRAZZE
1. DEFINIZIONI
Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:
• 3SUN: 3SUN S.r.l., società a responsabilità limitata con sede legale a Catania - Contrada Blocco Torrazze, capitale sociale interamente versato pari a Euro 252.576.999, registrata al Registro Imprese di Catania con N. 06683910969.
• APPALTATORE (nel seguito denominato anche “Fornitore”): la persona fisica o giuridica aggiudicataria della fornitura che, a seguito del perfezionamento del relativo Contratto di Appalto, si obbliga ad eseguire la fornitura che ne costituisce l’oggetto, secondo le condizioni, modalità e termini ivi previsti;
• CONTRATTO di APPALTO DI FORNITURA1: (nel seguito denominato anche “Contratto”) l'accordo scritto tra 3SUN e il Fornitore per l'esecuzione della fornitura redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, comprendente, di norma i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:
- Lettera d'Ordine: documento sottoscritto da procuratore 3SUN munito dei necessari poteri, in cui sono precisati tra l'altro, l'oggetto, le condizioni ed i termini del Contratto;
- Lettera di accettazione: documento sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore con il quale lo stesso accetta la Lettera d’Ordine integralmente ed incondizionatamente;
- Condizioni Generali di Fornitura (nel seguito denominate anche “CGF”): il presente documento che contiene la disciplina giuridica generale del Contratto;
- Specifiche Tecniche: i documenti contenenti le prescrizioni tecniche relative alla fornitura oggetto del Contratto.
- Elenco prezzi: documento che contiene, a fronte dei singoli beni oggetto della fornitura, i relativi corrispettivi (prezzi).
I documenti sopra indicati possono essere modificati esclusivamente mediante espresso accordo scritto tra le parti.
1 Operativamente il Contratto di Appalto potrà assumere denominazioni diverse, a seconda della tipologia contrattuale prescelta (“Accordo Quadro”, “Contratto aperto”, “Contratto Chiuso).
3SUN Srl – Xxxx Xxxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 – Z.I. Catania - Registro Imprese di Catania n. 06683910969, Cap. Soc. € 252.576.999 i.v.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA - GERARCHIA
L’oggetto del Contratto è quello indicato nella Lettera d’Ordine e nei documenti nella stessa richiamati e/o alla stessa allegati, che ne costituiscono parte integrante.
Nel caso di non conformità o divergenza tra i documenti facenti parte del Contratto, il contenuto di ciascuno ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine qui di seguito indicato:
- la Lettera d’Ordine;
- la Lettera di accettazione;
- elenco xxxxxx, xxx xxxxxxxx;
- le Condizioni Generali di Fornitura;
- le Specifiche Tecniche, se previste, e tutti i documenti nelle stesse richiamati e/o alle stesse allegati.
3. OBBLIGHI DEL FORNITORE
Con l'accettazione del Contratto, il Fornitore si obbliga per l’intero periodo di validità dello stesso, ad eseguire la fornitura secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto stesso (documenti ed allegati inclusi) e si impegna a garantire a 3SUN che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche disponibili, a regola d’arte e avvalendosi di personale qualificato e idoneo all’espletamento delle attività di cui al presente contratto.
Il Fornitore si obbliga inoltre a:
• eseguire la fornitura nel completo rispetto del Contratto, di tutte le disposizioni di legge applicabili, regolamenti, norme anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti in ciascun momento della sua esecuzione e di quanto altro possa comunque interessare il Contratto, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri;
• ultimare la fornitura garantendo che la stessa sia conforme a tutte le disposizioni di legge e normative anche tecniche applicabili e vigenti all’atto della sua consegna definitiva;
• eseguire la fornitura senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa di 3SUN e/o di terzi in atto negli edifici e/o immobili di pertinenza di 3SUN stessa;
• a dare immediata comunicazione a 3SUN di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire con l’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto;
• ad adottare, nell’esecuzione della fornitura, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati a 3SUN e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto (ad esempio subappaltatori);
• manlevare e comunque tenere indenne 3SUN da qualsiasi responsabilità, da ogni onere che ne dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto.
• curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto, ad eccezione di quelli che la legge pone espressamente ad esclusivo carico di 3SUN per i quali, comunque, il fornitore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione;
• ad avvalersi di personale regolarmente assunto, a corrispondere ai propri dipendenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
• a comunicare tempestivamente a 3SUN ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari;
• rispettare integralmente tutte le applicabili disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori (tra cui, D.Lgs. 9.04.2008, n.81 e sue successive modificazioni ed integrazioni).
L’elencazione – sopra riportata - degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto è solo indicativa e non esaustiva: conseguentemente, non vale in alcun modo a limitare la responsabilità del Fornitore stesso in caso di inesatta esecuzione della fornitura oggetto del Contratto. Resta fermo, pertanto, che, il Fornitore assume su di sé tutti gli ulteriori obblighi ed oneri non indicati nel Contratto ma necessari ai fini dell’esecuzione della fornitura o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte, anche qualora relativi ad eventuali sub- forniture e prestazioni di terzi.
4. PERSONALE ADDETTO ALLA FORNITURA
Il Fornitore è unico responsabile dell’operato del personale da lui dipendente e/o comunque, a qualunque titolo impiegato nell’esecuzione del Contratto.
Il Fornitore si obbliga in ogni caso a:
• effettuare la fornitura con personale idoneo, qualificato, adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse agli obblighi che gli derivano dal Contratto e con provate capacità;
• far rispettare al proprio personale le procedure in atto presso 3SUN per il controllo degli accessi ai propri edifici/immobili;
• comunicare a 3SUN, prima dell’avvio della fornitura, i nominativi ed i dati anagrafici del personale impiegato nell’esecuzione del Contratto;
• far osservare al suddetto personale durante l’esecuzione della fornitura un contegno improntato alla massima correttezza ed irreprensibilità, nonché ad allontanare, anche su indicazione di 3SUN, dal luogo di lavoro – previa sostituzione - il personale che si sia reso inadempiente a tali obblighi;
• fornire a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del Contratto indumenti di lavoro idonei alle caratteristiche dell’attività da svolgere nonché a munire lo stesso, ove previsto, del tesserino di riconoscimento in modo tale da rendere evidente il nome del Fornitore;
• comunicare a 3SUN ogni eventuale variazione relativa al personale impiegato nell’esecuzione del Contratto. 3SUN si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento, al fine di accertare l’adempimento di tale obbligo.
In caso di inadempimento, in qualsiasi modo accertato, dei suddetti obblighi, 3SUN ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
5. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E SUBAPPALTO
Il Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
Il subappalto è ammesso nel rispetto della legislazione vigente in materia e nei limiti stabiliti dal Contratto stesso.
L’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte della fornitura oggetto del Contratto, non esclude né limita gli obblighi e gli oneri assunti dal Fornitore. Il Fornitore, infatti, è responsabile nei confronti di 3SUN dell’esatta esecuzione di tutta la fornitura oggetto del Contratto, nonché del risarcimento dei danni a chiunque cagionati anche in occasione dell’esecuzione di parte della fornitura ad opera di terzi incaricati dal Fornitore stesso.
In caso di inesatta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto anche per fatto imputabile al subappaltatore o comunque al soggetto incaricato dal Fornitore e/o di mancato risarcimento del danno a chiunque cagionato (dal Fornitore, subappaltatore o soggetto dal Fornitore comunque incaricato ai fini dell’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto), 3SUN ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
6. PROPRIETA’ INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Il Fornitore si impegna a non violare i diritti di proprietà industriale, appartenenti a soggetti terzi, relativi ai prodotti forniti e a tenere sollevata ed indenne 3SUN contro ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o altro, concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con l'obbligo di ottenere a sua cura e spese le cessioni, le licenze o le autorizzazioni necessarie, come pure di sopportarne tutte le eventuali spese connesse.
Qualora, a seguito di contestazione da parte di titolari o concessionari dei diritti di cui al presente articolo, fosse imposta a 3SUN la modifica totale o parziale dei materiali oggetto della fornitura, questi dovranno essere al più presto modificati a completa cura e spese del Fornitore senza che, per questo motivo, si abbiano a peggiorare la qualità della fornitura, le caratteristiche di funzionamento e le garanzie. Nell’ipotesi sopra descritta si darà corso, ove previsto dalla tipologia di fornitura e prima di dar seguito ad essa, ad un nuovo iter di omologazione o di approvazione dei prototipi.
7. TERMINI DI CONSEGNA
Qualora non diversamente previsto nel Contratto, i materiali, opportunamente imballati come previsto dalle Specifiche Tecniche, si intenderanno, ad ogni effetto di legge, di proprietà di 3SUN all'atto della consegna franco destino, presso i magazzini, sedi e/o impianti 3SUN o, in caso di materiali in conto lavorazione, presso i magazzini del Fornitore o delle altre ditte costruttrici. Resta inteso che, nei casi di cui sopra, anche l’attività di scarico sarà a cura e spese del Fornitore.
I termini contrattuali per le consegne franco destino, fissati in funzione del tipo di materiale, saranno specificati, a seconda dei casi, nei documenti contrattuali che seguono:
a) nel Contratto, e/o
b) negli Attingimenti da Accordo Quadro;
c) nelle Specifiche/Ordine di acquisto su Contratto Aperto.
Qualora espressamente previsti nel Contratto, i principali termini contrattuali potranno essere:
• IPC (inizio programma cronologico): termine di inizio del programma cronologico relativo agli stati di avanzamento delle attività previste in Contratto;
• TAO (Termine di Approntamento al Collaudo in Officina): termine entro il quale la fornitura è pronta per il collaudo in officina;
• TC (Termine di Consegna): termine entro il quale la fornitura, collaudata, deve pervenire a destino.
8. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini prescritti nel Contratto.
Eventuali spostamenti dei termini contrattuali dovranno essere concordati per iscritto tra 3SUN ed il Fornitore.
Eventuali ritardi dovuti a cause non imputabili al Fornitore dovranno essere tempestivamente segnalati a 3SUN dal Fornitore stesso.
Non saranno accettate consegne anticipate rispetto ai termini prescritti nel Contratto né approntamenti parziali, salvo preventivo benestare scritto di 0XXX.
3SUN si riserva la facoltà di richiedere, previa formale comunicazione al Fornitore da effettuarsi con congruo anticipo, una posticipazione dei termini contrattuali di consegna franco destino.
In tal caso, su espressa richiesta scritta da parte di 3SUN, il Fornitore si impegna ad immagazzinare e custodire, gratuitamente (salvo diverso accordo scritto delle parti in ragione della durata del deposito) e con la dovuta diligenza, presso il proprio stabilimento o presso terzi, il materiale approntato per la spedizione. In tale caso, se non diversamente previsto in Contratto, il Fornitore è autorizzato a fatturare la fornitura stessa previa registrazione dei materiali in conto deposito. Di tale registrazione dovrà essere inviata a 3SUN opportuna comunicazione scritta.
9. DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE LA FORNITURA
Il Fornitore non può - per nessun motivo e, dunque, nemmeno in caso di controversie - sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto.
In caso di inadempimento di tali obblighi, 3SUN si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod.civ., fermo restando il suo pieno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
10. PROVA DEGLI ADEMPIMENTI
Il Fornitore, su richiesta scritta di 0XXX, deve dimostrare di aver esattamente eseguito tutte le prestazioni oggetto del Contratto; resta fermo che la mancata suddetta richiesta di 3SUN non esonera né limita in alcun modo eventuali responsabilità del Fornitore per l’inadempimento, in qualunque modo accertato, delle obbligazioni assunte.
3SUN si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove il Fornitore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge e/o di essere in regola nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere.
11. PREZZI CONTRATTUALI
Se non diversamente previsto nella Lettera d’Ordine, i prezzi contrattuali in deroga all’art. 1664 del Codice Civile, sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
Con l'accettazione del Contratto il Fornitore riconosce:
• la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali come idonei a coprire nel loro insieme l'utile del Fornitore e la totalità delle spese, degli oneri e delle alee inerenti l’esatta esecuzione della fornitura oggetto del Contratto;
• di aver valutato e di considerarsi remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'espletamento della fornitura entro i termini contrattuali.
12. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI
3SUN, nel corso dell’esecuzione della fornitura, ha la facoltà di richiedere variazioni rispetto alla fornitura pattuita. Esse saranno compensate tenendo conto dei prezzi e delle clausole del Contratto.
In mancanza di specifici prezzi contrattuali relativi alla fornitura oggetto delle varianti, questi saranno determinati per analogia con i prezzi contrattuali stabiliti per forniture analoghe o, qualora ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali.
Il Fornitore deve produrre i necessari documenti tecnici ed economici al fine di consentire a 3SUN la valutazione delle variazioni della consistenza della fornitura e dei relativi costi sorti per effetto dell'introduzione delle varianti stesse. Tali documenti – anche nel dettaglio - devono essere analoghi a quelli redatti dal Fornitore in sede di procedura di aggiudicazione della fornitura.
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I corrispettivi devono essere fatturati dal Fornitore secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto. Le relative fatture dovranno essere rimesse alle indicate Unità 3SUN incaricate rispettivamente della gestione amministrativa e tecnica del Contratto.
Salvo che il Contratto non disponga diversamente e subordinatamente al perfezionamento del Contratto, i pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al Fornitore, con valuta fissa per il beneficiario, all’ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile a 3SUN, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a € 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art.1284 Codice Civile, per i primi sessanta giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, nella misura della media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese od il consorzio ordinario sia dotato di autonoma partita Iva, ciascuna impresa del Raggruppamento è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione.
Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire a 3SUN opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria.
Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto o cottimo, laddove 3SUN non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, 3SUN sospenderà il pagamento in
favore del Fornitore, qualora il Fornitore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Fornitore al subappaltatore o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto.
L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono tenuti a comunicare a 3SUN (in particolare, all’unità di 3SUN che gestisce il Contratto) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall’accensione, o nel caso di conti correnti, già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativamente al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica riguardo agli stessi.
L’Appaltatore, il subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 3SUN e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo ove ha sede 3SUN stessa.
L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., immediatamente il Contratto con i propri subappaltatori o subcontraenti qualora questi violino i suddetti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel caso in cui le transazioni relative al Contratto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ.
15. PENALI
Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, in caso di inosservanza degli obblighi espressamente indicati nel Contratto, verranno applicate da 3SUN le penali stabilite nel Contratto stesso.
Qualora la somma delle penali ecceda il limite massimo stabilito contrattualmente, 3SUN si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C..
L’applicazione della penale potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la cauzione prestata a titolo di garanzia dal Fornitore.
16. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO
Oltre ai casi espressamente previsti nelle Condizioni Generali di Fornitura e/o negli altri documenti che costituiscono il Contratto, 3SUN si riserva comunque il diritto di risolvere il Contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti ulteriori casi in cui il Fornitore:
1. non consenta l’identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi o nei cantieri o nelle aree di lavoro a personale di 3SUN e/o a terzi incaricati da 3SUN stessa per svolgere i controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire a 3SUN - od anche solo in qualunque modo ostacoli 3SUN - l’esercizio dei controlli stessi;
2. sospenda arbitrariamente la fornitura oggetto del Contratto;
3. rifiuti di iniziare l’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto;
4. rifiuti di riprendere l’esecuzione della fornitura di cui 3SUN - per qualsivoglia ragione -ha ordinato la sospensione, qualora 3SUN stessa ne abbia ordinato la ripresa;
5. le dichiarazioni da esso sottoscritte, anche in sede di gara e/o di stipula del contratto, abbiano elementi di falsità parziale o totale;
6. sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti;
7. compia reiterati atti lesivi dell’immagine di 3SUN;
8. la fornitura non risulti eseguita secondo le condizioni, termini e modalità prescritti nel Contratto.
Nei casi di cui sopra, 3SUN avrà facoltà di escutere la cauzione di cui all’art. 18, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, in tutti i casi di inadempimento, 3SUN – a suo insindacabile giudizio - può assegnare al Fornitore, a mezzo raccomandata A/R, un termine per adempiere non inferiore a quindici giorni. Tale termine può essere ridotto in considerazione dello specifica fornitura oggetto del Contratto.
Trascorso inutilmente tale termine 3SUN, fatto salvo il diritto di risolvere il Contratto (art. 1454 cod. civ.), potrà procedere all’affidamento in danno della fornitura a terzi, che sarà notificato al Fornitore inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione della stessa e del relativo importo.
L’esecuzione in danno non esime il Fornitore da ulteriori responsabilità comunque connesse all’anticipata risoluzione del Contratto.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e qualora non diversamente stabilito nel Contratto, la responsabilità massima del Fornitore per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed il conseguente obbligo di risarcimento a favore di 3SUN non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto, tolleranza, varianti e opzione incluse.
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
3SUN - a suo insindacabile giudizio - ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di violazione, da parte dell’Appaltatore e/o del subappaltatore e/o di qualunque terzo dall’Appaltatore incaricato all’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto, di una qualunque delle prescrizioni della normativa vigente (tra cui, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e sue successive integrazioni e modificazioni) in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
18. RECESSO
E' facoltà di 3SUN, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, recedere dal Contratto in ogni momento, qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività, con comunicazione da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata A/R.
In tal caso, escluso ogni diritto del Fornitore a qualunque risarcimento di danni, 3SUN comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.
Le attività regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali.
Per le attività interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l’ammontare documentato delle conseguenze stesse, se più vantaggioso per 3SUN.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Fornitore, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 della legge fallimentare.
19. CAUZIONI
Qualora non diversamente previsto nel Contratto, il Fornitore - a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, - deve prestare una cauzione definitiva a favore di 3SUN per un importo pari a quello espressamente indicato nel Contratto stesso.
La garanzia deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa prestata da Istituti di Credito o Istituti assicurativi autorizzati, utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati al Contratto.
Qualora la garanzia di cui sopra sia prestata da Istituti di Credito esteri, 3SUN si riserva di richiedere che la stessa (tranne che si tratti di Istituti di paesi dell’UE) sia confermata da primari Istituti di Credito italiani di 3SUN.
Qualora la garanzia venga prestata da Compagnie Assicurative estere, 3SUN si riserva di richiedere che la stessa sia accompagnata da un’analoga assicurazione di “secondo rischio” rilasciata da Compagnia Assicurativa nazionale.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore di 3SUN dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da 3SUN, pena la facoltà di 3SUN di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
20. CEDIBILITA’ DEI CREDITI – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Ove non espressamente consentita da 3SUN, resta esclusa, ai sensi dell'art.1260, 2° comma, cod. civ., la cedibilità, da parte del Fornitore, dei crediti derivanti dal Contratto.
E', altresì, esclusa la possibilità per il Fornitore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.
21. INFORMAZIONI FORNITE DA 3SUN
3SUN si impegna a fornire, su richiesta del Fornitore, tutti i dati necessari all’esecuzione della fornitura e delle connesse attività oggetto del Contratto. Qualora i dati forniti da 3SUN risultassero insufficienti o incompleti, il Fornitore si impegna a richiedere comunque in tempo utile eventuali dati mancanti.
22. CONFLITTI DI INTERESSE
Nell’esecuzione del Contratto, il Fornitore si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di 3SUN garantendo che non sussistono situazioni che possano dar luogo all’insorgere di qualsivoglia conflitto d’interessi in relazione all’attività da eseguire.
Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di 3SUN di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ. - il Fornitore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta a 3SUN e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest’ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dal Fornitore.
23. SORVEGLIANZA
3SUN ha il diritto di controllare e verificare l’esatto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e di tutte le disposizioni impartite da 3SUN stessa, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte del Fornitore medesimo di tutte le attività necessarie per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura, nei termini ed alle condizioni previste nel Contratto.
Ferma restando la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., qualora all’esito dei suddetti controlli e verifiche, 3SUN, in qualunque modo ed a suo insindacabile giudizio, dovesse accertare la sussistenza di inadempimenti - anche consistenti in errori o imprecisioni – nell’esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore dovrà porvi rimedio a sue spese e senza che ciò possa in alcun modo influire sul prescritto programma cronologico .
Salva diversa pattuizione contrattuale, il personale di 3SUN e/o terzi all'uopo autorizzati, possono accedere alle officine al fine di seguire le fasi di fabbricazione, le prove e i collaudi ed essere informati sui cicli di lavorazione: resta inteso che tali eventuali accessi, nonché l’eventuale formulazione di osservazioni non costituiscono in alcun modo ingerenza e/o limitazione dell’autonomia nello svolgimento, da parte del Fornitore, delle attività oggetto del Contratto.
La mancata formulazione da parte di 3SUN di contestazioni in merito all’esecuzione della fornitura anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui sopra, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti in qualunque modo accertati anche successivamente.
24. ASSICURAZIONI
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione della fornitura anche a mezzo di propri subappaltatori o di terzi suoi incaricati.
Il Fornitore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata polizza assicurativa per tutta la durata del Contratto a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento della fornitura per i danni che il Fornitore possa arrecare a cose, a 3SUN, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto.
I massimali della polizza assicurativa devono coprire gli eventi dannosi i cui reclami siano pervenuti nel termine di esecuzione del Contratto e/o nel successivo periodo di garanzia relativa ai beni oggetto della fornitura.
La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti di 3SUN a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi.
Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per 3SUN e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ. con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
25. GARANZIE
Il Fornitore, salvo diversa pattuizione contenuta nel Contratto o nella documentazione in esso richiamata o ad esso allegata, garantisce la merce oggetto della fornitura per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data della relativa consegna.
La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione ed ai vizi occulti e a quant’altro eventualmente specificato nel Contratto.
In virtù di tale garanzia il Fornitore è obbligato ad effettuare, nel più breve tempo possibile ed a sua cura e spese, le riparazioni o le sostituzioni che si rendessero necessarie, compresa la rimozione e il trasporto delle parti difettose.
Alla garanzia di cui al comma 1 sono soggette anche le parti sostituite, mentre per le restanti parti il periodo di garanzia si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione causata dalle riparazioni o sostituzioni effettuate.
L’esito positivo del collaudo, anche se eseguito in presenza di collaudatori di 3SUN, non libera il Fornitore dagli obblighi di garanzia.
Altre forme di garanzia (es. garanzia sulle prestazioni, ecc) potranno essere espressamente indicate nel Contratto o nella documentazione in esso richiamata o ad esso allegata.
26. VENDOR RATING
3SUN ha istituito un sistema di Vendor Rating finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione delle performance relative alle forniture e prestazioni ricevute da ciascun Appaltatore, nonché della qualità delle forniture effettuate e servizi resi.
La valutazione relativa alla combinazione Appaltatore-tipologia di fornitura/servizio fornito, si basa su un indicatore di vendor rating che esprime il livello di qualità offerto e tiene conto della qualità delle forniture/servizi resi in un prestabilito arco di tempo.
3SUN, infatti, procede alla rilevazione obiettiva e sistematica delle informazioni relative ai comportamenti tenuti dall’Appaltatore durante la fase di approvvigionamento nonché durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed in particolare valuta:
- Tecnologia;
- Qualità dei servizi forniti ;
- Proattività (correttezza nella fase precontrattuale e nella fase esecutiva);
- Puntualità delle prestazioni/consegne;
- Costo.
L’Indice di Vendor Rating, ottenuto in esito alle rilevazioni sopra indicate, è utilizzato da 3SUN nel proprio sistema di qualificazione, per la formulazione di una valutazione complessiva di ciascun Appaltatore, con riferimento alle diverse tipologie di forniture e/o di servizi forniti.
27. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
Tutti gli elementi che 3SUN mette a disposizione ai fini dell’esecuzione del Contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito del Contratto, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’esecuzione dello stesso, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati se non a seguito di espressa autorizzazione scritta da parte di 3SUN, salvo il caso in cui il Fornitore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da 3SUN stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali.
Il Fornitore, oltre a garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, sarà ritenuto responsabile anche del comportamento dei soggetti incaricati per l’esecuzione delle attività contrattuali. Le informazioni e i dati acquisiti potranno essere utilizzati solo nell’ambito ed ai fini dello svolgimento del Contratto nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196)
Il Fornitore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire a 3SUN, alla data di cessazione dell’efficacia del Contratto tutti i dati, documenti e informazioni forniti dalla medesima o comunque posseduti ai fini dell’esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte di 3SUN.
Gli obblighi derivanti dal presente articolo perdurano anche successivamente alla scadenza del Contratto o alla sua cessazione per qualsiasi motivo, salvo quanto diversamente previsto nella Lettera d’Ordine.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, 3SUN ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.
28. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti del relativo art. 13, D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della procedura di affidamento del Contratto sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, anche per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto nonché per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l’instaurazione e l’esecuzione del Contratto stesso; il mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità della stipula o della prosecuzione dell’esecuzione del Contratto stesso. L’acquisizione dei dati per finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa.
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di 3SUN. e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge;
- il Fornitore ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati in questione è 3SUN in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il Responsabile del trattamento dei dati in questione è l’Amministratore Delegato della società 3SUN Srl con domicilio per la carica in Coxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx 00000 Xxxxxxx.
29. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Qualsiasi comunicazione tra 3SUN ed il Fornitore comunque connessa alla stipula o all’esecuzione del Contratto si intende validamente eseguita solo se effettuata per iscritto al domicilio legale delle parti, contrattualmente indicato.
Il Fornitore ha l'onere di informare tempestivamente 3SUN dell’eventuale variazione del domicilio legale, in mancanza della quale, le comunicazioni si intenderanno regolarmente trasmesse se inviate all’indirizzo indicato nel Contratto.
Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a 3SUN qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali (quali ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni dell’assetto proprietario/societario.
La mancata comunicazione dei dati suindicati potrà comportare la sospensione dei pagamenti delle fatture riportanti i dati non aggiornati.
30. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001
3SUN nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, consultabili presso il sito istituzionale xxx.0xxx.xxx.
3SUN auspica che i suoi fornitori si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.
Il Fornitore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da 3SUN nel Codice Etico e nel Mod.231/01 e dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali (obbligo di versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente) e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del contratto.
In tale ambito, 3SUN si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni disposte nel precedente paragrafo sia da parte del Fornitore che di suoi eventuali subappaltatori/subfornitori.
In caso di violazioni, 3SUN si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., e di richiedere al fornitore il risarcimento dei danni.
Qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Fornitore abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal Dlgs 231/2001, 3SUN sarà legittimata a
risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla società 3SUN quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.
Segnaliamo inoltre che 0XXX intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, 3SUN proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. Il Fornitore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da 3SUN e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente contratto nell'interesse di 3SUN e/o a beneficio dei suoi dipendenti.
In caso di violazioni al precedente comma, 3SUN si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., e di richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni.
31. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
La società 3SUN, con l’adesione al sistema di Certificazione Ambientale ISO 14001, ha assunto l’impegno di limitare al massimo l’impatto ambientale conseguente alle attività produttive ed a tutti i processi ad esso correlati. La sintesi degli impegni assunti è riportata nel “Sistema di Gestione Ambientale” (“SGA”) adottato da 3SUN e consultabile sul sito istituzionale di 3SUN (xxx.0XXX.xxx).
3SUN auspica che i propri Appaltatori e Fornitori si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione delle proprie attività.
L’Appaltatore/Fornitore, a tal fine, dichiara di prendere atto degli impegni assunti da 3SUN nel proprio “SGA” e si impegna al rispetto delle prescrizioni di legge in tema di tutela ambientale nonché alle prescrizioni del suddetto “SGA”.
In tale ambito, 3SUN si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, tutte le attività di controllo e monitoraggio tendenti a verificare il rispetto delle obbligazioni disposte nei precedenti paragrafi sia da parte dell’Appaltatore/Fornitore che di suoi eventuali subappaltatori/subfornitori.
In caso di violazioni delle suddette procedure ambientali, la società 3SUN sarà legittimata a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod.civ., fermo restando il diritto alla richiesta del risarcimento dei danni eventualmente causati alla società 3SUN.
32. RAPPRESENTANZA FISCALE e TECNICA PAESI NON UE
1 Rappresentanza fiscale
Le operazioni doganali e fiscali per l'entrata delle merci nella UE sono a carico del Fornitore. A tale scopo i fornitori non aventi sede in uno degli stati della Comunità Europea sono tenuti ad eleggere, al fini di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato Italiano per il quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni.
La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio IVA o l’Agenzia delle entrate competente e deve essere comunicata a 3SUN entro un mese dalla data di perfezionamento del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse.
33. Rappresentanza Tecnica
I fornitori non residenti in uno degli stati della comunità Europea sono tenuti ad individuare, ai fini della gestione delle attività post vendita, un proprio Rappresentante Tecnico domiciliato nel territorio della Comunità stessa. Il nominativo del rappresentante tecnico deve essere comunicato a 3SUN entro un mese dalla data di perfezionamento del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata della garanzia del prodotto fornito.
In caso di ritardo nella comunicazione a 3SUN del Rappresentante Fiscale o del Rappresentante Tecnico rispetto alle scadenze sopra precisate, 3SUN si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ.
34. FORO COMPETENTE
Se non stabilito diversamente nel Contratto, la legislazione applicabile al Contratto è quella italiana ed il foro competente per ogni controversia tra 3SUN ed il Fornitore è quello di Catania.
35. IMPOSTE E TASSE
Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali derivanti dal Contratto sono a carico del Fornitore ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di 3SUN.