ANNEX VII ITALIA
ANNEX VII ITALIA
Rev.2 25/10/2021
SOMMARIO
SEZIONE I - PARTE GENERALE 3
AMBITO DI APPLICAZIONE 3
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 3
TERMINI DI CONSEGNA\ULTIMAZIONE LAVORI O SERVIZI 4
SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI 4
PREZZI CONTRATTUALI 4
VALUTAZIONE ECONOMICA NEL CASO DI MODIFICHE CONTRATTUALI 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTI 5
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 7
LEGISLAZIONE “ANTIMAFIA”, PROTOCOLLI DI LEGALITA’, SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI 7
IMPOSTE E TASSE 9
RAPPRESENTANZA FISCALE E TECNICA PAESI NON UE 9
GARANZIA ECONOMICA 10
CEDIBILITA’ DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO 10
RECESSO 11
RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO 11
GENERAL PARTS 12
CLAUSOLE ETICHE 12
TUTELA DEI DATI PERSONALI 13
LEGGE APPLICABILE 16
FORO COMPETENTE 16
SEZIONE II - LAVORI, SERVIZI, FORNITURE CON POSA IN OPERA 17
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 17
AREE E LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE DA PARTE DI ENEL 17
ESECUZIONE DI LAVORI CON PERSONALE PRESSO LE SEDI DI ENEL 18
RAPPRESENTANZA 18
ASSICURAZIONI 18
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PROFESSIONISTA 19
ASSICURAZIONE “ALL RISKS” 19
MATERIALI E APPARECCHIATURE 19
MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO D’OPERA 20
VARIAZIONE DEI PREZZI A FORFAIT 20
PRESTAZIONI A CONSUNTIVO 20
CONTROLLI E CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO 21
RISERVE 21
RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO. 21
DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE 21
DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE 22
SCIOGLIMENTO PER MANCATA CONSEGNA O SOSPENSIONE LAVORI 22
RESPONSABILITA’ SOLIDALE 22
CONTROLLI PER IL CONTRASTO DELL’ILLECITA SOMMINISTAZIONE DI MANODOPERA. (ART 17 BIS DEL D.LGS 9 LUGLIO 1997, N. 241) 25
SEZIONE III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI 27
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GRUPPO ENEL
SETTIMA EDIZIONE validità dal 01/03/2018
-1 -
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 27
ONERI PARTICOLARI 27
CUSTODIA 27
DISCIPLINA NEI CANTIERI E NELLE AREE DI LAVORO 27
COLLOCAZIONE DEI CANTIERI 28
ACCESSI AI CANTIERI ED ALLE AREE DI LAVORO 28
CARTELLI DI CANTIERE 28
TRASPORTI, IMMAGAZZINAMENTI E DEPOSITI 28
CHIUSURA DEI CANTIERI 28
ALLEGATI “RESPONSABILITA’ SOLIDALE” 29
ALLEGATI SICUREZZA 35
UTILIZZO SISTEMI INFORMATICI ENEL 35
ALLEGATO FATTURAZIONE 39
ALLEGATI GDPR (DA ALLEGATO 1 AD ALLEGATO 4) 44
SEZIONE I - PARTE GENERALE
AMBITO DI APPLICAZIONE.
1.1 Il presente Annex VII Italia si applica ai contratti di appalto di fornitura, di servizi e di lavori (di seguito anche “Contratto”) regolati dalla legge italiana e conclusi tra una Società del Gruppo ENEL ed un appaltatore (di seguito “Parti”).
1.2 Il presente documento è parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Contratto del Gruppo ENEL (d’ora in avanti indicate come Condizioni Generali) di cui costituisce un allegato. Nella lettera d’ordine è indicata la pagina Web in cui sono rese disponibili le Condizioni Generali – Parte Generale e il presente Annex VII Italia e, per coloro i quali non abbiano accesso a detta pagina Web e ne facciano richiesta, ne verrà inviata una copia in formato elettronico/cartaceo.
1.3 Fermo restando quanto previsto all’art. 5 “Interpretazione e gerarchia” delle Condizioni Generali – Parte Generale, qualunque deroga o modifica al presente Annex VII Italia proposta dall’Appaltatore sarà valida solo se fatta per iscritto e accettata con la medesima forma da ENEL e sarà applicata unicamente al Contratto per il quale è stata proposta, restando esclusa la possibilità che l’eccezione possa essere estesa ad altri contratti in corso o che verranno eventualmente stipulati successivamente con il medesimo Appaltatore.
1.4 Si precisa che in caso di difformità o incompatibilità tra i documenti facenti parte del Contratto, si fa riferimento all’art. 5 “Interpretazione e gerarchia” delle Condizioni Generali – Parte Generale in cui si stabilisce che la prevalenza è determinata dall’ordine progressivo secondo il quale i documenti contrattuali sono ivi elencati.
1.5 La versione originale del presente Annex VII Italia è quella in lingua italiana. Si precisa che in caso di discordanza tra la versione originale, in lingua italiana, e le traduzioni in altre lingue prevarrà la versione originale in lingua italiana.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.
2.1 L’Appaltatore si obbliga per l’intero periodo di durata del Contratto, ad eseguire la prestazione oggetto del Contratto stesso secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti facenti parte del Contratto e si impegna, inoltre, a garantire a ENEL che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche disponibili, a regola d’arte e avvalendosi di personale qualificato e idoneo all’espletamento delle attività.
2.2 L’Appaltatore si obbliga inoltre a:
• eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa di ENEL e/o di terzi;
• dare immediata comunicazione ad ENEL di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
• adottare, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad ENEL e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto (ad esempio subappaltatori);
• curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto, ad eccezione di quelli che la legge pone espressamente ad esclusivo carico di ENEL, per i quali, comunque, l’Appaltatore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione;
• comunicare immediatamente ad ENEL, Gestore del Contratto, il verificarsi di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della normativa ambientale, di cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di attività svolte su impianti ENEL o comunque svolte per conto di ENEL.
• comunicare immediatamente ad ENEL ogni variazione intervenuta rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni rese ad ENEL ai fini dell’affidamento del Contratto. Inoltre, l’Appaltatore accetta che ENEL potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità e la attualità delle dichiarazioni fornite, e si impegna a produrre su richiesta di ENEL, sin dalla stipula del contratto, eventuale idonea ulteriore documentazione. Qualora dovesse emergere il mancato aggiornamento delle informazioni e/o la loro non veridicità ENEL, potrà, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, adottare - a suo insindacabile giudizio - provvedimenti di diniego/sospensione/esclusione dal sistema di qualificazione di ENEL, nonché di risoluzione immediata e di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Contratto/i Contratti assegnati sulla base delle dichiarazioni infedeli.
2.3 Resta fermo, pertanto, che l’Appaltatore assume su di sé tutti gli ulteriori obblighi ed oneri anche se non espressamente indicati nel Contratto ma necessari ai fini dell’esecuzione delle prestazioni o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte.
TERMINI DI CONSEGNA\ULTIMAZIONE LAVORI O SERVIZI.
3.1 Salvo che sia diversamente previsto nel Contratto, il programma cronologico stabilisce i termini di esecuzione delle prestazioni, di norma, contenuti, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:
• nell’Inizio programma cronologico: termine di inizio del programma cronologico relativo agli stati di avanzamento delle attività previste in Contratto;
• nel termine di consegna: termine entro il quale le attività e le eventuali prove di funzionamento a carico dell’Appaltatore devono essere completate a cura dello stesso o – in caso di forniture – termine entro il quale la fornitura collaudata deve pervenire a destinazione.
3.2 Il programma cronologico impegna, in ogni caso, l’Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Resta inteso che, vincolandosi ai termini indicati nel programma cronologico, l’Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutti i rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
3.3 Ove, per effetto di modifiche contrattuali al Contratto, si determinino modifiche alle prestazioni oggetto del Contratto stesso, i relativi termini contrattuali del programma cronologico saranno, ove necessario, congruamente modificati con l’accordo tra le Parti.
SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI.
4.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 9.4 “SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI” delle Condizioni Generali – Parte Generale, ENEL si riserva la facoltà di richiedere, previa comunicazione scritta all’Appaltatore da effettuarsi con congruo anticipo, una posticipazione dei termini contrattuali di consegna\ultimazione lavori o servizi. In tale caso, ove trattasi di fornitura e se non diversamente previsto nel Contratto di Appalto, l’Appaltatore è autorizzato a fatturare la fornitura stessa previa registrazione dei materiali in conto deposito. Di tale registrazione dovrà essere inviata ad ENEL apposita comunicazione scritta.
4.2 Salvo preventivo benestare scritto di ENEL, non saranno accettate anticipazioni dei termini contrattuali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo consegne anticipate dei servizi oggetto del Contratto, approntamenti parziali, etc.
4.3 Con riferimento a quanto stabilito all’art.16 “Sospensione, Recesso e Terminazione del contratto” delle Condizioni Generali – Parte Generale, nei casi in cui ENEL ritenga necessario o sia obbligata a sospendere in via temporanea tutte o parte delle attività oggetto del Contratto, l’Appaltatore avrà diritto al compenso stabilito nel Contratto, nonché allo spostamento - commisurato alla durata della sospensione - dei termini contrattuali originariamente previsti per l’esecuzione delle attività e/o delle singole partite interessate.
4.4 L’Appaltatore ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale delle attività disposta da ENEL, sia totale e complessivamente superiore a centottanta (180) giorni rispetto all’intera durata del Contratto.
PREZZI CONTRATTUALI.
5.1 Generalità.
Fatto salvo quanto stabilito all’art.7.1 “PREZZO” delle Condizioni Generali – Parte Generale, se non diversamente previsto nel Contratto di Appalto, i prezzi contrattuali in deroga all’art. 1664 del Codice Civile, sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore riconosce:
• di essere stato pienamente edotto circa la tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto stesso, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento necessario e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull’esecuzione delle prestazioni e sulla determinazione dei relativi prezzi;
• che, per quanto sopra, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla non remuneratività dei singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l’abbia determinata.
I prezzi relativi a opere, lavori e interventi necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, sono contenuti nell’elenco compensi o nell’elenco dei prezzi.
Qualora l’Appaltatore, di sua iniziativa e senza approvazione scritta di ENEL, esegua prestazioni/opere/lavori/interventi eccedenti in quantità e qualità quelli commissionati ovvero impieghi materiali ed apparecchiature di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti, non avrà diritto a compensi maggiori ma esclusivamente al pagamento dei compensi relativi a quanto commissionato.
5.2 Revisione prezzi.
I prezzi contrattuali possono essere soggetti a revisione solo se previsto nel Contratto e qualora la durata del Contratto sia superiore ad un anno dalla data iniziale indicata nel programma cronologico o da altra data di riferimento di inizio delle attività
indicata nel Contratto, compresa ogni sospensione eventualmente disposta da ENEL ed esclusa qualunque causa di ritardo imputabile all’Appaltatore.
La revisione dei prezzi è richiesta dalla parte interessata e calcolata secondo le modalità indicate nel Contratto; se calcolata dall’Appaltatore, ENEL si riserva il diritto di effettuarne la verifica.
Possono essere sottoposti a revisione gli importi corrisposti all’Appaltatore riportati nei documenti contabili riferiti alle prestazioni eseguite dopo la scadenza del primo anno dalla data iniziale indicata nel programma cronologico o da altra data di riferimento di inizio delle attività indicata nel Contratto.
L’accordo relativo alla revisione dei prezzi costituisce per entrambe le Parti riconoscimento integrale di tutti i rispettivi diritti ed obblighi anche in relazione alle variazioni – in aumento o diminuzione – dei costi.
L’importo della revisione dei prezzi non concorre né alla formazione né al raggiungimento dell’importo del Contratto.
VALUTAZIONE ECONOMICA NEL CASO DI MODIFICHE CONTRATTUALI.
6.1 ENEL, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ha la facoltà di richiedere modifiche rispetto alla prestazioni pattuite. Le nuove prestazioni dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità stabilite, a regola d’arte e comunque nel rispetto delle leggi applicabili, ivi comprese quelle in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
6.2 Dette prestazioni saranno compensate tenendo conto dei prezzi indicati nel Contratto. In mancanza di specifici prezzi contrattuali relativi alle suddette prestazioni, questi saranno determinati per analogia con i prezzi contrattuali stabiliti per prestazioni analoghe o, qualora ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali, ecc.
6.3 Nuovi prezzi devono risultare da appositi accordi debitamente sottoscritti dalle Parti. In caso di mancato accordo l'Appaltatore è, comunque, tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto di nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ENEL, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare - nei termini e con le modalità di cui al successivo art.. “RISERVE” specifiche riserve.
6.4 L’Appaltatore deve produrre i necessari documenti tecnici ed economici al fine di consentire ad ENEL l’individuazione della consistenza delle nuove/diverse prestazioni e dei relativi costi. Tali documenti – anche nel dettaglio – devono essere analoghi a quelli redatti dall’Appaltatore in sede di procedura di approvvigionamento per l’affidamento della prestazione oggetto del Contratto.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
7.1 Generalità.
Enel ha aderito nel 2020 al nuovo regime fiscale opzionale del Gruppo Iva (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972). Con tale regime viene istituito un unico ed autonomo soggetto passivo Iva con un'unica Partita Iva per tutte le Società xxxxxxxx.Xx costituzione del Gruppo IVA Enel ha effetto dal 1° Gennaio 2021. L’elenco delle Società Enel appartenenti al Gruppo Iva a cui è associata l’unica partita iva di gruppo è disponibile sul portale Web del Global Procurement di Enel al seguente link “xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx”. L’adesione da parte delle società italiane Enel al Gruppo Iva Enel comporta la non applicazione del Regime Iva Split Payment dal 1 gennaio 2021. In aggiunta alla partita iva di Gruppo, unica per tutte le Società Enel aderenti, assume carattere obbligatorio l’indicazione in fattura del codice fiscale della Società Enel committente.
Fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Generali – Parte Generale all’art. 7.4. “Condizioni economiche” e all’art.
7.3. “Fatturazione”, ad eccezione della Lettera “B” del punto 7.3.3 del medesimo articolo, i corrispettivi devono essere fatturati dall’Appaltatore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto di Appalto.
In particolare, in deroga a quanto previsto al punto 7.3.3 lettera “B” dell’art. 7.3 “Fatturazione”, la trasmissione delle fatture potrà avvenire attraverso i sistemi elettronici di ENEL (Portale degli Acquisti attraverso il quale Enel svolge l’attività di intermediario verso il Sistema di Interscambio per la Fatturazione Elettronica). L’utilizzo del Portale Enel per l’invio delle fatture rende digitale il processo di gestione dei documenti da parte delle strutture amministrative di Enel con certezza dei termini di pagamento.
Si precisa che in base alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del Direttore delle Entrate del 30 Aprile 2018 si intende come intermediario qualsiasi soggetto terzo, incaricato dal cedente/prestatore a trasmettere per proprio conto le fatture elettroniche verso il Sistema di Interscambio (SDI).
Enel quindi svolge a titolo gratuito il ruolo di intermediario verso lo SDI esclusivamente e limitatamente a tutte le fatture ricevute dai propri fornitori (quindi documenti e informazioni che è già è titolato a riceverle in qualità di committente) e non quelle emesse dai fornitori a soggetti diversi da Enel.
Enel si impegna ad inoltrare tutte le fatture ricevute allo SDI in virtù del ruolo di intermediazione assegnato dal Fornitore, distinguendo tale attività dal ruolo di verifica delle prestazioni o forniture ricevute tipico del committente/cessionario. Resta inteso quindi che l’impegno di inoltrare le fatture allo SDI non comporta l’automatico riconoscimento del credito che è soggetto alle verifiche da parte di Enel quale committente.
Enel non esegue attività diverse da quelle di intermediario verso lo SDI (ad esempio soggetto emittente in nome e per conto del fornitore di fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR IVA, oppure l’intermediario individuato dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – quali consulenti del lavoro, commercialisti, CAF, ragionieri – che rappresente
l’unico che può essere delegato alla consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate).
Anche se nel Contratto sia stabilito che il pagamento possa essere effettuato con diverse divise, la singola fattura potrà essere emessa in unica moneta.
La fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto di Appalto e dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente. Le fatture devono riportare tutte le informazioni previste dalla normativa fiscale in vigore. In particolare la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica fra privati dal 1° gennaio 2019. Le fatture dovranno essere emesse secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore delle Entrate del 30 aprile 2018 ed andranno trasmesse tramite il SdI (Sistema di Interscambio) ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari/agricoli esonerati e delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Nell’allegato 9 sono riportati i dettagli tecnici necessari per la corretta gestione della fatturazione elettronica per Enel. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa.
I fornitori non residenti, potranno inviare le fatture solo in formato TIFF/PDF utilizzando l’apposito canale attivo nel Portale WEB EDI .
Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio ordinario sia dotato di autonoma Partita I.V.A., ciascuna impresa del Raggruppamento o del Consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 8 “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”. Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad ENEL opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria.
Fatta salva la normativa vigente in materia di appalti pubblici, resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto o cottimo, laddove ENEL non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ENEL sospenderà il pagamento in favore dell’Appaltatore, qualora l’Appaltatore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove l’Appaltatore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere e non adempia a quanto previsto nei successivi art. 8 “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”.
E’ esclusa la possibilità per l’Appaltatore di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento.
7.2 Pagamenti.
Per gli Appalti di Servizi e/o di Lavori prima dell’emissione di ogni fattura l’Appaltatore dovrà richiedere all’Unità ENEL che gestisce il contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di ENEL, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento).
Per gli Appalti di Forniture Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento).
In mancanza del benestare al pagamento, reperibile dalle funzionalità presenti sul Portale, le fatture devono riportare sempre in alternativa:
• il numero d’ordine di acquisto;
• l’indicazione dell’ Unità presso cui è stata resa la prestazione o effettuata la fornitura (CUA: Codice Unità Acquirente).
Nel caso in cui gli estremi identificativi di cui sopra (autorizzazione alla fatturazione, numero ordine d’acquisto o codice Unità Enel) non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli dell’Allegato 9 per l’identificazione dei campi da utilizzare per l’inserimento dell’autorizzazione a fatturare, ordine di acquisto o Codice unità Enel).
Nel caso in cui il contratto è parte di progetti o programmi ad investimento pubblico, ENEL fornirà all’Appaltatore il Codice Unico di Progetto (CUP) e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG), ove disponibile. È fatto obbligo al fornitore, l’inserimento di tali codici nella fattura. Qualora il CUP e/o il CIG siano stati forniti da ENEL ma non fossero presenti in fattura nelle modalità riportate nell’allegato 9, ENEL non potrà procedere al pagamento della stessa.
Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.
Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI1.
8.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217.
8.2 In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli Appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art.3
- al Contratto.
8.3 Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e, dunque relativi al Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
8.4 L’Appaltatore è tenuto a comunicare alle unità amministrative competenti di ENEL, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
8.5 Analogamente e con le medesime modalità, il subappaltatore o il subcontraente tramite l’Appaltatore, sono tenuti a comunicare al gestore del Contratto i dati di cui sopra.
8.6 L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa ENEL e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8.7 L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.
8.8 Nel caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, di uno solo degli obblighi previsti dall’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
8.9 Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), ENEL comunicherà detto codice all’Appaltatore che dovrà riportarlo su ciascuna fattura ai sensi dell’art. 7.2.5.
LEGISLAZIONE “ANTIMAFIA”, PROTOCOLLI DI LEGALITA’, SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI.
9.1 Generalità.
Il Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, nonché di tutti gli eventuali vigenti protocolli di legalità stipulati da ENEL.
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare quanto riportato nei suddetti protocolli e si impegna all’osservanza e all’attuazione degli stessi.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a riportare nei contratti di subappalto analoghe clausole a carico dei subappaltatori, con previsione che la violazione delle disposizioni contenute nei protocolli di legalità può comportare la risoluzione del contratto di Subappalto.
Fatto salvo quanto sopra, qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti emergano in merito alle imprese appaltatrici, subappaltatrici o subcontraenti, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ENEL, nonché l’Appaltatore,
1 La clausola si applica esclusivamente ai contratti affidati ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
in caso di Subappalto o Subcontratto, potranno procedere alla risoluzione o recesso del contratto ed alla revoca dei provvedimenti adottati da Enel senza che l’Appaltatore e/o il subappaltatore possano richiedere alcun risarcimento dei danni nei confronti di ENEL.
9.2 Subappalto e Subcontratti.
Il Subappalto è ammesso alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto e cioè entro i limiti massimi stabiliti nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero del 49 % del valore totale del contratto in relazione ai contratti che non sono regolati dalla normativa sugli appalti pubblici. L’Appaltatore in relazione alle attività o parti di attività che in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare, potrà procedere con l'affidamento in Subappalto, solo dopo che ENEL avrà verificato la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, richiesti per l’esecuzione del Contratto, i parametri sulla sicurezza ed avrà quindi rilasciato la preventiva autorizzazione. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.
A tal fine l’Appaltatore dovrà avanzare la richiesta di volersi avvalere del Subappalto, in tempo utile e tenendo conto dei tempi di rilascio della suddetta autorizzazione, inviando ad ENEL apposita comunicazione scritta contenente:
• l'indicazione dettagliata delle attività per le quali si chiede autorizzazione al Subappalto e il relativo importo;
• l'indicazione del soggetto subappaltatore scelto tra coloro che sono stati indicati in fase di offerta e che non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto in qualsiasi forma (sia in forma singola che associata)
• data presunta di inizio e fine del Subappalto.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di dare in Subappalto o di concedere in cottimo l'esecuzione di qualsiasi parte delle attività comprese nell'Appalto, se non sia stato espressamente autorizzato per iscritto dall’unità ENEL che gestisce il Contratto.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà allegare la documentazione di cui al punto A) o di cui al punto B) a seconda che il Contratto sia regolato o meno dalla normativa sugli appalti pubblici:
A) in relazione ai contratti che sono regolati dalla normativa sugli appalti pubblici l’Appaltatore dovrà allegare:
⮚ copia autenticata del contratto di Subappalto sottoscritto dalle parti;
⮚ dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 Cod.Civ., con l’impresa subappaltatrice, nonché analoga dichiarazione effettuata da ciascuna impresa partecipante nel caso di R.T.I. o Consorzio.
⮚ dichiarazione del Subappaltatore di non aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto in qualsiasi forma (sia in forma singola che associata)
⮚ dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore (Es c.d. DGUE) attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
⮚ dichiarazione/i rilasciata/e dalla/e impresa/e subappaltatrice/i qualora la/e stessa/e abbia/no forma societaria rientrante tra quelle previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
⮚ il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del Subappaltatore per attività attinenti quelle oggetto del Subappalto; per i subappaltatori esteri si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia;
⮚ autocertificazione del subappaltatore attestante la regolarità degli adempimenti di legge e di contratto in materia di rapporti di lavoro dei propri dipendenti specificando:
• Codice Impresa e Sede INAIL;
• Matricola Impresa e Sede INPS;
• Matricola Impresa, Sede e, eventualmente, Tipo Cassa Edile;
• Contratto Collettivo Nazionale applicato;
⮚ Autocertificazione del subappaltatore attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza o tutela del lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
⮚ Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate.
Evidenza della corretta registrazione nel sistema di anagrafica Unica Enel o della qualificazione se richiesto nel Contratto
B) in relazione ai contratti che non sono regolati dalla normativa sui contratti pubblici, l’Appaltatore dovrà allegare:
⮚ Evidenza della corretta registrazione nel sistema di anagrafica Unica Enel o della qualificazione se richiesto nel Contratto
⮚ autocertificazione , del Subappaltatore attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente,
⮚ DURC,
⮚ Autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti,
⮚ Dichiarazione rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate,
⮚ Ogni altra doucumentazione richiesta nel Contratto
In ogni caso il Contratto di subappalto dovrà essere depositato, in copia autentica, presso l'Unità ENEL che gestisce il contratto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.
L’Appaltatore deve praticare, per le attività affidate in Subappalto, gli stessi prezzi di Contratto con un ribasso non superiore al 20% (venti percento), ad eccezione dei relativi oneri della sicurezza che devono essere corrisposti senza alcun ribasso.
Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 7 “FATTURAZIONE E PAGAMENTI”, punto 7.1.11., l’Appaltatore autorizzato ad affidare attività in Subappalto dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo delle attività da quest'ultimo eseguite, provvedendo a trasmettere all'Unità ENEL che gestisce il contratto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione delle fatture e della documentazione di cui sopra entro il predetto termine, ENEL sospenderà il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere da ENEL indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro.
L’Appaltatore è solidamente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti a quest’ultimo facenti carico, per gli obblighi di sicurezza previsti nella normativa vigente.
Qualora ENEL, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un Subappaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, alla revoca dell’autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, ENEL diffiderà l’Appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto.
L’Appaltatore deve provvedere a sostituire il subappaltatore relativamente al quale apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
A seguito della revoca dell'autorizzazione, l’Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per ENEL e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti da ENEL.
Nei contratti con i subappaltatori e gli Appaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel Contratto di Appalto inclusa la specifica indicazione dei costi della sicurezza, che vanno corrisposti integralmente e non devono essere soggetti a ribasso.
L’inadempimento dei previsti suddetti obblighi – anche imputabile al subappaltatore – costituirà causa di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. cv..
L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.
L’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte della prestazione oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dall’Appaltatore, che rimane responsabile nei confronti di ENEL dell’esecuzione, nonché dell’eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell‘esecuzione stessa.
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all’Unità ENEL che gestisce il Contratto, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del Contratto, le attività affidate.
IMPOSTE E TASSE.
L’imposta di registro, l’imposta di bollo nonché tutti i diritti ed ulteriori oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del Contratto sono a carico dell’Appaltatore.
RAPPRESENTANZA FISCALE e TECNICA PAESI NON UE.
11.1 Rappresentanza fiscale.
Le operazioni doganali e fiscali, quali a titolo esemplificativo quelle per l'entrata delle merci nella UE, sono a carico dell’Appaltatore. A tale scopo gli Appaltatori non aventi sede in uno degli stati della Comunità Europea sono tenuti ad eleggere, al fini di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato Italiano per il quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni.
La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio IVA o l’Agenzia delle Entrate competente e deve essere comunicata a ENEL
entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse.
I dati identificativi del rappresentante fiscale, una volta nominato, dovranno essere indicati in fattura.
11.2 Rappresentanza Tecnica.
Ove previsto nel Contratto, gli Appaltatori non residenti in uno degli stati della Comunità Europea sono tenuti ad individuare, ai fini della gestione delle attività post vendita, un proprio Rappresentante Tecnico domiciliato nel territorio della Comunità stessa. Ove previsto, il nominativo del rappresentante tecnico deve essere comunicato a ENEL entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata della garanzia del prodotto fornito.
11.3 Altre Disposizioni.
In caso di ritardo nella comunicazione ad ENEL del rappresentante fiscale o del rappresentante tecnico, rispetto alle scadenze sopra precisate, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
GARANZIA ECONOMICA
12.1 Fermo restando quanto stabilito nell’art. 19 “GARANZIA ECONOMICA” delle Condizioni Generali – Parte Generale ed eventualmente negli altri documenti facenti parte del Contratto di Appalto, la garanzia deve essere costituita sotto forma di deposito cauzionale o contratto autonomo di garanzia rilasciata da istituti finanziari di gradimento di Enel preferibilmente italiani o filiali italiane di istituti esteri, emessi, ove possibile, con firma digitale (in formato p7m) ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle vigenti regole tecniche e conforme alle norme ISO 19.005-1(PDF/A), utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati al Contratto.
12.2 Qualora emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche patrimoniali dell’istituto di credito, dell’intermediario finanziario o della compagnia di assicurazione garante, l’Appaltatore su richiesta di Enel dovrà procedere entro 60 giorni alla sostituzione del soggetto garante con altro soggetto di gradimento di Enel pena la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ.
12.3 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento.
12.4 Enel, si riserva il diritto di valersi della cauzione per la riscossione delle eventuali penali applicate ai danni del contraente per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dallo stesso dovuto per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere, ivi compreso il mancato pagamento delle retribuzioni ad essi spettanti. L’applicazione delle penali previste contrattualmente potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la cauzione prestata a titolo di garanzia dall’Appaltatore.
12.5 Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore di ENEL dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore, su richiesta di ENEL, dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, pena la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., sospendere i pagamenti o applicare le ritenute contrattuali sul primo pagamento utile, ove capiente ovvero ulteriori ritenute sui pagamenti successivi fino alla concorrenza della percentuale dovuta.
12.6 Ove contrattualmente previsto, la garanzia economica è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo, ovvero alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, sempreché in tale data non siano pendenti contestazioni o controversie in merito ad eventuali inadempienze dell’appaltatore in materie di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.
CEDIBILITA’ DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO.
13.1 La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è ammessa esclusivamente nei confronti delle Banche e degli Intermediari Finanziari iscritti negli appositi albi di cui al D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.
13.2 La notifica ad ENEL dell’avvenuta cessione del credito derivante dal Contratto deve essere sottoscritta esclusivamente tramite un certificato di firma digitale ed inviata a mezzo PEC all’indirizzo della società ENEL interessata, indicato nel Contratto, non oltre 30 giorni prima del termine per il pagamento della fattura relativa al credito ceduto.
13.3 Ai sensi del Contratto, per cessione di crediti si intende la cessione di tutti i crediti derivanti dal Contratto stesso a favore di un unico cessionario in possesso dei requisiti di cui al punto 13.1. Qualora l’Appaltatore intenda cedere i singoli crediti, derivanti dal Contratto, a più cessionari dovrà comunicarlo preventivamente, a mezzo PEC, ad ENEL, fatti salvi gli obblighi di cui al punto 13.2.
13.4 Le coordinate bancarie (sulle quali verranno effettuati i pagamenti) dovranno essere sempre quelle del cessionario. La cessione verrà notificata dal cedente o dal cessionario (con le modalità previste nel punto 13.2); nel caso sia effettuata dal cessionario la notifica dovrà contenere in allegato l’atto di cessione riportante l’accettazione del cedente sottoscritta esclusivamente tramite un certi ficato di firma digitale.
13.5 Resta inteso che ENEL si riserva di non procedere al pagamento della fattura ceduta nel caso in cui il cessionario non risulti in possesso dei requisiti di cui al punto 13.1. del presente articolo e nel caso in cui non abbia formalizzato la comunicazione
secondo le modalità previste nei punti 13.2, 13.3 e 13.4. Resta salva la facoltà per ENEL, in qualità di debitore ceduto, di opporre al cessionario tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al cedente.
13.6 E’ vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del Contratto.
RECESSO
14.1 Recesso dell’Appaltatore.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 16 RECESSO” delle Condizioni Generali – Parte Generale per cui Enel ha la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso, l’Appaltatore può notificare ad Enel istanza di recesso dal Contratto solo quando si verifichino le condizioni e le circostanze espressamente previste nel Contratto di Appalto stesso con i limiti e secondo le modalità ivi stabilite.
Nel caso in cui Enel accolga l’istanza di recesso, comunica all’Appaltatore quali opere, strutture e parti di esse devono essere consegnate, completate e quali interrotte anche al fine di mettere i cantieri in disarmo entro il termine di tempo prescritto da ENEL stessa
Tutte le opere, anche se non finite ma eseguite regolarmente sono conteggiate ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal Contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Salvo diverso accordo, tutti i materiali già approvvigionati dall'Appaltatore sono conteggiati al prezzo di costo.
14.2 Recesso per difficoltà di esecuzione.
L'Appaltatore può notificare ad ENEL la volontà di recedere dal Contratto per “difficoltà di esecuzione”, derivante da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu' onerosa la sua prestazione.
L’istanza deve essere inviata tramite PEC o lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dal verificarsi della causa stessa. ENEL si riserva di accertare le suddette cause e nel caso in cui accolga l’istanza di recesso ENEL comunica all’Appaltatore quali opere, strutture e parti di esse devono essere consegnate, completate e quali interrotte anche al fine di mettere i cantieri in disarmo entro il termine di tempo prescritto da ENEL stessa.
In tale caso di recesso l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già eseguito fino al momento del recesso.
14.3 Recesso di ENEL per procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore.
In caso di fallimento di amministrazione straordinaria, il di liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 X.X. x. 000/0000 (xxxxx fallimentare).
Fatte salve le norme relative ai contratti di appalto per le opere pubbliche, ove tuttavia il curatore o il commissario dichiarino, entro il termine stabilito nello stesso art. 81, di voler subentrare nel rapporto, ENEL ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore o al commissario entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di subentro.
ENEL, con apposita comunicazione, fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere.
La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di ENEL, ha inizio con un verbale di constatazione redatto in contraddittorio, relativo allo stato di avanzamento delle opere eseguite nonché della consistenza dei cantieri.
Nel caso in cui il curatore o il commissario non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, ENEL ha la facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.
Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori, secondo quanto previsto
dal Contratto.
Le opere anche se non finite ma eseguite regolarmente sono conteggiate sulla base dei prezzi contrattuali, secondo
quanto previsto dal Contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori.
Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo con il curatore o il commissario. Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.
RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO
15.1 Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto, ed in particolare all’art.16.3.“Risoluzione” delle Condizioni Generali – Parte Generale, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori:
• non consenta l’identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di lavoro a personale di ENEL e/o a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi;
• sospenda arbitrariamente le prestazioni oggetto del Contratto;
• rifiuti di iniziare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
• rifiuti di riprendere l’esecuzione delle attività per le quali ENEL - per qualsivoglia ragione - abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa;
• non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da ENEL;
• le dichiarazioni e/o la documentazione rilasciate a ENEL abbiano omissioni e/o elementi di falsità parziale o totale;
• violi una delle norme e principi contenuti nel codice Etico del Gruppo Enel
• sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti;
• utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;
• commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni;
• le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte;
• non comunichi immediatamente ad ENEL, Gestore del Contratto, di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della normativa ambientale, di cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di attività svolte su impianti ENEL o comunque svolte per conto di ENEL;
15.2 Nelle ipotesi sopra elencate la risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione scritta unilaterale di Enel, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata
15.3 Nei casi di cui sopra, ENEL avrà facoltà di escutere la garanzia economica di cui al precedente l’art. 12 “Garanzia economica”.
15.4 In tutti i casi di inadempimento, ENEL – a suo insindacabile giudizio – può assegnare all’Appaltatore, un termine per adempiere. Se nel Contratto non è previsto un termine diverso, questo non è inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine ENEL, fatto salvo il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., potrà procedere all’affidamento del Contratto a terzi, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Tale affidamento sarà notificato all’Appaltatore inadempiente, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione dello stesso e del relativo importo. In tale caso, spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento delle attività regolarmente eseguite, risultanti da un verbale di constatazione dell’avanzamento delle attività, da redigersi in contraddittorio, previa compensazione con gli importi dovuti dall’Appaltatore a titolo di penale e/o di maggior danno/oneri comunque connessi all’anticipata risoluzione, quali, ad esempio, quelli conseguenti alla stipula di un nuovo contratto con terzi o alla esecuzione diretta delle attività oggetto del Contratto.
15.5 L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore da ulteriori responsabilità comunque connesse all’anticipata risoluzione del Contratto.
General Parts.
CLAUSOLE ETICHE.
16.1 Informativa Generale.
Il Gruppo ENEL nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e nella Policy sui Diritti Umani consultabili presso l’indirizzo:
xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.XXXX.xxx/xx-XX/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/.
L’Appaltatore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a principi equivalenti.
16.2 Dichiarazione Conflitto d’interessi.
L’Appaltatore, anche con riferimento agli impegni assunti all’art. 29.2 “CONFLITTO D´INTERESSE” delle Condizioni Generali – Parte Generale, si obbliga a mantenere aggiornata la relativa dichiarazione rilasciata ad ENEL.
16.3 Dichiarazione ex parte speciale “D reati contro la personalità individuale” 2.
L’Appaltatore, con riferimento agli obblighi previsti all’art.“GENERALITÀ” delle Condizioni Generali – Parte Generale in tema di tutela dei diritti della personalità individuale, si impegna a sottoscrivere la relativa dichiarazione di cui all’Allegato 6 Annex Italia o 7 Annex Italia del presente documento.
16.4 Clausola risolutiva espressa per reati ex Dlgs 231/01.
Con riferimento all’art. 29 “Cotice Etico” delle Condizioni Generali – Parte Generale e ai principi ivi espressi e ai relativi obblighi assunti dall’Appaltatore contro la corruzione, qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che l’Appaltatore3 abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal Dlgs n. 231/2001, ENEL sarà legittimata a risolvere il Contratto con
2 La dichiarazione è richiesta nei casi di :
(1) conclusione di contratti con Appaltatori che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari;
(2) conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.
3 La Persona Giuridica.
effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod.civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.
16.5 Dichiarazione di riservatezza e Norme per l’utilizzo dei sistemi informatici di ENEL4.
L’Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti nell’Allegato 8 Annex Italia al presente documento. Si obbliga, altresì, a consegnare ad ENEL le dichiarazioni di cui al medesimo Allegato, debitamente sottoscritte.
16.6 Clausola di Onorabilità.
a) Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, l'Offerente/Appaltatore5 dichiara:
• di prendere atto degli impegni assunti da ENEL S.p.A. e dalle Società da essa controllate direttamente o indirettamente (di seguito “ENEL”), nel Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (Piano TZC), nella Policy sui Diritti Umani, e di attenersi a principi equivalenti nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti con i terzi;
• 6 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali;
• 2 di non essere soggetto ad indagini penali in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali;
• di prendere atto e autorizzare che - ai fini della valutazione della condotta professionale del dichiarante e della Società interessata, ai sensi del secondo e terzo punto della presente lettera a) - ENEL potrà anche acquisire autonomamente ulteriori informazioni, in considerazione della necessaria sussistenza del vincolo fiduciario con la società interessata.
b) L'Offerente/Appaltatore si impegna ad informare prontamente ENEL ed a fornire qualsiasi documentazione pertinente:
1) nel caso venisse a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali di cui al secondo punto della precedente lettera a);
2) nel caso fosse oggetto di indagini penali di cui al terzo punto della precedente lettera a).
ENEL si riserva il diritto di analizzare a suo insindacabile giudizio, le informazioni di cui sopra, al fine della valutazione della condotta professionale dell'Offerente/Appaltatore stesso e della Società interessata.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
17.1 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI AI FINI DEL CONTRATTO
17.1.1. Ai fini del Contratto per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.
17.1.2. Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
17.1.3. Per quanto riguarda i dati personali acquisiti dal Titolare, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del Contratto, si precisa che:
− Il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo Enel Committente7 in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito, “ENEL”);
− L’interessato è la persona fisica i cui dati personali sono trattati ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del Contratto (di seguito Interessato);
− I dati personali trattati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero sia alle società soggette a direzione e coordinamento di ENEL
S.p.A. o a quest’ultima collegate, sia ad altri soggetti. I suddetti terzi destinatari potranno essere nominati Responsabili del trattamento;
− I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità connesse all’esecuzione del contratto e, in ogni caso, saranno cancellati decorsi 10 anni dalla sottoscrizione del contratto;
− L’Interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR (diritto di accedere ai propri dati, richiedere la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano oppure può opporsi al loro trattamento), ove applicabili, contattando il Titolare del trattamento;
4 La clausola si applica ai contratti che prevedano l’accesso ai locali ENEL e/o di accedere e trattare dati e informazioni del Gruppo ENEL nonché l’utilizzo, da parte dell’Appaltatore, dei sistemi informatici di ENEL.
5 Il Legale rappresentante della Società per se stesso e per (a) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (c) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (d) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, per la Società ove domicilia la carica e, ove esistente, per le Società controllante e (e) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (f) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (g) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (h) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, della società Controllante.
6 Per sé stesso e per tutte le persone indicate nella nota 6.
7 Società del Gruppo Enel che stipula il contratto o la società in nome e per conto della quale questo è stipulato
− L’Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx; Tel. (x00) 00.000000, email: xxxxxxxxxx@xxxx.xx;
− I Titolari del trattamento, ove previsto per legge, hanno nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR, i cui dati di contatto sono reperibili sul sito web di ciascun Titolare, o su richiesta.
17.2. Amministratori di Sistema
17.2.1. Nel caso in cui, nell’esecuzione del Contratto, il personale dell’Appaltatore e/o dei Sub-appaltatori che interviene sui sistemi e/o sui dati personali di ENEL dovesse svolgere funzioni riconducibili alla qualifica di “Amministratore di Sistema”, inteso quale professionista responsabile della gestione e manutenzione di un sistema o componente di sistema IT8, l’Appaltatore si obbliga e garantisce che eventuali Sub-appaltatori si obblighino a:
− nominare tali soggetti formalmente;
− fornire agli Amministratori di Sistema apposite istruzioni per lo svolgimento delle mansioni assegnate e svolgere attività di formazione adeguate con riferimento anche alla protezione dei dati personali;
− mettere a disposizione, su richiesta di ENEL, l’elenco degli Amministratori di Sistema nominati dall’Appaltatore ed eventualmente dai Sub-Appaltatori;
− nel caso in cui intervenga su sistemi propri e archivi elettronici, adottare mezzi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) dei suoi Amministratori di Sistema e darne, su richiesta, copia ad ENEL.
17.3. Nomina dell’Appaltatore a Responsabile del trattamento dei dati personali (ove applicabile)
17.3.1. Nei casi in cui l’Appaltatore debba trattare dati personali per conto di ENEL, con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, ENEL, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l’Appaltatore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del GDPR.
Nel caso in cui l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)/Consorzio ordinario o un Consorzio stabile, le imprese componenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario o il Consorzio stabile e le imprese esecutrici sono nominati responsabili del trattamento. L’impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a trasmettere alle imprese mandanti e alle imprese esecutrici le lettere di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, che dovranno pervenire ad ENEL, compilate e sottoscritte per accettazione da parte delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici. L’impresa mandataria o il Consorzio si obbligano a portare a conoscenza delle imprese mandanti e delle imprese esecutrici gli obblighi del presente Articolo.
17.3.2. L’Appaltatore si impegna ad effettuare i trattamenti dei dati personali nel rispetto degli obblighi imposti dal GDPR e delle istruzioni impartite di seguito da ENEL che vigilerà sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni. Resta espressamente inteso che, qualora l’Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente, ENEL avrà diritto di risolvere unilateralmente il Contratto ex art. 1456 c.c.
17.3.3. Obblighi e istruzioni
17.3.3.1. Premesso che l’Appaltatore, in relazione all’esperienza, capacità ed affidabilità dichiarate, ha fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati e di essersi adeguato al GDPR, i suoi compiti e responsabilità sono definiti come segue:
a) dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata di ENEL, dove il committente specificherà le categorie di dati e di interessati (Allegato 1 GDPR);
b) dovrà dichiarare di aver nominato persone autorizzate al trattamento dei dati personali (“Persone Autorizzate”) i dipendenti o collaboratori che hanno il compito di svolgere qualsiasi operazione, anche di mera consultazione, relativa al trattamento dei dati personali di cui ENEL è Titolare. Al riguardo, dovrà garantire che le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Altresì, dovrà garantire che tali Persone Autorizzate siano adeguatamente istruite sui principi relativi alla protezione dei dati personali;
c) invierà ad ENEL l’autodichiarazione dell’avvenuta nomina delle Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali (Allegato GDPR 2). Inoltre, fornirà l’elenco delle Persone Autorizzate che dovranno esser abilitate ad operare direttamente o indirettamente sui sistemi di ENEL. Sarà cura dell’Appaltatore informare il Titolare dell’interruzione del rapporto di lavoro o dell’incarico in essere entro e non oltre cinque giorni dall’evento, al fine di consentire al Titolare di disporre la revoca immediata delle abilitazioni informatiche dalla stessa rilasciate;
d) dovrà adottare tutte le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, nonché ogni altra misura preventiva dettata dall'esperienza, idonea ad evitare trattamenti dei dati non consentiti o non conformi alle finalità necessarie all’esecuzione del Contratto; dovrà periodicamente verificare l’idoneità di tali misure per assicurarsi che siano adeguate al rischio connesso al trattamento dei dati;
e) dovrà, inoltre, mettere in atto ogni altra misura di sicurezza che ENEL ritenga necessario adottare per prevenire la violazione di dati personali;
8 Ai fini del presente Contratto sono considerati “Amministratori di Sistema”, in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti profili: amministratore di sistema operativo come Unix, Linux e Windows, amministratori di database, amministratori di rete, responsabile di backup/recovery, amministratori di sistema complesso come i sistemi ERP)
f) fornirà ogni informazione necessaria affinché ENEL dia seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
g) dovrà dare il necessario supporto ad ENEL nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli dal 32 al 36 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
h) alla cessazione del Contratto dovrà restituire e cancellare, dandone comunicazione, tutti i dati personali di cui è venuto in possesso in ragione dell’esecuzione delle attività affidate, ad eccezione dei dati personali la cui conservazione è necessaria, a titolo esemplificativo, per finalità connesse a: (i) obblighi di legge; (ii) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
i) ENEL si riserva, inoltre, il diritto di richiedere la cancellazione/restituzione dei dati trattati anche prima della cessazione del Contratto comunicandolo in forma scritta all’Appaltatore;
j) ENEL si riserva il diritto di effettuare audit e ispezioni, anche attraverso un soggetto terzo da essa incaricato;
k) dovrà comunicare tempestivamente a ENEL ogni violazione o presunta violazione di dati personali, entro 48 ore dall’avvenuta conoscenza dell’evento e comuunque senza ingiustificato ritardo;
l) fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 5 GDPR, dovrà tenere un Registro delle attività di trattamento svolte per conto di ENEL e fornirne copia su espressa richiesta di ENEL.
17.3.3.2. Le parti si impegnano a trasferire i dati verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento da parte di ENEL. Qualora all’esito di tale valutazione, ENEL lo ritenesse opportuno, l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.
17.3.3.3. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di trattare dati personali per finalità ulteriori rispetto all’esecuzione del Contratto. E’ fatto altresì assoluto divieto di effettuare massivamente, anche attraverso un’adeguata organizzazione del lavoro dei propri collaboratori, download (scarichi), copie, visualizzazioni e/o screenshot, foto, video di dati personali, anche mediante l’eventuale utilizzo di “RPA – Robotic Process Automation” (o “automi”), a meno che non sia necessario ai fini dell’esecuzione del Contratto o non siano preventivamente autorizzati da ENEL.
17.3.4 Risarcimento e Responsabilità
17.3.4.1 Ai sensi dell’art. 82 del GDPR, l’Appaltatore risponde interamente per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni di ENEL.
17.3.4.2 A norma dell’art. 28 comma 4 del GDPR, l’Appaltatore risponde interamente per il danno causato dall’inadempimento o dall’errato adempimento degli obblighi previsti dalla presente clausola, anche per conto dei suoi eventuali Sub Responsabili.
17.3.4.3 In caso di danni ulteriori subiti da ENEL in conseguenza del comportamento dell’Appaltatore o di uno dei suoi Sub- Responsabili, ENEL si riserva il diritto di chiedere un ulteriore risarcimento che sarà proporzionato al danno subito.
17.3.5 Durata
17.3.5.1 La predetta nomina a Responsabile del trattamento, sarà revocata automaticamente alla scadenza del rapporto contrattuale o al momento della risoluzione per qualsiasi causa dello stesso, fermo restando quanto indicato al precedente art. 17.3.3.1. lett i.
17.3.6 Sub-responsabile
17.3.6.1. Qualora, per specifiche attività di trattamento, l’Appaltatore intenda avvalersi per l’esecuzione del Contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere dall’Appaltatore stesso nominati sub-responsabili (di seguito “Sub-responsabile” o “Sub-responsabili”). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi che la presente clausola impone all’Appaltatore.
17.3.6.2. Prima dell’inizio delle attività oggetto del Contratto e comunque entro l’inizio delle attività di trattamento, il Sub- Responsabile provvederà, tramite l’Appaltatore, ad inviare ad ENEL l’elenco nominativo dei propri dipendenti nominati “Persone Autorizzate” al trattamento che tratteranno i dati di cui Enel è Titolare, con l’autodichiarazione dell’avvenuta nomina (Allegato 2 GDPR).
17.3.6.3. All’atto della sottoscrizione del Contratto s’intendono autorizzati i Sub-responsabili comunicati dall’Appaltatore (Allegato GDPR 3). Nel caso in cui l’Appaltatore, per comprovati e ragionevoli motivi, intenda modificare tale lista dovrà chiedere, prima dell’affidamento dell’incarico a nuovi Sub-responsabili, un’autorizzazione ad ENEL come da standard allegato (Allegato GDPR 4).
17.3.6.4. L’Appaltatore dichiara che i Sub-responsabili tratteranno i dati personali in Paesi facenti parte dell’Unione Europea ovvero, fuori dall’Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento. Qualora all’esito di tale valutazione, l’Appaltatore lo ritenesse opportuno, questi si impegna a far sottoscrivere al Sub-Responsabile le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto (Allegato GDPR 3).
17.3.6.5. L’Appaltatore garantisce che la predetta nomina sarà revocata alla scadenza del rapporto contrattuale tra ENEL e l’Appaltatore o al momento della risoluzione per qualsiasi causa dello stesso, fermo restando quanto indicato al precedente art. 17.3.3.1. lett i.
LEGGE APPLICABILE.
Se non stabilito diversamente nel Contratto, la legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.
FORO COMPETENTE.
Salvo che non sia diversamente previsto nel Contratto, il foro competente per qualunque controversia sorga tra le Parti sulla interpretazione o esecuzione del Contratto stesso, è quello di Roma.
SEZIONE II - LAVORI, SERVIZI, FORNITURE CON POSA IN OPERA.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’.
20.1 L’Appaltatore deve eseguire le attività a perfetta regola d’arte ed esenti da ogni difetto nel pieno rispetto di quanto previsto nel Contratto . Le attrezzature ed i mezzi d’opera occorrenti sono a cura e spese dell’Appaltatore.
20.2 In caso di inesatto adempimento, l’Appaltatore dovrà provvedere, con oneri a suo carico, a tutto quanto necessario affinché le attività siano eseguite secondo quanto prescritto nel Contratto ed osservare le indicazioni in proposito fornite da ENEL.
20.3 Ove previsto, l’Appaltatore compilerà e consegnerà ad ENEL un rapporto – redatto secondo un modello e con la cadenza temporale prescritta da ENEL – contenente le informazioni richieste da ENEL stessa sulle attività svolte. ENEL si riserva in qualsiasi momento il diritto di verificarne il contenuto al fine di accertare l’adempimento delle prestazioni in conformità alle obbligazioni assunte.
20.4 L’esecuzione delle attività può avvenire nelle vicinanze di – e/o comportare interferenze con – impianti (elettrici, telefonici, del gas, delle acque potabili e reflue, ecc.) e/o infrastrutture (strade, canali, linee ferroviarie e simili) di proprietà di ENEL o di terzi. In tali casi, l’Appaltatore, prima di iniziare l’esecuzione delle prestazioni, deve farsi parte diligente per integrare e verificare le informazioni, planimetrie, basi cartografiche ricevute da ENEL reperendo quanto necessario ed utile in relazione alla presenza ed ai percorsi di impianti ed infrastrutture e deve, inoltre, individuare quelli totalmente o parzialmente interrati.
20.5 L’Appaltatore deve attenersi alle disposizioni ricevute di volta in volta nonché alle procedure in atto presso ENEL o presso i terzi proprietari, in conformità alle vigenti normative ed alle direttive impartite dagli Enti preposti. L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di sicurezza necessari e deve rispettare i tempi di intervento ed i programmi prestabiliti da ENEL o da terzi proprietari in relazione alle rispettive necessità di esercizio.
20.6 L’Appaltatore deve operare in corrispondenza di impianti ed infrastrutture subordinatamente alle necessità di esercizio di ENEL o dei terzi proprietari, anche se per dette esigenze il programma dello svolgimento dell’esecuzione delle attività dovesse subire eventuali modificazioni o ritardi.
20.7 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri connessi o comunque derivanti dalle prescrizioni impartite da ENEL o da terzi proprietari all’Appaltatore stesso per l’esecuzione delle attività in corrispondenza di impianti ed infrastrutture.
20.8 Qualora gli impianti di ENEL o di terzi debbano essere posti in stato di temporanea messa fuori servizio ed in sicurezza, l’Appaltatore, a sua cura e spese, deve:
- accertarsi delle modalità in uso presso i proprietari per la richiesta dell’interruzione temporanea ed attenersi ad esse;
- realizzare le opere provvisorie atte a garantire la continuità di esercizio se prescritta dai proprietari;
- intervenire solo dopo aver ricevuto idonea comunicazione di effettiva messa fuori servizio ed in sicurezza secondo le modalità stabilite da ENEL o dai terzi;
- dare comunicazione ai proprietari nonché ad ENEL di aver ultimato l’esecuzione delle attività secondo le disposizioni ricevute;
- riconsegnare gli impianti ottemperando alle modalità disposte dai proprietari;
- riconsegnare gli impianti nei minimi tempi tecnici qualora essi debbano essere urgentemente rimessi in esercizio per esigenze di servizio.
20.9 L’Appaltatore è responsabile di eventuali ritardi nella riconsegna degli impianti e della loro rimessa in servizio nel rispetto di tempi e programmi prestabiliti, rispondendo dei danni eventualmente derivanti ai proprietari e a ENEL.
20.10 L'Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali non possano subire o a loro volta arrecare danni a persone o cose.
20.11 In ogni caso ricadono, altresì, a carico dell’Appaltatore tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi - durante il corso dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte di ENEL - ai propri impianti di cantiere e alle opere provvisionali, anche nel caso in cui questi siano causati da forza maggiore.
20.12 Nel caso di appalti di lavori, qualora al termine dei lavori non sia stato raggiunto - a meno di diversa percentuale espressamente prevista nel Contratto - il 75% dell'importo previsto nel Contratto, l'Appaltatore ha diritto, a tacitazione completa di ogni e qualsiasi pretesa, al compenso pari al 10% (diecipercento) della differenza tra il suddetto limite del 75% e l'importo dei lavori eseguiti, riportato alla data iniziale di riferimento.
AREE E LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE DA PARTE DI ENEL
Qualora l’attività oggetto del Contratto si svolga presso locali di ENEL o nella sua disponibilità giuridica, ENEL stessa metterà a disposizione dell’Appaltatore le sole aree o locali presso i quali si dovranno eseguire le attività contrattualmente previste, salvo diversa indicazione.
ESECUZIONE DI LAVORI CON PERSONALE PRESSO LE SEDI DI ENEL.
22.1 Qualora il Contratto preveda la presenza (anche occasionale) di lavoratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto, presso sedi di ENEL, l'Appaltatore stesso deve effettuare, prima dell’inizio delle attività, un sopralluogo tecnico presso le sedi nelle quali debbano operare detti lavoratori.
22.2 L’Appaltatore riceve da ENEL la documentazione concernente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione riferite a tali sedi e collabora con ENEL per mettere in atto quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro.
22.3 ENEL si riserva di dettare ulteriori disposizioni alle quali l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati ad adempiere.
RAPPRESENTANZA.
23.1 L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attività, designa un proprio rappresentante e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.
23.2 Il rappresentante dell’Appaltatore ed il suo sostituto, che, a norma delle vigenti disposizioni, sono responsabili della conduzione tecnica ed amministrativa delle attività oggetto del Contratto, devono essere in possesso dei necessari requisiti di legge, essere muniti delle apposite deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.
23.3 L’Appaltatore dovrà immediatamente sostituire, nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per ENEL, il rappresentante o il sostituto non più in possesso dei necessari requisiti di legge.
23.4 ll rappresentante dell’Appaltatore ed il suo sostituto dovranno essere reperibili in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del Contratto in modo che nessuna ne risulti compromessa o subisca ritardi.
ASSICURAZIONI.
24.1 Fatto salvo quanto stabilito all’art.“ASSICURAZIONI” delle Condizioni Generali – Parte Generale, l’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati a qualsiasi titolo.
24.2 L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata ed efficacia del Contratto, una polizza di “Responsabilità Civile Generale” comprendente la copertura di “Responsabilita’ civile del datore di lavoro verso i propri dipendenti” e/o comunque incaricati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e la copertura di “Responsabilita’ civile verso terzi” con i massimali non inferiori agli importi indicati in Lettera d’Ordine. Nella polizza “Responsabilità Civile Generale” ENEL deve essere considerata soggetto terzo rispetto all’Assicurato e dovrà includere l’eventuale rivalsa fatta dall’INAIL per lesioni o infortuni al personale dell’Appaltatore”. Nel caso in cui l’Appaltatore avesse già in essere una polizza assicurativa con le caratteristiche indicate al presente articolo, dovrà richiedere all’istituto assicurativo una espressa estensione della polizza stessa allo specifico Contratto in essere con ENEL.
24.3 I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché nel successivo periodo di garanzia relativo alle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
24.4 La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore:
- al diritto di rivalsa nei confronti di ENEL;
- a qualsiasi eccezione nei confronti di ENEL.
24.5 Ad integrazione di quanto previsto al precedente punto 24.1, si precisa che la polizza assicurativa dell’Appaltatore non limita gli obblighi e la responsabilità dello stesso rispetto al Contratto. Pertanto, qualsiasi importo relativo a danno/infortunio non assicurato e non coperto dalla suddetta polizza (compresi gli importi in franchigia/scoperto) deve essere sostenuto dall’Appaltatore.
24.6 L’Appaltatore dovrà inviare, nel termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, i certificati assicurativi attestanti sia l’esistenza delle coperture assicurative sopra descritte, che il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi.
24.7 I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi della polizza: compagnia assicuratrice, attività dell’assicurato, riferimento al Contratto ENEL, periodo di efficacia, regolare avvenuto pagamenti dei relativi premi assicurativi, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia, oltre alle eventuali estensioni più sopra specificamente indicate. L’Appaltatore, nel corso del rapporto contrattuale, dovrà altresì produrre idonea documentazione (certificati assicurativi come sopra definiti) comprovante l’avvenuto rinnovo delle coperture assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti sia la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive che l’avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi conformemente a quanto indicato al presente articolo, nel termine massimo di 30 giorni da ciascuna scadenza.
24.8 Qualora a seguito di modifiche contrattuali, le prestazioni oggetto del Contratto subiscano variazioni sia in termini di attività che di durata l’Appaltatore si impegna fin d’ora ad adeguare la polizza assicurativa alle effettive attività e durata contrattuali da eseguirsi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e a fornire ad ENEL la documentazione comprovante l’avvenuto adeguamento.
24.9 Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa, ENEL potrà risolvere il Contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di ENEL al risarcimento del maggior danno subito.
24.10 L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi previsti dal presente articolo. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore del suddetto obbligo, ENEL potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ..
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PROFESSIONISTA9.
25 BIS.1 In conformità all’art. 5 del DPR 137/12, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti a ENEL dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti da ENEL stessa.
25 BIS.2 Il professionista deve rendere noto a ENEL, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva mediante produzione di certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative (che dovranno riportare: gli estremi della polizza, la compagnia assicuratrice, l’attività dell’assicurato, il riferimento al Contratto ENEL, il periodo di efficacia, il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi, i massimali, le franchigie e gli scoperti e le principali esclusioni di garanzia).
25 BIS.3 La polizza professionale dovrà avere una durata almeno pari alla durata dell’incarico. A tal fine, il professionista dovrà, altresì, produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto rinnovo delle coperture assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive nonché, tempestivamente, tutte le connesse quietanze di pagamento.
25 BIS. 4 Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono condizione essenziale di efficacia dell’incarico e, pertanto, qualora il professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, ENEL potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
ASSICURAZIONE “ALL RISKS”.
Quando in relazione all'opera che ENEL intende realizzare, sia prevista la presenza, anche in tempi successivi, di più imprese appaltatrici nell'ambito di un medesimo cantiere, ENEL stessa può provvedere, anche per conto dei vari Appaltatori, alla copertura assicurativa dei danni all’opera da realizzare che possono verificarsi nel corso dell’esecuzione dell’opera stessa. Pertanto, allo scopo, ENEL potrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una apposita polizza "all risks" e gli oneri del premio potranno essere posti a carico di ciascun Appaltatore per la parte o quota di sua competenza, secondo quanto precisato nel Contratto
MATERIALI E APPARECCHIATURE.
27.1 All’Appaltatore può essere affidata l’esecuzione di prestazioni che richiedano l’utilizzo di materiali, strumenti di rilevazione e/o misura ed apparecchiature che possano essere forniti, in tutto o in parte, da ENEL a seconda di quanto previsto nel Contratto.
27.2 I materiali, gli strumenti di rilevazione e/o misura e le apparecchiature di proprietà di ENEL affidati a qualunque titolo e per qualunque scopo all’Appaltatore, saranno consegnati nei tempi e con le modalità stabiliti da ENEL nel Contratto o, in assenza, in specifiche comunicazioni scritte.
27.3 L’Appaltatore deve controllare, nei modi e nei termini prescritti nei documenti contrattuali, che le quantità, le consistenze e lo stato palese di materiali ed apparecchiature siano corrispondenti a quanto descritto nei suddetti documenti.
27.4 L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alle operazioni di scarico di tutti i materiali consegnatigli, anche a mezzo terzi, da ENEL.
27.5 Qualora ENEL affidi propri materiali ed apparecchiature all’Appaltatore necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ENEL stessa ne può stabilire le relative condizioni e modalità (per es.: comodato d’uso). Nei casi in cui l’affidamento non avvenga a titolo gratuito, ENEL specifica i canoni e le modalità di pagamento.
27.6 I materiali, gli strumenti di rilevazione e/o misura e le apparecchiature forniti e/o comunque utilizzati dall’Appaltatore devono essere esenti da ogni difetto e devono corrispondere a tutti i requisiti contrattualmente prescritti.
27.7 I materiali e le apparecchiature approvvigionati direttamente dall’Appaltatore dovranno essere idonei all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e ne deve essere dimostrata, a richiesta, la provenienza.
27.8 ENEL si riserva il diritto di effettuare controlli e di rifiutare, a mezzo comunicazione scritta munita di prova del ricevimento, quei materiali e quelle apparecchiature utilizzati dall’Appaltatore che, a proprio insindacabile giudizio, siano risultati inidonei ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
27.9 L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla sostituzione dei materiali e delle apparecchiature di cui sopra, entro il termine stabilito da ENEL nella suddetta comunicazione. In nessun caso il rifiuto di materiali e apparecchiature da parte di
9 La presente xxxxxxxx si applica ai contratti con i professionisti che esercitino una «professione regolamentata», come definita dal DPR 137/2012, Capo I, art 1 lettera a). Per professione regolamentata si intende l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
ENEL dà diritto all’Appaltatore di ottenere una sospensione o uno spostamento dei termini di ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni.
27.10 L’Appaltatore, per tutti i materiali e le apparecchiature:
- proprie;
- forniti da ENEL, a decorrere dalla data in cui li abbia ricevuti;
- preesistenti e smontati, destinati ad essere restituiti a ENEL o riutilizzati nel corso dell’esecuzione dei servizi;
deve provvedere, a propria cura e spese, fino alla messa in opera – o fino alla restituzione a ENEL con le modalità, tempi e presso i siti da questa indicati – a:
• compiere tutte le operazioni di carico e scarico, trasporto, spostamento e posizionamento in cantiere e successivamente a piè d’opera;
• custodirli in depositi ed immagazzinare in siti idonei e ben mantenuti in modo da assicurare la loro perfetta identificazione e conservazione.
27.11 Materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL, a qualunque titolo affidati all’Appaltatore, devono essere restituiti ad ENEL entro i termini stabiliti nel Contratto.
27.12 Sono a carico dell’Appaltatore eventuali spese per la riparazione di materiali ed apparecchiature danneggiati nel corso di operazioni dallo stesso eseguite. Eventuali apparecchiature e materiali che risultino mancanti o non riparabili sono addebitati all’Appaltatore ai prezzi di mercato, eventualmente maggiorati nella percentuale stabilita nel Contratto..
MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO D’OPERA.
28.1 Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 6 “Valutazione economica nel caso di modifiche contrattuali” del presente documento, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto delle modifiche contrattuali, così come richiesto da ENEL, alle medesime condizioni contrattuali, fino a quando l'importo delle prestazioni contrattuali fissato alla “data iniziale di riferimento” di cui al Contratto - non superi la percentuale dell’importo del Contratto ivi indicata.
28.2 ENEL richiede all’Appaltatore l’esecuzione di tali modifiche con specifica comunicazione munita di prova del ricevimento.
28.3 In vista del superamento di tale limite, l’Appaltatore potrà fare esplicita richiesta di nuove condizioni contrattuali per la parte eccedente. In mancanza di accordo sulle nuove condizioni l'esecuzione del Contratto si intende completata al raggiungimento della percentuale di cui sopra.
28.4 Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra il Contratto si applica con condizioni immutate a tutti i lavori eccedenti il predetto limite.
28.5 L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di ENEL, apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entità.
VARIAZIONE DEI PREZZI A FORFAIT.
Le variazioni del progetto esecutivo di attività compensate a forfait, espressamente ed esclusivamente richieste da ENEL, danno luogo all'adeguamento del corrispondente prezzo a forfait, da concordarsi di volta in volta conformemente a quanto stabilito al precedente art. 6. “VALUTAZIONE ECONOMICA NEL CASO DI MODIFICHE CONTRATTUALI” e in analogia con i prezzi fissati nel Contratto.
PRESTAZIONI A CONSUNTIVO.
30.1 Durante l'esecuzione dell'appalto ENEL può richiedere all'Appaltatore, con congruo preavviso, anche l'esecuzione di alcune prestazioni di modesta entità inerenti l'appalto stesso, cd. “Prestazioni a consuntivo”, remunerandole in base ai dati di consuntivo.
30.2 Per remunerare le eventuali prestazioni a consuntivo i prezzi da applicare, saranno definiti nel Contratto.
30.3 Le piccole forniture di materiali, necessarie esclusivamente per eseguire le prestazioni sopra descritte, saranno remunerate sulla base dei prezzi di mercato previsti alla data della fornitura, verificati da ENEL e documentati da fattura dell’Appaltatore, applicando ad essi la maggiorazione prevista nel Contratto, comprendente in modo forfettario il compenso per spese generali.
30.4 Anche per queste “prestazioni a consuntivo” l'Appaltatore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione di ENEL la propria organizzazione ed è pertanto obbligato a provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutto quanto occorra per eseguire correttamente dette prestazioni. Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate in apposite liste giornaliere in cui sono indicati il lavoro eseguito, le qualifiche ed il tempo di effettivo impiego della mano d’opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera e le quantità dei materiali forniti.
30.5 L'esecuzione di tali prestazioni non dà diritto allo spostamento dei termini contrattuali, né a compensi speciali per insufficienza di personale o per mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze.
30.6 L’importo delle prestazioni a consuntivo non può superare la soglia prevista nel Contratto.
CONTROLLI E CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO.
31.1 ENEL ha il diritto di controllare e verificare l’esatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite da ENEL nel corso di esecuzione dello stesso.
31.2 Qualora, all’esito dei controlli, l’Appaltatore non presenti per iscritto eventuali sue contestazioni alle determinazioni di ENEL, entro dieci giorni dalla loro ricezione, le determinazioni stesse si intendono integralmente accettate e l’Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve. Sulle contestazioni eventualmente presentate dall’Appaltatore, ENEL deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.
31.3 L’Appaltatore si obbliga ad effettuare, a richiesta di ENEL, ogni constatazione in contraddittorio circa situazioni o fatti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto, sottoscrivendo il relativo verbale di constatazione.
31.4 . L’Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.
RISERVE.
32.1 Tutte le riserve che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante firma con riserva del documento di contabilità (registro di contabilità o verbale), esclusivamente in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui è accaduto l'evento che determina la riserva.
32.2 In detto documento di contabilità l'Appaltatore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve
avanzate.
32.3 Nel caso in cui abbia presentato le sue osservazioni l'Appaltatore deve, a pena di decadenza, iscrivere le
eventuali relative riserve in calce all'aggiornamento del documento di contabilità relativo al periodo durante il quale ENEL gli ha fatto conoscere le sue definitive decisioni.
32.4 L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicare le riserve comunicando a ENEL, entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del documento di contabilità, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene di aver diritto.
32.5 Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, si hanno come accertati ed accettati i fatti registrati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste che a tali fatti si riferiscono.
32.6 All'atto della firma dell'ultimo aggiornamento del documento di contabilità, l'Appaltatore deve richiamare le riserve da lui sollevate nel corso dell’esecuzione dell’Appalto e non ancora risolte ma che intende mantenere. Non sono ovviamente ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti l'ultimo aggiornamento.
32.7 Se l'Appaltatore sottoscrive l'ultimo aggiornamento del documento di contabilità senza richiamare le precedenti riserve, tutte le precedenti situazioni relative alle prestazioni contrattuali, si intendono da lui definitivamente accettate con decadenza delle relative riserve. Parimenti, se non iscrive riserve relative all'ultima situazione provvisoria, anche questa si intende definitivamente accettata.
32.8 Salvo i casi in cui ENEL ritenga di anticiparne l'esame, le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno esaminate dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del verbale di accettazione definitiva. Le relative determinazioni dovranno essere comunicate all'Appaltatore entro dodici mesi dalla sottoscrizione di detto verbale.
32.9 L’avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti.
RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO.
33.1 Fatto salvo quanto stabilito all’art. 9.5.2 “OPERE” delle Condizioni Generali – Parte Generale e dalle vigenti disposizioni di legge applicabili in materia, spettano a ENEL tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che possano essere rinvenuti durante l'esecuzione delle attività.
33.2 L'Appaltatore deve dare immediato avviso a ENEL del rinvenimento degli oggetti di cui sopra e deve provvedere alla loro custodia o protezione anche sospendendo le attività, ove necessario o richiesto dalle competenti Autorità. Per le operazioni espressamente ordinate per assicurare il recupero, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE.
34.1 Fatto salvo quanto stabilito all’art.16 “Sospensione, recesso e risoluzione” delle Condizioni Generali – Parte Generale e quanto stabilito dal precedente art. 15. “Risoluzione ed esecuzione in danno”, in tutti i casi di risoluzione del Contratto, ENEL comunica all'Appaltatore la data in cui devono aver luogo le operazioni di consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri.
L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre è facoltà di ENEL di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore.
34.2 La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di ENEL ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione nonché della consistenza dei cantieri.
34.3 Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, ENEL ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.
34.4 Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori secondo quanto previsto dal Contratto.
34.5 Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente sono conteggiate sulla base dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto nel Contratto.
34.6 Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato in accordo tra le Parti. In caso di disaccordo, ENEL decide in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.
34.7 L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che ENEL non intenda utilizzare, restando a suo completo carico la chiusura, anche in più riprese, dei cantieri, nel rispetto delle indicazioni all’uopo fornite da ENEL, con un anticipo di 30 giorni.
34.8 Resta salvo in ogni caso il risarcimento dei danni a favore di ENEL e l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui al presente articolo non implica alcuna rinuncia al risarcimento dei danni.
DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE.
35.1 Con riferimento all'art. 1467 del Cod. Civ.ed a parziale deroga del secondo comma dell'art. 1664 del Cod. Civ., si stabilisce che, ove nel corso dell’esecuzione del Contratto insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, derivanti da cause idriche o geologiche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più onerosa l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto di ottenere da ENEL, dando immediata e dettagliata comunicazione delle sopravvenute difficoltà, l'accertamento delle difficoltà stesse.
35.2 Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità dei lavori, l'Appaltatore non acquista per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art 14.2 “Recesso per difficoltà di esecuzione”, salvo che ENEL non si dichiari disposta a compensare equamente gli oneri che l'Appaltatore stesso debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà.
35.3 In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l'Appaltatore è tenuto alla prosecuzione dei lavori sulla base dei compensi fissati da ENEL. Detti compensi, che non vanno mai considerati agli effetti delle disposizioni di cui al precedente art. 29 “Modifiche contrattuali in corso d’opera”, sono ammessi in contabilità, restando salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare riserve al sensi dell’art. 33 “Riserve”.
SCIOGLIMENTO PER MANCATA CONSEGNA O SOSPENSIONE LAVORI.
36.1 Il Contratto si scioglie a tutti gli effetti, su richiesta di una delle Parti, trascorsi 180 (centottanta) giorni calendariali consecutivi rispetto al termine previsto nel Contratto senza che ENEL abbia provveduto alla messa in disponibilità del sito/consegna lavori delle aree.
36.2 Il Contratto si scioglie a tutti gli effetti qualora ENEL abbia disposto la sospensione totale dei lavori per fatti non imputabili all’Appaltatore per un numero di giorni calendariali, anche non consecutivi ma cumulativamente calcolati, superiore a 180 (centottanta).
RESPONSABILITA’ SOLIDALE10.
37.1. Obblighi dell’Appaltatore.
L’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le cui prestazioni concernono le attività oggetto del Contratto si
impegna a:
1.applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori;
2.rispettare le norme in materia retributiva – comprese le quote del TFR - e garantire la regolare effettuazione e l’esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente previste dall’ordinamento vigente, il pagamento dell’IVA, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, contributivi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore;
3.assicurare il rispetto dell’obbligo dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti. L’Appaltatore si impegna, ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare tale obbligo anche agli eventuali lavoratori autonomi e dipendenti dei subappaltatori, nonché a verificare che sia i propri dipendenti, sia i lavoratori autonomi ed i dipendenti dei subappaltatori espongano detto tesserino;
10 Le clausole di cui al presente articolo si applicano ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con posa in opera.
4.utilizzare, per i lavoratori impegnati nell’appalto, tipologie contrattuali coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità alle rispettive discipline vigenti in materia;
5.assicurare l’invarianza di trattamento economico per i lavoratori riassunti da parte dell’Appaltatore subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le Organizzazioni comparativamente più rappresentative11.
Invio documentazione.
37.1.2.1 Tutta la documentazione prevista nei successivi punti dovrà essere inviata a ENEL accedendo al Sistema Controlli Responsabilità Solidale (di seguito anche “SCRS”) al seguente indirizzo (ulteriori dettagli sono riportati nell’Allegato Tecnico):
xxxxx://xxx.XXXX.xxxxxx.xx/XXXXxx
37.1.2.2 ENEL si riserva:
- con apposita comunicazione e con preavviso di almeno 30 giorni di modificare l’elenco dei documenti di seguito indicati e/o di variare le modalità con cui le informazioni/documentazione richieste dovranno essere fornite;
- di effettuare tutte le verifiche documentali e non di cui ai successivi punti 37.2 e 37.3. In caso di esito negativo delle suddette verifiche ENEL si riserva il diritto di sospendere i pagamenti dovuti all’appaltatore nonché di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi.
37.2 Informazioni e documentazione da produrre.
Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personalie con riferimento a tutti i lavoratori impegnati nell’appalto (inclusi eventuali lavoratori parasubordinati ed eventuali lavoratori in distacco da impresa diversa da quella appaltatrice o subappaltatrice, nonché eventuali lavoratori in somministrazione) l’Appaltatore è tenuto. a fornire con apposite mail inviate all’indirizzo di posta elettronica xxx@xxxx.xxx le informazioni richieste da ENEL nei punti 37.2.4 e 37.2.5.
In caso di subappalto e subcontratto, l’Appaltatore dovrà fornire la medesima documentazione riferita al personale del subappaltatore.
Informazioni richieste in occasione del primo controllo: il primo controllo sarà eseguito
• al termine del primo mese successivo a quello di inizio validità del Contratto che prevede una data di inizio validità antecedente o pari al quindicesimo giorno del mese;
• al termine del secondo mese successivo a quello di inizio validità del Contratto che prevede una data di inizio validità successiva al quindicesimo giorno del mese.
A tal riguardo, dal primo al ventesimo giorno del mese di controllo, l’appaltatore sarà tenuto a:
a) valorizzare la tabella allegata “Lista Risorse Appalto”, mediante l’inserimento dei dati richiesti per tutte le risorse impegnate nell’appalto durante il mese solare precedente a quello della richiesta di controllo.
La tabella dovrà essere compilata inserendo i dati del personale di tutte le imprese (appaltatrici, subappaltatrici, distaccanti, somministratrici) che abbiano a qualunque titolo impegnato forza lavoro nelle attività contrattuali12;
b) compilare e caricare sul sistema SRS, per ognuna delle aziende per le quali sono state dichiarate risorse all’interno della tabella di cui al punto precedente, una “Autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva” redatta secondo lo schema presente negli allegati “Responsabilità Solidale”;
c) compilare e caricare sul sistema SRS, per ognuna delle aziende per le quali sono state dichiarate risorse all’interno della tabella di cui al punto precedente, una “Autocertificazione di regolare assunzione” redatta secondo lo schema presente negli allegati “Responsabilità Solidale”.
Informazioni richieste in occasione dei controlli successivi
Per ogni Contratto attivo, indipendentemente dalla data di inizio validità, i controlli successivi al primo saranno eseguiti al termine di ogni mese.
Dal primo al ventesimo giorno del mese di controllo, l’appaltatore sarà tenuto a verificare il contenuto della tabella “Lista Risorse Appalto” compilata in occasione del controllo mensile precedente.
a) Qualora non sia necessario apportare alcuna modifica alla configurazione delle risorse rispetto al controllo del mese precedente, a seguito del salvataggio della suddetta tabella, l’appaltatore dovrà compilare e caricare sul sistema SRS, per ognuna delle aziende per le quali sono state dichiarate risorse all’interno della tabella di cui al punto precedente, unicamente una
11 La clausola si applica ai contratti d’appalto di servizi, quali ad esempio pulizie, mense, in cui l’impresa aggiudicataria dell’appalto subentra ad un’altra impresa con riassunzione del personale precedentemente impiegato dalla impresa uscente.
12 In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovrà essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio di attività lavorativa in Italia, ad es permesso di soggiorno, nulla osta, ecc.
“Autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva” redatta secondo lo schema presente negli allegati “Responsabilità Solidale”;
b) L’appaltatore dovrà caricare unicamente una “Autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva” anche nel caso in cui debba modificare la percentuale di impiego delle risorse impegnate sull’appalto e/o modificare la configurazione prevedendo l’uscita di una o più risorse.
In tal caso, una volta apportate le modifiche alla configurazione direttamente all’interno della tabella “Lista Risorse Appalto” l’appaltatore dovrà salvare suddetta tabella e caricare per ognuna delle imprese che prevedono risorse impegnate sull’appalto una “Autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva” redatta secondo lo schema presente negli allegati “Responsabilità Solidale”;
c) Qualora invece l’appaltatore debba modificare la configurazione di risorse impegnate sull’appalto, rispetto a quella dichiarata in occasione del controllo precedente, prevedendo l’inserimento di una o più risorse, una volta apportate e salvate le modifiche alla configurazione della tabella “Lista Risorse Appalto”, dovrà essere caricata, per ognuna delle imprese dichiarate all’interno della suddetta tabella, una “Autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva” redatta secondo lo schema presente negli allegati “Responsabilità Solidale”.
Inoltre, per le imprese che, rispetto al mese precedente, prevedono nuove risorse impegnate nell’appalto, l’appaltatore dovrà caricare una “Autocertificazione di regolare assunzione” redatta secondo lo schema presente negli allegati “Responsabilità Solidale”.
37.3 Facoltà di verifica di ENEL.
Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, l’Appaltatore è tenuto a consentire, ad ENEL, verifiche dell’avvenuto assolvimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali.
Oltre alle verifiche di cui sopra, ENEL si riserva il diritto di effettuare ulteriori controlli in materia di sicurezza del lavoro, nonché relativi agli adempimenti di legge e di Contratto (ivi compresa la normativa sull’orario di lavoro). Tali verifiche potranno essere svolte direttamente con personale autorizzato da ENEL (che può pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi in cui si svolgono i lavori) o tramite richiesta all’Impresa appaltatrice di esibire idonea documentazione. A titolo esemplificativo, potrà essere effettuata la verifica dell’ottemperanza dell’obbligo di esibizione del tesserino previsto dalla legislazione vigente, o potrà essere richiesta copia del libro unico del lavoro completo nella parte anagrafica, retributiva/contributiva e presenze mensili, del cartellino orologio (o rapporto settimanale di presenza) firmato dal dipendente, ovvero strumento equipollente di rilevazione delle presenze, DURC, copia della ricevuta di avvenuta trasmissione del modello Uniemens contenente il numero progressivo di trasmissione, il nome del file, i dati del contenuto della trasmissione comprensiva del dettaglio del DM10 generato dalla procedura telematica INPS, nonché copia (qualora non sia stata già acquisita) della preventiva comunicazione obbligatoria telematica di assunzione ovvero copia della denuncia inviata all’INPS/INAIL e alle casse edili e copia dei modelli F24 quietanzati, ecc.
Resta inteso che la mancata richiesta di verifica da parte di ENEL non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento dei propri obblighi.
37.4 Clausola per i cantieri (ove applicabile).
Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, l’Appaltatore, relativamente a tutte le imprese presenti in cantiere (ivi compresi eventuali subappaltatori) - anche ai fini delle verifiche di cui al precedente punto 37.4. “Facoltà di verifica di ENEL” ha l’obbligo di rendere disponibile nell’ambito del cantiere tutta la documentazione che i datori di lavoro sono obbligati a detenere ed aggiornare in base alla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:
< libro Unico del lavoro con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere, aggiornato ogni volta che nuovi lavoratori entrano in cantiere;
< per i lavoratori extracomunitari, l’Appaltatore deve produrre il relativo permesso di soggiorno;
< registro infortuni aggiornato;
< eventuali comunicazioni di assunzione;
< DURC (se non acquisito d’ufficio da ENEL), che dovrà essere aggiornato mensilmente;
< documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
< documentazione relativa agli obblighi del D.lgs.81/2008 circa propri impianti di cantiere, il Piano Operativo della sicurezza, il piano di montaggio/smontaggio ponteggi.
37.5 Misure a tutela dell’adempimento.
In caso di inadempimento dei suddetti obblighi di cui ai precedenti punti “Informazioni e documentazione da produrre periodicamente”. ovvero in caso di violazioni accertate sulla base della documentazione stessa, ENEL ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi.
L’Appaltatore si farà carico, con apposita polizza assicurativa, di tutti i danni per i quali i propri dipendenti non risultino indennizzati ad opera dell’I.N.A.I.L. (art. 26, comma 4 D.Lgs. 81/2008); a sua cura analogo onere dovrà essere inserito nei contratti con eventuali subappaltatori.
37.6 Pagamenti.
ENEL provvederà al pagamento del corrispettivo previa produzione, da parte dell’Appaltatore, della documentazione prevista nel Contratto, ivi compresa quella di cui ai precedenti punti relativi ai controlli. Resta comunque inteso che eventuali ritardi nella produzione della suddetta documentazione non potranno determinare maturazione di interessi a favore dell’Appaltatore.
37.7 Subappalto.
L’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui ai precedenti punti. L’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori. L’Appaltatore si obbliga a consegnare, a richiesta di ENEL e fermo restando quanto già previsto al precedente punto 37.3., tutta la documentazione idonea ad attestare la regolarità del trattamento dei lavoratori dell’impresa subappaltatrice nonché a comunicare a ENEL tutte le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate dai lavoratori del subappaltatore.
L’Appaltatore dovrà inoltre mantenere indenne e manlevata ENEL da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei suoi confronti dai suoi dipendenti e da quelli dell’impresa subappaltatrice conseguente al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali.
Fermo restando quanto previsto dalla clausola sul trattamento dei dati personali al precedente art.17 “Tutela dei dati personali” e ad integrazione della stessa, ENEL informa l’Appaltatore che il trattamento dei dati personali inerenti i dipendenti delle imprese appaltatrici ed eventualmente subappaltatrici (ivi compreso il controllo degli accessi nei cantieri) è effettuato esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto e con la disciplina legale in materia di misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché del lavoro nero e per la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali dati che sono trattati in forma cartacea ed automatizzata sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati tenuto conto del rispetto dei termini di prescrizione, fermi restando gli obblighi di conservazione delle scritture contabili di cui alle leggi presenti e future. Sarà cura dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice provvedere ad informare gli interessati ed ottenere, ove dovuti e/o richiesti dalla società del Gruppo ENEL Committente, i consensi necessari per il trattamento dei dati personali necessari per le finalità di cui sopra.
In caso di eventuale subappalto l’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui al presente punto 17 ”Tutela dei dati personali”. L’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori.
Controlli per il contrasto dell’illecita somministazione di manodopera. (art 17 bis del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241)
38.1 L’articolo 17-bis del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 prevede i seguenti presupposti:
a) l’affidamento all’appaltatore del compimento di un’opera o più opere o di uno più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
b) l’affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
c) contratti di cui al punto sub b) devono essere caratterizzati da:
i. prevalente utilizzo di manodopera;
ii. prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
iii. utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
38.2 Certificazione di Regolarità Fiscale (DURF)
Nei casi previsti dall’art 17 bis del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, l’Appaltatore, è tenuto a comunicare ad Enel, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, inviando al gestore del contratto all’indirizzo email indicato nel Contratto apposita certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate (“DURF”), in corso di validità, ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso articolo, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute fiscali:
a) di essere in attività da almeno tre anni, di essere in regola con gli obblighi dichiarativi e di aver effettuato, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, con l’eccezione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
38.2.1.1 Informazioni e documentazione da produrre in assenza di Certificazione di Regolarità Fiscale (DURF)
In assenza del DURF (o anche in caso di DURF non valido) ed al fine di consentire ad Enel il riscontro degli importi versati con le ritenute operate, l’Appaltatore è tenuto a consegnare a Enel - nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali - entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241- la documentazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali.
La documentazione da consegnare che deve riguardare i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto, è la seguente:
a) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente e sui quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente e delle relative addizionali locali all’IRPEF compilate secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 109/2019 e ss.mm.ii. ;
b) elenco nominativo dei lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi oggetto dell’appalto, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto , l’ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione oggetto dell’appalto. In caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello della “busta paga” occorre far riferimento al secondo mese precedente.
Tutta la documentazione prevista nei successivi punti dovrà essere inviata a ENEL al gestore del contratto, all’indirizzo email indicato nel Contratto.
38.2.1.2 In caso di subappalto e subcontratto l’Appaltatore dovrà fornire nei termini previsti dall’art.17 bis del D.Lgs 9 luglio 1997 n.241 al gestore del contratto anche la medesima certificazione/documentazione di cui ai punti precedenti del Subappaltatore riferita alle opere o servizi o parti di essi oggetto della prestazione subappaltata per consentire ad Enel di effettuare i controlli ove dovuti ai sensi del medesimo art.17 bis del D. Lgs 9 luglio 1997, n.241 sulle ritenute fiscali effettuate dal subappaltatore. In tale caso, le deleghe di pagamento del subappaltatore dovranno contenere l’indicazione del codice fiscale di Enel, al fine di consentire ad Enel le verifiche sulle ritenute operate al personale impiegato nel presente Contratto. Resta inteso che ai fini della determinazione della soglia annua pari a Euro
200.000 prevista dall’art. 17 bis del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 occorre far riferimento ai rapporti tra Enel e appaltatore, non rilevando gli importi degli eventuali subappalti.
38.2.1.3 Ulteriore documentazione da produrre
Ai fini del calcolo della soglia annua pari a 200.000 Euro prevista dall’art. 17 bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’Appaltatore si impegna a dare comunicazione ad Enel di ogni evento successorio (cessione o affitto di ramo d’azienda) anche relativo ad operazioni societarie straordinarie che possano incidere sulla predetta soglia e a dare altresì comunicazione di ogni ulteriore circostanza che possa incidere ai fini dell’applicazione della normativa di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
38.2.1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore o il Subappaltatore non ottemperi all'obbligo di trasmettere ad Enel la certificazione ovvero le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, di cui ai punti precedenti, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, Enel - ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi - sospenderà, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Appaltatore fino ad un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. In tali casi, è preclusa all'Appaltatore ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
SEZIONE III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI.
39.1 In tutti i casi in cui sia previsto un sopralluogo e quindi la conoscenza delle condizioni ambientali dei luoghi in cui devono essere svolte le attività, l’Appaltatore dichiara espressamente di:
< essersi reso pienamente edotto delle prestazioni oggetto del Contratto, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento necessario, e di averne tenuto debito conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi;
< essere a conoscenza dell’ubicazione, degli accessi e delle caratteristiche della zona interessata da opere, lavori e interventi e delle condizioni ambientali tutte, con particolare riguardo ai relativi rischi specifici ed alle corrispondenti misure di sicurezza, avendo avuto da ENEL tutte le informazioni in merito;
< essere a perfetta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti opere, lavori e interventi nonché delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni climatiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d’opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, della ubicazione e delle condizioni dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere, inoltre, considerato i vincoli a lui derivanti dall’eventuale svolgimento contemporaneo di altri lavori per conto di ENEL, nonché ogni eventuale ulteriore onere.
ONERI PARTICOLARI.
39.1. L’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta per oneri che possano derivare, anche all’interno dei cantieri e delle aree di lavoro, dall’uso e dall’esercizio normale di beni, installazioni e servizi, di ENEL o di terzi, nonché da servitù a favore di ENEL o di terzi e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d’acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti, reti e apparecchiature in costruzione e/o esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
• produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica, ivi compresi cavi elettrici e macchinario sotto tensione di ogni genere;
• trasporto e distribuzione in pressione di gas (metano, GPL o d’altro tipo), anche liquefatto;
• trasporto e distribuzione di acqua in pressione e/o a pelo libero;
• telecomunicazione e trasmissione dati xxx xxxx x/x xxxxx xxxxxx;
• di qualsiasi altro tipo;
anche nei casi in cui la presenza di essi dovesse essere accertata in corso d’opera.
CUSTODIA.
41.1 A partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte di ENEL, nonché limitatamente ai materiali messi in opera per i quali ENEL stessa si sia avvalsa della facoltà d’uso, è integralmente affidata alla responsabilità dell’Appaltatore la custodia dei cantieri, dei mezzi e delle opere in corso di realizzazione, anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.
41.2 Inoltre l’Appaltatore è responsabile della conservazione, della custodia e dell’impiego dei materiali che deve utilizzare ed in particolare di quelli forniti da ENEL a partire dalla data in cui li ha ricevuti, sollevando ENEL da ogni responsabilità in merito, anche per eventuali danni a terzi.
41.3 Per i materiali forniti da ENEL e non utilizzati oppure smontati nel corso dell’esecuzione del Contratto e destinati ad essere restituiti ad ENEL, gli obblighi di custodia cessano al momento della restituzione degli stessi presso i siti indicati da ENEL.
41.4 L'Appaltatore, qualora reputi opportuno effettuare la custodia dei cantieri, dei depositi e delle aree di lavoro mediante servizio di guardiania, è tenuto all'osservanza delle norme previste dalla legislazione applicabile.
DISCIPLINA NEI CANTIERI E NELLE AREE DI LAVORO.
42.1 L’Appaltatore deve mantenere la disciplina, la pulizia ed il buon ordine nei cantieri e nelle aree di lavoro ed è obbligato a far osservare dal personale proprio, di eventuali imprese esecutrici, di subappaltatori tutte le norme di legge e le disposizioni di ENEL, adottando ogni provvedimento necessario. L’accesso ai cantieri ed alle aree di lavoro deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori; su motivata richiesta dell’Appaltatore, eventuali eccezioni devono essere preventivamente approvate da
ENEL con espressa dichiarazione sottoscritta e l’Appaltatore deve attenersi alle disposizioni impartitegli al riguardo. Al termine dei lavori, tutte le aree utilizzate – compresi gli accessi – devono essere lasciate sgombre e ben sistemate dall’Appaltatore.
42.2 In tutti i casi l’Appaltatore è comunque responsabile verso ENEL e verso i terzi dell’operato del personale addetto
ai lavori.
COLLOCAZIONE DEI CANTIERI.
43.1 Nella disposizione dei cantieri l'Appaltatore deve tenere debito conto, oltre che della natura delle opere anche di
tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali.
43.2 La collocazione dei cantieri deve essere preventivamente approvata da ENEL senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per ENEL stessa.
43.3 Qualora, nel corso dell’esecuzione delle attività, ENEL richieda lo spostamento di impianti di cantiere e/o opere provvisionali dell'Appaltatore, questi è tenuto a darvi sollecitamente corso ed ha diritto al rimborso degli oneri sopportati e documentati, salvo che la causa dello spostamento sia a lui imputabile.
ACCESSI AI CANTIERI ED ALLE AREE DI LAVORO.
44.1 Tutte le incombenze e gli oneri per la realizzazione degli accessi ai cantieri e alle aree di lavoro nonché la progettazione, installazione, costruzione, adeguamento e manutenzione in perfetta efficienza di idonei impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento di opere, lavori ed interventi sono a carico dell’Appaltatore.
44.2 Gli accessi, ancorché costruiti e/o sistemati a spese dell’Appaltatore, possono essere gratuitamente utilizzati anche da ENEL o da terzi autorizzati a qualsiasi titolo da ENEL stessa.
44.3 L’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, a quanto necessario per assicurare e mantenere la transitabilità e la sicurezza delle strade e delle aree sia pubbliche che di proprietà privata utilizzate per l’esecuzione di opere, lavori e interventi, ottemperando a tutte le norme e prescrizioni delle Autorità competenti o dei proprietari, con particolare riguardo alle limitazioni di carico, alla conservazione ed all’efficienza delle stesse strade o aree interessate, sostenendo i relativi oneri.
44.4 L’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dell’esecuzione di opere, lavori e interventi deve modificare o sostituire, qualitativamente e/o quantitativamente, gli impianti di cantiere e le opere provvisionali rispetto alle proprie previsioni iniziali.
CARTELLI DI CANTIERE.
44.1. L’Appaltatore nonché gli eventuali subappaltatori/subaffidatari devono provvedere ad effettuare la segnalazione dei cantieri utilizzando cartelli di cantiere conformi agli schemi prescritti da ENEL.
44.2. I cartelli, nelle quantità necessarie, sono approvvigionati dall’Appaltatore a propria cura e spese.
TRASPORTI, IMMAGAZZINAMENTI E DEPOSITI.
46.1 L'Appaltatore deve provvedere al trasporto nell'ambito del cantiere, compresi tutti i carichi e scarichi, al deposito e all'immagazzinamento nei cantieri stessi, di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da ENEL. L'Appaltatore è di conseguenza obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, mantenuti ed eserciti in maniera da assicurare la perfetta conservazione dei materiali e delle attrezzature, separati nelle diverse qualità, restando inoltre a suo carico l'onere di eventuali spostamenti e trasporti dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari che si manifestino necessari ed opportuni nel corso dei lavori.
46.2 L'Appaltatore è tenuto a dar corso a tutti gli eventuali spostamenti richiesti da ENEL. L'Appaltatore risponde dell'eventuale ammanco di quanto fornito da ENEL, nonché del deperimento e del calo qualora questi siano imputabili all'Appaltatore medesimo anche solo a titolo di colpa.
46.3 L'entrata e l'uscita di quanto approvvigionato da ENEL da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite da ENEL stessa.
CHIUSURA DEI CANTIERI.
Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella della presa in consegna delle opere da parte di ENEL, l'Appaltatore deve dare corso alla progressiva chiusura del cantiere, secondo un programma concordato in precedenza con ENEL, provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone.
Allegati “ReSPONSABILITA’ SOLIDALE”
Lista Risorse Appalto
ANNEX VII ITALIA
Legend a |
1 - Campi obbligatori sia in caso di datore di lavoro italiano che estero |
2 - Campi obbligatori unicamente in caso di datore di lavoro italiano |
In caso di datore di lavoro estero, per ogni risorsa sarà necessario specificare almeno uno dei due campi: Importo Retribuzione Mensile Lorda o Importi Contributivi Previdenziali |
Cognome 1 | Nome1 | Codice Fiscale Lavorato re1 | Percentua le di tempo dedicato all'appalto 1 | Datore di Lavoro Estero ?1 | Codic e Fiscal e Datore di Lavor o1 | Tipolog ia di contratt o di lavoro2 | Inquadrame nto e qualifica2 | CCNL2 | Data di assunzion e2 | Matricola Aziendale INPS o eventuali altre casse previdenzia li2 | Posizione assicurati va territoriale (P.A.T) INAIL2 | Importo Retribuzio ne Mensile Lorda1 | Importi Contributivi Previdenzia li1 | Importo contributi vi assicurati vi dovuti2 | Accantoname nto TFR2 |
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GRUPPO ENEL
SETTIMA EDIZIONE validità dal 01/03/2018
- 29 -
ALLEGATO (“AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA”) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AUTOCERTIFICAZIONE DI
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA (Artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a , nato/a a , il
, C.F. , legale rappresentante del/la , con sede in in qualità di appaltatore/subappaltatore del contratto 1 n°
, stipulato con , in data ,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28
.
2dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
• La regolare erogazione delle retribuzioni nel rispetto delle obbligazioni contrattuali previste dal CCNL di riferimento sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori;
• la regolare applicazione delle procedure relative all'accertamento ed al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
• Il regolare accantonamento del TFR (anche se eventualmente devoluto su indicazione del lavoratore a fondi di previdenza complementare), dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del contratto di cui sopra relativamente al periodo di 3
.
_, lì
Firma Appaltatore/subappaltatore
Trattamento dati personali
Ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti verranno trattati da Enel/Appaltatore in base alle previsioni del Contratto di Appalto/subappalto e per le finalità in esse indicate. Ai sensi della predetta normativa, Xxxx ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone a Enel/Appaltatore la correzione, l’integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o in blocco.
1 Inserire protocollo identificativo dell'appalto.
2 Art. 76, commi 1 e 2, DPR 28 dicembre 2000, n. 445: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3 Inserire periodo (mese/anno) relativamente al quale la presente autodichiarazione è prodotta.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GRUPPO ENEL
SETTIMA EDIZIONE validità dal 01/03/2018
- 30 -
ALLEGATO “AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARE ASSUNZIONE”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITA’ ASSUNZIONE RISORSE IMPIEGATE SULL’XXXXXXX (Xxxx. 0 x 00 X.X.X. 00
dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a , nato/a a , il ,
C.F. , legale rappresentante del/la , con sede in in qualità di appaltatore/subappaltatore del contratto 1
n° , stipulato con , in data , consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 2.
DICHIARA
La regolare assunzione dei dipendenti attualmente impiegati nell’appalto, così come dichiarati nel nostro data entry nel Sistema Responsabilità Solidale Enel relativo al mese di
3.
lì
Firma Appaltatore/subappaltatore
Trattamento dati personali
Ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti verranno trattati da Enel/Appaltatore in base alle previsioni del Contratto di Appalto/subappalto e per le
finalità in esse indicate. Ai sensi della predetta normativa, Xxxx ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone a Enel/Appaltatore la correzione, l’integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o in blocco.
1 Inserire protocollo identificativo dell'appalto.
2 Art. 76, commi 1 e 2, DPR 28 dicembre 2000, n. 445: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3 Inserire periodo (mese) relativamente al quale la presente autodichiarazione è prodotta.
ALLEGATO TECNICO
1 Allegato tecnico
1. COLLEGAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA DEL SISTEMA DI RESPONSABILITA SOLIDALE.
La fornitura dei documenti relativi alla Responsabilità Solidale avviene grazie all’utilizzo di una piattaforma informatica su Internet denominata SRS (Sistema di Responsabilità Solidale).
Tale piattaforma informatica è il punto di interazione tra l’Appaltatore terzo e l’unità ENEL che si occupa dei controlli relativi alla Responsabilità Solidale; permette quindi all’Appaltatore il caricamento dei documenti che deve fornire ad ENEL e ricevere le informazioni di ritorno in merito alle fasi del controllo.
Per l’accesso al sistema è necessario effettuare la registrazione sul Portale ed essere abilitati all’utilizzo della applicazione, come meglio di seguito specificato.
1.1. ACCESSO IN APPLICAZIONE SRS.
Le credenziali di accesso al sistema SRS saranno comunicate da ENEL, mentre le istruzioni di registrazione al sistema SRS tramite il portale web ( xxxxx://xxx.XXXX.xxxxxx.xx/XXXXXX ) sono riportate in uno specifico documento (“Manuale utente SRS Appaltatore”), scaricabile dal portale stesso all’atto della prima connessione al sistema. Ad integrazione del manuale sarà disponibile, sempre sul portale, una “Guida per l’Appaltatore”, orientata sugli aspetti più di sostanza ed operativi.
ENEL ha messo a disposizione la casella e-mail xxx@xxxx.xxx a cui scrivere per eventuali problemi nell’accesso o nell’utilizzo della funzionalità.
1.2. DOTAZIONE INFORMATICA.
Per un corretto utilizzo dell’applicazione L’Appaltatore dovrà dotarsi di una postazione di lavoro in grado di utilizzare un sistema operativo Windows 7 o superiore, oppure sistemi operativi alternativi ed equivalenti in termini di prestazioni (MacOS, Linux ecc.)
Si suggerisce l’utilizzo di un browser (Chrome o Firefox) sufficientemente aggiornato e di una connessione ad internet veloce.
Le dotazioni informatiche, prima del rilascio dell’autorizzazione ad operare sul sistema SRS, potranno essere oggetto di verifica ispettiva da parte di personale qualificato ENEL.
1.3. ONERI ECONOMICI A CARICO DELL’APPALTATORE.
L’acquisizione delle attrezzature per postazioni informatiche sono a totale cura e spese dell’Appaltatore.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri per la configurazione dei dispositivi stessi ed inoltre i canoni del servizio ADSL per accesso via web all’applicazione SRS. Qualora, per il corretto funzionamento dei dispositivi informatici, sia necessario l’intervento da parte di ENEL (ad es., per la installazione di software o patch), l’Appaltatore sarà tenuto a collaborare con ENEL per l’esecuzione delle dovute operazioni di configurazione/installazione.
1.4. ONERI ECONOMICI A CARICO DI ENEL.
Gli oneri per l’acquisizione delle licenze di utilizzo dei programmi applicativi ed il servizio di assistenza tecnica e applicativa sono a carico di ENEL.
ALLEGATO 6 ANNEX ITALIA
Dichiarazione ex parte speciale “D” “Reati contro la personalità individuale”
DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI (Persona Giuridica)
La Società …………… in persona del suo rappresentante legale consapevole che una dichiarazione mendace determina per ENEL il diritto
alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,
dichiara:
di essere stata / non essere stata (barrare la voce che non interessa) indagata negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.
La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a ENEL ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che ENEL possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, ……………………………
Timbro della società Firma del legale rappresentante
ALLEGATO 7 ANNEX ITALIA
Dichiarazione ex parte speciale “D” “Reati contro la personalità individuale”
DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI (Persona Fisica)
Il sottoscritto consapevole che una dichiarazione mendace determina per ENEL il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di
risarcimento danni,
dichiara:
di essere stato / non essere stato (barrare la voce che non interessa) indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a ENEL ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che ENEL possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, …..
Timbro Firma
ALLEGATI SICUREZZA
UTILIZZO SISTEMI INFORMATICI ENEL
ALLEGATO 8 ANNEX ITALIA
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
CONTRATTO N° ……………………………………………………………. DEL ……………………….………………
OGGETTO: ………………………………………………………………………………………..…………………………
Il sottoscritto:
(nome cognome del dichiarante)
Persona fisica (barrare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto non sia intestato ad un'Impresa)
(da compilare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto sia intestato ad un'Impresa)
Titolare
della
(Denominazione/Ragione Sociale dell'Impresa)
Legale Rappresentante
DICHIARA:
⮚ che l'elenco di tutti coloro che in relazione al Contratto in oggetto avranno la possibilità di accedere ai locali ENEL e/o di accedere e trattare dati e informazioni del Gruppo ENEL è così composto:
1) Sig. ...........................................................................................................................................
(Cognome, Nome)
2) Sig. ...........................................................................................................................................
(Cognome, Nome)
⮚ che ciascuna delle persone sopra elencate ha sottoscritto l'apposita clausola di riservatezza individuale allegata alla presente dichiarazione;
⮚ che il referente a cui è affidata la responsabilità di mantenere costantemente aggiornati l'elenco di cui sopra, è il Sig. email Tel. Fax
Allegate n. clausole di riservatezza individuale Data
Il Dichiarante
………………………………………………………………… (Timbro e Firma)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GRUPPO ENEL
SETTIMA EDIZIONE validità dal 01/03/2018
- 36 -
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA INDIVIDUALE
CONTRATTO N° …………………………………………..………..….DEL………………………………………………………….……………
OGGETTO: ……………………………………………………………………………………………………………………………….….….
………………………………………………………………………………………………………………………………..……. Il Sottoscritto ………………………........................................................................................……………………….
nato a ………….......................................………......................... ( ....... ), il …………………………..……….…….
da compilare se il contratto in oggetto è intestato ad un'Impresa
dipendente
della Società ……...........................................................................................
consulente
in relazione al Contratto in oggetto, si obbliga a:
− non diffondere o comunicare a terzi le informazioni raccolte, i pareri, gli studi relativi effettuati, nonché gli elementi eventualmente resi disponibili da ENEL per lo svolgimento del Contratto in oggetto ed ad utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini di tale Contratto, salvo il caso in cui il sottoscritto debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto;
− prendere visione ed osservare puntualmente le prescrizioni per la sicurezza dei dati riportate in allegato, nel caso di utilizzo di sistemi informatici eventualmente resi disponibili da ENEL custodire con la massima diligenza tutti i supporti cartacei e/o elettronici acquisiti o prodotti durante lo svolgimento delle attività.
Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate al pubblico da ENEL stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali pubblici.
Gli obblighi di riservatezza restano fermi per il periodo di 5 anni dalla scadenza del presente incarico, anche in caso di recesso e di scioglimento, sia diretto che indiretto, del rapporto contrattuale con ENEL.
Per accettazione
Firma
Data: ………………………
Norme di sicurezza per l’utilizzo dei sistemi informatici di ENEL
L’accesso ai sistemi informatici di proprietà del Gruppo ENEL ed il relativo utilizzo devono essere attuati nel rispetto delle seguenti regole di sicurezza:
• la chiave di accesso ai sistemi informatici ENEL deve essere utilizzata in modo esclusivamente personale. La relativa password deve essere tenuta rigorosamente segreta e cambiata almeno ogni 60 giorni;
• l’accesso al sistema informativo deve essere limitato ai componenti strumentali per l'espletamento delle attività previste dall’incarico, anche qualora le misure di sicurezza implementate non impediscano l'accesso ad altri componenti. Non è consentito utilizzare servizi di rete e collegare apparecchiature diverse da quelli necessari per lo svolgimento delle mansioni;
• le operazioni eseguite tramite i sistemi informatici di ENEL non devono essere in violazione delle leggi dello Stato e della normativa internazionale;
• la stazione di lavoro utilizzata per lo svolgimento delle mansioni (fissa e/o portatile) non deve essere impiegata per collegamenti ad Internet diversi da quelli eventualmente resi disponibili da ENEL;
• i PC portatili personali possono essere collegati alla rete dati ENEL solo se provvisti di software antivirus aggiornato. In particolare, è necessario adottare tutte le possibili contromisure idonee ad impedire la diffusione di virus, worm, hoaxes, trojan e di altro software di natura illecita che possa causare interruzioni del servizio informatico;
• i testi e/o le immagini creati/trasmessi tramite i sistemi informatici di ENEL non devono avere contenuti offensivi e/o indecorosi;
• le eventuali caselle di posta date in uso non devono essere impiegate per attuare azioni di “spamming” o per dare seguito alle catene telematiche (cosiddette catene di S. Xxxxxxx).
In relazione alle prescrizioni sopra esposte ENEL si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti delle proprie infrastrutture informatiche, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti. ENEL si riserva, inoltre, la possibilità di segnalare alla competente Autorità Giudiziaria ogni possibile violazione costituente reato.
ALLEGATO FATTURAZIONE
ALLEGATO 9 ANNEX ITALIA - OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA.
Al fine di evitare l'impossibilità da parte delle Società del Gruppo Enel stabilite in Italia di processare fatture inviate attraverso canali non previsti dalla nuova normativa, tutti i fornitori sono invitati a verificare, prima di emettere la fattura, se rientrano nell’obbligo sopra citato.
Di seguito si evidenziano alcuni campi chiave della compilazione fattura elettronica (tracciato XML) per ridurre al minimo le difficoltà di processamento delle stesse nei sistemi gestionali Enel, in modo da garantire nei termini contrattuali il pagamento.
Dati di trasmissione
Notifica di Mancata Consegna
Ordine d’acquisto
Bollo
Esigibilità IVA
CIG/CUP
DDT
Dati di Ricezione
Allegati
Le indicazioni fornite potranno essere oggetto di integrazione/modifiche a seguito di aggiornamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o per integrare informazioni o dati che si rendano necessari, ad Enel, nel processo di registrazione delle fatture.
Dati di trasmissione
L’invio di fatture o note di variazione alle Società Enel deve avvenire utilizzando il Formato di Trasmissione – riferimento tracciato XML [1.1.3] - previsto per la fatturazione tra privati o B2B (FPR12) che prevede un Codice Destinatario [1.1.4] di 7 caratteri “0000000”
Esempio di compilazione corretta
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
Le Società Enel non forniscono PEC e codici destinatari. Le Società Enel si sono avvalse del servizio di preregistrazione attivo sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per il recapito delle fatture elettroniche è sufficiente riportare correttamente il Codice Destinatario 0000000, il codice fiscale della Società Enel committente dell’acquisto, nonché la partita iva di Gruppo.
Il SdI provvederà ad inoltrare il documento all’indirizzo telematico comunicato con il “servizio di registrazione” a discapito dell’indirizzo, se diverso, segnalato o meno nella fattura elettronica.
Pertanto è obbligatorio riportare correttamente il numero della partita Iva di Gruppo, il codice fiscale della singola Società Enel committente dell’acquisto e il codice destinatario.
E’ importante indicare correttamente il numero della partita Iva di Gruppo nella corretta posizione del tracciato XML [1.4.1.1] Esempio corretto riferito ad una delle Società del Gruppo Enel (Società Enel Sole S.r.l)
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> (15844561009) </IdCodice>
<CodiceFiscale> 02322600541</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
Esempio di compilazione errata – mancata valorizzazione della partita Iva di Gruppo.
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> </IdCodice>
<CodiceFiscale> 02322600541</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
Esempio di compilazione errata – mancata valorizzazione del codice fiscale (campo obbligatorio) <CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> (15844561009)</IdCodice>
<CodiceFiscale> </CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
Esempio di compilazione errata – Inversione del dato. Codice fiscale inserito nella posizione della partita Iva di Gruppo
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice> 02322600541</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale> (15844561009) =</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Enel Sole S.r.l</Denominazione>
Notifica di mancata consegna
Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare alle Società del Gruppo Enel, tramite casella di posta elettronica, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Preghiamo i fornitori di agire celermente a produrre la comunicazione riportando copia della notifica della mancata consegna e copia informatica o analogica della fattura elettronica, al fine di consentirci l’elaborazione della fattura nei termini previsti per il pagamento.
