Rivalsa e riduzione dell’indennizzo Clausole campione

Rivalsa e riduzione dell’indennizzo. In caso di R.c.A. sinistro subiti e pagati, ADRIATIc esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati in virtù della garanzia RcA nei seguenti casi: • assenza del dispositivo, • inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in polizza, • mancata installazione sul veicolo entro il termine di 7 giorni lavorativi dal giorno di emissione della polizza. L’azione di rivalsa verrà esercitata in qualsiasi momento nel caso in cui si verifichino una delle predette casistiche, in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l’installazione del dispositivo elettronico il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la ADRIATIc al momento della conclusione del contratto, con il massimo di € 10.000,00. In caso di Furto e/o Rapina del veicolo, in deroga a quanto stabilito in polizza, l’Indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’75% del Valore assicurato (danno totale), sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l’installazione del dispositivo elettronico e quello che sarebbe stato applicato sulla base della Tariffa in vigore presso la ADRIATIc al momento della conclusione del contratto, in assenza del dispositivo, con il massimo del 50%.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).