PIANO DI SICUREZZA Clausole campione

PIANO DI SICUREZZA. Vista la specificità dei lavori in oggetto, fanno parte del progetto di Accordo quadro lo schema tipo di PSC e lo schema di DUVRI i quali individuano le linee generali entro cui dovrà avvenire l'intervento delle ditte negli edifici scolastici in relazione alle tipologie di interventi più ricorrenti e alla eliminazione/riduzione delle interferenze con l'attività didattica - amministrativa. Qualora in fase di redazione di un progetto specifico si preveda la presenza di più imprese, il RUP procederà alla nomina del coordinatore per la sicurezza il quale provvederà alla redazione del PSC nell'ambito dell'approfondimento progettuale finalizzato all'affidamento del contratto attuativo. Per ciascun contratto attuativo, l’appaltatore prima della stipula del contratto dovrà presentare eventuali proposte di modifica ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per ciascun cantiere. Per i rischi relativi alle interferenze con le attività lavorative della SA o degli Istituti scolastici e l'Appaltatore si rimanda alla bozza di DUVRI predisposta dalla SA, al PSC di cui sopra e relativi aggiornamenti. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’impresa dovrà ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, con particolare riferimento alla permanenza dell'idoneità tecnico professionale, da documentare al RUP od al DL, come previsto dall'art. 16 della LR 38/2007 e dall'Art. 90 c.9 lett. a) del D. Lgs. 81/2008. I piani dovranno comunque essere aggiornati, nel caso di nuove disposizioni, impartite dalla D.L. o CSE (ove nominato), in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
PIANO DI SICUREZZA. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
PIANO DI SICUREZZA. 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008.
PIANO DI SICUREZZA. Il presente capitolo riporta le misure di sicurezza adottate per la formazione, la gestione, la trasmissione, l’interscambio, l’accesso e la conservazione dei documenti informatici, anche in relazione alle norme sulla protezione dei dati personali.
PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del D.P.R. n° 222 del 03/07/2003. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
PIANO DI SICUREZZA. Il progetto esecutivo dovrà esplicitare il piano operativo di sicurezza che indichi: • Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; • Analisi dei rischi che incombono sui dati; • Misure atte a garantire l’integrità e la disponibilità dei dati (piano di continuità operativa); • Formazione degli incaricati; • Adozione di misure minime di sicurezza in caso di trattamenti esterni ai dati; • Criteri per la cifratura o la separazione dei dati sulla salute e sulla vita sessuale; • Criteri di segmentazione della rete; • Criteri di gestione ed archiviazione dei log di sistema; • Misure di sicurezza da adottare a livello di database; • L’elenco delle operazioni periodiche (il c.d. “libro macchina”) e una tantum da effettuare per assicurare il corretto funzionamento in esercizio e prevengano il verificarsi di possibili situazioni di criticità. • Gli agents predisposti per l’integrazione con il system monitoring complessivo del Data Center.
PIANO DI SICUREZZA. Entro 30 giorni dalla firma del contratto, l’Appaltatore dovrà fornire all’INPDAP il piano di sicurezza nel quale dovranno essere indicati e dettagliati tutti gli accorgimenti adottati per la realizzazione dei punti LAN da parte del personale di presidio presso le sedi romane dell’INDPAP, dimostrando il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro. Si ricorda che ogni cantiere di lavoro dovrà prevedere il rispetto di tutte le cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dei dipendenti dell’Istituto con l’utilizzo di appositi delimitatori delle aree interessate ai lavori, identificazione delle persone che effettueranno i lavori etc. INPDAP si riserva la facoltà di chiedere gli aggiustamenti o le integrazioni del piano di sicurezza presentato dall’Appaltatore che riterrà opportuni per il completamento della documentazione.
PIANO DI SICUREZZA. Con la firma del contratto l’Impresa assume l’onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevato ed il Comune indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L’Impresa rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate. L’Impresa dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:
PIANO DI SICUREZZA. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare i necessari sopraluoghi per l’accertamento della qualità ed entità delle operazioni da eseguire per l’effettuazione della fornitura e consegnare il Piano di Sicurezza al committente contenente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi connessi all’attività svolta e le misure di prevenzione necessarie di cui al D.lgs n° 81/2008. Qualora all’atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei pozzetti e/o nello spazio antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi creassero presupposti di inquinamento, la responsabilità sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.
PIANO DI SICUREZZA. Il Concessionario in fase di gestione del complesso natatorio dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un piano di sicurezza, contenente i seguenti documenti: