PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del D.P.R. n° 222 del 03/07/2003. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani di vigilanza. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motiva- to da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione del- le proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presenta- zione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono pur esse accolte. Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivo. Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione la disciplina delle varianti.
PIANO DI SICUREZZA. 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 1.8.4.
PIANO DI SICUREZZA. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’Art.44.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli Art.16 e Art.17.
PIANO DI SICUREZZA. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), nei casi in cui è previsto, e il Piano Operativo di Sicurezza (POS), sono parte integrante del contratto di appalto. L'impresa, entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, deve presentare all’Istituto il Piano Operativo di Sicurezza, redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’appaltatore nel Piano Operativo della Sicurezza dovrà indicare il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico abilitato e iscritto al proprio Albo professionale. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle eventuali imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza all’Impresa appaltatrice la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio P.O.S., lo trasmette per l’approvazione al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione. Entro 15 (quindici) giorni il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione provvederà ad approvare gli elaborati o ad inviare all’appaltatore le dovute osservazioni e richieste di modifica, se necessarie. I lavori avranno inizio dopo l’approvazione del Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione.
PIANO DI SICUREZZA. Con la firma del contratto l’Impresa assume l’onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevato ed il Comune indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L’Impresa rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate. L’Impresa dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:
a) Prevenzione infortuni Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.; Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile; D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci; D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni; Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76; D.M. 38/2008 - norme per la sicurezza degli impianti; D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese. D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92; D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo; D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89; D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti; Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull’inquinamento acustico; DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro; DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza; D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale; D. Lgs. 163/200...
PIANO DI SICUREZZA. Il presente capitolo riporta le misure di sicurezza adottate per la formazione, la gestione, la trasmissione, l’interscambio, l’accesso e la conservazione dei documenti informatici, anche in relazione alle norme sulla protezione dei dati personali.
PIANO DI SICUREZZA. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore: - redige il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè le eventuali proposte integrative; - aggiorna tempestivamente il Piano operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni del PSC; - dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: - l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. - ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva Il POS deve essere consegnato prima dell'inizio dei lavori. Ripetute violazione dei piani di sicurezza da parte dell’impresa costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
PIANO DI SICUREZZA. Il Concessionario in fase di gestione del complesso natatorio dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un piano di sicurezza, contenente i seguenti documenti:
a) Protocolli di Autocontrollo e Sicurezza della struttura, nel quale devono essere compresi i protocolli di gestione e autocontrollo, sviluppati sulla base dei rischi individuati nel documento di cui alla successiva lettera b), e le procedure di emergenza di cui alla normativa sulla prevenzione incendi;
b) Documento di Valutazione Rischi, di cui al X.Xxx, 81/2008 comprendente: - analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina; - analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori e dei bagnanti; - individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare; - individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi; - definizione del sistema di monitoraggio; - individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione; - verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza; - analisi dei rischi strutturali legati all’uso dell’immobile; - analisi dei rischi generali legati alla mansione, completa se necessario della valutazione dei rischi specifici quali rischio chimico, biologico, movimentazione manuale dei carichi, ed ogni altro rischio cui sia verosimilmente esposto il lavoratore o i soggetti equiparati;
c) Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza, in caso di presenza di più Ditte o liberi professionisti e artigiani nel complesso, anche in qualità di subappaltatori o fornitori, nei limiti e secondo le prescrizioni di cui al X.Xxx. 81/2008;
PIANO DI SICUREZZA. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare i necessari sopraluoghi per l’accertamento della qualità ed entità delle operazioni da eseguire per l’effettuazione della fornitura e consegnare il Piano di Sicurezza al committente contenente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi connessi all’attività svolta e le misure di prevenzione necessarie di cui al D.lgs n° 81/2008. Qualora all’atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei pozzetti e/o nello spazio antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi creassero presupposti di inquinamento, la responsabilità sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.
PIANO DI SICUREZZA. Entro 30 giorni dalla firma del contratto, l’Appaltatore dovrà fornire all’INPDAP il piano di sicurezza nel quale dovranno essere indicati e dettagliati tutti gli accorgimenti adottati per la realizzazione dei punti LAN da parte del personale di presidio presso le sedi romane dell’INDPAP, dimostrando il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro. Si ricorda che ogni cantiere di lavoro dovrà prevedere il rispetto di tutte le cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dei dipendenti dell’Istituto con l’utilizzo di appositi delimitatori delle aree interessate ai lavori, identificazione delle persone che effettueranno i lavori etc. INPDAP si riserva la facoltà di chiedere gli aggiustamenti o le integrazioni del piano di sicurezza presentato dall’Appaltatore che riterrà opportuni per il completamento della documentazione.