Common use of Ritardi ed assenze Clause in Contracts

Ritardi ed assenze. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro. I ritardi e/o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza. Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70. Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate tempestivamente in tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, prima dell’inizio del turno di lavoro e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse. Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Settori Socioassistenziale,, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Settori Socioassistenziale, Socio Sanitario Ed Educativo Uneba

Ritardi ed assenze. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro. I ritardi e/o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza. Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 7072. Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate co- municate tempestivamente in tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, prima dell’inizio del turno di lavoro e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse. Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 7072.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ritardi ed assenze. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario La lavoratrice e il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, certificando la presenza in servizio controfirmando il registro delle presenze oppure mediante il controllo automatico dell'orologio marcatempo ove predisposto dalla Struttura. I ritardi e/o le assenze devono essere giustificati immediatamente e dovuti comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso arrotondato al quarto d'ora superiore. Qualora il ritardo giustificato sia a parere del responsabile di servizio dovuto a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenzamaggiore, non comporta la perdita della retribuzione, se fatto salvo il recupero nella giornata se possibile. Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70. Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le Le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate tempestivamente in tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, segnalate prima dell’inizio dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto e successivamente idoneamente certificate entro 48 comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse. Nel caso L’assenza arbitraria ed ingiustificata è oggetto di assenza non preavvertita e/o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti sanzioni disciplinari di cui al successivo artall’art. 7037 e comporta la perdita della relativa retribuzione.

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Samples: fp.cisl.it

Ritardi ed assenze. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro. I ritardi e/o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno da- ranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza. Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 7071. Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate tempestivamente in tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, prima dell’inizio del turno di lavoro servizio e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse. Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 7071.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ritardi ed assenze. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro. I ritardi e/o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza. assenza.‌ Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70. Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate tempestivamente in tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, prima dell’inizio del turno di lavoro e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse. Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro