Ritardato pagamento delle fatture. In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, dal giorno successivo alle scadenze di cui al punto 7.04, il Cliente è gravato dagli interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art.5 comma 1 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231; la valutazione degli interessi e la loro fatturazione, accompagnata da una distinta di ciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo rispetto ai termini di cui al precedente punto 7.04, sarà presentata dal Fornitore con specifica fattura. Nel caso in cui il Cliente autorizzi un’Azienda di credito a provvedere al pagamento delle fatture periodiche di cui all’Articolo 7 del presente Contratto, il Modulo di Delega da utilizzarsi per il pagamento (R.I.D.) è quello riportato in Allegato 2. In alternativa al pagamento con R.I.D., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, il Cliente si riserva di provvedere ai pagamenti di cui sopra a mezzo di addebiti diretti da effettuarsi con il sistema “SEPA Direct Debit” (Single Euro Payment Area - Direct Debit) - o equivalente - previo inserimento dei codici CPV e CIG da parte del Fornitore.
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Ritardato pagamento delle fatture. In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, dal giorno successivo alle scadenze di cui al punto 7.04, il Cliente è gravato dagli interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art.5 comma 1 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231; la valutazione degli interessi e la loro fatturazione, accompagnata da una distinta di ciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo rispetto ai termini di cui al precedente punto 7.04, sarà presentata dal Fornitore con specifica fattura. Nel caso in cui il Cliente autorizzi un’Azienda di credito a provvedere al pagamento delle fatture periodiche di cui all’Articolo 7 del presente Contratto, il Modulo fornitore invierà modulo di Delega delega da utilizzarsi per il pagamento (R.I.D.) è quello riportato in Allegato 2). In alternativa al pagamento con R.I.D., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, il Cliente si riserva di provvedere ai pagamenti di cui sopra a mezzo di addebiti diretti da effettuarsi con il sistema “SEPA Direct Debit” (Single Euro Payment Area - Direct Debit) - – o equivalente - previo inserimento dei codici CPV e CIG da parte del Fornitore.
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Ritardato pagamento delle fatture. In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, dal giorno successivo alle scadenze di cui al punto 7.04, il Cliente è gravato dagli interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art.5 comma 1 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231n.231; la valutazione degli interessi e la loro fatturazione, accompagnata da una distinta di ciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo rispetto ai termini di cui al precedente punto 7.04, sarà presentata dal Fornitore con specifica fattura. Nel caso in cui il Cliente autorizzi un’Azienda di credito a provvedere al pagamento delle fatture periodiche di cui all’Articolo 7 del presente Contratto, il Modulo di Delega da utilizzarsi per il pagamento (R.I.D.) è quello riportato in Allegato 2. In alternativa al pagamento con R.I.D., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, il Cliente si riserva di provvedere ai pagamenti di cui sopra a mezzo di addebiti diretti da effettuarsi con il sistema “SEPA Direct Debit” (Single Euro Payment Area - Direct Debit) - o equivalente - previo inserimento dei codici CPV e CIG da parte del Fornitore.
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