Rito applicabile Clausole campione

Rito applicabile. 1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Rito applicabile. Ai licenziamenti concernenti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti non si estende, sul piano delle regole processuali, il rito speciale previsto dalla “Legge Fornero” (art.1, commi 48 e seguenti, della legge n. 92/2012), trovando invece applicazione il rito ordinario.
Rito applicabile. 1. Alle controversie relative ai rapporti di cui all’art. 1 si applica il rito del lavoro.
Rito applicabile. L'articolo fa riferimento in modo inequivocabile che quanto previsto dalla Legge Fornero in materia obbligo di fissare l'udienza da parte del giudice a seguito dell'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore, non è applicabile per quanto previsto dagli assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Tale norma agisce come deterrente verso il ricorso giudiziario e indirettamente un incentivo alla conciliazione per accellerare i tempi di risoluzione tuttavia privilegiando l'opzione meno vantaggiosa per il lavoratore.
Rito applicabile. (art. 11)