Ordine d’acquisto
L’identificativo dell’ordine, se fornito dalle Società Enel, così come contrattualmente previsto, deve essere inserito nella fattura e trova la sua collocazione nei DatiOrdineAcquisto [2.1.2] alla sezione IdDocumento [2.1.2.2].
Qualora fosse immesso in altri campi, ad esempio “DatiContratto o altro campo descrittivo”, l’elemento non verrà riconosciuto dai nostri sistemi.
L’identificativo dell’ordine di acquisto delle Società Enel ha sempre lunghezza pari a 10 caratteri alfanumerici. Si chiede pertanto di porre attenzione alla corretta valorizzazione dell’apposito blocco:
Esempio corretto di valorizzazione: l’ordine è stato inserito nel blocco corretto
<DatiOrdineAcquisto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>00010</NumItem>
<DatiOrdineAcquisto>
Esempio errato di valorizzazione: l’ordine di acquisto è stato inserito nel blocco contratto
<DatiContratto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>10</NumItem>
</DatiContratto>
Esempio corretto di valorizzazione: l’ordine di acquisto e il contratto sono state inseriti nelle posizioni corrette
<DatiOrdineAcquisto>
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
<IdDocumento>4500001164</IdDocumento>
<NumItem>00010</NumItem>
<DatiOrdineAcquisto>
<DatiContratto>
<IdDocumento>8400126611</IdDocumento>
</DatiContratto>
Bollo
Nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo, vanno valorizzati i dati dell’apposito blocco DatiBollo [2.1.1.6]:
[2.1.1.6.1] BolloVirtuale SI
[2.1.1.6.2] ImportoBollo 2.00 (facoltativo)
Si ricorda che per le fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va applicata.
<DatiBollo>
<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
<ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
</DatiBollo>
Se il fornitore valorizza l’apposito campo sopracitato senza, contestualmente, inserire una linea di dettaglio per l’importo del bollo di 2 euro, l’importo del bollo verrà considerato a carico del fornitore.
Viceversa, sarà considerato a carico del committente qualora il fornitore inserisca la relativa riga di dettaglio facendo confluire l’imposta nel totale fattura.
Di seguito un esempio corretto nella posizione della riga:
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>Bollo</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>2.00</PrezzoUnitario>\
<PrezzoTotale>2.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N1</Natura>
</DettaglioLinee>
Esigibilità IVA
Per effetto dell’adesione al Gruppo Iva, in linea generale, le Società italiane del Gruppo Enel rientrano nel meccanismo dell’iva ordinaria. E’ opportuno comunque prendere visione nel portale We Buy (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx) dell’elenco delle Società Enel facenti parte del Gruppo Enel .
Per tale motivo possono essere accettate solo fatture elettroniche emesse in regime di iva ordinaria e qualsiasi altro regime di esigibilità IVA non verrà accettato comportando il rifiuto della fattura e il mancato pagamento..
Criteri di valorizzazione esigibilità IVA [2.2.2.7]
Indicare la lettera I (Iva ordinaria) S
Esempio corretto di riepilogo
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>241067.66</ImponibileImporto>
<Imposta>53034.89</Imposta>
<EsigibilitaIVA> I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
Esempio errato di riepilogo
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>241067.66</ImponibileImporto>
<Imposta>53034.89</Imposta>
<EsigibilitaIVA> I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
CIG/CUP
I codici CIG/CUP, se presenti contrattualmente devono essere riportati in:
I codici CIG/CUP, se presenti contrattualmente devono essere riportati in: DatiContratto [2.1.3] rispettivamente alla sezione CodiceCUP [2.1.3.6] e/o CodiceCIG [2.1.3.7]
In alternativa gli stessi codici possono essere riportati in: Dati Ordine d’acquisto [2.1.2] rispettivamente alla sezione CodiceCUP [2.1.2.6] e/o CodiceCIG [2.1.2.7].
Qualora il CUP e/o il CIG siano stati forniti da ENEL ma non fossero presenti in fattura nelle modalità sopra riportate, ENEL non potrà procedere al pagamento della stessa; pertanto la fattura priva del CUP / CIG dovrà essere stornata con nota di credito e riemessa nuovamente completa di tali dati.
Infine se fossero immessi in altri campi presenti in fattura, l’elemento non verrà riconosciuto dai nostri sistemi. - L’identificativo CIG, per le Società Enel, ha lunghezza pari a 10 caratteri alfanumerici mentre il CUP ha lunghezza pari a 15 caratteri alfanumerici.
DDT
Nel caso di forniture di beni certificate mediante documento di trasporto, è necessario indicare in fattura l’estremo del DDT nonché la data del documento di Trasporto. In particolare gli estremi devono essere riportati obbligatoriamente in:
DatiDDT [2.1.8] rispettivamente nella sezione NumeroDDT [2.1.8.1] e DataDDT [2.1.8.2].
L’elemento [2.1.8.3] RiferimentoNumeroLinea deve essere valorizzato solo se la fattura è riferita a più documenti di trasporto da indicarsi nelle rispettive linee di dettaglio a cui il DDT si riferisce.
Esempio di valorizzazione del dato riferito all’intera fattura e quindi a tutte le righe di dettaglio:
<DatiDDT>
<NumeroDDT>999</NumeroDDT>
<DataDDT>2018-11-09</DataDDT>
</DatiDDT>
Si raccomanda di non anteporre altri dati in aggiunta al numero DDT Esempio di valorizzazione errata
<DatiDDT>
<NumeroDDT>documento 999</NumeroDDT>
<DataDDT>2018-11-09</DataDDT>
</DatiDDT>
Dati di Ricezione
Nel caso di fatture riferite a servizi e/o lavori, deve essere sempre presente l’identificativo del benestare al pagamento comprovante l’autorizzazione ad un determinato SAL o ultimazione servizio. Il codice è numerico ed ha lunghezza 10 caratteri. Il dato trova la sua collocazione all’interno del tracciato XML nel blocco DatiRicezione:
<DatiRicezione> [2.1.5] con dettaglio posizionamento [2.1.5.2]
Esempio di valorizzazione corretta del dato “Datiricezione”
<DatiRicezione>
<IdDocumento>1000002142</IdDocumento>
</DatiRicezione>
Allegati
Si tratta della possibilità, messa a disposizione nel tracciato (da 2.5.1 a 2.5.5) di allegare dei file in formato PDF o altro formato previsto al documento XML al fine di agevolare la registrazione della fattura. Esempi di allegati pdf possono essere una copia della fattura in formato “analogico”, i documenti di trasporto, ecc.
Attenzione: se l’allegato contiene uno o più dati già presenti nel tracciato XML, i primi non possono essere in alcun modo sostitutivi, qualora diversi, dei secondi che restano quelli ufficialmente validi.
ALLEGATI GDPR (DA ALLEGATO 1 AD ALLEGATO 4)
ALLEGATO 1 GDPR
Descrizione del Trattamento dei dati personali
Con riferimento all’art. [inserire riferimento all’art. del Contratto] dell’Annex VII [selezionare il riferimento] alla lettera d’ordine n. [inserire riferimento al numero della lettera d’ordine] ed in particolare alla nomina della società [inserire nome della società che viene nominata Responsabile] quale Responsabile del trattamento dei dati, con il presente allegato si intende specificare che il suddetto trattamento dei dati avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati e categorie di interessati.
A. Categorie di Dati
- Dati Biografici1 □
- Categorie Particolari di Dati Personali2 □
- Dati Giudiziari □
- Dati economici e finanziari Personali3 □
- Dati relativi a Contratti con i Clienti4 □
- Dati di contatto e/o di accesso5 □
- Dati di profilazione □
- Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento6 □
- Dati di geolocalizzazione □
- Dati statistici □
- Categorie di dati personali (testo libero) □
B. Categorie di Interessati
- Business Partner □
- Fornitori □
- Clienti, Prospect □
- Soggetto Esterno □
- Minori □
- Dipendenti Enel □
- Membri del Vertice Enel □
- Azionisti □
- Membri del Vertice società esterne □
- Categorie di interessati (testo libero) □
1 Ad esempio: nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro... 2 Ad esempio: opinioni politiche, religione, origine razziale, salute, orientamento sessuale, altro 3 Ad esempio: numero di conto corrente, carta di credito, altro…
4 Ad esempio: XXX- XXX-
0 Ad esempio: indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso mobile
6 Ad esempio: carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro…
ALLEGATO 2 GDPR
AUTODICHIARAZIONE
di Avventura Nomina delle Persone Autorizzate al trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a (cognome) e (nome)…………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………….(……….) il……………………………. (prov.)……………………
residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. …………………………………………………………
In qualità di rappresentate legale della Impresa/Società………………………………………………………….
con sede legale in ………………………(……) in via ……………………………… n. ……………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………..P.IVA…………………………………………………
relativamente al Contratto n. ………….
Spett.le ENEL
in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di avere provveduto a nominare i dipendenti/collaboratori di cui si avvale in relazione alle attività di cui al citato contratto quali “Persone Autorizzate” al trattamento dei dati personali” art. 29 del GDPR e che tale nomina includa le prescrizioni minime riportate in calce alla presente dichiarazione;
b) che i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre, per svolgere le attività di cui al citato contratto, abbiano provveduto a loro volta a nominare i propri dipendenti e collaboratori “Persone Autorizzate” al trattamento dei dati personali” art. 29 del GDPR;
c) che copia delle nomine è disponibile presso di sé e a disposizione di Codesta società.
ALLEGA
L’elenco delle Persone Autorizzate che dovranno esser abilitate ad operare direttamente o indirettamente sui sistemi di Enel;
SI IMPEGNA
ad aggiornare la documentazione inviata, prima dell’inizio delle attività nel caso di nuovi dipendenti/collaboratori, entro cinque giorni lavorativi dalla data di cessazione nel caso di dipendenti/collaboratori cessati.
Data ...........................
Firma ...........................
Vengono di seguito fornite informazioni ed istruzioni minime volte all’assolvimento dei compiti relativi alle operazioni di trattamento di dati personali da parte delle Persone Autorizzate
In particolare, si precisa che:
- Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
- I dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità connesse all’attività svolta, esclusivamente negli orari di lavoro e comunque non oltre il tempo necessario;
- Fatto salvo quanto sopra, nell’eccezionale ipotesi di trattamento dei dati personali svolto fuori dall’orario di lavoro, la Persona Autorizzata deve accertarsi di aver chiuso la sessione di lavoro (“log-off”) in modo che siano richieste le credenziali di accesso al successivo utilizzo;
- È necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
- È necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
- La eventuale fase di raccolta del consenso deve essere preceduta da apposita informativa e dal rilascio del consenso degli interessati, che deve essere libero, specifico e in forma scritta o comunque appositamente documentata;
- In caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro è necessario assicurarsi che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati, effettuando apposito log-off;
- Le proprie credenziali di autenticazione dovranno essere riservate e in quanto tali utilizzate unicamente dalla Persona Autorizzata;
- In ogni operazione di trattamento deve essere garantita la massima riservatezza.
In particolare, le Persone Autorizzate sono tenute a:
a) accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati e non oltre il tempo necessario;
b) non lasciare incustoditi o esposti alla visione di soggetti comunque estranei al trattamento i documenti aziendali, con particolare riferimento a quelli contenenti dati sensibili e giudiziari, curare la necessaria riservatezza dei dati in questione, mettendo in atto - anche sulla base delle disposizioni impartite dalla Società- le cautele idonee ad evitare che altri, non autorizzati, possano accedere ai suddetti dati;
c) non diffondere, comunicare i dati di cui è venuto in possesso, al di fuori dei casi consentiti dalla legge o previsti dalle norme contrattuali e mantenere il dovuto riserbo in ordine alle informazioni delle quali sia venuto a conoscenza nel corso dell’incarico anche quando sia venuto meno l’incarico stesso;
d) non scaricare massivamente i dati personali se non previa comunicazione e autorizzazione del Titolare o del Responsabile del trattamento;
e) in ogni caso, custodire con cura e diligenza appropriata la documentazione cartacea affidata nello svolgimento dell’attività lavorativa, contenente dati sensibili e quelli relativi ad iscrizioni nel casellario giudiziale, in armadi o cassetti muniti di serratura e osservare la procedura prevista (indicazione nell’apposito registro del proprio nominativo, orario e data di accesso, prelievo/restituzione del documento) per l’accesso agli archivi che conservano i dati sopra menzionati;
f) adottare ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate dal Titolare o dal Responsabile in materia di misure tecniche organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (ai sensi dell’art. 32 del GDPR);
g) in particolare, per il trattamento dati da effettuare con strumenti elettronici o comunque automatizzati, attenersi alle eventuali specifiche autorizzazioni/abilitazioni ed alle modalità e strumenti di conservazione forniti dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati;
h) informare il Responsabile in caso di incidenti che coinvolgano i dati personali oggetto del trattamento, in particolare se sensibili e/o giudiziari.
ALLEGATO 3 GDPR
Elenco nominativo dei Sub-responsabili
SOCIETA’ | PRODOTTI O SERVIZI | CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI PERSONALI TRATTATI | PAESE E INDIRIZZO | GARANZIE ADEGUATE E DEROGHE PER IL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI PERSONALI |
AUTODICHIARAZIONE
(da compilare solo nei casi in cui la garanzia adeguata per il trasferimento sia costituita da Standard Contractual Clauses)
Spett.le ENEL
Il/La sottoscritto/a (cognome) e (nome)…………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………….(……….) il……………………………. (prov.)……………………
residente a …………………………. (…….) in via n.
…………………………………………………………
In qualità di rappresentate legale della Impresa/Società………………………………………………………….
con sede legale in ………………………(……) in via ……………………………… n. ……………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………..P.IVA…………………………………………………
relativamente al Contratto n. ………….
in qualità di Responsabile del trattamento, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• Per i contratti stipulati a partire dal 27 settembre 2021:
d) di aver provveduto ad eseguire una previa Data Transfer Impact Assessment (“DTIA”) in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di aver adottato, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari;
e) di aver debitamente sottoscritto le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto;
f) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
g) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.
• Per i contratti stipulati prima del 27 settembre 2021:
a) di provvedere ad eseguire una previa DTIA in relazione al trasferimento di dati personali sotteso al Contratto e di adottare, laddove necessario, tutte le necessarie misure di sicurezza supplementari, entro la data del 27 dicembre 2022;
b) di sottoscrivere le Standard Contractual Clauses con i Sub Responsabili a cui eventualmente ricorre per svolgere le attività di cui al Contratto, entro la data del 27 dicembre 2022;
c) di aggiornare e rivalutare ad intervalli regolari la DTIA, verificando se siano intervenute modifiche delle specifiche circostanze del trasferimento e/o evoluzioni normative della legislazione del Paese di destinazione dei dati trasferiti in grado di influire sul livello di sicurezza del trasferimento;
d) di rendere disponibile copia delle SCC sottoscritte e della DTIA effettuata, su semplice richiesta di ENEL.
Data ...........................
Firma ...........................
ALLEGATO 4 GDPR
con Partita IVA
RIF. CONTRATTO N.
Oggetto:
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOMINA DEL SUB-RESPONSABILE AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (DI SEGUITO “ GDPR”)
La Società [inserire nome società nominata Responsabile e Partita IVA], in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali nominato da [inserire nome società Titolare], Titolare del trattamento
Premesso che
- per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento connesse all’esecuzione del Contrato citato è necessario avvalersi di soggetti esterni alla propria organizzazione;
- a tali fini è stata individuata la Società [inserire nome società nominata Sub Responsabile e Partita IVA]
- ai sensi dell’articolo 28 del GDPR tale società deve essere nominata sub-responsabile del trattamento
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Società [inserire nome società nominata Responsabile e Partita IVA ] chiede a [inserire nome società Titolare], in qualità di Titolare del trattamento, l’autorizzazione a nominare la Società [inserire nome società nominata Sub Responsabile e Partita IVA] Sub-responsabile del trattamento utilizzando a tali fini il modello predisposto dalla stessa ed allegato.
[Data ] ,
Il Responsabile del Trattamento Dati
Per accettazione