Pagamento della rata di saldo Clausole campione

Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria, è fissato max in novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'Impresa appaltatrice, degli obblighi contributivi ed assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice Civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 30 del C.S.A. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'Impresa appaltatrice di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Pagamento della rata di saldo. 1. Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 giorni decorrenti dall’esito positivo del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. Nel caso di redazione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione per più contratti attuativi potrà essere presentata una unica polizza fideiussoria. 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Pagamento della rata di saldo. 56.1 Il pagamento della rata di saldo è disposto entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previa: - deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo o di regolare esecuzione; - presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta; - emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del detto termine. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, cod. civ.. 56.2 Il Committente, prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila euro della rata di saldo, verifica se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al surrichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 56.3 La fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo. La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 56.4 Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato per più di novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori per motivi attribuibili al Committente, spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima dalla scadenza del predetto termine. Qualora il pagamento ritardi ancora per oltre novanta giorni, dal giorno successivo a tale scadenza, sugli importi dovuti spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali. 56.5 Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
Pagamento della rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo, quando dovuto, avverrà entro tre mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Qualora l'Appaltatore non risultasse in regola con gli adempimenti derivanti dagli obblighi contrattuali o di legge di qualsiasi natura e sorta, il superiore termine decorrerà dalla data di perfezionamento degli obblighi anzidetti.
Pagamento della rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo, è disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione previa: - deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo; - presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta a garanzia del pagamento della rata di saldo; - emissione della relativa fattura, da parte del Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del detto termine. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c. La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo. La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dallíart. 12 del presente contratto, Ë fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dellíappaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituir‡ comunque presunzione di accettazione dellíopera, ai sensi dellíart. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puÚ, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dellíart. 142 del Regolamento n. 207/2010. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non d‡ diritto allíaffidatario di sospendere o di rallentare i lavori nÈ di chiedere lo scioglimento del contratto.
Pagamento della rata di saldo. Il termine di pagamento della rata di saldo, è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora il direttore dell’esecuzione del contratto, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Resta fermo quanto previsto dall’art. 12 (Fonte di finanziamento e pagamenti).
Pagamento della rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni novanta
Pagamento della rata di saldo. 48.1. Nel termine di cui al punto 3.5 lettera b) si procederà al pagamento della rata di saldo, quale risultante dal certificato di collaudo eventualmente revisionato ai sensi del punto 47.5. 48.2. A tal fine l’Appaltatore dovrà prestare idonea fideiussione bancaria, con validità almeno biennale dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio; in caso contrario, il pagamento della rata di saldo resterà sospeso fino alla presentazione di tale fideiussione. 48.3. La somma garantita dovrà essere pari al valore dell'importo della rata di saldo concessa, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo. 48.4. II Garante dovrà assumere l’impegno di erogare l'importo dovuto dall’Appaltatore entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Committente e non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c.